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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1335/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
SC MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220073892034 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DO Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/250602 IMP.SOST.CED.SE 2015
- RUOLO n. 2022/250602 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/10/2023 e depositato nei termini di legge, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 20220073892034000, notificata in data 17/07/2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione al ruolo n. 2022/250602, per importi derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione integrativa dei redditi PF
2016 (anno d'imposta 2015), per complessivi € 1.338,00 a titolo di imposta, oltre € 405,12 per sanzioni, interessi, spese e aggi.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) inesistenza giuridica della notifica della cartella per difetto di abilitazione del soggetto notificatore e per omessa compilazione della relata di notifica sulla copia destinata al contribuente;
2) nullità del ruolo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co. 4, del D.P.R. n. 602/1973; 3) nullità della cartella per difetto di motivazione, sotto il duplice profilo dell'omessa pronuncia sull'istanza di autotutela e dell'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
4) decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e prescrizione del credito tributario. Nel merito, la ricorrente ha rappresentato che la pretesa erariale traeva origine da un errore materiale di compilazione della dichiarazione integrativa presentata il 22/06/2019, nella quale era stato erroneamente indicato il codice «3» (locazione a canone libero) anziché il codice «8» (locazione a canone concordato agevolato) nel quadro RB4, con conseguente applicazione dell'aliquota della cedolare secca al 21% in luogo del 10%, pur in presenza di contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 29/09/2014.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via pregiudiziale l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione in relazione a tutte le censure formulate dalla ricorrente. In particolare, la resistente ha dedotto che le doglianze relative alla mancata notifica degli atti prodromici, alla sottoscrizione del ruolo, alla motivazione della cartella, alla prescrizione e decadenza, nonché al merito della pretesa tributaria, attengono esclusivamente all'attività dell'ente impositore, rispetto alla quale l'agente della riscossione è del tutto estraneo. Quanto alle eccezioni sulla notifica della cartella, la resistente ha prodotto la documentazione attestante la regolarità del procedimento notificatorio, eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.
c. La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito della pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento.
La ricorrente ha eccepito, sotto un primo profilo, l'inesistenza giuridica della notifica per asserita impossibilità di verificare l'abilitazione del soggetto che ha materialmente eseguito la notificazione e, sotto un secondo profilo, la nullità insanabile della stessa per omessa compilazione della relata sulla copia destinata al contribuente.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto al primo profilo, dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge che la notifica della cartella è stata eseguita dal sig. Nominativo_2, la cui qualifica risulta dalla relata apposta sull'originale dell'atto. La ricorrente si è limitata a contestare in via generica ed astratta l'abilitazione del notificatore, senza allegare alcun elemento specifico e concreto a sostegno dell'eccezione. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, con la conseguenza che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualifica indicata (cfr. Cass. n. 16407/2003;
Cass. n. 9036/2015). Tale onere non è stato in alcun modo assolto.
Quanto al secondo profilo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la relazione destinata a documentare la regolarità degli adempimenti procedurali della notifica è quella apposta sull'originale dell'atto e non quella riportata sulla copia consegnata al destinatario. L'omessa apposizione della relata sulla copia non comporta né l'inesistenza né la nullità della notificazione, ma integra una mera irregolarità, priva di conseguenze invalidanti, a maggior ragione ove – come nel caso di specie – non sorgano contestazioni circa l'effettivo avvenimento della notifica come attestato sull'originale.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo della contribuente in Motta Sant'Anastasia (CT), Indirizzo_1, con deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva spedizione della raccomandata informativa n.
NPA140005063730. Il procedimento notificatorio risulta ritualmente perfezionato.
In ogni caso, la stessa proposizione del ricorso da parte della contribuente, nei termini di legge, comprova l'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato ed opera quale sanatoria di ogni eventuale vizio della notifica per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c..
2. Sul difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente in relazione a tutte le censure concernenti l'attività dell'ente impositore è fondata e merita accoglimento. Occorre premettere che, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, la fase procedimentale si articola in due distinte sottofasi: la prima, che si conclude con la formazione e la consegna dei ruoli, compete all'ente creditore (nella specie, l'Agenzia delle Entrate); la seconda, che inizia con la formazione della cartella di pagamento e prosegue con la sua notificazione e con le eventuali successive attività esecutive,
è attribuita all'agente della riscossione. Ne consegue che la legittimazione passiva dell'agente della riscossione sussiste unicamente in relazione ai vizi propri della cartella di pagamento e degli atti della riscossione allo stesso direttamente riferibili ed imputabili, mentre deve essere esclusa per i motivi di ricorso relativi alla debenza del tributo, alla formazione del ruolo e a tutte le attività antecedenti alla consegna del ruolo medesimo.
