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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2529/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'abg. Parte_1 C.F._1
Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIAMPORCARO FRANCESCA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le seguenti conclusioni, oltre ad insistere nelle rispettive istanze istruttorie:
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale pagina 1 di 7
1. Disporre definitivamente la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2. Revocare definitivamente l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra CP_1
In via subordinata
3. Nella denegata ipotesi che Questo Onorevole Tribunale non disponga la revoca definitiva dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, disporre che il Sig. versi l'importo stabilito a titolo di mantenimento, Pt_1
direttamente al figlio sul conto corrente a lui intestato e così anche per le spese straordinarie.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale”.
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, previe le declaratorie necessarie e conseguenti, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Lonate Pozzolo (VA), Via A. da Lonate 13/a alla resistente, signora;
Controparte_1
2) Disporre a carico del signor l'obbligo di versare integralmente la rata del mutuo gravante Pt_1 sulla casa coniugale, stante l'indigenza della signora attualmente priva di occupazione;
CP_1
3) Disporre in ogni caso ed in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione della signora
a carico del signor il versamento della somma di € 300,00 mensili oltre CP_1 Pt_1
adeguamento ISTAT entro il giorno 15 del mese a favore della signora quale contributo per il CP_1
mantenimento del figlio;
Per_1
4) Disporre che il signor continui a provvedere a sostenere le spese straordinarie del figlio Pt_1
e anche della figlia nella misura del 100%.”. Per_1 Per_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2023, ritualmente notificato, il chiedeva a questo Pt_1
Tribunale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la il CP_1
29.09.2001, unione dalla quale nascevano il 26.06.2003 la figlia maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente, e in data 6.08.2006 il figlio minorenne al momento Per_1 dell'instaurazione del giudizio.
Nel 2022 i coniugi si separavano consensualmente (il decreto di omologa veniva emesso l'8.2.2022) alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 - assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra con impegno a volturare le utenze e CP_1
pagamento delle utenze e spese condominiali.
- collocamento prevalente del figlio già affidato ai servizi sociali a seguito di decreto del Per_1
TM del 2021, presso la madre;
- obbligo a carico del Sig. di provvedere al pagamento della rata del mutuo della casa Pt_1 coniugale e al versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00. Per_1
A febbraio 2023 veniva collocato dai SS presso il padre Per_1
Il ricorrente, quindi, nel presente giudizio domandava la conferma del collocamento presso di sé di l'assegnazione della casa familiare, la revoca dell'assegno dovuto al coniuge per il Per_1 Per_1
100% dell'AU, la previsione di un contributo per a carico della madre nell'ipotesi di Per_1
miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultima.
La invece, si costituiva domandando la conferma delle condizioni di separazione, CP_1
evidenziando che aveva problemi con il padre e con i nonni paterni, presso i quali il padre si era Per_1
trasferito.
All'esito della prima udienza, con sentenza del 23.10.2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con ordinanza, veniva revocato il contributo a carico del padre da novembre
2023.
Il 29.2.2024 veniva nominato un CS per considerato il contenuto delle relazioni dei SS di Per_1
febbraio 2024, che evidenziavano il profondo malessere di che odiava il nonno paterno con il Per_1
quale conviveva insieme al padre (nella relazione del CD frequentato da veniva riportato in Per_1 relazione al nonno “è odiato, e il rischio che il ragazzo si ribelli lo picchi o lo uccida è alto”). Al contempo, non vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare al padre, considerato che dalla medesima relazione emergeva la preoccupazione del minore di lasciare la madre nella miseria e nella solitudine “e sarebbe certo di essere eliminato dalla sua vita, odiato per sempre”.
I SS evidenziavano, poi, la necessità che il minore venisse inviato al Ser.d, che la madre venisse seguita dal CPS per una valutazione ed il padre proseguisse con il percorso di sostegno alla genitorialità.
I primi due rifiutavano di seguire le indicazioni dei SS.
Anche nella relazione di marzo 2024 i SS evidenziavano l'inidoneità del collocamento di Per_1
presso la madre nonché in un'abitazione ove erano presenti i nonni paterni.
Il 4.4.2024 veniva revocata l'assegnazione della casa familiare alla madre. Non ne veniva disposta l'assegnazione al padre (che, peraltro, domandava solo la revoca e non l'assegnazione a sé) in quanto non conforme all'interesse del minore. Come risultava dalla relazione del CD e dalla memoria di costituzione del CS, non sarebbe riuscito a tollerare emotivamente di occupare insieme al padre Per_1
pagina 3 di 7 la casa familiare, poiché si sarebbe sentito responsabile nei confronti della madre e non sarebbe riuscito rapidamente a risolvere tale conflitto intrapsichico ed interpersonale.
Inoltre l'assegnazione della casa al padre sarebbe stata rievocativa in termini traumatici per il minore a causa della conflittualità tra i genitori e delle pregresse esperienze.
Tutto ciò avrebbe inciso negativamente sulle condizioni psicologiche di già ampiamente Per_1
compromesse.
Veniva, quindi, disposto un rinvio per verificare se fosse possibile il prosieguo amministrativo, come proposto dai SS.
A luglio 2024 comunicava di non voler domandare il prosieguo amministrativo e di non voler Per_1
accedere ad un alloggio di semi-autonomia, ad agosto diveniva maggiorenne ed all'udienza del
2.10.2024 il CS dichiarava di non aver avuto da la procura alle liti, una volta divenuto Per_1
maggiorenne, e riferiva che non voleva essere sentito dal Giudice. Per_1
All'esito dell'udienza del 21.2.2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
Deve, in primo luogo, essere confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare, considerato che non vi abita stabilmente e che l'assegnazione non è conforme al suo interesse. Per_1
Quando era ancora minorenne, era collocato presso il padre e, quindi, viveva prevalentemente Per_1
nella casa dei nonni.
A luglio ed agosto 2024 stava presso la madre nella casa familiare. La relazione, però, era Per_1 tutt'altro che positiva, tanto che la madre a fine agosto chiamava i Carabinieri in quanto faceva Per_1 uso di sostanze stupefacenti. Mentre la madre non c'era, inoltre, spaccava i vetri. Era, poi, la Per_1
stessa madre a comunicare al padre di non volere più tenere (si vedano i doc. 21, 22, 23 del Per_1
ricorrente e quanto dichiarato all'udienza del 2.10.2024).
Inoltre, ad oggi non vive stabilmente presso nessuno dei due genitori, ma si sposta da Per_1 un'abitazione all'altra, dormendo in entrambe le case e consumando i pasti sempre presso la casa dei nonni paterni, ove vive il padre.
Detta instabilità non pare legata solo alle condizioni economiche della madre (che non le consentirebbero di fornire al figlio pasti ed un ambiente caldo), ma anche alle fragilità della CP_1
evidenziate sia dai SS (che infatti invitavano la a recarsi al CPS) che dal CS nella costituzione CP_1
depositata quando era ancora minorenne. Per_1
D'altronde, ove desiderasse vivere stabilmente con la madre ed i problemi fossero solo di Per_1
carattere economico, lo stesso potrebbe provvedere ad acquistare i pasti da consumare presso la Per_1
casa familiare, considerato che da ottobre 2024 lavora a tempo pieno guadagnando € 1.300 al mese,
pagina 4 di 7 come pacifico fra i due genitori.
Pertanto, attesa la revoca dell'assegnazione della casa familiare e non dovendosi procedere a nuova assegnazione, non rispondendo questa all'interesse di non può nemmeno essere confermato Per_1
l'obbligo del padre di sostenere interamente le spese di mutuo, che dovranno essere ripartite fra le parti come previsto nel contratto di mutuo.
Quanto al contributo al mantenimento di considerato che questi è appena entrato nel mondo Per_1
lavorativo, ha solo diciotto anni e non ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, bensì solo un contratto con scadenza ad ottobre 2025, ritiene il Tribunale che non possa essere revocato, ma solo sospeso il contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento.
In particolare, si prevede che, da ottobre 2024, il contributo sia sospeso. Sarà, invece, nuovamente dovuto direttamente ad l'assegno nella misura fissata in sede di separazione, € 300 al mese, Per_1
oltre rivalutazione annua, in caso di incolpevole cessazione del rapporto lavorativo.
Ove mantenga l'occupazione per almeno due anni consecutivi, il contributo sarà Per_1
definitivamente revocato.
