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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4449/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 2.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo
Parente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLANTE
E
p.i. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Paoletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio deducendo che: Parte_1 CP_1
- dal mese di gennaio 2011 la società aveva cessato la fornitura di acqua presso un villino residenziale sito in Soriano del Cimino;
- con missiva in data 14.2.2011, l'utente aveva comunicato alla somministrante quanto sopra, chiedendo i motivi dell'interruzione e chiedendo anche la verifica del contatore, poiché aveva, in precedenza, legittimamente contestato la fattura relativa al quarto trimestre 2010;
- dal 2011 aveva sempre ricevuto le fatture di pagamento recanti importi “a caso”, nonostante la fornitura non fosse più stata erogata;
- l'attore si era visto costretto, dalla fine del 2010, ad utilizzare l'acqua del pozzo di sua proprietà e, pertanto, nulla doveva a CP_1
Chiedeva quindi l'accertamento negativo del credito, la risoluzione del contratto a far data dal quarto trimestre 2010, per inadempimento, e il risarcimento dei danni da fatto illecito;
eccepiva altresì la prescrizione con riguardo a tutte le fatture dal quarto trimestre 2010 fino a quelle relative a tutto il 2011.
***
Si costituiva deducendo che: CP_1
- l'utenza intestata all'attore risultava installata, essendo presente il gruppo di misurazione, ed era perfettamente idonea a garantire la fornitura di acqua, come confermato e documentato anche da un intervento in loco effettuato il 10.2.2017 da parte di due tecnici incaricati dalla società;
- i tecnici, infatti, avevano provveduto a staccare temporaneamente la condotta di adduzione verso l'abitazione, a valle del contatore, e avevano accertato la presenza del flusso idrico, come da documentazione fotografica allegata al verbale di intervento;
- il contatore per cui è causa era stato oggetto di regolare lettura periodica, come attestato nelle varie fatture in cui erano riportati i consumi effettivi e le date di rilevazione (letture del 1.10.2010, 29.12.2011, 21.12.2012, 4.12.2013 e 6.3.2015);
- da tali verifiche era emerso che effettivamente, a partire dall'anno 2011, dal contatore non risultavano consumi idrici, sicché, se ciò non dipendeva da una scelta dell'utente,
pagina 2 di 12 dipendeva da un difetto di funzionamento dell'impianto idrico posto a valle del contatore e di proprietà esclusiva dell'utente stesso;
- le fatture recavano soltanto gli oneri relativi alle spese fisse di somministrazione;
- la società vantava un credito nei confronti dell'attore che, al netto dei conguagli, ammontava a complessivi € 1.046,77.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale onde ottenere il pagamento del dovuto.
***
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata prova per testi, con sentenza n. 189/2020, R.G. n. 358/2017, pubblicata in data 6.2.2020, il Tribunale di Viterbo così provvedeva:
‹‹… - rigetta le domande attoree;
- accoglie la domanda riconvenzionale di e condanna al pagamento CP_1 Parte_1 in favore di parte convenuta della somma di € 1.046,77, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 CP_1
€ 1.300 per compensi, oltre spese generali ed accessori, come per legge››.
Il giudice, dopo aver richiamato i principi sull'onere della prova, ha così motivato:
‹‹… Risultano, altresì, versati in atti :
-n.2 “rapporti di lettura” (il primo, dell'8.10.2010, riportante il valore di mc 694, siccome successivo alla precedente lettura del 16.6.2009 per mc.60-; il secondo, del 4.1.2012, riportante il valore di mc 719 - siccome successivo alla precedente lettura del 22.4.2011 per mc 719-);
-una nota del con la quale, in data 14.2.2011, lo stesso rappresentava all'odierna parte convenuta Parte_1 che “….presso la sua proprietà…da oltre un mese manca la fornitura d'acqua, la cosa si ripete per più periodi durante l'anno”, nonché “..di essere ancora in attesa della verifica del contatore come da accordi…riguardante la fattura relativa al 4° trimestre 2010 ancora in sospeso”;
- il verbale di “verifica misuratore” redatto da personale di in data 10.2.2017 (con allegate alcune CP_1 riprese fotografiche e ulteriore nota dei tecnici verificatori, e , in data Persona_1 Persona_2
13.2.2017, nella quale si attesta che “ il contatore con matricola 1355529 è esistente e regolarmente allacciato alla rete privata…ed il consumo rilevato è pari a metri cubi 719, con flusso idrico presente fino al contatore di ns. pertinenza…”;,
-la relazione del consulente tecnico di parte attrice, l'ing. nella quale si riporta che “.Si nota Persona_3 chiaramente la collocazione del contatore e la condizione fatiscente in cui si trova. …. al momento del sopralluogo del 19 ottobre 2017 è risultato bloccato. Per quanto sopra lo scrivente Ing. in base Persona_3 al sopralluogo effettuato asserisce che il contatore è collocato ad una distanza di 30/40 metri dall'abitazione del
Sig. e che la fornitura dell'acqua è interrotta. Per gli usi domestici l'acqua è erogata con l'uso del Parte_1 pozzo presente all'interno della proprietà Sig. . Parte_1
pagina 3 di 12 All'udienza del 29.11.2019 venivano escussi i testi e . L'ing. si Persona_3 Persona_2 Per_3 limitava a confermare la circostanza che “..il contatore risulta bloccato e in condizioni fatiscenti” (cfr. cap.1 della seconda memoria istruttoria di parte attrice-) “…come risulta dalla mia relazione tecnica depositata agli atti del
2017”, mentre il teste , dipendente , con riguardo all'intervento, in loco, effettuato in data Per_2 CP_1
10.2.2017 e confermando la sottoscrizione del suo verbale in atti, riferiva “ non mi risulta che il contatore fosse bloccato, stà in un pozzetto, sopra lo stesso c'è la terra ma non è in condizioni fatiscenti, che io ricordi si legge perfettamente….io e il collega abbiamo smontato il contatore e abbiamo constatato che il flusso idrico Per_1 arrivava regolarmente …abbiamo staccato il tubo dopo il contatore (il grassetto è dello scrivente)…il flusso era normale;
non posso dire se poi l'acqua entrasse nell'impianto che conduce all'abitazione perché non è di nostra competenza… . .
