Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250 cod. civ.), cui rinvia la Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all'identità personale, inteso come diritto ad una genitorialità piena e non dimidiata. Ne consegue che, anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176), il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale il pregresso comportamento del genitore, che aveva preteso l'aborto e non si era occupato della bambina, non autorizza a desumere che dal riconoscimento possano derivare alla minore pregiudizi gravi ed irreparabili, ne' ad escludere gli effetti vantaggiosi che, almeno in linea astratta, alla minore stessa dal riconoscimento possano derivare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 21088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21088 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADDA, 21, presso l'avvocato CARMELO M. ADINOLFI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO CORRADO, ROBERTO COLI giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UI IL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1721/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 17/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2004 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza depositata il 29 gennaio 2002, la Corte di appello di Firenze ha respinto il gravame proposto da MO ZZ avverso la statuizione di primo grado che aveva dichiarato ingiustificato il mancato suo consenso al riconoscimento della figlia minore CH da parte di MA TI ed autorizzato questi ad effettuarlo ai sensi dell'art. 250 cod. civ.. Avverso detta sentenza la ZZ ricorre ora per Cassazione, denunciando, con un unico complesso motivo, violazione dell'art. 250 cit. e vizi di motivazione.
L'intimato non si è costituito.
2. in punto di diritto denuncia propriamente la ricorrente che abbia errato la corte fiorentina nel ritenere che, ai fini del riconoscimento del figlio infrasedicenne da parte del secondo genitore ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 250 c.c., sia il genitore, che l'abbia per primo riconosciuto e che neghi il suo consenso, a dover dimostrare la non convenienza e non già - come, a suo avviso dovrebbe - l'organo pubblico a dimostrare la convenienza del secondo riconoscimento per il minore.
e, per il profilo del difetto di motivazione, lamenta ancora la ZZ che il Collegio a quo abbia omesso, comunque, di valutare i motivi di indegnità del TI (che "aveva preteso l'aborto e non si era mai occupato della bambina") e non abbia adeguatamente altresì, preso in considerazione le ragioni di "inopportunità dell'inserimento di una terza figura estranea in un ambiente di serenità in cui la piccola attualmente vive" e di "intralcio" che il TI potrebbe costituire "rispetto ad una nuova unione in cui essa ZZ potrebbe inserire facilmente la bambina".
3. Ogni censura è infondata.
3/1 In linea di principio va ribadito che il riconoscimento del figlio minore infrasedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30, Cost., entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250, cod. civ.), cui rinvia la Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all'indentità personale, qui inteso come diritto ad una genitorialità piena e non dimidiata diritto, quest'ultimo, del minore, che in fattispecie specularmente inversa a quella ora in esame, già è stato ritenuto ostativo al disconoscimento di paternità, ex art. 235, n. 2, c.c., del figlio nato da fecondazione eterologa: cfr. Trib. Napoli 14 marzo 1997, ord.; Corte Cost. n. 237/1998; Cass. 2315/1999; Trib. Napoli 24 giugno 1999. Ne consegue, anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 716), che il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità (cfr. Cass. nn. 11949, 5115/2003 da ultimi).
3/2 Nel ritenere, in premessa, che "il diritto dell'altro genitore naturale di effettuare anch'egli il riconoscimento può essere escluso solo se dagli atti processuali risultino fondate ragioni per paventare che da questo possa derivare al minore un pregiudizio tale da incidere sul suo sviluppo psico-fisico", la Corte di merito non ha certamente, quindi, violato, ma ha puntualmente, anzi, applicato i riferiti principi regolatori della materia.
Dal che appunto, l'inconsistenza della censura di violazione di legge.
3/3. Nè quei giudici si sono sottratti all'obbligo di una adeguata motivazione, avendo - correttamente - sul piano giuridico e coerentemente sul piano logico - argomentato che il comportamento del padre antecedente alla poi manifestata sua volontà di riconoscere la bambina non autorizzi a desumere che dal riconoscimento possano derivarle pregiudizi gravi ed irreparabili ne' ad escludere gli effetti vantaggiosi che, almeno in linea astratta, alla minore dal riconoscimento possano derivare.
Mentre le ragioni di inopportunità, che la ricorrente lamenta non valutate dai giudici a quibus, oltre a relazionarsi con interessi e aspettative della madre e non già del minore, si risolvono comunque, in censure di merito, non suscettibili, come tali di esame in questa sede di legittimità.
4. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
5. Nulla va disposto per le spese, in assenza di controparte costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004