Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2024, proposto da
Società Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Serenella Galeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Agata del Bianco, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo nr. 82/2019 (id 7554), emesso dal Tribunale di Locri, nel procedimento iscritto al n. 392/2019 RG, in data 15.3.2019 e pubblicato in data 15.3.2019, non opposto e divenuto esecutivo e definitivo, in forza del quale è stato riconosciuto alla Società Banca Sistema S.p.A., ricorrente per l’ingiunzione in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Soc. Enel Energia S.p.A., il diritto ad ottenere le somme spettanti a fronte del mancato pagamento delle fatture dettagliatamente specificate nel monitorio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 luglio 2024 e depositato il 16 settembre 2024 la società Banca Sistema S.p.A. agisce in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 82/2019, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Locri ingiungeva al Comune di Sant’Agata del Bianco il pagamento in suo favore, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società Enel Energia S.p.A., della somma di Euro 8.510,33, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 maturati dalle singole scadenze delle fatture al soddisfo, nonché le spese procedurali, liquidate nella somma di Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge.
1.1. A fondamento della domanda deduce che il suddetto decreto, ritualmente notificato al Comune debitore in data 16.04.2019 e non opposto nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del 21.10.2019, per essere quindi rinotificato, previa apposizione in data 27.05.2022 della formula esecutiva, al Comune il successivo 8.06.2022.
1.2. Chiede, pertanto, al Tribunale di ordinare al Comune di Sant’Agata del Bianco il compimento degli atti utili e necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo de quo emesso dal Tribunale di Locri, con assegnazione di un termine perentorio entro il quale provvedere e con nomina, in caso di persistente inerzia, di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. Invoca, inoltre, la condanna dell’Amministrazione medesima al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’adempimento.
2. Il Comune di Sant’Agata del Bianco, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 la causa è andata, dunque, in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
6. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione è divenuto esecutivo, giusto decreto di esecutorietà del 21.10.2019 ed è stato munito della formula esecutiva in data 27.05.2022, venendo, quindi, rinotificato tramite servizio postale presso la sede dell’Ente comunale in data 8.06.2022.
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
7. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e degli interessi maturati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, fino all’effettivo soddisfo, nonché degli ulteriori importi liquidati a titolo di spese legali, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Sono dovute in questa sede, se documentate, anche le spese necessarie al rilascio del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo e le spese di notifica dello stesso, in quanto strumentali alla proposizione del presente giudizio.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’intimato Comune.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
9. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.. Sul punto si osserva che la sopra richiamata disposizione esclude l’applicazione della cd. “astreinte” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua” ovvero sussistano “ulteriori ragioni ostative”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 giugno 2014, n. 15) ha escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l’importo o di negarne la stessa applicazione.
Tanto premesso, il Collegio reputa sul punto di dovere confermare l’orientamento già ripetutamente fatto proprio da questo Tribunale (da ultimo, con le sentenze n. 423 del 15 maggio 2023 e n. 325 del 12 aprile 2023), per cui la relativamente recente formazione del titolo, o quantomeno la sua recente notifica in forma esecutiva, rende manifestamente iniqua l’invocata applicazione della penalità di mora, tenuto conto, peraltro, del saggio degli interessi di mora, regolato dalla peculiare disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002.
10. Per le suesposte ragioni, deve essere ordinato al Comune di Sant’Agata del Bianco, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al giudicato in epigrafe, nei termini indicati al § 7.
11. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Comune di Sant’Agata del Bianco, in persona del Sindaco pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno perché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico del Comune stesso;
- condanna il Comune di Sant’Agata del Bianco, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- rigetta la domanda ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Sant’Agata del Bianco, ancorché non costituito, al Segretario comunale del Comune di Siderno, quale designato Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO