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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 744 R.G.L. del 2023, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed residente in [...]Parte_1
nella Via Dei DO (CF ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Gugliotta Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Ruggero Settimo n. 13, Gela;
- ricorrente –
C O N T R O
(cod. fisc. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, avente sede legale n Milano nella Piazza Cavour, 1;
- convenuto contumace-
All'udienza del 5 febbraio 2025 il Giudice ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.06.2023, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale dal 02.05.2022 al 30.07.2022 e Controparte_2 successivamente dal 03.10.2022 al 28.02.2023, citava in giudizio la suddetta convenuta per ottenere la condanna al pagamento delle mensilità lavorative non corrisposte.
Deduceva in particolare sul punto:
- di aver prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della con la qualifica Controparte_2
di operaio al livello 2;
- che l'attività lavorativa veniva prestata dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 17:00;
- di non aver ricevuto la corresponsione delle mensilità lavorative dei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2022 e Gennaio e Febbraio dell'anno 2023 nonché il pagamento del T.F.R.;
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di condannare l' a Controparte_2
corrispondergli la complessiva somma di € 7549,24 per le causali sopra indicate.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si costituiva, e ne va Controparte_2
dunque in tal sede dichiarata la contumacia.
Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto da parte ricorrente all'udienza del 5.02.2025 in ragione dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio da parte della convenuta delle somme azionate in giudizio.
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n.
4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che "La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).
Nel caso di specie, stante la richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla parte ricorrente, la quale avrebbe avuto diritto alla rifusione delle stesse, in ragione dell'intervenuto pagamento nelle more del giudizio da parte della convenuta, viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Gela il 5.02.2025
Il Giudice
Giulia Polizzi