Alla luce del consolidato quadro giurisprudenziale, questa Corte rileva che le censure formulate dalla ricorrente – ad eccezione di quelle relative alla notifica della cartella, già esaminate e rigettate al punto precedente – attengono interamente all'attività dell'ente impositore e non sono opponibili all'agente della riscossione. Più in dettaglio:
2.1. Sulla nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione.
L'eccezione di nullità del ruolo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione ex art. 12, co. 4, D.P.R. n.
602/1973 è inammissibile nei confronti dell'agente della riscossione. La sottoscrizione del ruolo è attività di esclusiva competenza dell'ente impositore, che precede la stessa consegna del ruolo all'agente della riscossione. La ricorrente avrebbe dovuto rivolgere tale eccezione all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale competente, quale ente titolare del credito e soggetto che ha materialmente curato la formazione del ruolo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo della legittimazione passiva, l'eccezione è formulata in termini meramente ipotetici e esplorativi, senza che la ricorrente abbia allegato alcun elemento concreto a dimostrazione della mancata sottoscrizione. Il ruolo, quale atto amministrativo, è assistito dalla presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, preventivamente acquisita o acquisibile tramite istanza di accesso agli atti. Inoltre, in mancanza di espressa sanzione di nullità nel disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, opera il principio di tassatività delle nullità e la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
2.2. Sul difetto di motivazione della cartella.
Le doglianze relative al difetto di motivazione della cartella, sia sotto il profilo dell'omessa pronuncia sull'istanza di autotutela sia sotto quello dell'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, attengono all'attività dell'ente impositore.
La formulazione della motivazione della cartella non è incombente che spetti all'ente di riscossione, il quale si limita a riprodurre nella cartella i dati e le indicazioni forniti dall'ente impositore con il ruolo.
Pertanto, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione anche in relazione a tali censure.
Quanto al profilo specifico dell'omessa risposta all'istanza di autotutela presentata dalla contribuente in data 13/05/2022, va osservato che tale inerzia è ascrivibile esclusivamente all'Agenzia delle Entrate quale ente impositore e non può in alcun modo essere contestata all'agente della riscossione, che è del tutto estraneo alla fase del contradditorio endoprocedimentale.
2.3. Sulla determinazione degli interessi.
Con riguardo all'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi iscritti a ruolo, si osserva che tali importi sono determinati dall'ente impositore in sede di formazione del ruolo e su di essi l'agente della riscossione nulla può affermare, non trattandosi di attività che gli competa. Quanto agli interessi moratori di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, essi sono meramente eventuali, decorrono solo dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella e il relativo tasso è determinato normativamente con decreto ministeriale, risultando pertanto conoscibile. La censura è pertanto infondata nella parte rivolta all'agente della riscossione.
2.4. Sulla prescrizione e sulla decadenza.
Le eccezioni di prescrizione e decadenza del credito tributario sono parimenti inammissibili nei confronti dell'agente della riscossione. L'agente della riscossione, quale semplice incaricato dell'esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo né legittimazione per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo, essendo privo della titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio. La proposizione delle eccezioni di prescrizione e decadenza nei confronti del solo concessionario, al fine di far valere l'inesistenza del credito, determina il rigetto per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
2.5. Sul merito della pretesa tributaria.
Analoghe considerazioni valgono per le doglianze di merito relative all'errore materiale nella compilazione della dichiarazione integrativa e all'asserita illegittimità dell'applicazione dell'aliquota della cedolare secca al 21% in luogo del 10%. La titolarità del credito e la legittimazione a contraddire in ordine alla debenza del tributo competono esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore che ha proceduto alla liquidazione automatica della dichiarazione e alla formazione del ruolo. L'agente della riscossione è equiparabile a un semplice adiectus solutionis causa (cfr. Cass. n. 22617/2006) e non può essere chiamato a rispondere del merito della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) RIGETTA le eccezioni di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento n. 293
20220073892034000 perché infondate;
2) RIGETTA il ricorso;
3) CONDANNA la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi € 400,00 (quattrocento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22.12.2026.
