TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 221
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma

    Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che la sentenza del giudice ordinario non era stata eseguita nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, e l'Amministrazione non si era costituita in giudizio.

  • Rigettato
    Richiesta di esecuzione per spese di lite liquidate dal giudice ordinario

    Il TAR ha ritenuto inaccoglibile la domanda relativa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto il credito per spese e onorari è personale ed esclusivo dell'avvocato difensore, il quale avrebbe dovuto agire in proprio per richiederne l'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 221
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 221
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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