Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9145/2024 promossa da:
, c.f. ass. Avv. CHIODO SILVIO - , Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. ROPOLO LUCA - Controparte_1 P.IVA_1
DIRUTIGLIANO DIEGO, domiciliata come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
- con ricorso ritualmente notificato alla controparte, assumendo Parte_1 di lavorare alle dipendenze della parte convenuta dal 16.6.1997, ha lamentato la mancata inclusione nella base di calcolo del t.f.r. dei compensi per festività non fruite perché cadenti di domenica;
ha quindi chiesto la condanna della convenuta all'accantonamento della somma complessiva di euro 484,00, oltre accessori;
- si è costituita la convenuta eccependo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda;
rilevato:
1
La domanda di incidenza dei compensi per le festività cadenti di domenica è fondata: premesso che non è contestata la natura retributiva dei compensi erogati dalla convenuta per le festività non fruite in quanto cadute di domenica, non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale l' “estrema occasionalità dell'erogazione di tali trattamenti” ne esclude la rilevanza ai fini della quantificazione del t.f.r.. Infatti, con l'espressione “a titolo non occasionale” il legislatore ha inteso riferirsi non già alla reiterazione nel tempo della corresponsione di un compenso, bensì alla non occasionalità del titolo dell'erogazione di essa rispetto all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro, per questo la Suprema Corte ha ritenuto la computabilità, ai fini del calcolo del t.f.r., delle somme corrisposte a tale titolo (cfr.
Cass. 11448/04);
All'odierna udienza la difesa di parte convenuta ha dato atto della correttezza contabile del conteggio di parte ricorrente e, pertanto, la convenuta deve essere condannata ad accantonare, in favore di parte ricorrente, per il titolo sopra indicato, la somma dedotta in ricorso, oltre rivalutazioni successive di legge;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento attesa la natura seriale della questione proposta e trattata, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
2 condanna la parte convenuta ad accantonare, a titolo di TFR maturato in favore di parte ricorrente per il titolo dedotto in ricorso, la somma di € Parte_1
484,00 ulteriore rispetto a quelle già accantonate, oltre rivalutazione dalla data di deposito del ricorso (6.11.2024); condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 258,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA, euro 21,50 per c.u., con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Chiodo.
Torino, 11.6.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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