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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 2224/2024
Tribunale di Genova
Sezione Lavoro in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. IT BO ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestualmente motivata nella causa n.r.g. 2224 /2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Palmerini per mandato depositato nel Parte_1 fascicolo telematico ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti CP_1 in atti convenuto
Conclusioni delle Parti: come da atti di costituzione in giudizio e da udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 2.5.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 per ottenere la declaratoria di non debenza della somma di euro 27.332,74 corrisposti sulla pensione CP_ cat. VO n.10323983 nel periodo 1.11.2015-31.8.2023 e chiesta in restituzione dall'
In subordine il ricorrente ha chiesto dichiararsi dovuta la minore somma risultante dall'applicazione dell'art.13 commi 1 e 2 L.n.412/1991, con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e CP_1 in diritto.
Il ricorso è fondato.
In fatto è pacifico e/o provato per tabulas:
-che l' , con provvedimento del 3/12/ 2015 (doc. 1 ric.), ha comunicato al ricorrente di avere CP_1 liquidato in suo favore la pensione di anzianità Cat. VO n. 10323983 con decorrenza 1° CP_1 novembre 2015, informandolo che “in considerazione dei tempi necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art.1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n.190” la liquidazione del trattamento pensionistico era da considerarsi provvisoria (doc.1 – provvedimento liquidazione pensione 3.12.2015).
-che con nota del 30 marzo 2016, l' comunicava al sig. di avere rideterminato CP_1 Pt_1
“l'importo della sua pensione 10323983 categoria VO a decorrere dal 1 novembre 2015, ai sensi dell'art.1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n.190, con effetto dal 1 gennaio 2015, precisando che la pensione era stata calcolata “in attuazione dell'art.1, comma 707, legge 23 dicembre 2014 n.190“ e che il ricalcolo era dovuto alla “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione” (doc.
2. provvedimento di riliquidazione)
-che con provvedimento del 7 agosto 2023, l' comunicava al ricorrente che la predetta pensione CP_1 era stata, “ricalcolata a decorrere dal 1° novembre 2015 … ai sensi della legge 22 dicembre n.214” in ragione della “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione” (doc.3 – ricostituzione pensione), sicche da tale ulteriore ricalcolo era derivato un indebito a carico del ricorrente di € 40.469,99;
-che il ricorso amministrativo esperito dal ricorrente ha avuto esito negativo, avendo il Comitato Provinciale , con determinazione del 23 novembre 2023, respinto il ricorso con la seguente CP_1 motivazione: “L'indebito è sorto in seguito alla trasformazione in definitiva della pensione, risulta quindi inapplicabile l'art.13 Legge 412/91, che, fornendo l'interpretazione autentica della L. n.88 del 1989, dispone che la sanatoria, ossia l'irripetibilità dell'indebito, si applica solo per le somme corrisposte in base a “formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato”. Detta disposizione non opera quindi per i provvedimenti di liquidazione espressamente indicati come “provvisori””(doc.5 ric.).
-che con successiva comunicazione del 23 dicembre 2023 di accertamento di somme indebitamente percepite sulla medesima pensione l' richiedeva al ricorrente il pagamento di euro 27.322,74 a CP_1 seguito di ricalcolo della pensione ai sensi della legge 2011 n. 214 per “variazione dati dicalcolo alla decorrenza originaria della pensione”.
E'altresì pacifico in causa che il ricorrente non ha più svolto attività lavorativa e che non ha versato ulteriore contribuzione.
Sostiene la Difesa attorea che, contrariamente a quanto ritenuto dall' anche in sede di reiezione CP_1 del ricorso amministrativo, il trattamento pensionistico goduto dal ricorrente dal 2015, anche alla luce del tenore letterale del provvedimento di riliquidazione del marzo 2016, doveva e deve considerarsi definitivo già da detta riliquidazione, ben prima quindi della riliquidazione dell'agosto 2023, atteso che i dati contributivi sui quali è stata ricalcolata la pensione nel 2023 non sono cambiati ed erano gli stessi già in possesso dell'Istituto nel 2016. Con la conseguenza che la nuova riliquidazione dell'agosto 2023 non consentiva il recupero delle differenze sui ratei pregressi percepite in buona fede dal ricorrente sulla base di u n provvedimento definitivo, risalente ad oltre sette anni prima.