Tale operazione di verifica, documentata nelle riprese fotografiche prodotte da parte convenuta, ha fornito un esito, positivo, agevolmente percepibile ictu oculi (e non adeguatamente contrastato dalla surrichiamata affermazione dell'ing. priva, quest'ultima, di verificabili elementi adeguatamente rivelatori della sua CP_2 correttezza-).
Deve, poi, osservarsi che dalla fattura n. 00210421489 del 26.11.2010 relativa al 4° trimestre 2010, emerge che dalla “Lettura precedente effettiva” del 16.6.2009 ( per mc 60) alla “Lettura attuale effettiva” del 7.10.2010 ( per mc 694) il consumo rilevato (quindi, effettivo) è stato di mc 634 (per un importo totale di € 701,86), mentre dalla successiva fattura n.20120129263 del 22.3.2012 si rileva una ulteriore “Lettura precedente effettiva” del
4.1.2012 (per mc.719), lettura che (già effettivamente rilevata in data 22.4.2011) risulterà, poi, invariata sino all'attualità.
Ciò stà a significare che, in realtà, per il l'unica “sorpresa” è stata solo quella di una fatturazione - Parte_1 peraltro, a conguaglio- di ben € 701,86 (tuttavia fondata su due letture “effettive” risalenti, come visto, al
16.6.2009 e 7.10.2010 -e quindi antecedenti al dicembre 2010, mese a partire dal quale, secondo l'assunto attoreo, la fornitura sarebbe, poi, del tutto cessata-). .
I “dubbi” espressi da parte attrice -nella succitata nota del 14.2.2011- quanto alla funzionalità del gruppo di misura (pur ivi segnalati solo in via ulteriore rispetto alla “mancanza della fornitura di acqua”) rappresentano, in realtà, il motivo prevalente di tale corrispondenza epistolare (laddove la dedotta “cessazione” della fornitura deve ritenersi circostanza meramente strumentale alla contestazione delle fatture successive, afferenti i soli costi di sistema).
Al riguardo deve ritenersi evidente che se, da un lato, la rilevata funzionalità del sistema di afflusso idrico “sino al contatore” (risultando di esclusiva pertinenza del il successivo tratto della conduttura, sino Parte_1 all'abitazione dello stesso) consente di escludere la responsabilità di per ogni eventuale interruzione CP_1
“a valle del contatore”, dall'altro, proprio l'invarianza nel tempo della misura riportata nel gruppo contatore (ferma dal 22.4.2011 a “mc 719”) rappresenta, invece, ulteriore elemento dimostrativo della funzionalità di tale apparato di misura e della correttezza dei valori di consumo ivi rilevati (nonchè, in definitiva, della legittimità del credito di inerente non solo il consumo riportato in detta fattura di conguaglio del 26.11.2010 ma anche i CP_1 successivi importi relativi agli “oneri di sistema” ( i soli oggetto di fatturazione a partire dalla suindicata lettura effettiva del 22.4.2011 ).
In tale prospettiva l'utilizzo, da parte del di un pozzo autonomo per il soddisfacimento delle proprie Parte_1 esigenze domestiche pagina 4 di 12 [cfr.:“..dal dicembre 2010 veniva a mancare la fornitura dell'acqua ( quindi,l'attore si vedeva) ormai costretto …. ad utilizzare l'acqua del pozzo di sua proprietà”] va, quindi, letto non come ripiego necessitato
[in realtà del tutto inverosimile, risultando singolarmente incoltivato l'interesse al ripristino di una fornitura asseritamente “interrotta” (interesse di cui, ad eccezione dell'unica e citata nota del 14.2.2011, non viene fornita alcuna prova documentale - sotto forma di ulteriori solleciti, richieste di intervento, etc.-)] ma come (semplice) sfruttamento di una fonte alternativa di approvvigionamento del bene in questione, già nella disponibilità dell'utente.
Conclusivamente, va ripetuto che le domande avanzate da parte attrice risultano infondate in ogni loro articolazione e vanno, pertanto, respinte (insussistente, poi, la dedotta prescrizione di “..tutte le fatture dal 4° trimestre 2010 fino a quelle relative a tutto il 2011”, stante l'efficacia interruttiva correlabile alla nota di sollecito di pagamento comunicata da via raccomandata a.r. e ricevuta dal in data 16.2.2012, ovvero CP_1 Parte_1 entro il quinquennio).
La valutazione globale ed unitaria delle emergenze processuali sopra richiamate (mentre depone sfavorevolmente per la tesi di parte attrice) consente, specularmente, di ritenere fondata la domanda riconvenzionale avanzata da , avendo quest'ultima (quale titolare del diritto di cui si chiede CP_1
l'accertamento negativo) adeguatamente assolto l'onere probatorio, su di essa incombente, relativo alla legittimità del credito formalizzato nelle fatture rimaste a tutt'oggi insolute, con conseguente condanna dell'attore al pagamento del relativo importo di € 1.046,77, inerente il periodo compreso dal quarto trimestre 2010 al quarto trimestre 2016. …››.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecutorietà, in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza e, in via principale e nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze avanzate, da intendersi integralmente riportate e trascritte, con particolare riferimento alla c.t.u. e all'interrogatorio formale.
***
Si è costituita, in data 19.7.2021, la quale ha eccepito, nel corpo della CP_1 comparsa, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; ha quindi chiesto alla Corte di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
***
Respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c., dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 2.4.2025 la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 2.10.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note conclusionali
(ritualmente depositate).
pagina 5 di 12 ***
Nelle more, a seguito del decesso del precedente difensore, si è costituito l'avv. Parente.
