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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13264 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11775/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15990/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via del Risparmio n.16, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Castelvenere (BN) alla Via Sannitica n.8 presso e nello studio dell'Avv. Raffaele CARLO,
c.f. , del Foro di Benevento, che lo rappresenta ed assiste, come da C.F._2
mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
- c.f.: - in persona del Ministro in carica pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, il ricorrente cittadino Parte_1
svedese, ha lamentato l'illegittimità della condotta dell' a Tunisi, la quale Controparte_2
ha omesso di fissare l'appuntamento richiesto al fine di ottenere il visto di ingresso per il figlio minore, nato in [...] il [...]; pertanto, ha chiesto di Per_1
“accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare con il figlio minorenne Per_1
nato in [...] il [...]; ordinare al convenuto di rilasciare in
[...] CP_1 favore del figlio minorenne del ricorrente il visto di ingresso;
con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto: di avere la doppia cittadinanza tunisina e svedese;
di essere sposato con la cittadina tunisina Sig.ra nata in [...] Persona_2
il 26/10/1992; che dalla loro unione sono nati due figli, nato in [...] il Per_1
08/02/2022, cittadino tunisino, e nata in [...] il [...], cittadina Parte_2
svedese; di vivere nel Comune di San Salvatore Telesino con la moglie e la figlia;
di voler riunire tutta la sua famiglia, ricongiungendo il figlio minore rimasto in Tunisia.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria, in data 07/07/2025, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato. In particolare, l'Amministrazione resistente ha sostenuto che non sussiste alcun silenzio-inadempimento a suo carico, dato che in seguito alla richiesta di rilascio del visto direttamente all'indirizzo dell' CP_2
questa ha risposto indicando le corrette modalità di prenotazione di un appuntamento per il rilascio del visto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
La normativa applicabile al caso di specie è rinvenibile nel d. lgs. 30/2007, attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
L'art. 2 del citato decreto precisa che “Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a)
"cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
:1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello
Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.”
Il successivo art. 3, comma 2, aggiunge che: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.”
Ancora, l'art. 5, comma 2, afferma che: “I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.”
Nel caso di specie il ricorrente contesta il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di appuntamento per il rilascio del visto a favore di suo figlio minore.
L'Amministrazione resistente afferma di aver indicato al ricorrente le corrette modalità per richiedere un appuntamento con il centro visti Almaviva, tramite comunicazione inviata per e-mail in data 10/09/2024, e che “se la procedura indicata nell'avviso fosse stata seguita, gli interessati avrebbero certamente ottenuto una data di appuntamento in tempi rapidi”. Invero, il ricorrente ha dimostrato di aver seguito le indicazioni comunicate dall' inviando una e-mail all'indirizzo dedicato alle richieste di appuntamento CP_2
per il rilascio del visto. Tale circostanza risulta dalla PEC allegata in atti, inviata in data
04/10/2024. Pertanto, si ritiene pacificamente accertato che l'Amministrazione ha omesso di provvedere. Venendo al merito della questione, il minore per cui si chiede di accertare il diritto a fare ingresso in possiede tutti i requisiti stabiliti dalla normativa citata. Egli CP_2
è un discendente del ricorrente, minore di anni 21, come risulta dal certificato di nascita tradotto e apostillato presente in atti, ed è figlio di un cittadino dell'Unione, come risulta dal passaporto svedese del ricorrente in atti. A ciò si aggiunga che anche la madre e la sorellina già si trovano sul territorio italiano, come risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di San Salvatore Telesino, mentre il minore è un bambino molto piccolo che attualmente si trova lontano dai suoi genitori e da sua sorella.