La tesi della ricorrente è fondata.
Il teste , funzionario dell' che ha curato la pratica in sede amministrativa, ha confermato Tes_1 CP_1 in giudizio quanto sostenuto dalla difesa attorea, ossia che “nel 2016 il ricalcolo d'ufficio è da ricondursi all'applicazione dell'art.1 comma 707 della legge 190/2014, in quanto si è effettuato un doppio calcolo, quello retributivo e quello misto post legge Fornero. Il ricalcolo è stato fatto automaticamente dal sistema per tutte le pensioni che erano già in essere. Nel 2023 è stato rifatto il calcolo della parte contributiva per trasformare la prestazione da provvisoria a definitiva, in realtà il calcolo della parte contributiva era stato già effettuato nel 2015, anno della prima liquidazione.”
Il funzionario ha altresì chiarito che “la situazione reddituale e contributiva non è cambiata dal 2016 e quindi sarebbe stato possibile liquidare la pensione già in via definitiva nel 2016”; con la conseguenza che “l'importo dell'indebito certamente sarebbe stato inferiore se la liquidazione definitiva fosse stata fatta nell'anno 2016.
Alla luce quindi del tenore testuale del provvedimento 30 marzo 2016, che a differenza di quello del 2015, non contiene la precisazione che “la liquidazione del trattamento pensionistico era da considerarsi provvisoria” (precisazione ripetuta più volte nel provvedimento del 2015, laddove si dice che “la liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA”, e laddove si dice che“appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute, ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”, e tenuto conto dalle risultanze della deposizione del funzionario , è evidente che CP_1 per effetto del ricalcolo del marzo 2016, la pensione al ricorrente era da considerarsi già allora liquidata in via definitiva.
Come emerge dai documenti di provenienza , e come confermato dal funzionario dell' , la CP_1 CP_1 provvisorietà della liquidazione del 2015 derivava dalla necessità di acquisire i dati contributivi relativi all'ultimo periodo lavorato dal sig. e ciò al fine del calcolo della quota contributiva Pt_1 della pensione dal 2012 in poi.
In base all' art.24, comma 2, del d.l. n.201/2011 convertito in legge, con modifiche, dalla legge, n. 214/2011, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 707, della legge n.190/2014 “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Quindi , l' nel dicembre 2015 ha liquidato in via provvisoria la pensione del sig. , in CP_1 Pt_1 attesa dei dati contributivi dell'ultimo periodo, dopodiché, acquisiti i dati in questione, come espressamente affermato nel provvedimento di ricalcolo del marzo 2016 (doc.2, la cui motivazione è : “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”), ha effettuato una nuova liquidazione, questa volta definitiva, proprio “in attuazione dell'art.1, comma 707, legge 23 dicembre 2014 n.190“ (ved. ancora doc.2). Ed infatti l'atto del marzo 2016 non ndca po espresamnte la probvvisdrietà della riliquidazione.
Attesa la definitività del trattamento pensionistico, come ricalcolato con il provvedimento del 30 marzo 2016, l'assoluta -ed incontestata- buona fede del ricorrente (anche alla luce del fatto -si ripete- che l'atto del marzo 2016 non indica più espressamente la provvisorietà della riliquidazione), la richiesta di ripetizione dell'indebito del dicembre 2023 è da considerarsi illegittima ai sensi della normativa speciale in materia di indebito pensionistico.
L'indebito previdenziale per cui è causa è disciplinato, ratione temporis, dalle disposizioni di cui agli articoli 52 della legge 88/1989 e 13 della legge 412/91.
La predetta normativa speciale prevista per l'indebito previdenziale, come è noto, pone limiti alla recuperabilità delle maggiori somme percepite dal pensionato ed individua quale presupposto indefettibile dell'indebito, ai fini della sua irripetibilità, l'errore (di qualsiasi natura) del solvens (come deve ritenersi essere accaduto nel caso in esame, avendo ad oggetto la ripetizione importi d pensione erogati in misura superiore al dovuto), che le somme indebite siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimentocomunicato all'interessato (tale è, nel caso in esame, per quanto sopra detto, il provvedimento del 30 marzo 2016) e che non vi sa stata omissione da parte dell'interessato nel segnalare dati o fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta (ipotesi non sussistente e neppure dedotta dall' ), sempre che questi non siano già noti CP_1 all'Istituto. Come evidenziato dalla Difesa attorea l'obbligo del ricorrente di comunicazione dei dati in suo possesso era stato a rispettato e questi non era onerato di alcun altro adempimento escludendo la legge doveri di comunicazione relativamente a fatti che siano già noti all'Istituto erogatore o che quest'ultimo debba acquisire da soggetti diversi dall'assicurato.
Nel caso in esame - come risulta evidente dalle comunicazioni e dai provvedimenti dell' e sulla CP_1 base delle dichiarazioni del funzionario – l'Istituto era perfettamente in grado di ricalcolare le quote di pensione dovute al ricorrente, potendo di verificare in ogni momento la situazione reddituale e contributiva dell'assicurato,
La ripetibilità delle somme erogate in eccedenza va senz'altro esclusa.
L'indebito di euro 27.322,74 relativo al periodo 1/11/2015-31/8/2023 deve essere dichiarato irripetibile.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione disattesa, dichiara l'irripetibilità dell'importo di euro 27.322,74 erogato dall' sulla pensione del CP_1 ricorrente cat.VO n. 10323983 nel periodo 1/11/2015-31/8/2023 e di cui al provvedimento di indebito
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4.600,00, oltre spese CP_1 generali, IVA, CPA e rimborso c.u., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 26/11/2025
Il Giudice
IT BO
Tribunale di Genova
Sezione Lavoro in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. IT BO ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestualmente motivata nella causa n.r.g. 2224 /2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Palmerini per mandato depositato nel Parte_1 fascicolo telematico ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti CP_1 in atti convenuto
Conclusioni delle Parti: come da atti di costituzione in giudizio e da udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 2.5.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 per ottenere la declaratoria di non debenza della somma di euro 27.332,74 corrisposti sulla pensione CP_ cat. VO n.10323983 nel periodo 1.11.2015-31.8.2023 e chiesta in restituzione dall'
In subordine il ricorrente ha chiesto dichiararsi dovuta la minore somma risultante dall'applicazione dell'art.13 commi 1 e 2 L.n.412/1991, con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e CP_1 in diritto.
Il ricorso è fondato.
In fatto è pacifico e/o provato per tabulas:
-che l' , con provvedimento del 3/12/ 2015 (doc. 1 ric.), ha comunicato al ricorrente di avere CP_1 liquidato in suo favore la pensione di anzianità Cat. VO n. 10323983 con decorrenza 1° CP_1 novembre 2015, informandolo che “in considerazione dei tempi necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art.1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n.190” la liquidazione del trattamento pensionistico era da considerarsi provvisoria (doc.1 – provvedimento liquidazione pensione 3.12.2015).
-che con nota del 30 marzo 2016, l' comunicava al sig. di avere rideterminato CP_1 Pt_1
“l'importo della sua pensione 10323983 categoria VO a decorrere dal 1 novembre 2015, ai sensi dell'art.1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n.190, con effetto dal 1 gennaio 2015, precisando che la pensione era stata calcolata “in attuazione dell'art.1, comma 707, legge 23 dicembre 2014 n.190“ e che il ricalcolo era dovuto alla “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione” (doc.
