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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4234/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Palamà;
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Silvia Palamà; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 4234/2024
10/12/2020, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno domandato di confermare le condizioni riguardanti la loro separazione.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 10/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le seguenti condizioni:
- l'unico figlio della coppia è maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente ed ha già trovato autonomia fuori dal nucleo familiare pertanto i coniugi nulla prevedono a titolo di contributo per il suo mantenimento;
- i coniugi danno atto di aver fissato la loro residenza altrove rispetto a quella che fu casa coniugale -condotta in locazione al momento della separazione- e nulla dispongono in ordine alla sua assegnazione;
- i coniugi rinunciano reciprocamente al loro mantenimento, benché attualmente la signora sia disoccupata ed il signor Parte_1 pensionato, ritenendo anche definita ogni altra situazione patrimoniale rinveniente nell'intercorso rapporto matrimoniale.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate nelle note di udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
2 R.G.V.G. 4234/2024
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4234/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 10/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Miggiano in data
01/03/2001 tra (Basilea (CHE), 23/06/1973) e Parte_1
(Wipperfürth (DEU), 22/05/1971) ed iscritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte
I, anno 2001;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31/01/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Miggiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4234/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Palamà;
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Silvia Palamà; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 4234/2024
10/12/2020, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nato
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le parti hanno domandato di confermare le condizioni riguardanti la loro separazione.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 10/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le seguenti condizioni:
- l'unico figlio della coppia è maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente ed ha già trovato autonomia fuori dal nucleo familiare pertanto i coniugi nulla prevedono a titolo di contributo per il suo mantenimento;
- i coniugi danno atto di aver fissato la loro residenza altrove rispetto a quella che fu casa coniugale -condotta in locazione al momento della separazione- e nulla dispongono in ordine alla sua assegnazione;
- i coniugi rinunciano reciprocamente al loro mantenimento, benché attualmente la signora sia disoccupata ed il signor Parte_1 pensionato, ritenendo anche definita ogni altra situazione patrimoniale rinveniente nell'intercorso rapporto matrimoniale.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate nelle note di udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di essere accolta.
2 R.G.V.G. 4234/2024
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4234/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 10/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Miggiano in data
01/03/2001 tra (Basilea (CHE), 23/06/1973) e Parte_1
(Wipperfürth (DEU), 22/05/1971) ed iscritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte
I, anno 2001;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 31/01/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Miggiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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