Pertanto, risultano accertati i requisiti necessari per accertare il diritto del minore a fare ingresso in con un visto per motivi familiari. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al minore nato in [...] Per_1
il 08/02/2022, il diritto all'ingresso nel territorio nazionale in quanto figlio del cittadino svedese nato in [...] il [...]. Parte_1
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.906,00 (di cui euro 651,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 853,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 25/09/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15990/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via del Risparmio n.16, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Castelvenere (BN) alla Via Sannitica n.8 presso e nello studio dell'Avv. Raffaele CARLO,
c.f. , del Foro di Benevento, che lo rappresenta ed assiste, come da C.F._2
mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
- c.f.: - in persona del Ministro in carica pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, il ricorrente cittadino Parte_1
svedese, ha lamentato l'illegittimità della condotta dell' a Tunisi, la quale Controparte_2
ha omesso di fissare l'appuntamento richiesto al fine di ottenere il visto di ingresso per il figlio minore, nato in [...] il [...]; pertanto, ha chiesto di Per_1
“accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare con il figlio minorenne Per_1
nato in [...] il [...]; ordinare al convenuto di rilasciare in
[...] CP_1 favore del figlio minorenne del ricorrente il visto di ingresso;
con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto: di avere la doppia cittadinanza tunisina e svedese;
di essere sposato con la cittadina tunisina Sig.ra nata in [...] Persona_2
il 26/10/1992; che dalla loro unione sono nati due figli, nato in [...] il Per_1
08/02/2022, cittadino tunisino, e nata in [...] il [...], cittadina Parte_2
svedese; di vivere nel Comune di San Salvatore Telesino con la moglie e la figlia;
di voler riunire tutta la sua famiglia, ricongiungendo il figlio minore rimasto in Tunisia.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria, in data 07/07/2025, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato. In particolare, l'Amministrazione resistente ha sostenuto che non sussiste alcun silenzio-inadempimento a suo carico, dato che in seguito alla richiesta di rilascio del visto direttamente all'indirizzo dell' CP_2
questa ha risposto indicando le corrette modalità di prenotazione di un appuntamento per il rilascio del visto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
La normativa applicabile al caso di specie è rinvenibile nel d. lgs. 30/2007, attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
L'art. 2 del citato decreto precisa che “Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a)
"cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
:1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello
Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.”
Il successivo art. 3, comma 2, aggiunge che: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.”
Ancora, l'art. 5, comma 2, afferma che: “I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.”
Nel caso di specie il ricorrente contesta il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di appuntamento per il rilascio del visto a favore di suo figlio minore.
L'Amministrazione resistente afferma di aver indicato al ricorrente le corrette modalità per richiedere un appuntamento con il centro visti Almaviva, tramite comunicazione inviata per e-mail in data 10/09/2024, e che “se la procedura indicata nell'avviso fosse stata seguita, gli interessati avrebbero certamente ottenuto una data di appuntamento in tempi rapidi”. Invero, il ricorrente ha dimostrato di aver seguito le indicazioni comunicate dall' inviando una e-mail all'indirizzo dedicato alle richieste di appuntamento CP_2
per il rilascio del visto. Tale circostanza risulta dalla PEC allegata in atti, inviata in data
04/10/2024. Pertanto, si ritiene pacificamente accertato che l'Amministrazione ha omesso di provvedere. Venendo al merito della questione, il minore per cui si chiede di accertare il diritto a fare ingresso in possiede tutti i requisiti stabiliti dalla normativa citata. Egli CP_2
è un discendente del ricorrente, minore di anni 21, come risulta dal certificato di nascita tradotto e apostillato presente in atti, ed è figlio di un cittadino dell'Unione, come risulta dal passaporto svedese del ricorrente in atti. A ciò si aggiunga che anche la madre e la sorellina già si trovano sul territorio italiano, come risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di San Salvatore Telesino, mentre il minore è un bambino molto piccolo che attualmente si trova lontano dai suoi genitori e da sua sorella.
Pertanto, risultano accertati i requisiti necessari per accertare il diritto del minore a fare ingresso in con un visto per motivi familiari. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al minore nato in [...] Per_1
il 08/02/2022, il diritto all'ingresso nel territorio nazionale in quanto figlio del cittadino svedese nato in [...] il [...]. Parte_1
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.906,00 (di cui euro 651,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 853,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 25/09/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli