Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 348/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE UNICA Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 348/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Michele Cortazzo, presso il cui studio in Colle di Val d'EL (PI), Via
Fratelli Bandiera n. 67, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025; per e l'Avv. Michele Cortazzo ha concluso Parte_1 Parte_2
chiedendo che il Tribunale Ecc.mo, Voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
A) I coniugi stabiliscono di attuare per la figlia un affido condiviso, con collocazione e Per_1
residenza anagrafica della minore presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di
comune accordo tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia. Le questioni di ordinaria amministrazione, per eSIenze di praticità, verranno decise disgiuntamente dal genitore con il quale la figlia si troverà in quel momento.
B) I genitori concordano che la figlia compatibilmente con gli impegni della stessa, trascorra egual periodo con l'uno e con l'altro genitore e si impegnano ad equilibrare sia i fine settimana che i giorni della settimana di permanenza della figlia con ciascuno di essi contemperando le eSIenze di ciascun genitore cercando di raggiungere una gestione che se non consenta di soddisfare integralmente gli impegni dell'uno e dell'altro rispettando sempre quelli della figlia raggiunga comunque un ipotesi di compromesso delle rispettive eSIenze. I coniugi comunque sono in ottimi rapporti e decideranno anche di volta in volta i periodi di permanenza della figlia con il padre in relazione alle eSIenze di e di loro genitori Per_1
C) Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il padre potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi con la figlia, comunicando alla madre, entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo vacanziero preciso, che, salvo futuri cambiamenti, per il momento, si indica il mese di agosto.
Anche in questo caso i coniugi decideranno anno per anno in relazione alle eSIenze di Per_1
E) Nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, il padre potrà recarsi con la figlia in località vacanziere per almeno 4 giorni consecutivi, comunicando, almeno un mese prima, alla madre, il periodo prescelto.
F) Ciascun genitore ha l'obbligo di informare l'altro genitore sulle località vacanziere prescelte lasciando recapiti precisi, anche telefonici.
G) Nelle vacanze più importanti dell'anno i genitori si alterneranno di anno in anno, prevedendo che la bambina trascorra: la vigilia di Natale con un genitore, Natale con l'altro genitore, Santo Stefano con un genitore, Epifania con l'altro genitore, Capodanno e Primo giorno dell'anno con un genitore, Pasqua e lunedì di Pasqua con l'altro genitore. Anche in questo caso i coniugi potranno concordare diversamente In occasione dei compleanni, così come in occasione di feste scolastiche o legate alle attività sportive o artistiche o ludiche della bambina, o in occasione di altri festeggiamenti, i genitori potranno essere presenti entrambi.
H) Entrambi i genitori continueranno a seguire la bambina nell'andamento scolastico o in occasione di visite mediche pediatriche e/o specialistiche e si terranno informati.
I) Entrambi i genitori si impegnano a coltivare il rapporto tra la figlia ed i nonni e, più in generale, con le rispettive famiglie di origine. 3 / 6
L) Qualora la bambina contragga malattia, il genitore che in quel momento è con lei dovrà avvisare l'altro che potrà recarsi a trovare la figlia ove si trova, preavvisando del suo arrivo, anche telefonicamente.
M) Le decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza (quali ad esempio: scelta della scuola e del tipo di scuola, cure mediche, viaggi all'estero, anche legati al percorso scolastico, cambiamenti di residenza ecc..) dovranno essere condivise dai genitori. Le decisioni di ordinario interesse, come sopra detto, saranno prese dal genitore con cui la bambina si trova in quel momento.
N) Il padre si obbliga a corrispondere, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne, la somma di 4.440,00= annue, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di febbraio e da pagarsi in 12 rate mensili di Euro 370,00=cadauna, entro e non oltre il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
, conto corrente già noto al SI. Qualora, in futuro, la SI.ra Parte_1 Parte_2 Parte_1
dovesse modificare il numero del conto corrente o dovesse aprire un nuovo conto corrente presso altra Banca, sarà cura della stessa informare tempestivamente il SI. Parte_2
O) I coniugi concordano altresì che l'assegno unico venga percepito al 100 % dalla IG.ra come condizione integrativa dell'assegno di mantenimento che il padre deve Parte_1
versare mensilmente;
Si concorda che sarà la SI.ra a richiedere quindi per intero l'assegno unico. Parte_1
P) Le spese straordinarie faranno carico ai coniugi nella misura del 50%. Per spese di carattere straordinario di intendono:
a) Spese mediche non coperte dal Servizio Pubblico Nazionale, (quali quelle per visite specialistiche e/o odontoiatriche, anche intramoenia, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets) comprovate da indicazione di c.f. della figlia sulla documentazione di spesa;
b) Spese scolastiche riguardanti tasse d'iscrizione alla scuola di ogni ordine e grado, libri di testo, costo della mensa, corredo d'inizio anno scolastico, eventuali abbonamenti relativi ai mezzi di trasporto, gite scolastiche anche all'estero e viaggi di istruzione legati al percorso scolastico, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria in caso di sede universitaria fuori provincia di residenza.
c) Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, comprendenti l'iscrizione, eventuali rette mensili di frequenza ai corsi, l'acquisto di relative attrezzature. 4 / 6
d) Il padre concorrerà volontariamente acquistando per la figlia alcuni capi di abbigliamento,
e) Si precisa ulteriormente che:
- non necessitano di preventivo accordo le spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se urgenti. In mancanza di urgenza tutte le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario e sopra elencate dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
- non necessitano di preventivo accordo le spese straordinarie scolastiche sopraelencate, ad esclusione delle spese relative ai viaggi all'estero, alle ripetizioni, all'alloggio e/o utenze della sede universitaria se fuori provincia, che invece dovranno essere preventivamente concordate;
- non necessitano di preventivo accordo le spese straordinarie relative ad attività sportive o ludiche o artistiche già praticate dalla figlia. Le eventuali future nuove attività della figlia dovranno, invece, essere concordate tra i coniugi.
Una volta proposta la spesa straordinaria che necessita di preventivo accordo, decorsi 10 giorni senza ricevere risposta, il silenzio sarà interpretato come consenso dell'altro genitore alla spesa straordinaria prospettata per la figlia.
I documenti di spesa delle spese straordinarie riguardanti la figlia dovranno essere intestati a nome della figlia o per quota a ciascun genitore, così che ciascuno possa portare dette spese in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Qualora un genitore si trovasse a dover anticipare per intero la spesa straordinaria della figlia, il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire immediatamente e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dall'inoltro del documento della spesa.
f) I genitori dovranno scambiarsi ogni notizia utile relativa alla figlia, così da facilitarsi reciprocamente nell'accudimento, nella educazione e nella crescita della figlia.
Le spese saranno integralmente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.2.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 4.8.2001 in Colle di Val d'EL (SI), matrimonio trascritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2001 al n. 20 parte II serie
A, che dal matrimonio era nata in data [...] in [...] la figlia e Persona_2 5 / 6
che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il
Tribunale di Siena con provvedimento del 19.6.2018 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Parte_1 Parte_2
Cessazione effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 19.6.2018 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle eSIenze affettive ed evolutive della figlia minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Colle di Val D'EL (SI) in data 4.8.2001 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2001 al n. 20 parte II serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri. 6 / 6
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conSIlio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao