Articolo 37 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 36Articolo 38
Versione
4 febbraio 1979
Art. 37. Ricorso al Consiglio nazionale

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e puo' anche infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave.
Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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