Per il periodo antecedente ad ottobre 2024 ed a far data dal deposito del ricorso, deve essere revocato il contributo dovuto dal padre alla madre a titolo di concorso al mantenimento di atteso che Per_1 quest'ultimo non era collocato presso la madre, bensì presso il padre.
E', però, dovuto l'assegno di € 300, oltre rivalutazione, alla madre per i mesi di luglio e agosto 2024, quando il minore si era temporaneamente trasferito presso la CP_1
Inoltre, le spese straordinarie di prima del reperimento dell'attività lavorativa, devono Per_1
rimanere interamente a carico del padre.
Nulla si dispone in punto di AU considerato che ora lavora e, per il periodo precedente, il Per_1
non riproponeva le domande formulate nell'atto introduttivo. Pt_1
Infine, non può essere accolta la domanda della madre di porre a carico del padre le spese straordinarie di atteso che questa è economicamente autosufficiente dall'inizio del giudizio e non vive con Per_2
nessuno dei genitori.
L'esposta regolamentazione economica si fonda sulle seguenti condizioni economiche delle parti:
- la madre è disoccupata ed ha solo la carta d'inclusione. E' comproprietaria, con il padre, della casa familiare. Dalla relazione dei SS di marzo 2024 risulta essersi attivata per cercare un lavoro, come confermato dai servizi comunali che riferivano che la stava aderendo ad CP_1
un progetto presso il Comune per la ricerca di un lavoro;
- guadagna € 1300 al mese (come dichiarato dal padre e non contestato dalla madre, la Per_1 quale riconosceva che il figlio aveva reperito un'occupazione). Poiché non vive stabilmente con pagina 5 di 7 nessuno dei due genitori, ove perda il lavoro, il contributo per il suo mantenimento dovrà essere versato direttamente a lui;
- il padre attualmente ha uno stipendio che oscilla da € 2.300 ad € 2.900. Lo stipendio è così variabile perché dipende, in buona parte, dalle ore di straordinario. In ogni caso, anche per arrivare ad € 2.300, il deve fare almeno dieci ore di straordinario (doc. 25-34). Pt_1
La CU 2023 riporta uno stipendio netto di € 32.800 circa (doc. 5).
Attualmente sostiene interamente le spese di mutuo della casa cointestata ed abitata dalla pari ad € 1.080,00, ed ha un finanziamento di € 257,00 per l'auto (doc. 24). CP_1
Ove venisse previsto un assegno in favore di anche in costanza del rapporto lavorativo Per_1 di quest'ultimo, avrebbe una disponibilità economica superiore a quella del padre. Per_1
*
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in considerazione della delicatezza della situazione familiare, della fragilità di tutti i membri e della conflittualità dei genitori, in ragione delle quali veniva disposto l'affido all'ente di dal TM. Inoltre nessuna delle parti vedeva interamente Per_1
accolte le proprie domande. Il contributo per è, infatti, solo sospeso. Per_1
Infine, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Come risulta dall'ordinanza di nomina del CS, infatti, questa veniva resa necessaria dalla conflittualità delle parti, dal fatto che la lite vertesse esclusivamente su aspetti economici, tralasciando le necessità di
Per_1
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
pagina 6 di 7 P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre;
2) dispone che il ricorrente versi alla resistente il contributo per il mantenimento di nella Per_1
misura stabilita in sede di separazione, relativo ai mesi di luglio ed agosto 2024 e, per il resto, revoca, a far data dal deposito del ricorso, l'assegno dovuto dal ricorrente alla resistente a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
3) pone le spese straordinarie relative ad e maturate fino a settembre 2024 incluso Per_1
interamente a carico del padre;
4) sospende, con decorrenza da ottobre 2024, l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento di In caso di incolpevole cessazione del rapporto lavorativo di Per_1
il padre dovrà versare direttamente a quest'ultimo, entro il 10 di ogni mese, un Per_1 assegno di € 300, oltre rivalutazione annuale come previsto nel decreto di omologa della separazione. Il contributo deve, invece, intendersi definitivamente revocato ove Per_1 mantenga l'occupazione per due anni consecutivi;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) compensa le spese di lite fra e Parte_1 Controparte_1
7) condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Controparte_1 all'Erario – o al curatore speciale di (ove non venisse confermata la sua ammissione Per_1
anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio 23 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2529/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'abg. Parte_1 C.F._1
Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIAMPORCARO FRANCESCA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le seguenti conclusioni, oltre ad insistere nelle rispettive istanze istruttorie:
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale pagina 1 di 7
1. Disporre definitivamente la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2. Revocare definitivamente l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra CP_1
In via subordinata
3. Nella denegata ipotesi che Questo Onorevole Tribunale non disponga la revoca definitiva dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, disporre che il Sig. versi l'importo stabilito a titolo di mantenimento, Pt_1
direttamente al figlio sul conto corrente a lui intestato e così anche per le spese straordinarie.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale”.
