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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1629/2015 R.G. (Nr. R.G. Es. 18/2009)
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Ordinanza
La Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2025; letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
premesso che, instaurata la procedura esecutiva R.G. n. 18/2009 nei confronti di Parte_1
avente ad oggetto anche il seguente bene: “immobile sito in Trani alla piazza Repubblica
[...]
n.61, identificato nel N.C.E.U. al foglio 15, particella 1207, subalterno 5” in comproprietà con
, la stessa è stata sospesa con ordinanza del 9 marzo 2015 per Controparte_1
l'instaurazione del procedimento in epigrafe volto allo scioglimento della divisione della comunione del suddetto cespite;
rilevato che con provvedimento del 30 ottobre 2019 è stata accolta l'istanza di attribuzione in favore di della piena proprietà per la quota di 1/2 dell'immobile oggetto di Controparte_1
divisione; visto il decreto di assegnazione della quota emesso il 10 dicembre 2024; dato atto che in data 3 marzo 2025 il professionista delegato, dott. , ha depositato Persona_1
nel fascicolo telematico il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla assegnazione del lotto unico;
rilevato che, all'udienza del 19 marzo 2025, fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione, le parti costituite hanno dichiarato di approvare il progetto di distribuzione;
ritenuto pertanto che, in assenza di osservazioni al progetto di distribuzione, lo stesso può essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 789 c.p.c.; rimarcato, infatti, che se la parte comparsa in udienza non formula specifiche contestazioni al progetto di divisione ovvero, se regolarmente avvertita dell'udienza fissata a norma dell'art. 789
c.p.c., non compare all'udienza (così implicitamente rinunciando a sollevare contestazioni ed approvando il progetto come depositato) il giudice istruttore deve dichiarare esecutivo il progetto con ordinanza non impugnabile (cfr. Cass. civ. 11575/2004); considerato che, stante il ricavato della assegnazione pari ad euro 88.398,50 (detratte le spese sostenute per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli pari a euro 588,00 nonchè le spese della procedura pari a euro 1.780,60, per compenso del p.d., giusta decreto di liquidazione dell'11 dicembre 2024, ed euro 3.988,62 per rimborso anticipazioni sostenute dall'attore), il professionista delegato deve provvedere alla distribuzione della somma di € 82.041,28; precisato che a seguito della riassunzione ex art. 627 c.p.c. della procedura esecutiva, sospesa in attesa della definizione del presente giudizio, il G.E. dovrà procedere alla distribuzione fra i creditori della somma spettante al debitore esecutato.
P.Q.M.
letto e applicato l'art. 789 c.p.c.; dichiara esecutivo il progetto di distribuzione delle somme depositato nel fascicolo telematico in data 3 marzo 2025 in relazione alle somme ricavate dalla assegnazione della metà del lotto unico trasferita con decreto di assegnazione del 10 dicembre 2024 e per l'effetto attribuisce:
- al Dott. in prededuzione euro 1.780,60, Persona_1
- all'attrice in prededuzione euro 3.988,62, Parte_2
- alla Procedura Esecutiva Immobiliare n. 18/2009 R.G. Es. Tribunale di Trani, promossa in danno del sig. , euro 82.041,28, (oltre alla proporzionale quota di Parte_1
interessi maturati alla data di estinzione del conto corrente e al netto della proporzionale quota di spese eventuali relative alla tenuta del conto), corrispondente alla quota in denaro spettante al condividente esecutato, , mediante versamento su libretto Parte_1
di deposito giudiziario intestato al debitore nella ridetta procedura per la successiva distribuzione fra i creditori;
liquida le competenze in favore dell'attrice (avv. Davide Romano) in euro 786,00 per spese ed euro 7.052,00 per competenze (parametri minimi per tutte e 4 le fasi in ragione della natura del giudizio e dell'attività concretamente espletata), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, oltre iva e cap se dovuti;
dispone che il p.d. provveda alla restituzione in favore di della somma di Controparte_1
euro 3.884,85, pari al residuo del fondo spese versato;
letto l'art. 627 c.p.c., assegna alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della procedura esecutiva nr. 18/2009 R.G.Es.
Si comunichi alle parti e al professionista delegato.