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Venendo al merito, con il primo motivo, l'appellante eccepisce la “nullità della sentenza impugnata e violazione del Giusto processo”, lamentando che sia la scelta dell'art. 281 sexies c.p.c., sia “le modalità di svolgimento della emissione della sentenza, con orari improbabili della lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni, gettano un forte dubbio sulla veridicità, liceità e legittimità della procedura definitoria”, lasciando alla difesa “il probabile sospetto di un giudicante che avesse già deciso prima di sentire le ragioni delle parti in fase di precisazione delle conclusioni”.
pagina 6 di 12 Lamenta, in particolare, che “le motivazioni (sette pagine dense e dettagliate !) non possono che essere state predisposte molto tempo prima della “discussione” effettuata in udienza tra le parti, rendendo il principio del contraddittorio una “mera formalità” piegata all'illegittimo uso di uno strumento decisorio consentito dalla legge solo quando, non per discrezionalità del giudice ma dalle evidenze documentali e testimoniali e da tutto lo svolgimento del processo, la causa sia di facile e pronta definizione”.
Sostiene, altresì, che, alle ore 23.05 non vi sarebbe stata in realtà da parte del giudice doverosa e rituale lettura né del dispositivo né delle contestuali motivazioni e, come da giurisprudenza pacifica, tale “inqualificabile atteggiamento” renderebbe la sentenza nulla.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è chiara la ragione per la quale l'appellante pone in dubbio che, alle ore
23.05, sia stata data lettura del dispositivo e della motivazione, come riportato a verbale, dal momento che la censura, sul punto, si risolve in argomentazioni e in ipotesi del tutto prive di rilievo giuridico (testualmente: “Deve essere stata una “lettura” al cardiopalma e in piena solitudine ( si sospetta in realtà “casalinga”) per rientrare con le tempistiche entro le ore 24,00 e così pubblicare la sentenza;
un patetico e triste “soliloquio”, un volontario “lockdown” giudiziario ante litteram (tanto della firma del cancelliere per la pubblicazione non c'era bisogno!)”).
Neppure è chiara la ragione per la quale il giudice avrebbe, secondo l'appellante, già deciso la causa prima di annunciare ai difensori che intendeva disporre la discussione orale, così come non si comprende la doglianza secondo cui la motivazione non potrebbe che essere stata predisposta molto tempo prima della “discussione”.
La parte, infatti, si limita a formulare mere ipotesi, né allega e spiega quali sarebbero le questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione orale e non esaminate dal giudice.
In secondo luogo, com'è noto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta, nell'ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regime processuale applicabile al caso concreto, di quello più opportuno per la decisione della causa (Cass. ord.
4.9.2019 n.
22094).
A tanto si aggiunga che il Tribunale, all'udienza del 16.1.2020, ha comunicato alle parti la scelta di definire la causa all'udienza del 30.1.2020 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e ha assegnato termine per il deposito di note fino al giorno dell'udienza, proprio al fine di consentire ai difensori di illustrare ulteriormente le proprie difese e prendere posizione su quelle avverse, ferma restando la possibilità di svolgere ulteriori argomenti, anche in replica, in sede di discussione orale.
pagina 7 di 12 All'udienza del 30.1.2020 (poi rinviata al 6.2.2020) il procuratore di parte attrice ha depositato le note autorizzate e si è riportato alle già precisate conclusioni e ai propri scritti difensivi.
Alla successiva udienza, i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione della causa, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
Nessuna violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo si è, dunque, verificata, dovendosi pacificamente escludere qualsivoglia profilo di nullità della sentenza.
***
Saranno ora trattati congiuntamente, in quanto connessi, il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame.
***
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sarebbe errata “fino a sconfinare in una inversione dell'onere della prova tendente esclusivamente ad annichilire le prove prodotte dall'attore”, avendo il Tribunale disatteso e “liquidato” la relazione di parte a firma “di un ingegnere, CTU del Tribunale di Viterbo e stimato professionista”, addirittura accusato di presunta scorrettezza, tentando “di salvare la sospetta testimonianza dei due operai ( dipendenti timorosi della ”; tra l'altro era stata chiesta una c.t.u. per chiarire e accertare non solo le CP_1 doglianze del ma anche “la correttezza” e la “veridicità” delle rilevazioni del Parte_1 consulente di parte, ing. sicché il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul Per_3 ruolo e disporre la richiesta c.t.u., invece di screditare in modo intollerabile la relazione di parte, “prendendo per NG le parole di due operai che non si sono assolutamente sincerati né hanno messo in atto accertamenti tecnici del perché l'acqua non fosse erogata al e soprattutto se Parte_1
l'interruzione fosse su una tubatura all'esterno della villetta, nei tanti metri che separavano il contatore dalla abitazione stessa ( più di trenta metri)”; era evidente quindi che il Tribunale aveva effettuato un ragionamento presuntivo, fondato su una serie di elementi indiziari, che non erano gravi, precisi e concordanti.
***
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'erronea valutazione delle prove documentali acquisite e, in particolare, l'illogica, contraddittoria e non corrispondente al vero interpretazione sulle fatture;
censura la mancata ammissione dell'interrogatorio formale, posto che non si comprendeva come potesse la società “rilevare un consumo idrico da addebitare al se allo stesso l'acqua non perveniva e le stesse fatture della indicano “rilevazioni a caso” Parte_1 CP_1 sempre uguali per periodi diversi”; allo stesso modo, non si comprendeva come potesse il giudice pagina 8 di 12 asserire che la mancata erogazione fosse dovuta a un guasto all'interno dell'abitazione quando la relazione del C.T.P. confermava il contrario, per di più senza disporre c.t.u.