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, previe le declaratorie necessarie e conseguenti, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Lonate Pozzolo (VA), Via A. da Lonate 13/a alla resistente, signora;
Controparte_1
2) Disporre a carico del signor l'obbligo di versare integralmente la rata del mutuo gravante Pt_1 sulla casa coniugale, stante l'indigenza della signora attualmente priva di occupazione;
CP_1
3) Disporre in ogni caso ed in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione della signora
a carico del signor il versamento della somma di € 300,00 mensili oltre CP_1 Pt_1
adeguamento ISTAT entro il giorno 15 del mese a favore della signora quale contributo per il CP_1
mantenimento del figlio;
Per_1
4) Disporre che il signor continui a provvedere a sostenere le spese straordinarie del figlio Pt_1
e anche della figlia nella misura del 100%.”. Per_1 Per_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2023, ritualmente notificato, il chiedeva a questo Pt_1
Tribunale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la il CP_1
29.09.2001, unione dalla quale nascevano il 26.06.2003 la figlia maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente, e in data 6.08.2006 il figlio minorenne al momento Per_1 dell'instaurazione del giudizio.
Nel 2022 i coniugi si separavano consensualmente (il decreto di omologa veniva emesso l'8.2.2022) alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 7 - assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra con impegno a volturare le utenze e CP_1
pagamento delle utenze e spese condominiali.
- collocamento prevalente del figlio già affidato ai servizi sociali a seguito di decreto del Per_1
TM del 2021, presso la madre;
- obbligo a carico del Sig. di provvedere al pagamento della rata del mutuo della casa Pt_1 coniugale e al versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00. Per_1
A febbraio 2023 veniva collocato dai SS presso il padre Per_1
Il ricorrente, quindi, nel presente giudizio domandava la conferma del collocamento presso di sé di l'assegnazione della casa familiare, la revoca dell'assegno dovuto al coniuge per il Per_1 Per_1
100% dell'AU, la previsione di un contributo per a carico della madre nell'ipotesi di Per_1
miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultima.
La invece, si costituiva domandando la conferma delle condizioni di separazione, CP_1
evidenziando che aveva problemi con il padre e con i nonni paterni, presso i quali il padre si era Per_1
trasferito.
All'esito della prima udienza, con sentenza del 23.10.2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con ordinanza, veniva revocato il contributo a carico del padre da novembre
2023.
Il 29.2.2024 veniva nominato un CS per considerato il contenuto delle relazioni dei SS di Per_1
febbraio 2024, che evidenziavano il profondo malessere di che odiava il nonno paterno con il Per_1
quale conviveva insieme al padre (nella relazione del CD frequentato da veniva riportato in Per_1 relazione al nonno “è odiato, e il rischio che il ragazzo si ribelli lo picchi o lo uccida è alto”). Al contempo, non vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare al padre, considerato che dalla medesima relazione emergeva la preoccupazione del minore di lasciare la madre nella miseria e nella solitudine “e sarebbe certo di essere eliminato dalla sua vita, odiato per sempre”.
I SS evidenziavano, poi, la necessità che il minore venisse inviato al Ser.d, che la madre venisse seguita dal CPS per una valutazione ed il padre proseguisse con il percorso di sostegno alla genitorialità.
I primi due rifiutavano di seguire le indicazioni dei SS.
Anche nella relazione di marzo 2024 i SS evidenziavano l'inidoneità del collocamento di Per_1
presso la madre nonché in un'abitazione ove erano presenti i nonni paterni.