Il Giudice monocratico NO CI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
SC MARIANO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 712/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220073892034 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DO Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/250602 IMP.SOST.CED.SE 2015
- RUOLO n. 2022/250602 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/10/2023 e depositato nei termini di legge, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 20220073892034000, notificata in data 17/07/2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione al ruolo n. 2022/250602, per importi derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione integrativa dei redditi PF
2016 (anno d'imposta 2015), per complessivi € 1.338,00 a titolo di imposta, oltre € 405,12 per sanzioni, interessi, spese e aggi.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) inesistenza giuridica della notifica della cartella per difetto di abilitazione del soggetto notificatore e per omessa compilazione della relata di notifica sulla copia destinata al contribuente;
2) nullità del ruolo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co. 4, del D.P.R. n. 602/1973; 3) nullità della cartella per difetto di motivazione, sotto il duplice profilo dell'omessa pronuncia sull'istanza di autotutela e dell'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
4) decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e prescrizione del credito tributario. Nel merito, la ricorrente ha rappresentato che la pretesa erariale traeva origine da un errore materiale di compilazione della dichiarazione integrativa presentata il 22/06/2019, nella quale era stato erroneamente indicato il codice «3» (locazione a canone libero) anziché il codice «8» (locazione a canone concordato agevolato) nel quadro RB4, con conseguente applicazione dell'aliquota della cedolare secca al 21% in luogo del 10%, pur in presenza di contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 29/09/2014.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via pregiudiziale l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione in relazione a tutte le censure formulate dalla ricorrente. In particolare, la resistente ha dedotto che le doglianze relative alla mancata notifica degli atti prodromici, alla sottoscrizione del ruolo, alla motivazione della cartella, alla prescrizione e decadenza, nonché al merito della pretesa tributaria, attengono esclusivamente all'attività dell'ente impositore, rispetto alla quale l'agente della riscossione è del tutto estraneo. Quanto alle eccezioni sulla notifica della cartella, la resistente ha prodotto la documentazione attestante la regolarità del procedimento notificatorio, eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.
c. La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito della pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento.
La ricorrente ha eccepito, sotto un primo profilo, l'inesistenza giuridica della notifica per asserita impossibilità di verificare l'abilitazione del soggetto che ha materialmente eseguito la notificazione e, sotto un secondo profilo, la nullità insanabile della stessa per omessa compilazione della relata sulla copia destinata al contribuente.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto al primo profilo, dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge che la notifica della cartella è stata eseguita dal sig. Nominativo_2, la cui qualifica risulta dalla relata apposta sull'originale dell'atto. La ricorrente si è limitata a contestare in via generica ed astratta l'abilitazione del notificatore, senza allegare alcun elemento specifico e concreto a sostegno dell'eccezione. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, con la conseguenza che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualifica indicata (cfr. Cass. n. 16407/2003;
Cass. n. 9036/2015). Tale onere non è stato in alcun modo assolto.
Quanto al secondo profilo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la relazione destinata a documentare la regolarità degli adempimenti procedurali della notifica è quella apposta sull'originale dell'atto e non quella riportata sulla copia consegnata al destinatario. L'omessa apposizione della relata sulla copia non comporta né l'inesistenza né la nullità della notificazione, ma integra una mera irregolarità, priva di conseguenze invalidanti, a maggior ragione ove – come nel caso di specie – non sorgano contestazioni circa l'effettivo avvenimento della notifica come attestato sull'originale.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo della contribuente in Motta Sant'Anastasia (CT), Indirizzo_1, con deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva spedizione della raccomandata informativa n.
NPA140005063730. Il procedimento notificatorio risulta ritualmente perfezionato.
In ogni caso, la stessa proposizione del ricorso da parte della contribuente, nei termini di legge, comprova l'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato ed opera quale sanatoria di ogni eventuale vizio della notifica per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c..
2. Sul difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente in relazione a tutte le censure concernenti l'attività dell'ente impositore è fondata e merita accoglimento. Occorre premettere che, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, la fase procedimentale si articola in due distinte sottofasi: la prima, che si conclude con la formazione e la consegna dei ruoli, compete all'ente creditore (nella specie, l'Agenzia delle Entrate); la seconda, che inizia con la formazione della cartella di pagamento e prosegue con la sua notificazione e con le eventuali successive attività esecutive,
è attribuita all'agente della riscossione. Ne consegue che la legittimazione passiva dell'agente della riscossione sussiste unicamente in relazione ai vizi propri della cartella di pagamento e degli atti della riscossione allo stesso direttamente riferibili ed imputabili, mentre deve essere esclusa per i motivi di ricorso relativi alla debenza del tributo, alla formazione del ruolo e a tutte le attività antecedenti alla consegna del ruolo medesimo.
Alla luce del consolidato quadro giurisprudenziale, questa Corte rileva che le censure formulate dalla ricorrente – ad eccezione di quelle relative alla notifica della cartella, già esaminate e rigettate al punto precedente – attengono interamente all'attività dell'ente impositore e non sono opponibili all'agente della riscossione. Più in dettaglio:
2.1. Sulla nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione.
L'eccezione di nullità del ruolo per difetto e/o invalidità della sottoscrizione ex art. 12, co. 4, D.P.R. n.
602/1973 è inammissibile nei confronti dell'agente della riscossione. La sottoscrizione del ruolo è attività di esclusiva competenza dell'ente impositore, che precede la stessa consegna del ruolo all'agente della riscossione. La ricorrente avrebbe dovuto rivolgere tale eccezione all'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale competente, quale ente titolare del credito e soggetto che ha materialmente curato la formazione del ruolo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dal profilo della legittimazione passiva, l'eccezione è formulata in termini meramente ipotetici e esplorativi, senza che la ricorrente abbia allegato alcun elemento concreto a dimostrazione della mancata sottoscrizione. Il ruolo, quale atto amministrativo, è assistito dalla presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, preventivamente acquisita o acquisibile tramite istanza di accesso agli atti. Inoltre, in mancanza di espressa sanzione di nullità nel disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, opera il principio di tassatività delle nullità e la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
2.2. Sul difetto di motivazione della cartella.
Le doglianze relative al difetto di motivazione della cartella, sia sotto il profilo dell'omessa pronuncia sull'istanza di autotutela sia sotto quello dell'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, attengono all'attività dell'ente impositore.
La formulazione della motivazione della cartella non è incombente che spetti all'ente di riscossione, il quale si limita a riprodurre nella cartella i dati e le indicazioni forniti dall'ente impositore con il ruolo.
Pertanto, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione anche in relazione a tali censure.
Quanto al profilo specifico dell'omessa risposta all'istanza di autotutela presentata dalla contribuente in data 13/05/2022, va osservato che tale inerzia è ascrivibile esclusivamente all'Agenzia delle Entrate quale ente impositore e non può in alcun modo essere contestata all'agente della riscossione, che è del tutto estraneo alla fase del contradditorio endoprocedimentale.
2.3. Sulla determinazione degli interessi.
Con riguardo all'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi iscritti a ruolo, si osserva che tali importi sono determinati dall'ente impositore in sede di formazione del ruolo e su di essi l'agente della riscossione nulla può affermare, non trattandosi di attività che gli competa. Quanto agli interessi moratori di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, essi sono meramente eventuali, decorrono solo dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella e il relativo tasso è determinato normativamente con decreto ministeriale, risultando pertanto conoscibile. La censura è pertanto infondata nella parte rivolta all'agente della riscossione.
2.4. Sulla prescrizione e sulla decadenza.
Le eccezioni di prescrizione e decadenza del credito tributario sono parimenti inammissibili nei confronti dell'agente della riscossione. L'agente della riscossione, quale semplice incaricato dell'esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo né legittimazione per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo, essendo privo della titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio. La proposizione delle eccezioni di prescrizione e decadenza nei confronti del solo concessionario, al fine di far valere l'inesistenza del credito, determina il rigetto per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
2.5. Sul merito della pretesa tributaria.
Analoghe considerazioni valgono per le doglianze di merito relative all'errore materiale nella compilazione della dichiarazione integrativa e all'asserita illegittimità dell'applicazione dell'aliquota della cedolare secca al 21% in luogo del 10%. La titolarità del credito e la legittimazione a contraddire in ordine alla debenza del tributo competono esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore che ha proceduto alla liquidazione automatica della dichiarazione e alla formazione del ruolo. L'agente della riscossione è equiparabile a un semplice adiectus solutionis causa (cfr. Cass. n. 22617/2006) e non può essere chiamato a rispondere del merito della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00), della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) RIGETTA le eccezioni di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento n. 293
20220073892034000 perché infondate;
2) RIGETTA il ricorso;
3) CONDANNA la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi € 400,00 (quattrocento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22.12.2026.
Il Giudice monocratico NO CI