Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze firmato in data 21 dicembre 2023 e trasmesso con la nota sub b) con il quale il ricorrente è stato nominato magistrato tributario con decorrenza 1° febbraio 2024 presso la Corte di giustizia tributaria di II grado di Bari con funzioni di giudice, nelle sole parti in cui allo stesso viene attribuita un'anzianità, ai fini giuridici ed economici, ed un trattamento economico non corrispondenti a quello spettante per legge;
b) della nota prot. 4826 del 19 gennaio 2024 a firma del direttore pro tempore del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a);
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa, la nota prot. 796 del 20.2.2024 a firma del direttore pro tempore del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
e per l'accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento e all'attribuzione della corretta anzianità complessiva, ai fini giuridici ed economici, per l'inquadramento nella magistratura tributaria, nonché del giusto trattamento economico spettante;
e per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla corrispondente rideterminazione del suo trattamento economico, nonché alla corresponsione delle somme non percepite fino all'adeguamento al trattamento economico che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché
per la condanna
al risarcimento, ex art. 2 bis della L. n. 241/1990, del danno subìto dal ricorrente per effetto della ritardata conclusione, da parte delle Amministrazioni resistenti, del procedimento di interpello e nomina, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido ex art. 2055 c.c. o (in subordine) ciascuna per la parte di sua spettanza, a risarcire il danno subìto mediante ricostruzione della carriera e rideterminazione dello stipendio di ingresso nella magistratura tributaria come se il transito fosse avvenuto nel rispetto del termine, corrispondendo altresì al ricorrente la differenza economica cui il ricorrente avrebbe avuto diritto se fosse stato tempestivamente immesso nelle funzioni di magistrato tributario professionale, ovvero al pagamento di un assegno perequativo che segua l'andamento dello stipendio; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. FR PP AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18 marzo 2024 e pervenuto in Segreteria in data 27 marzo 2024, l’interessato indicato in epigrafe adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le articolate pronunce di annullamento e di condanna meglio indicate in oggetto.
Più nel dettaglio, esponeva in fatto di rivestire la qualifica di magistrato ordinario dal 2 novembre 2009 e di aver svolto, altresì, dal 10 ottobre 2014 funzioni di giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia.
Evidenziava, in particolare, di essere risultato successivamente vincitore della procedura di interpello per il passaggio diretto alla magistratura tributaria, disciplinata dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 130 del 2022, il cui bando era stato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 15 novembre 2022.
Con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2023, notificato il 19 gennaio 2024, veniva nominato magistrato tributario con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 2024.
Nel ricorso introduttivo, notificato il 18 marzo 2024, l’interessato impugnava tale decreto limitatamente alle parti in cui l’anzianità complessiva era stata determinata alla data del 14 febbraio 2023 – scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’interpello – anziché alla data del transito effettivo del 1° febbraio 2024, con conseguente perdita di circa undici mesi e quindici giorni di servizio prestato nella magistratura ordinaria, nonché il trattamento economico che ne derivava, ritenuto inferiore a quello spettante in base alle previsioni dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 130 del 2022 e delle disposizioni sulla progressione economica dei magistrati ordinari di cui agli articoli 3 e 5 della legge n. 425 del 1984.
Il ricorrente esponeva che, secondo il comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022, la graduatoria finale dell’interpello andava redatta sulla base dell’anzianità maturata alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda, ma che il successivo comma 8, nel disporre la conservazione a tutti i fini giuridici ed economici dell’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7, faceva riferimento esclusivamente al criterio di somma dell’anzianità nelle diverse magistrature e non anche al momento temporale del computo, il quale andava invece individuato nella data di effettivo transito.
Egli lamentava altresì il difetto di motivazione del decreto, che non esplicitava i criteri seguiti per la determinazione dell’anzianità e delle classi stipendiali, riservandosi di proporre motivi aggiunti una volta conosciuti tali criteri.
Nel merito, sosteneva che l’anzianità complessiva corretta, calcolata al 1° febbraio 2024, sarebbe stata di 20 anni, 3 mesi e 26 giorni, risultante dalla somma di 14 anni, 3 mesi e 26 giorni di magistratura ordinaria e di 6 anni di servizio onorario (quest’ultimo determinato applicando il moltiplicatore di diciotto mesi per ogni anno eccedente il quinquennio previsto dal comma 7), il che avrebbe comportato l’inquadramento nella qualifica di “magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina” con un trattamento economico corrispondente alla classe ottava, terzo aumento biennale. In subordine, ove si fosse ritenuto di dover considerare solo l’anzianità ordinaria maturata fino al transito, l’inquadramento corretto sarebbe stato comunque quello di “magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina” con classe ottava e primo scatto biennale, spettante per un’anzianità complessiva di 18 anni, 9 mesi e 26 giorni.