Il 4.4.2024 veniva revocata l'assegnazione della casa familiare alla madre. Non ne veniva disposta l'assegnazione al padre (che, peraltro, domandava solo la revoca e non l'assegnazione a sé) in quanto non conforme all'interesse del minore. Come risultava dalla relazione del CD e dalla memoria di costituzione del CS, non sarebbe riuscito a tollerare emotivamente di occupare insieme al padre Per_1
pagina 3 di 7 la casa familiare, poiché si sarebbe sentito responsabile nei confronti della madre e non sarebbe riuscito rapidamente a risolvere tale conflitto intrapsichico ed interpersonale.
Inoltre l'assegnazione della casa al padre sarebbe stata rievocativa in termini traumatici per il minore a causa della conflittualità tra i genitori e delle pregresse esperienze.
Tutto ciò avrebbe inciso negativamente sulle condizioni psicologiche di già ampiamente Per_1
compromesse.
Veniva, quindi, disposto un rinvio per verificare se fosse possibile il prosieguo amministrativo, come proposto dai SS.
A luglio 2024 comunicava di non voler domandare il prosieguo amministrativo e di non voler Per_1
accedere ad un alloggio di semi-autonomia, ad agosto diveniva maggiorenne ed all'udienza del
2.10.2024 il CS dichiarava di non aver avuto da la procura alle liti, una volta divenuto Per_1
maggiorenne, e riferiva che non voleva essere sentito dal Giudice. Per_1
All'esito dell'udienza del 21.2.2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
Deve, in primo luogo, essere confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare, considerato che non vi abita stabilmente e che l'assegnazione non è conforme al suo interesse. Per_1
Quando era ancora minorenne, era collocato presso il padre e, quindi, viveva prevalentemente Per_1
nella casa dei nonni.
A luglio ed agosto 2024 stava presso la madre nella casa familiare. La relazione, però, era Per_1 tutt'altro che positiva, tanto che la madre a fine agosto chiamava i Carabinieri in quanto faceva Per_1 uso di sostanze stupefacenti. Mentre la madre non c'era, inoltre, spaccava i vetri. Era, poi, la Per_1
stessa madre a comunicare al padre di non volere più tenere (si vedano i doc. 21, 22, 23 del Per_1
ricorrente e quanto dichiarato all'udienza del 2.10.2024).
Inoltre, ad oggi non vive stabilmente presso nessuno dei due genitori, ma si sposta da Per_1 un'abitazione all'altra, dormendo in entrambe le case e consumando i pasti sempre presso la casa dei nonni paterni, ove vive il padre.
Detta instabilità non pare legata solo alle condizioni economiche della madre (che non le consentirebbero di fornire al figlio pasti ed un ambiente caldo), ma anche alle fragilità della CP_1
evidenziate sia dai SS (che infatti invitavano la a recarsi al CPS) che dal CS nella costituzione CP_1
depositata quando era ancora minorenne. Per_1
D'altronde, ove desiderasse vivere stabilmente con la madre ed i problemi fossero solo di Per_1
carattere economico, lo stesso potrebbe provvedere ad acquistare i pasti da consumare presso la Per_1
casa familiare, considerato che da ottobre 2024 lavora a tempo pieno guadagnando € 1.300 al mese,
pagina 4 di 7 come pacifico fra i due genitori.
Pertanto, attesa la revoca dell'assegnazione della casa familiare e non dovendosi procedere a nuova assegnazione, non rispondendo questa all'interesse di non può nemmeno essere confermato Per_1
l'obbligo del padre di sostenere interamente le spese di mutuo, che dovranno essere ripartite fra le parti come previsto nel contratto di mutuo.
Quanto al contributo al mantenimento di considerato che questi è appena entrato nel mondo Per_1
lavorativo, ha solo diciotto anni e non ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, bensì solo un contratto con scadenza ad ottobre 2025, ritiene il Tribunale che non possa essere revocato, ma solo sospeso il contributo dovuto dal padre per il suo mantenimento.
In particolare, si prevede che, da ottobre 2024, il contributo sia sospeso. Sarà, invece, nuovamente dovuto direttamente ad l'assegno nella misura fissata in sede di separazione, € 300 al mese, Per_1
oltre rivalutazione annua, in caso di incolpevole cessazione del rapporto lavorativo.
Ove mantenga l'occupazione per almeno due anni consecutivi, il contributo sarà Per_1
definitivamente revocato.