Trani, 3 aprile 2025
La Giudice
Diletta Calò
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Ordinanza
La Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2025; letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
premesso che, instaurata la procedura esecutiva R.G. n. 18/2009 nei confronti di Parte_1
avente ad oggetto anche il seguente bene: “immobile sito in Trani alla piazza Repubblica
[...]
n.61, identificato nel N.C.E.U. al foglio 15, particella 1207, subalterno 5” in comproprietà con
, la stessa è stata sospesa con ordinanza del 9 marzo 2015 per Controparte_1
l'instaurazione del procedimento in epigrafe volto allo scioglimento della divisione della comunione del suddetto cespite;
rilevato che con provvedimento del 30 ottobre 2019 è stata accolta l'istanza di attribuzione in favore di della piena proprietà per la quota di 1/2 dell'immobile oggetto di Controparte_1
divisione; visto il decreto di assegnazione della quota emesso il 10 dicembre 2024; dato atto che in data 3 marzo 2025 il professionista delegato, dott. , ha depositato Persona_1
nel fascicolo telematico il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla assegnazione del lotto unico;
rilevato che, all'udienza del 19 marzo 2025, fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione, le parti costituite hanno dichiarato di approvare il progetto di distribuzione;
ritenuto pertanto che, in assenza di osservazioni al progetto di distribuzione, lo stesso può essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 789 c.p.c.; rimarcato, infatti, che se la parte comparsa in udienza non formula specifiche contestazioni al progetto di divisione ovvero, se regolarmente avvertita dell'udienza fissata a norma dell'art. 789
c.p.c., non compare all'udienza (così implicitamente rinunciando a sollevare contestazioni ed approvando il progetto come depositato) il giudice istruttore deve dichiarare esecutivo il progetto con ordinanza non impugnabile (cfr. Cass. civ. 11575/2004); considerato che, stante il ricavato della assegnazione pari ad euro 88.398,50 (detratte le spese sostenute per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli pari a euro 588,00 nonchè le spese della procedura pari a euro 1.780,60, per compenso del p.d., giusta decreto di liquidazione dell'11 dicembre 2024, ed euro 3.988,62 per rimborso anticipazioni sostenute dall'attore), il professionista delegato deve provvedere alla distribuzione della somma di € 82.041,28; precisato che a seguito della riassunzione ex art. 627 c.p.c. della procedura esecutiva, sospesa in attesa della definizione del presente giudizio, il G.E. dovrà procedere alla distribuzione fra i creditori della somma spettante al debitore esecutato.
P.Q.M.
letto e applicato l'art. 789 c.p.c.; dichiara esecutivo il progetto di distribuzione delle somme depositato nel fascicolo telematico in data 3 marzo 2025 in relazione alle somme ricavate dalla assegnazione della metà del lotto unico trasferita con decreto di assegnazione del 10 dicembre 2024 e per l'effetto attribuisce:
- al Dott. in prededuzione euro 1.780,60, Persona_1
- all'attrice in prededuzione euro 3.988,62, Parte_2
- alla Procedura Esecutiva Immobiliare n. 18/2009 R.G. Es. Tribunale di Trani, promossa in danno del sig. , euro 82.041,28, (oltre alla proporzionale quota di Parte_1
interessi maturati alla data di estinzione del conto corrente e al netto della proporzionale quota di spese eventuali relative alla tenuta del conto), corrispondente alla quota in denaro spettante al condividente esecutato, , mediante versamento su libretto Parte_1
di deposito giudiziario intestato al debitore nella ridetta procedura per la successiva distribuzione fra i creditori;
liquida le competenze in favore dell'attrice (avv. Davide Romano) in euro 786,00 per spese ed euro 7.052,00 per competenze (parametri minimi per tutte e 4 le fasi in ragione della natura del giudizio e dell'attività concretamente espletata), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, oltre iva e cap se dovuti;
dispone che il p.d. provveda alla restituzione in favore di della somma di Controparte_1
euro 3.884,85, pari al residuo del fondo spese versato;
letto l'art. 627 c.p.c., assegna alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della procedura esecutiva nr. 18/2009 R.G.Es.
Si comunichi alle parti e al professionista delegato.
Trani, 3 aprile 2025
La Giudice
Diletta Calò