Contestava quindi la previsione del decreto secondo cui la prima variazione biennale sarebbe maturata solo il 19 marzo 2024, mentre a suo avviso doveva ritenersi già acquisita al momento della nomina.
Chiedeva pertanto l’annullamento parziale del decreto, l’accertamento del diritto alla corretta anzianità e al giusto trattamento economico, e la condanna del Ministero alla rideterminazione e al pagamento delle differenze.
In via subordinata, proponeva domanda risarcitoria ex articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990 per il danno derivante dal ritardo con cui le amministrazioni resistenti avevano concluso i procedimenti di interpello e nomina: la graduatoria definitiva era stata pubblicata solo il 25 luglio 2023, la delibera di nomina il 10 ottobre 2023, e i decreti ministeriali erano intervenuti il 21 dicembre 2023, con notifica il 19 gennaio 2024 e presa di servizio il 1° febbraio 2024, in violazione del termine del 15 marzo 2023 fissato dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 130 del 2022.
Tale ritardo, a suo dire, aveva causato la perdita di anzianità e la conseguente riduzione dello stipendio di ingresso e dei futuri incrementi.
Il ricorso conteneva inoltre, in via ulteriormente graduata, motivi di illegittimità derivata per contrasto con il diritto dell’Unione europea (direttiva 77/187/CEE in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento) e con gli articoli 2, 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, chiedendo, ove necessario, la disapplicazione o la rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 130 del 2022, laddove interpretate nel senso di ancorare l’anzianità alla data di scadenza del bando.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, costituendosi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, sostenendo che, trattandosi di provvedimenti adottati da organi con sede a Roma (Ministero e Consiglio di Presidenza) e riguardanti lo status di magistrati, la competenza spettasse al T.A.R. del Lazio, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, del codice del processo amministrativo o, in via analogica, dell’articolo 135 dello stesso codice che devolve al T.A.R. Lazio le controversie relative ai magistrati ordinari e amministrativi.
In subordine, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Presidenza, poiché la nomina e la determinazione del trattamento economico erano di competenza esclusiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dagli articoli 1, commi 10 e 11, della legge n. 130 del 2022, che avevano istituito appositi uffici presso il Dipartimento della Giustizia Tributaria.
Nel merito, l’Avvocatura contestava la fondatezza del ricorso, richiamando il tenore letterale dell’articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 130 del 2022, il quale, in tesi, stabiliva chiaramente che l’anzianità complessiva da conservare ai fini giuridici ed economici era quella maturata alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione all’interpello (14 febbraio 2023), come risultava dal rinvio del comma 8 al comma 7.
Evidenziava inoltre il carattere straordinario della procedura, finalizzata a incentivare il transito mediante una serie di misure di vantaggio.
Sulla base di tali elementi, l’Avvocatura riteneva che l’inquadramento dell’interessato fosse corretto: egli, con un’anzianità complessiva di 17 anni, 10 mesi e 12 giorni al 14 febbraio 2023 (13 anni, 4 mesi e 12 giorni come magistrato ordinario e 4 anni e 6 mesi come giudice tributario), era stato collocato nella qualifica di “magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina” con classe ottava, e la successiva variazione biennale (scatto 1) era stata fissata al 19 marzo 2024 con decorrenza dal 1° marzo 2024.
Confrontava tale trattamento con quello precedentemente goduto nella magistratura ordinaria, dimostrando che risultava superiore, e negava l’applicabilità dell’articolo 5 della legge n. 425 del 1984 al primo inquadramento, poiché tale norma riguardava le promozioni all’interno della stessa giurisdizione, mentre nel passaggio tra giurisdizioni diverse operava il meccanismo dell’assegno personale.
Respingeva altresì le censure relative alla violazione del diritto europeo e della Costituzione, osservando che la disciplina era ragionevole e non peggiorativa, e che eventuali differenze erano compensate dalle misure incentivanti.
Quanto alla domanda risarcitoria, l’Avvocatura deduceva l’insussistenza di un ritardo colpevole, poiché i tempi del procedimento erano stati fisiologici, considerata la complessità della nuova disciplina; il termine del 15 marzo 2023 non era perentorio e, comunque, il danno non era stato provato.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, chiedendo in via preliminare la declaratoria di incompetenza e l’estromissione del Consiglio di Presidenza.