Per il periodo antecedente ad ottobre 2024 ed a far data dal deposito del ricorso, deve essere revocato il contributo dovuto dal padre alla madre a titolo di concorso al mantenimento di atteso che Per_1 quest'ultimo non era collocato presso la madre, bensì presso il padre.
E', però, dovuto l'assegno di € 300, oltre rivalutazione, alla madre per i mesi di luglio e agosto 2024, quando il minore si era temporaneamente trasferito presso la CP_1
Inoltre, le spese straordinarie di prima del reperimento dell'attività lavorativa, devono Per_1
rimanere interamente a carico del padre.
Nulla si dispone in punto di AU considerato che ora lavora e, per il periodo precedente, il Per_1
non riproponeva le domande formulate nell'atto introduttivo. Pt_1
Infine, non può essere accolta la domanda della madre di porre a carico del padre le spese straordinarie di atteso che questa è economicamente autosufficiente dall'inizio del giudizio e non vive con Per_2
nessuno dei genitori.
L'esposta regolamentazione economica si fonda sulle seguenti condizioni economiche delle parti:
- la madre è disoccupata ed ha solo la carta d'inclusione. E' comproprietaria, con il padre, della casa familiare. Dalla relazione dei SS di marzo 2024 risulta essersi attivata per cercare un lavoro, come confermato dai servizi comunali che riferivano che la stava aderendo ad CP_1
un progetto presso il Comune per la ricerca di un lavoro;
- guadagna € 1300 al mese (come dichiarato dal padre e non contestato dalla madre, la Per_1 quale riconosceva che il figlio aveva reperito un'occupazione). Poiché non vive stabilmente con pagina 5 di 7 nessuno dei due genitori, ove perda il lavoro, il contributo per il suo mantenimento dovrà essere versato direttamente a lui;
- il padre attualmente ha uno stipendio che oscilla da € 2.300 ad € 2.900. Lo stipendio è così variabile perché dipende, in buona parte, dalle ore di straordinario. In ogni caso, anche per arrivare ad € 2.300, il deve fare almeno dieci ore di straordinario (doc. 25-34). Pt_1
La CU 2023 riporta uno stipendio netto di € 32.800 circa (doc. 5).
Attualmente sostiene interamente le spese di mutuo della casa cointestata ed abitata dalla pari ad € 1.080,00, ed ha un finanziamento di € 257,00 per l'auto (doc. 24). CP_1
Ove venisse previsto un assegno in favore di anche in costanza del rapporto lavorativo Per_1 di quest'ultimo, avrebbe una disponibilità economica superiore a quella del padre. Per_1
*
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in considerazione della delicatezza della situazione familiare, della fragilità di tutti i membri e della conflittualità dei genitori, in ragione delle quali veniva disposto l'affido all'ente di dal TM. Inoltre nessuna delle parti vedeva interamente Per_1
accolte le proprie domande. Il contributo per è, infatti, solo sospeso. Per_1
Infine, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Come risulta dall'ordinanza di nomina del CS, infatti, questa veniva resa necessaria dalla conflittualità delle parti, dal fatto che la lite vertesse esclusivamente su aspetti economici, tralasciando le necessità di
Per_1
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
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Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre;
2) dispone che il ricorrente versi alla resistente il contributo per il mantenimento di nella Per_1
misura stabilita in sede di separazione, relativo ai mesi di luglio ed agosto 2024 e, per il resto, revoca, a far data dal deposito del ricorso, l'assegno dovuto dal ricorrente alla resistente a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
3) pone le spese straordinarie relative ad e maturate fino a settembre 2024 incluso Per_1
interamente a carico del padre;
4) sospende, con decorrenza da ottobre 2024, l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento di In caso di incolpevole cessazione del rapporto lavorativo di Per_1
il padre dovrà versare direttamente a quest'ultimo, entro il 10 di ogni mese, un Per_1 assegno di € 300, oltre rivalutazione annuale come previsto nel decreto di omologa della separazione. Il contributo deve, invece, intendersi definitivamente revocato ove Per_1 mantenga l'occupazione per due anni consecutivi;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) compensa le spese di lite fra e Parte_1 Controparte_1
7) condanna e in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Controparte_1 all'Erario – o al curatore speciale di (ove non venisse confermata la sua ammissione Per_1
anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio 23 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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