Argomenta poi sul posizionamento e sulle condizioni fatiscenti del contatore, non di proprietà del come risultanti dalla c.t.p. Parte_1
***
Con il quarto motivo l'appellante denuncia l'illegittima inversione dell'onere della prova, atteso che, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante;
nella specie, “Che il contatore fosse perfettamente funzionante non è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio: due operai timorosi forse di licenziamento per ritorsione, dipendenti e stipendiati della contro una CP_1
Relazione di un Ingegnere ( che tra l'altro, come il presente difensore, ad oggi non ha percepito soldi ed attende che il giudice si degni di liquidare la sua parcella, che forse sarà pagata tra due anni) non possono essere posti da un giudice a fondamento di una illuminata verità giudiziaria incontrovertibile.”
***
I motivi sono infondati.
Occorre muovere dai principi in tema di onere della prova.
Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., tra le tante, da ultimo,
Cass. n. 17401/2024).
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. anche Cass. n.
297/2020).
Nel caso in esame, di fronte alla contestazione dell'utente, la somministrante ha dimostrato che il contatore funzionava regolarmente.
Correttamente il primo giudice ha fondato la decisione sul dato documentale e sulla prova testimoniale e non sulla relazione di parte, che, com'è noto, costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. S.U. n.
13902/2013; Cass. n. 20347/2017; Cass. n. 1614 del 19/01/2022).
pagina 9 di 12 E infatti, già dal verbale di verifica del 10.2.2017, con allegate fotografie, risultava che il contatore era regolarmente allacciato alla rete, che il consumo era pari a mc 719, con flusso idrico presente fino al contatore di pertinenza della società.
Tra l'altro, se il C.T.P. si è limitato a confermare la propria relazione, i tecnici e Per_1 che hanno effettuato l'intervento e che sono stati indicati quali testi sia dall'attore Tes_1 che dalla convenuta, lungi dal fornire dichiarazioni di comodo o “timorose”, hanno reso dichiarazioni chiare, circostanziate, coerenti e attendibili, oltre che concordanti.
Hanno, in particolare, descritto le condizioni del contatore (che tra l'altro emergevano già dalle foto), riferendo che non erano fatiscenti, e hanno riferito analiticamente le operazioni compiute dai medesimi in loco.
In sede di intervento, i tecnici verificatori, come risulta dalla prova orale espletata, hanno smontato il contatore e hanno constatato che il flusso idrico arrivava regolarmente, mentre nulla hanno potuto accertare in ordine al tratto che conduce all'abitazione, perché non di loro competenza.
A fronte di siffatte risultanze istruttorie, correttamente non è stata disposta c.t.u. e non è stato ammesso l'interrogatorio formale, dal momento che si è accertato che il contatore funzionava e, pertanto, l'eventuale guasto riguardava il tratto di pertinenza dell'utente, il quale, tra l'altro, dal 2011 al 2017 si è approvvigionato da un pozzo di sua proprietà, senza mai chiedere ulteriori verifiche e senza presentare alcun successivo reclamo.
Deve inoltre escludersi che le fatture riportassero importi “a caso”, dal momento che, a prescindere dalla genericità della contestazione, le stesse sono state emesse, in mancanza di lettura, sulla base di consumi stimati e contemplavano, ovviamente, gli oneri e le spese fisse;
poi, nel momento in cui sono state effettuate le letture e si è constatato che non vi erano consumi (risultando, alle varie letture rilevate, in anni diversi, sempre un consumo di mc 719), la società ha proceduto a conguagliare gli importi per consumi che erano stati addebitati sulla base delle letture stimate, come emerge dalle fatture (fermi restando gli importi di cui alla fattura del 26.11.2010 emessa sulla base di letture rilevate, riguardanti periodi antecedenti al gennaio 2011, data dalla quale lo stesso attore fa decorrere l'interruzione della fornitura).
In conclusione, la Corte condivide le argomentazioni del primo giudice, il quale ha reso una motivazione in linea con i principi in tema di onere della prova e aderente al materiale probatorio in atti, correttamente escludendo la responsabilità della somministrante per l'interruzione della fornitura.
*** pagina 10 di 12 Con il quinto motivo, l'appellante denuncia “Erronea applicazione di legge per mancato riconoscimento della prescrizione dei crediti e della liquidazione del fatto illecito”, sostenendo che non vi era stata alcuna interruzione valida della prescrizione da parte della società, come provato per tabulas,
e che la “semplice lettera di sollecito inviata a credito prescritto non riporta in vita il diritto di credito, come motiva il giudice in modo illegittimo e con erronea applicazione di legge”; inoltre, l'attore aveva dedotto di essere rimasto vittima di fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente diritto ad essere risarcito sia per il “danno evento” sia per il “danno conseguenza”, essendo stato esposto a pericolo igienico - sanitario con attentato alla sua salute, bene primario costituzionalmente riconosciuto e garantito, ma nessuna motivazione era stata resa al riguardo.
***
Anche questo motivo è infondato.
L'eccezione di prescrizione del diritto relativamente alle fatture dal quarto quadrimestre 2010
a tutto il 2011 è stata condivisibilmente disattesa dal giudice, che ha ritenuto l'efficacia interruttiva della nota di sollecito di pagamento, inviata da a mezzo CP_1 raccomandata e ricevuta dal in data 16.2.2012, quindi entro il quinquennio. Parte_1
A fronte di siffatta chiara motivazione, corretta e, ancora una volta, aderente al dato documentale (doc. 5 di parte convenuta), la censura, espressa nei termini sopra illustrati, è del tutto generica e non circostanziata, oltre che pacificamente infondata.
Quanto alla dedotta omessa motivazione sul danno da fatto illecito, è evidente che, una volta escluso (con statuizione confermata da questa Corte) che l'interruzione della fornitura idrica fosse ascrivibile alla , non vi è spazio per configurare la responsabilità della stessa, né CP_3
a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
Premesso che il patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (Cass.
n. 8388/2017; Cass. n. 19953/2012), l'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, non richiesta da parte appellata con la nota spese (cfr. Cass. n. 14198 del 05/05/2022: “In tema di liquidazione pagina 11 di 12 delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore”).