Nella successiva memoria depositata nell’interesse del ricorrente in data 6 febbraio 2026, quest’ultimo replicava puntualmente alle eccezioni e alle difese avversarie.
In primo luogo, richiamava l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione settima, n. 8129 del 2024, che aveva già respinto l’appello cautelare e il regolamento di competenza proposti dal Ministero, dichiarando la competenza territoriale del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari.
Quanto al difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Presidenza, osservava che tale organo era stato evocato in giudizio anche in relazione alla domanda risarcitoria subordinata, essendo la ritardata conclusione della procedura di interpello ascrivibile anche alla sua condotta.
Nel merito, ribadiva la fondatezza delle proprie censure.
Quanto alla domanda risarcitoria, ribadiva che il ritardo nella conclusione della procedura (quattro mesi per la graduatoria definitiva e oltre quattro mesi per la nomina) era abnorme e aveva causato un danno patrimoniale consistente nella perdita di anzianità e nella riduzione dello stipendio. Concludeva pertanto insistendo per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare, e per la condanna delle Amministrazioni alla rideterminazione del trattamento economico e al risarcimento del danno.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, sentite le parti presenti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, deve anzitutto osservarsi che la questione della competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, non può essere più oggetto di dibattito, essendo stata definitivamente acclarata dall’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 8129/2024, che ha espressamente respinto l’appello e il regolamento di competenza proposti dal Ministero, affermando in tal modo la sussistenza della giurisdizione e della competenza territoriale di questo stesso Giudice.
Di conseguenza, l’eccezione preliminare sollevata dall’Avvocatura erariale deve essere de plano disattesa, poiché il principio del giudicato sulla competenza costituisce ormai una barriera procedurale insormontabile per qualsiasi ulteriore contestazione su questo punto.
Parimenti infondata è l’eccezione preliminare concernente il preteso difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, atteso che la domanda nei confronti di tale organo non è diretta avverso il decreto di nomina finale, ma ha riguardato e riguarda il suo ruolo nelle fasi antecedenti della procedura di interpello, il cui ingiusto prolungamento costituisce il fondamento, in punto di allegazioni di fatto, della domanda risarcitoria proposta in via subordinata, materia che ricade indubbiamente nella sfera delle responsabilità amministrative del menzionato Consiglio.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il nucleo sostanziale della controversia verte sulla corretta interpretazione dell’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130 del 2022, in merito alla determinazione dell’anzianità da utilizzare ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico dei magistrati di carriera transitati per interpello nella neo costituita magistratura tributaria.
Come già rappresentato in fatto, il ricorrente risulta aver svolto le funzioni di magistrato ordinario a partire dal 2 novembre 2009 e, contestualmente, quelle di giudice tributario non professionale dal 10 ottobre 2014, prima di partecipare con esito positivo alla procedura straordinaria di interpello che si è conclusa con il suo transito nella magistratura tributaria professionale con decorrenza dal 1° febbraio 2024.
Il decreto di nomina impugnato, tuttavia, ha calcolato l’anzianità complessiva utile per l’inquadramento dell’interessato non alla data del suo effettivo transito, bensì alla data di gran lunga anteriore del 14 febbraio 2023, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’interpello.
Tale determinazione amministrativa del Dipartimento della giustizia tributaria ha comportato l’illegittima ed ingiustificata esclusione dal computo dell’anzianità maturata del periodo di servizio compreso tra il 15 febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024, un arco temporale di quasi undici mesi, durante il quale il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie funzioni giurisdizionali nella magistratura ordinaria senza alcuna interruzione.
La difesa erariale, fondando la propria argomentazione su una lettura meramente letterale della norma, sostiene che il rinvio operato dal comma 8 all’anzianità “maturata secondo quanto previsto dal comma 7” comporti necessariamente l’incorporazione del riferimento all’ancoraggio temporale del termine di presentazione delle domande stabilito nel comma precedente ai fini della redazione della graduatoria finale e quindi del definitivo computo dell’anzianità di transito.
Tale interpretazione, tuttavia, non regge di fronte a un’analisi teleologica e sistematica della finalità sottesa alla riforma, che era, al contrario, proprio quella di incentivare il transito di magistrati esperti verso la nuova magistratura tributaria, garantendo la piena continuità della carriera e la conservazione di tutti i diritti e prerogative previamente maturati.