2. provvedimento di riliquidazione)
-che con provvedimento del 7 agosto 2023, l' comunicava al ricorrente che la predetta pensione CP_1 era stata, “ricalcolata a decorrere dal 1° novembre 2015 … ai sensi della legge 22 dicembre n.214” in ragione della “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione” (doc.3 – ricostituzione pensione), sicche da tale ulteriore ricalcolo era derivato un indebito a carico del ricorrente di € 40.469,99;
-che il ricorso amministrativo esperito dal ricorrente ha avuto esito negativo, avendo il Comitato Provinciale , con determinazione del 23 novembre 2023, respinto il ricorso con la seguente CP_1 motivazione: “L'indebito è sorto in seguito alla trasformazione in definitiva della pensione, risulta quindi inapplicabile l'art.13 Legge 412/91, che, fornendo l'interpretazione autentica della L. n.88 del 1989, dispone che la sanatoria, ossia l'irripetibilità dell'indebito, si applica solo per le somme corrisposte in base a “formale e definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato”. Detta disposizione non opera quindi per i provvedimenti di liquidazione espressamente indicati come “provvisori””(doc.5 ric.).
-che con successiva comunicazione del 23 dicembre 2023 di accertamento di somme indebitamente percepite sulla medesima pensione l' richiedeva al ricorrente il pagamento di euro 27.322,74 a CP_1 seguito di ricalcolo della pensione ai sensi della legge 2011 n. 214 per “variazione dati dicalcolo alla decorrenza originaria della pensione”.
E'altresì pacifico in causa che il ricorrente non ha più svolto attività lavorativa e che non ha versato ulteriore contribuzione.
Sostiene la Difesa attorea che, contrariamente a quanto ritenuto dall' anche in sede di reiezione CP_1 del ricorso amministrativo, il trattamento pensionistico goduto dal ricorrente dal 2015, anche alla luce del tenore letterale del provvedimento di riliquidazione del marzo 2016, doveva e deve considerarsi definitivo già da detta riliquidazione, ben prima quindi della riliquidazione dell'agosto 2023, atteso che i dati contributivi sui quali è stata ricalcolata la pensione nel 2023 non sono cambiati ed erano gli stessi già in possesso dell'Istituto nel 2016. Con la conseguenza che la nuova riliquidazione dell'agosto 2023 non consentiva il recupero delle differenze sui ratei pregressi percepite in buona fede dal ricorrente sulla base di u n provvedimento definitivo, risalente ad oltre sette anni prima.
La tesi della ricorrente è fondata.
Il teste , funzionario dell' che ha curato la pratica in sede amministrativa, ha confermato Tes_1 CP_1 in giudizio quanto sostenuto dalla difesa attorea, ossia che “nel 2016 il ricalcolo d'ufficio è da ricondursi all'applicazione dell'art.1 comma 707 della legge 190/2014, in quanto si è effettuato un doppio calcolo, quello retributivo e quello misto post legge Fornero. Il ricalcolo è stato fatto automaticamente dal sistema per tutte le pensioni che erano già in essere. Nel 2023 è stato rifatto il calcolo della parte contributiva per trasformare la prestazione da provvisoria a definitiva, in realtà il calcolo della parte contributiva era stato già effettuato nel 2015, anno della prima liquidazione.”
Il funzionario ha altresì chiarito che “la situazione reddituale e contributiva non è cambiata dal 2016 e quindi sarebbe stato possibile liquidare la pensione già in via definitiva nel 2016”; con la conseguenza che “l'importo dell'indebito certamente sarebbe stato inferiore se la liquidazione definitiva fosse stata fatta nell'anno 2016.
Alla luce quindi del tenore testuale del provvedimento 30 marzo 2016, che a differenza di quello del 2015, non contiene la precisazione che “la liquidazione del trattamento pensionistico era da considerarsi provvisoria” (precisazione ripetuta più volte nel provvedimento del 2015, laddove si dice che “la liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA”, e laddove si dice che“appena gli uffici disporranno di tutti gli elementi necessari, la prestazione sarà liquidata in via definitiva e si procederà alla corresponsione delle somme ancora dovute, ovvero al recupero di quelle corrisposte in eccesso”, e tenuto conto dalle risultanze della deposizione del funzionario , è evidente che CP_1 per effetto del ricalcolo del marzo 2016, la pensione al ricorrente era da considerarsi già allora liquidata in via definitiva.