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 189/2020, R.G. n. 358/2017, pubblicata in data 6.2.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 a titolo di compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4449/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 2.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo
Parente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLANTE
E
p.i. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Paoletti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
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MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio deducendo che: Parte_1 CP_1
- dal mese di gennaio 2011 la società aveva cessato la fornitura di acqua presso un villino residenziale sito in Soriano del Cimino;
- con missiva in data 14.2.2011, l'utente aveva comunicato alla somministrante quanto sopra, chiedendo i motivi dell'interruzione e chiedendo anche la verifica del contatore, poiché aveva, in precedenza, legittimamente contestato la fattura relativa al quarto trimestre 2010;
- dal 2011 aveva sempre ricevuto le fatture di pagamento recanti importi “a caso”, nonostante la fornitura non fosse più stata erogata;
- l'attore si era visto costretto, dalla fine del 2010, ad utilizzare l'acqua del pozzo di sua proprietà e, pertanto, nulla doveva a CP_1
Chiedeva quindi l'accertamento negativo del credito, la risoluzione del contratto a far data dal quarto trimestre 2010, per inadempimento, e il risarcimento dei danni da fatto illecito;
eccepiva altresì la prescrizione con riguardo a tutte le fatture dal quarto trimestre 2010 fino a quelle relative a tutto il 2011.
***
Si costituiva deducendo che: CP_1
- l'utenza intestata all'attore risultava installata, essendo presente il gruppo di misurazione, ed era perfettamente idonea a garantire la fornitura di acqua, come confermato e documentato anche da un intervento in loco effettuato il 10.2.2017 da parte di due tecnici incaricati dalla società;
- i tecnici, infatti, avevano provveduto a staccare temporaneamente la condotta di adduzione verso l'abitazione, a valle del contatore, e avevano accertato la presenza del flusso idrico, come da documentazione fotografica allegata al verbale di intervento;
- il contatore per cui è causa era stato oggetto di regolare lettura periodica, come attestato nelle varie fatture in cui erano riportati i consumi effettivi e le date di rilevazione (letture del 1.10.2010, 29.12.2011, 21.12.2012, 4.12.2013 e 6.3.2015);
- da tali verifiche era emerso che effettivamente, a partire dall'anno 2011, dal contatore non risultavano consumi idrici, sicché, se ciò non dipendeva da una scelta dell'utente,
pagina 2 di 12 dipendeva da un difetto di funzionamento dell'impianto idrico posto a valle del contatore e di proprietà esclusiva dell'utente stesso;
- le fatture recavano soltanto gli oneri relativi alle spese fisse di somministrazione;
- la società vantava un credito nei confronti dell'attore che, al netto dei conguagli, ammontava a complessivi € 1.046,77.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale onde ottenere il pagamento del dovuto.
***
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata prova per testi, con sentenza n. 189/2020, R.G. n. 358/2017, pubblicata in data 6.2.2020, il Tribunale di Viterbo così provvedeva:
‹‹… - rigetta le domande attoree;
- accoglie la domanda riconvenzionale di e condanna al pagamento CP_1 Parte_1 in favore di parte convenuta della somma di € 1.046,77, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1 CP_1
€ 1.300 per compensi, oltre spese generali ed accessori, come per legge››.
Il giudice, dopo aver richiamato i principi sull'onere della prova, ha così motivato:
‹‹… Risultano, altresì, versati in atti :
-n.2 “rapporti di lettura” (il primo, dell'8.10.2010, riportante il valore di mc 694, siccome successivo alla precedente lettura del 16.6.2009 per mc.60-; il secondo, del 4.1.2012, riportante il valore di mc 719 - siccome successivo alla precedente lettura del 22.4.2011 per mc 719-);
-una nota del con la quale, in data 14.2.2011, lo stesso rappresentava all'odierna parte convenuta Parte_1 che “….presso la sua proprietà…da oltre un mese manca la fornitura d'acqua, la cosa si ripete per più periodi durante l'anno”, nonché “..di essere ancora in attesa della verifica del contatore come da accordi…riguardante la fattura relativa al 4° trimestre 2010 ancora in sospeso”;
- il verbale di “verifica misuratore” redatto da personale di in data 10.2.2017 (con allegate alcune CP_1 riprese fotografiche e ulteriore nota dei tecnici verificatori, e , in data Persona_1 Persona_2
13.2.2017, nella quale si attesta che “ il contatore con matricola 1355529 è esistente e regolarmente allacciato alla rete privata…ed il consumo rilevato è pari a metri cubi 719, con flusso idrico presente fino al contatore di ns. pertinenza…”;,
-la relazione del consulente tecnico di parte attrice, l'ing. nella quale si riporta che “.Si nota Persona_3 chiaramente la collocazione del contatore e la condizione fatiscente in cui si trova. …. al momento del sopralluogo del 19 ottobre 2017 è risultato bloccato. Per quanto sopra lo scrivente Ing. in base Persona_3 al sopralluogo effettuato asserisce che il contatore è collocato ad una distanza di 30/40 metri dall'abitazione del
Sig. e che la fornitura dell'acqua è interrotta. Per gli usi domestici l'acqua è erogata con l'uso del Parte_1 pozzo presente all'interno della proprietà Sig. . Parte_1
pagina 3 di 12 All'udienza del 29.11.2019 venivano escussi i testi e . L'ing. si Persona_3 Persona_2 Per_3 limitava a confermare la circostanza che “..il contatore risulta bloccato e in condizioni fatiscenti” (cfr. cap.1 della seconda memoria istruttoria di parte attrice-) “…come risulta dalla mia relazione tecnica depositata agli atti del
2017”, mentre il teste , dipendente , con riguardo all'intervento, in loco, effettuato in data Per_2 CP_1
10.2.2017 e confermando la sottoscrizione del suo verbale in atti, riferiva “ non mi risulta che il contatore fosse bloccato, stà in un pozzetto, sopra lo stesso c'è la terra ma non è in condizioni fatiscenti, che io ricordi si legge perfettamente….io e il collega abbiamo smontato il contatore e abbiamo constatato che il flusso idrico Per_1 arrivava regolarmente …abbiamo staccato il tubo dopo il contatore (il grassetto è dello scrivente)…il flusso era normale;
non posso dire se poi l'acqua entrasse nell'impianto che conduce all'abitazione perché non è di nostra competenza… . .
Tale operazione di verifica, documentata nelle riprese fotografiche prodotte da parte convenuta, ha fornito un esito, positivo, agevolmente percepibile ictu oculi (e non adeguatamente contrastato dalla surrichiamata affermazione dell'ing. priva, quest'ultima, di verificabili elementi adeguatamente rivelatori della sua CP_2 correttezza-).
Deve, poi, osservarsi che dalla fattura n. 00210421489 del 26.11.2010 relativa al 4° trimestre 2010, emerge che dalla “Lettura precedente effettiva” del 16.6.2009 ( per mc 60) alla “Lettura attuale effettiva” del 7.10.2010 ( per mc 694) il consumo rilevato (quindi, effettivo) è stato di mc 634 (per un importo totale di € 701,86), mentre dalla successiva fattura n.20120129263 del 22.3.2012 si rileva una ulteriore “Lettura precedente effettiva” del
4.1.2012 (per mc.719), lettura che (già effettivamente rilevata in data 22.4.2011) risulterà, poi, invariata sino all'attualità.
Ciò stà a significare che, in realtà, per il l'unica “sorpresa” è stata solo quella di una fatturazione - Parte_1 peraltro, a conguaglio- di ben € 701,86 (tuttavia fondata su due letture “effettive” risalenti, come visto, al
16.6.2009 e 7.10.2010 -e quindi antecedenti al dicembre 2010, mese a partire dal quale, secondo l'assunto attoreo, la fornitura sarebbe, poi, del tutto cessata-). .
I “dubbi” espressi da parte attrice -nella succitata nota del 14.2.2011- quanto alla funzionalità del gruppo di misura (pur ivi segnalati solo in via ulteriore rispetto alla “mancanza della fornitura di acqua”) rappresentano, in realtà, il motivo prevalente di tale corrispondenza epistolare (laddove la dedotta “cessazione” della fornitura deve ritenersi circostanza meramente strumentale alla contestazione delle fatture successive, afferenti i soli costi di sistema).
Al riguardo deve ritenersi evidente che se, da un lato, la rilevata funzionalità del sistema di afflusso idrico “sino al contatore” (risultando di esclusiva pertinenza del il successivo tratto della conduttura, sino Parte_1 all'abitazione dello stesso) consente di escludere la responsabilità di per ogni eventuale interruzione CP_1
“a valle del contatore”, dall'altro, proprio l'invarianza nel tempo della misura riportata nel gruppo contatore (ferma dal 22.4.2011 a “mc 719”) rappresenta, invece, ulteriore elemento dimostrativo della funzionalità di tale apparato di misura e della correttezza dei valori di consumo ivi rilevati (nonchè, in definitiva, della legittimità del credito di inerente non solo il consumo riportato in detta fattura di conguaglio del 26.11.2010 ma anche i CP_1 successivi importi relativi agli “oneri di sistema” ( i soli oggetto di fatturazione a partire dalla suindicata lettura effettiva del 22.4.2011 ).
In tale prospettiva l'utilizzo, da parte del di un pozzo autonomo per il soddisfacimento delle proprie Parte_1 esigenze domestiche pagina 4 di 12 [cfr.:“..dal dicembre 2010 veniva a mancare la fornitura dell'acqua ( quindi,l'attore si vedeva) ormai costretto …. ad utilizzare l'acqua del pozzo di sua proprietà”] va, quindi, letto non come ripiego necessitato
[in realtà del tutto inverosimile, risultando singolarmente incoltivato l'interesse al ripristino di una fornitura asseritamente “interrotta” (interesse di cui, ad eccezione dell'unica e citata nota del 14.2.2011, non viene fornita alcuna prova documentale - sotto forma di ulteriori solleciti, richieste di intervento, etc.-)] ma come (semplice) sfruttamento di una fonte alternativa di approvvigionamento del bene in questione, già nella disponibilità dell'utente.
Conclusivamente, va ripetuto che le domande avanzate da parte attrice risultano infondate in ogni loro articolazione e vanno, pertanto, respinte (insussistente, poi, la dedotta prescrizione di “..tutte le fatture dal 4° trimestre 2010 fino a quelle relative a tutto il 2011”, stante l'efficacia interruttiva correlabile alla nota di sollecito di pagamento comunicata da via raccomandata a.r. e ricevuta dal in data 16.2.2012, ovvero CP_1 Parte_1 entro il quinquennio).
La valutazione globale ed unitaria delle emergenze processuali sopra richiamate (mentre depone sfavorevolmente per la tesi di parte attrice) consente, specularmente, di ritenere fondata la domanda riconvenzionale avanzata da , avendo quest'ultima (quale titolare del diritto di cui si chiede CP_1
l'accertamento negativo) adeguatamente assolto l'onere probatorio, su di essa incombente, relativo alla legittimità del credito formalizzato nelle fatture rimaste a tutt'oggi insolute, con conseguente condanna dell'attore al pagamento del relativo importo di € 1.046,77, inerente il periodo compreso dal quarto trimestre 2010 al quarto trimestre 2016. …››.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecutorietà, in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza e, in via principale e nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado;
in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle istanze avanzate, da intendersi integralmente riportate e trascritte, con particolare riferimento alla c.t.u. e all'interrogatorio formale.
***
Si è costituita, in data 19.7.2021, la quale ha eccepito, nel corpo della CP_1 comparsa, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; ha quindi chiesto alla Corte di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
***
Respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c., dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 2.4.2025 la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 2.10.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note conclusionali
(ritualmente depositate).
pagina 5 di 12 ***
Nelle more, a seguito del decesso del precedente difensore, si è costituito l'avv. Parente.
