Versione
13 settembre 1991
13 settembre 1991
Art. 3. 1. L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308 , come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969.
2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.
Nota all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 6 della citata legge n. 308/1981 si veda la nota all'art. 2.
2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.
Nota all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 6 della citata legge n. 308/1981 si veda la nota all'art. 2.
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 10/11/2014, n. 11223Provvedimento: […] I ricorrenti censurano il diniego per violazione degli artt.1185 e 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 3 c.2 della legge n.280/1991, del decreto del Ministero della Difesa 8.8.1996 n. 960 allegato 3, della legge n. 241/90, degli artt. 1 e 7 del DPR 20.4.1994 n.367, […]Leggi di più...
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