L’argomentazione testuale non coglie la distinzione tra le due diverse funzioni assolte dai due commi: il comma 7 disciplina le modalità della procedura di interpello, stabilendo una data di riferimento fissa per la valutazione dei titoli e dei punteggi utilizzati per determinare la posizione in graduatoria dei candidati, caratteristica ordinaria e necessaria di ogni procedura concorsuale; il comma 8, invece, detta le conseguenze sostanziali dell’avvenuto transito, ossia la conservazione dell’anzianità “a tutti i fini giuridici ed economici”.
Il richiamo, contenuto nel comma 8, al metodo di calcolo definito nel comma 7 non costituisce un rinvio al termine temporale ivi previsto per la formazione della graduatoria, ma si riferisce specificamente alla regola innovativa e vantaggiosa per la determinazione dell’anzianità maturata nel ruolo unico dei giudici tributari non professionali, in base alla quale ogni anno di servizio oltre il quinquennio è computato come diciotto mesi.
Accogliere l’interpretazione proposta dalla difesa erariale significherebbe introdurre nella legge un secondo termine di riferimento del tutto estraneo alla logica della procedura selettiva, termine che non serve alcuno scopo procedimentale, ma che finisce per prestarsi ad una ingiustificata penalizzazione economica dei magistrati che abbiano optato per il transito nella neo costituita magistratura tributaria a causa dei ritardi amministrativi occorsi nella definizione della stessa procedura che la legge intendeva agevolare.
Questa conclusione è corroborata dalle numerose e uniformi pronunce dei giudici amministrativi su tale specifica questione, tra cui spicca la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 9072 del 20 novembre 2025, secondo cui “il transito si è verificato non quando i transitanti hanno esercitato l’opzione, ma alla data in cui è stato adottato l’atto che lo ha reso effettivo, avendo gli stessi medio tempore continuato a svolgere le proprie funzioni giurisdizionali”.
Lo stesso principio è stato ribadito dalla giurisprudenza del T.A.R. Campania, del T.A.R. Lazio e del T.A.R. Salerno, le quali hanno costantemente affermato che l’anzianità da conservare è quella effettivamente posseduta al momento del transito effettivo, e non quella riferita a una data anteriore imposta arbitrariamente dal Dipartimento della giustizia tributaria, dovendosi adottare un principio interpretativo fondato sull’irrefutabile logica secondo cui il periodo intermedio di servizio non può essere obliterato e posto radicalmente nel nulla senza violare i principi fondamentali di ragionevolezza e le regole generali in materia di trasferimenti nel pubblico impiego, espresse dall’art. 200, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, oltre che finendo per porsi in diretto contrasto con tutta una disciplina del medesimo interpello per il transito de quo agitur che proprio alla più ampia valorizzazione dell’anzianità dei transitandi espressamente ed univocamente mirava.
Il pregiudizio economico derivante da questa errata classificazione è sia sostanziale che facilmente quantificabile, poiché l’illegittima retrodatazione dell’anzianità ha privato l’interessato non solo di un anno di progressione nella retribuzione base, determinando una ingiustificata regressione dalla settima alla sesta classe della scala stipendiale della magistratura ordinaria, ma anche del diritto a vedere integrata tale corretta anzianità con il periodo valorizzato di servizio quale giudice tributario non professionale.
Un calcolo corretto, effettuato utilizzando la data effettiva del transito (1° febbraio 2024), determinerebbe un’anzianità complessiva di 20 anni, 3 mesi e 27 giorni, composta da 14 anni, 3 mesi e 27 giorni nella magistratura ordinaria e dal corrispettivo valorizzato di 6 anni di servizio come giudice tributario non professionale, risultato che avrebbe collocato il ricorrente nella qualifica superiore di “magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina” con un trattamento economico significativamente più elevato, corrispondente al terzo aumento biennale dell’ottava classe.
Persino nell’interpretazione più restrittiva, che considerasse esclusivamente l’anzianità nella magistratura ordinaria sino alla data del transito, l’inquadramento corretto sarebbe quello di “magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina” con un’anzianità di 18 anni, 9 mesi e 27 giorni, con conseguente attribuzione dell’ottava classe e di un aumento biennale, scenario che contrasta nettamente con l’illegittima (quanto sciatta) classificazione di fatto applicata dal Dipartimento della giustizia tributaria.
L’argomento difensivo secondo cui le pretese del ricorrente relative all’applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 425 del 1984 sarebbero infondate, poiché le norme sulla progressione economica dei magistrati ordinari non si applicherebbero all’inquadramento iniziale dei magistrati tributari transitati, si pone in manifesta contraddizione con il tenore letterale del comma 8 dell’art. 1, il quale stabilisce espressamente che si applicano ai magistrati tributari tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari “in quanto compatibili”.