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Venendo al merito, con il primo motivo, l'appellante eccepisce la “nullità della sentenza impugnata e violazione del Giusto processo”, lamentando che sia la scelta dell'art. 281 sexies c.p.c., sia “le modalità di svolgimento della emissione della sentenza, con orari improbabili della lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni, gettano un forte dubbio sulla veridicità, liceità e legittimità della procedura definitoria”, lasciando alla difesa “il probabile sospetto di un giudicante che avesse già deciso prima di sentire le ragioni delle parti in fase di precisazione delle conclusioni”.
pagina 6 di 12 Lamenta, in particolare, che “le motivazioni (sette pagine dense e dettagliate !) non possono che essere state predisposte molto tempo prima della “discussione” effettuata in udienza tra le parti, rendendo il principio del contraddittorio una “mera formalità” piegata all'illegittimo uso di uno strumento decisorio consentito dalla legge solo quando, non per discrezionalità del giudice ma dalle evidenze documentali e testimoniali e da tutto lo svolgimento del processo, la causa sia di facile e pronta definizione”.
Sostiene, altresì, che, alle ore 23.05 non vi sarebbe stata in realtà da parte del giudice doverosa e rituale lettura né del dispositivo né delle contestuali motivazioni e, come da giurisprudenza pacifica, tale “inqualificabile atteggiamento” renderebbe la sentenza nulla.
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è chiara la ragione per la quale l'appellante pone in dubbio che, alle ore
23.05, sia stata data lettura del dispositivo e della motivazione, come riportato a verbale, dal momento che la censura, sul punto, si risolve in argomentazioni e in ipotesi del tutto prive di rilievo giuridico (testualmente: “Deve essere stata una “lettura” al cardiopalma e in piena solitudine ( si sospetta in realtà “casalinga”) per rientrare con le tempistiche entro le ore 24,00 e così pubblicare la sentenza;
un patetico e triste “soliloquio”, un volontario “lockdown” giudiziario ante litteram (tanto della firma del cancelliere per la pubblicazione non c'era bisogno!)”).
Neppure è chiara la ragione per la quale il giudice avrebbe, secondo l'appellante, già deciso la causa prima di annunciare ai difensori che intendeva disporre la discussione orale, così come non si comprende la doglianza secondo cui la motivazione non potrebbe che essere stata predisposta molto tempo prima della “discussione”.
La parte, infatti, si limita a formulare mere ipotesi, né allega e spiega quali sarebbero le questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione orale e non esaminate dal giudice.
In secondo luogo, com'è noto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta, nell'ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regime processuale applicabile al caso concreto, di quello più opportuno per la decisione della causa (Cass. ord.
4.9.2019 n.
22094).
A tanto si aggiunga che il Tribunale, all'udienza del 16.1.2020, ha comunicato alle parti la scelta di definire la causa all'udienza del 30.1.2020 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e ha assegnato termine per il deposito di note fino al giorno dell'udienza, proprio al fine di consentire ai difensori di illustrare ulteriormente le proprie difese e prendere posizione su quelle avverse, ferma restando la possibilità di svolgere ulteriori argomenti, anche in replica, in sede di discussione orale.
pagina 7 di 12 All'udienza del 30.1.2020 (poi rinviata al 6.2.2020) il procuratore di parte attrice ha depositato le note autorizzate e si è riportato alle già precisate conclusioni e ai propri scritti difensivi.
Alla successiva udienza, i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione della causa, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
Nessuna violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo si è, dunque, verificata, dovendosi pacificamente escludere qualsivoglia profilo di nullità della sentenza.
***
Saranno ora trattati congiuntamente, in quanto connessi, il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame.
***
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sarebbe errata “fino a sconfinare in una inversione dell'onere della prova tendente esclusivamente ad annichilire le prove prodotte dall'attore”, avendo il Tribunale disatteso e “liquidato” la relazione di parte a firma “di un ingegnere, CTU del Tribunale di Viterbo e stimato professionista”, addirittura accusato di presunta scorrettezza, tentando “di salvare la sospetta testimonianza dei due operai ( dipendenti timorosi della ”; tra l'altro era stata chiesta una c.t.u. per chiarire e accertare non solo le CP_1 doglianze del ma anche “la correttezza” e la “veridicità” delle rilevazioni del Parte_1 consulente di parte, ing. sicché il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul Per_3 ruolo e disporre la richiesta c.t.u., invece di screditare in modo intollerabile la relazione di parte, “prendendo per NG le parole di due operai che non si sono assolutamente sincerati né hanno messo in atto accertamenti tecnici del perché l'acqua non fosse erogata al e soprattutto se Parte_1
l'interruzione fosse su una tubatura all'esterno della villetta, nei tanti metri che separavano il contatore dalla abitazione stessa ( più di trenta metri)”; era evidente quindi che il Tribunale aveva effettuato un ragionamento presuntivo, fondato su una serie di elementi indiziari, che non erano gravi, precisi e concordanti.
***
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'erronea valutazione delle prove documentali acquisite e, in particolare, l'illogica, contraddittoria e non corrispondente al vero interpretazione sulle fatture;
censura la mancata ammissione dell'interrogatorio formale, posto che non si comprendeva come potesse la società “rilevare un consumo idrico da addebitare al se allo stesso l'acqua non perveniva e le stesse fatture della indicano “rilevazioni a caso” Parte_1 CP_1 sempre uguali per periodi diversi”; allo stesso modo, non si comprendeva come potesse il giudice pagina 8 di 12 asserire che la mancata erogazione fosse dovuta a un guasto all'interno dell'abitazione quando la relazione del C.T.P. confermava il contrario, per di più senza disporre c.t.u.
