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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. GI SA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2719/2023, vertente
TRA
e n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 di elettivamente domiciliati presso lo studio Persona_1 dell'avv.to Maurizio Faticoni che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede e rappresentata e difesa dall'avv.to
MI AR A. in virtù di delega in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 - Persona_1 esponendo di essersi vista negare l'accertamento del proprio diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 e di avere esperito il procedimento di a.t.p.o. e di avere tempestivamente contestato le
1 conclusioni del ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico-legale per tali prestazioni - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per ottenere CP_1
l'assegno di assistenza e del suo stato di handicap in situazione di gravità ed il pagamento dei ratei dovuti per la prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio è sopraggiunto il decesso dell'originaria ricorrente, ed hanno provveduto a proseguire il giudizio gli eredi, costituiti con comparsa depositata il 17.4.2024.
Il giudice, ritenutolo necessario, sulla scorta delle contestazioni operate nonché alla luce del dedotto aggravamento delle condizioni del ricorrente anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha richiesto chiarimenti al Ctu medico legale nominato nel procedimento di a.t.p.o., con riferimento alla documentazione sopravvenuta.
All'esito del deposito dell'integrazione alla perizia sugli atti, nonché della richiesta documentazione attestante la qualità di eredi dei soggetti costituiti, all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata e decisa.
***
La domanda è fondata e va accolta, alla luce del sopravvenuto aggravamento della patologia riscontrata, nei termini di seguito specificati.
Il Ctu medico-legale nominato nella fase di a.t.p.o. aveva, con valutazione scevra da vizi logici e tecnici, evidenziato la sussistenza alla data delle operazioni peritali svolte in tale sede di una patologia a prognosi favorevole, concordando con quanto accertato dalla Commissione medico legale dell' e stimando a tale data un'invalidità complessiva nella misura CP_1 del 67%, correttamente operando sulla base della documentazione disponibile in atti durante lo svolgimento delle operazioni peritali, oltre che del quadro generale obiettivato in sede di visita.
Tuttavia, il consulente non aveva sufficientemente riscontrato, come rappresentato già in sede di contestazioni all'elaborato peritale, l'evidenza
2 della diversa prognosi per la patologia tumorale costituita dalle certificazioni mediche di ottobre del 2023 (in particolare del 09-10-2023, 16-10-2023 e
23-10-2023), che già mostravano l'intervenuto aggravamento della patologia e la relativa incidenza sulla percentuale di invalidità civile riconosciuta.
Pertanto, correttamente il consulente in sede di chiarimenti richiesti nel presente giudizio, con atto scritto depositato il 3.5.2024, ha stimato la ricorrente de cuius invalida con totale e permanente inabilità lavorativa
100% con decorrenza dal mese di Ottobre del 2023, epoca del peggioramento della patologia mielodisplastica, riconoscendo la permanenza del requisito fino al decesso intervenuto nel febbraio del 2024.
Le risultanze della Ctu medico legale e in particolare le valutazioni contenute nei chiarimenti appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità e motivata sulla base della documentazione in atti e dei certificati medici prodotti.
Non può invece condividersi l'ipotesi di una decorrenza antecedente del requisito, come sostenuto dal ctp pur in assenza di specifica argomentazione al riguardo, non essendo prodotta in atti documentazione o certificazione medica attestante il decorso della patologia prima di ottobre del 2023 e alla data della domanda, essendo invece i primi documenti utili a evidenziare la natura maligna della leucemia di ottobre del 2023.
Deve pertanto essere dichiarato che la ricorrente de cuius possedeva il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/1971, da ottobre del 2023.
Con riferimento all'oggetto del giudizio, deve precisarsi che secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo
3 essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr. Cass. 26.8.2020 n. 17787).
Pertanto, la pronuncia va limitata all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario riconosciuto.
Visto il riconoscimento soltanto successivo alla proposizione del ricorso per a.t.p.o. dell'aggravamento, le spese del giudizio per tale fase vanno integralmente compensate, mentre per la fase di merito, considerando che il requisito sanitario era già presente alla data dell'opposizione, vanno poste a carico dell' resistente, liquidate come in dispositivo in applicazione CP_1 dei parametri di cui al DM 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto anche con riferimento alla fase di a.t.p., devono essere poste a carico della parte resistente, soccombente con riferimento al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara che la ricorrente de cuius era in Persona_1 possesso del requisito medico per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/1971, da ottobre 2023 fino al decesso intervenuto nel febbraio 2024;
- compensa le spese del giudizio di a.t.p.o. e condanna la parte resistente a corrispondere in favore della ricorrente le spese di CP_1 lite del giudizio di merito che si liquidano in € 2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
Così deciso in Cassino il 26/06/2025
IL GIUDICE
GI SA
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