Il principio di conservazione dell’anzianità a tutti i fini giuridici ed economici non si limita alla mera somma degli anni di servizio, ma include la conservazione della concreta progressione economica – le classi e gli aumenti biennali – già conseguita nell’ambito di quella anzianità, principio che l’Amministrazione della giustizia tributaria ha grossolanamente violato.
Il tentativo dell’Avvocatura di giustificare tale approccio richiamando le altre misure incentivanti, quali la valorizzazione del servizio non professionale e il potenziale assegno perequativo, costituisce sul piano logico un non sequitur , poiché tali incentivi erano stati concepiti sia come strumento incentivante, sia per compensare la perdita dei compensi accessori connessi alla funzione di giudice onorario e non certo per giustificare l’arbitraria ed in alcun modo motivata sottrazione dell’anzianità legittimamente maturata nella carriera ordinaria.
A fronte del disposto integrale accoglimento del gravame, i motivi di ricorso proposti in via subordinata e alternativa, concernenti l’eccepita violazione del diritto dell’Unione europea e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, possono essere assorbiti dalla constatazione conclusiva che il diritto interno, quando correttamente interpretato alla luce della giurisprudenza amministrativa consolidata, offre un rimedio pieno e adeguato senza necessità di invocare la primazia del diritto europeo o di mettere in discussione la compatibilità della disposizione nazionale con le norme eurounitarie.
Per la medesima ragione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via ulteriormente gradata, deve ritenersi irrilevante, atteso che l’annullamento richiesto può e deve essere accordato sulla base di una interpretazione delle disposizioni legislative che è non solo conforme a Costituzione, ma che non dà luogo alle lamentate violazioni degli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione.
Anche la domanda risarcitoria, avanzata in ulteriore via gradata, è fondata, poiché l’incontestato ritardo di diversi mesi rispetto al termine del 15 marzo 2023 per la conclusione della procedura di interpello, imputabile essenzialmente ad una gestione poco ordinata delle procedure da parte del Dipartimento della giustizia tributaria, ha cagionato un pregiudizio diretto e quantificabile al ricorrente, il quale è stato privato dei benefici economici che sarebbero derivati da un transito posto in essere con un computo corretto della relativa anzianità.
La circostanza che i termini legali possano non essere perentori è irrilevante ai fini della configurabilità della responsabilità risarcitoria ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, poiché la relativa azione trova fondamento nell’ingiustificata e protratta durata del procedimento, che ha cagionato una concreta lesione del patrimonio del privato interessato.
Ne consegue che, a fini risarcitori, dovranno essere riconosciuti all’interessato rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme a cui il medesimo avrebbe avuto diritto se il suo inquadramento economico e giuridico fosse stato legittimamente condotto sin ab origine .
In conclusione, il decreto di nomina impugnato deve essere annullato nella parte in cui non riconosce l’intera anzianità maturata dall’interessato sino alla data del suo effettivo transito, avvenuto il 1° febbraio 2024, e per aver omesso di applicare la corretta progressione economica derivante da tale anzianità.
In sede conformativa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, il Dipartimento della giustizia tributaria è pertanto obbligato a emendare l’evidente illegittimità della propria azione amministrativa, ricalcolando l’anzianità dell’interessato e l’intero trattamento economico del ricorrente a decorrere dalla data del transito, attribuendogli le somme al medesimo effettivamente spettanti oltre rivalutazione ed interessi, garantendo in tal modo la piena conservazione delle classi e degli aumenti biennali già conseguiti nella magistratura ordinaria e la corretta valorizzazione del servizio prestato quale giudice tributario non professionale.
L’annullamento delle disposizioni provvedimentali contestate e il conseguente riconoscimento dei diritti del ricorrente consentiranno il pieno ripristino dello status economico e giuridico professionale a cui egli ha diritto, realizzando in tal modo il principio costituzionale di indipendenza della magistratura, il quale, come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 135 del 2025, deve essere perentoriamente salvaguardato anche sotto il profilo economico.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Infine, in considerazione del danno erariale in tal modo verosimilmente concretizzatosi, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti di Roma per l’eventuale seguito di competenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse.
Ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, al Dipartimento della giustizia tributaria di procedere alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera del ricorrente, attribuendo a quest’ultimo le somme effettivamente spettanti, oltre rivalutazione ed interessi, come da motivazione.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite in favore dell’interessato, liquidandole in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento,00), oltre accessori come per legge.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Corte dei Conti di Roma per l’eventuale seguito di competenza.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA OL, Presidente
FR PP AL, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR PP AL | NA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.