Come emerge dai documenti di provenienza , e come confermato dal funzionario dell' , la CP_1 CP_1 provvisorietà della liquidazione del 2015 derivava dalla necessità di acquisire i dati contributivi relativi all'ultimo periodo lavorato dal sig. e ciò al fine del calcolo della quota contributiva Pt_1 della pensione dal 2012 in poi.
In base all' art.24, comma 2, del d.l. n.201/2011 convertito in legge, con modifiche, dalla legge, n. 214/2011, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 707, della legge n.190/2014 “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Quindi , l' nel dicembre 2015 ha liquidato in via provvisoria la pensione del sig. , in CP_1 Pt_1 attesa dei dati contributivi dell'ultimo periodo, dopodiché, acquisiti i dati in questione, come espressamente affermato nel provvedimento di ricalcolo del marzo 2016 (doc.2, la cui motivazione è : “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”), ha effettuato una nuova liquidazione, questa volta definitiva, proprio “in attuazione dell'art.1, comma 707, legge 23 dicembre 2014 n.190“ (ved. ancora doc.2). Ed infatti l'atto del marzo 2016 non ndca po espresamnte la probvvisdrietà della riliquidazione.
Attesa la definitività del trattamento pensionistico, come ricalcolato con il provvedimento del 30 marzo 2016, l'assoluta -ed incontestata- buona fede del ricorrente (anche alla luce del fatto -si ripete- che l'atto del marzo 2016 non indica più espressamente la provvisorietà della riliquidazione), la richiesta di ripetizione dell'indebito del dicembre 2023 è da considerarsi illegittima ai sensi della normativa speciale in materia di indebito pensionistico.
L'indebito previdenziale per cui è causa è disciplinato, ratione temporis, dalle disposizioni di cui agli articoli 52 della legge 88/1989 e 13 della legge 412/91.
La predetta normativa speciale prevista per l'indebito previdenziale, come è noto, pone limiti alla recuperabilità delle maggiori somme percepite dal pensionato ed individua quale presupposto indefettibile dell'indebito, ai fini della sua irripetibilità, l'errore (di qualsiasi natura) del solvens (come deve ritenersi essere accaduto nel caso in esame, avendo ad oggetto la ripetizione importi d pensione erogati in misura superiore al dovuto), che le somme indebite siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimentocomunicato all'interessato (tale è, nel caso in esame, per quanto sopra detto, il provvedimento del 30 marzo 2016) e che non vi sa stata omissione da parte dell'interessato nel segnalare dati o fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta (ipotesi non sussistente e neppure dedotta dall' ), sempre che questi non siano già noti CP_1 all'Istituto. Come evidenziato dalla Difesa attorea l'obbligo del ricorrente di comunicazione dei dati in suo possesso era stato a rispettato e questi non era onerato di alcun altro adempimento escludendo la legge doveri di comunicazione relativamente a fatti che siano già noti all'Istituto erogatore o che quest'ultimo debba acquisire da soggetti diversi dall'assicurato.
Nel caso in esame - come risulta evidente dalle comunicazioni e dai provvedimenti dell' e sulla CP_1 base delle dichiarazioni del funzionario – l'Istituto era perfettamente in grado di ricalcolare le quote di pensione dovute al ricorrente, potendo di verificare in ogni momento la situazione reddituale e contributiva dell'assicurato,
La ripetibilità delle somme erogate in eccedenza va senz'altro esclusa.
L'indebito di euro 27.322,74 relativo al periodo 1/11/2015-31/8/2023 deve essere dichiarato irripetibile.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione disattesa, dichiara l'irripetibilità dell'importo di euro 27.322,74 erogato dall' sulla pensione del CP_1 ricorrente cat.VO n. 10323983 nel periodo 1/11/2015-31/8/2023 e di cui al provvedimento di indebito
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4.600,00, oltre spese CP_1 generali, IVA, CPA e rimborso c.u., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 26/11/2025
Il Giudice
IT BO