Argomenta poi sul posizionamento e sulle condizioni fatiscenti del contatore, non di proprietà del come risultanti dalla c.t.p. Parte_1
***
Con il quarto motivo l'appellante denuncia l'illegittima inversione dell'onere della prova, atteso che, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante;
nella specie, “Che il contatore fosse perfettamente funzionante non è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio: due operai timorosi forse di licenziamento per ritorsione, dipendenti e stipendiati della contro una CP_1
Relazione di un Ingegnere ( che tra l'altro, come il presente difensore, ad oggi non ha percepito soldi ed attende che il giudice si degni di liquidare la sua parcella, che forse sarà pagata tra due anni) non possono essere posti da un giudice a fondamento di una illuminata verità giudiziaria incontrovertibile.”
***
I motivi sono infondati.
Occorre muovere dai principi in tema di onere della prova.
Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., tra le tante, da ultimo,
Cass. n. 17401/2024).
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. anche Cass. n.
297/2020).
Nel caso in esame, di fronte alla contestazione dell'utente, la somministrante ha dimostrato che il contatore funzionava regolarmente.
Correttamente il primo giudice ha fondato la decisione sul dato documentale e sulla prova testimoniale e non sulla relazione di parte, che, com'è noto, costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. S.U. n.
13902/2013; Cass. n. 20347/2017; Cass. n. 1614 del 19/01/2022).
pagina 9 di 12 E infatti, già dal verbale di verifica del 10.2.2017, con allegate fotografie, risultava che il contatore era regolarmente allacciato alla rete, che il consumo era pari a mc 719, con flusso idrico presente fino al contatore di pertinenza della società.
Tra l'altro, se il C.T.P. si è limitato a confermare la propria relazione, i tecnici e Per_1 che hanno effettuato l'intervento e che sono stati indicati quali testi sia dall'attore Tes_1 che dalla convenuta, lungi dal fornire dichiarazioni di comodo o “timorose”, hanno reso dichiarazioni chiare, circostanziate, coerenti e attendibili, oltre che concordanti.
Hanno, in particolare, descritto le condizioni del contatore (che tra l'altro emergevano già dalle foto), riferendo che non erano fatiscenti, e hanno riferito analiticamente le operazioni compiute dai medesimi in loco.
In sede di intervento, i tecnici verificatori, come risulta dalla prova orale espletata, hanno smontato il contatore e hanno constatato che il flusso idrico arrivava regolarmente, mentre nulla hanno potuto accertare in ordine al tratto che conduce all'abitazione, perché non di loro competenza.
A fronte di siffatte risultanze istruttorie, correttamente non è stata disposta c.t.u. e non è stato ammesso l'interrogatorio formale, dal momento che si è accertato che il contatore funzionava e, pertanto, l'eventuale guasto riguardava il tratto di pertinenza dell'utente, il quale, tra l'altro, dal 2011 al 2017 si è approvvigionato da un pozzo di sua proprietà, senza mai chiedere ulteriori verifiche e senza presentare alcun successivo reclamo.
Deve inoltre escludersi che le fatture riportassero importi “a caso”, dal momento che, a prescindere dalla genericità della contestazione, le stesse sono state emesse, in mancanza di lettura, sulla base di consumi stimati e contemplavano, ovviamente, gli oneri e le spese fisse;
poi, nel momento in cui sono state effettuate le letture e si è constatato che non vi erano consumi (risultando, alle varie letture rilevate, in anni diversi, sempre un consumo di mc 719), la società ha proceduto a conguagliare gli importi per consumi che erano stati addebitati sulla base delle letture stimate, come emerge dalle fatture (fermi restando gli importi di cui alla fattura del 26.11.2010 emessa sulla base di letture rilevate, riguardanti periodi antecedenti al gennaio 2011, data dalla quale lo stesso attore fa decorrere l'interruzione della fornitura).
In conclusione, la Corte condivide le argomentazioni del primo giudice, il quale ha reso una motivazione in linea con i principi in tema di onere della prova e aderente al materiale probatorio in atti, correttamente escludendo la responsabilità della somministrante per l'interruzione della fornitura.
*** pagina 10 di 12 Con il quinto motivo, l'appellante denuncia “Erronea applicazione di legge per mancato riconoscimento della prescrizione dei crediti e della liquidazione del fatto illecito”, sostenendo che non vi era stata alcuna interruzione valida della prescrizione da parte della società, come provato per tabulas,
e che la “semplice lettera di sollecito inviata a credito prescritto non riporta in vita il diritto di credito, come motiva il giudice in modo illegittimo e con erronea applicazione di legge”; inoltre, l'attore aveva dedotto di essere rimasto vittima di fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente diritto ad essere risarcito sia per il “danno evento” sia per il “danno conseguenza”, essendo stato esposto a pericolo igienico - sanitario con attentato alla sua salute, bene primario costituzionalmente riconosciuto e garantito, ma nessuna motivazione era stata resa al riguardo.
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Anche questo motivo è infondato.
L'eccezione di prescrizione del diritto relativamente alle fatture dal quarto quadrimestre 2010
a tutto il 2011 è stata condivisibilmente disattesa dal giudice, che ha ritenuto l'efficacia interruttiva della nota di sollecito di pagamento, inviata da a mezzo CP_1 raccomandata e ricevuta dal in data 16.2.2012, quindi entro il quinquennio. Parte_1
A fronte di siffatta chiara motivazione, corretta e, ancora una volta, aderente al dato documentale (doc. 5 di parte convenuta), la censura, espressa nei termini sopra illustrati, è del tutto generica e non circostanziata, oltre che pacificamente infondata.
Quanto alla dedotta omessa motivazione sul danno da fatto illecito, è evidente che, una volta escluso (con statuizione confermata da questa Corte) che l'interruzione della fornitura idrica fosse ascrivibile alla , non vi è spazio per configurare la responsabilità della stessa, né CP_3
a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale.
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In conclusione, l'appello deve essere respinto e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
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Premesso che il patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (Cass.
n. 8388/2017; Cass. n. 19953/2012), l'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, non richiesta da parte appellata con la nota spese (cfr. Cass. n. 14198 del 05/05/2022: “In tema di liquidazione pagina 11 di 12 delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore”).
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 189/2020, R.G. n. 358/2017, pubblicata in data 6.2.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 a titolo di compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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