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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9777 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7655/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7655/2024
Oggi 28.10.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente per l'appellante, , l'avv. Alessandra Fazio che si riporta Parte_1 all'atto di appello e preliminarmente eccepisce il difetto di Giurisdizione per essere competente già dal primo grado il giudice tributario vertendosi in materia di Tari. Nel merito ribadisce la regolarità
e validità della notifica della cartella esattoriale, che esibisce e che reca la ricezione in mani del destinatario, odierno appellato. Chiede che la causa venga decisa stante il carattere documentale della stessa, con vittoria delle spese di lite.
È altresì presente per l'appellato e per delega dell'avv. Mariano, l'avv. Gentile la quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni tutte ivi rassegnate.
Chiede il rigetto della domanda così come formulata poiché infondata in fatto ed in diritto nonché condanna alle spese con attribuzione al procuratore costituito.
Alle ore 11:19 sopraggiunge, per il per delega dell'Avv. Bavarella, la p.avv. Parte_2 abilitata la quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta che ivi si Controparte_1 intende integralmente trascritta. In particolare, in accoglimento del motivo di appello proposto da chiede dichiarare il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice tributario. Tanto CP_2 premesso chiede introitarsi la causa a sentenza per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in comparsa. Con vittoria di spese di lite, competenze ed oneri riflessi.
Dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza degli stessi (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7655/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Fazio, presso il cui studio in alla Via Padova n. 22 elettivamente domicilia;
Pt_2
Appellante
CONTRO
( ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_2 P.IVA_2 CP_3 procura in atti, dall' avv. Anna Bavarella, elettivamente domiciliato in presso la Casa Pt_2
Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
E
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_4 C.F._1 dall'avv.to Pasquale Mariano, presso il cui studio in alla Via Bracco n. 45 elettivamente Pt_2 domicilia
Appellati
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni
2 del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
proponeva, innanzi al G.D.P. di Napoli, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_4 cartella di pagamento n. 071/2022/0100404053/000, dell'importo complessivo di € 1.603,88, notificatagli dall' ed emessa a fronte del mancato pagamento Controparte_5 della sottesa TARI – Rif. Anno 2014 - comminata dal Parte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica dei presupposti avvisi di accertamento, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa erariale ivi riportata.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_5 domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Parte_2
Con sentenza n. 35751/2023, pubblicata in data 2/10/2023, il Giudice di Pace di accertava Pt_2
l'assenza di prove circa la notifica dell'avviso di accertamento n. 963040/9113, sia da parte del che dall'Ente impositore, e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione annullando sia la CP_6 cartella di pagamento n. 071/2022/0100404053/000, sia la portante 2014, Parte_4 ordinandone la cancellazione dal ruolo esattoriale.
Il tutto con condanna del al pagamento delle spese di lite, dalle quali Parte_2 estrometteva l' . Controparte_5
L ha proposto gravame avverso la predetta sentenza sollevando, Controparte_5 come unico motivo di appello, il difetto di giurisdizione del giudice di prime cure poiché, dal momento che la cartella di pagamento ha ad oggetto crediti di natura tributaria, il GdP di Napoli avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria competente per territorio.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il aderendo all'appello proposto da . Parte_2 CP_2
ha riproposto, in appello, le motivazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di Controparte_4 primo grado. Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
3 L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, emerge con evidenza, che ha Controparte_4 impugnato la cartella di pagamento n. 071/2022/0100404053/000 di € 1.603,88, inerente al mancato pagamento di una Tassa sui Rifiuti, c.d. iferita all'anno 2014 (credito di natura tributaria). Pt_4
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia
4 compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità della gravata sentenza n. 35751/2023, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 CP_4
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 35751/2023, così
[...] Parte_2 provvede:
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 35751/2023, revocandone la statuizione sulle spese, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 28.10.2025.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
5
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7655/2024
Oggi 28.10.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente per l'appellante, , l'avv. Alessandra Fazio che si riporta Parte_1 all'atto di appello e preliminarmente eccepisce il difetto di Giurisdizione per essere competente già dal primo grado il giudice tributario vertendosi in materia di Tari. Nel merito ribadisce la regolarità
e validità della notifica della cartella esattoriale, che esibisce e che reca la ricezione in mani del destinatario, odierno appellato. Chiede che la causa venga decisa stante il carattere documentale della stessa, con vittoria delle spese di lite.
È altresì presente per l'appellato e per delega dell'avv. Mariano, l'avv. Gentile la quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni tutte ivi rassegnate.
Chiede il rigetto della domanda così come formulata poiché infondata in fatto ed in diritto nonché condanna alle spese con attribuzione al procuratore costituito.
Alle ore 11:19 sopraggiunge, per il per delega dell'Avv. Bavarella, la p.avv. Parte_2 abilitata la quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta che ivi si Controparte_1 intende integralmente trascritta. In particolare, in accoglimento del motivo di appello proposto da chiede dichiarare il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice tributario. Tanto CP_2 premesso chiede introitarsi la causa a sentenza per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in comparsa. Con vittoria di spese di lite, competenze ed oneri riflessi.
Dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza degli stessi (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7655/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Fazio, presso il cui studio in alla Via Padova n. 22 elettivamente domicilia;
Pt_2
Appellante
CONTRO
( ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_2 P.IVA_2 CP_3 procura in atti, dall' avv. Anna Bavarella, elettivamente domiciliato in presso la Casa Pt_2
Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
E
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_4 C.F._1 dall'avv.to Pasquale Mariano, presso il cui studio in alla Via Bracco n. 45 elettivamente Pt_2 domicilia
Appellati
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni
2 del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
proponeva, innanzi al G.D.P. di Napoli, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_4 cartella di pagamento n. 071/2022/0100404053/000, dell'importo complessivo di € 1.603,88, notificatagli dall' ed emessa a fronte del mancato pagamento Controparte_5 della sottesa TARI – Rif. Anno 2014 - comminata dal Parte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica dei presupposti avvisi di accertamento, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa erariale ivi riportata.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della Controparte_5 domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Parte_2
Con sentenza n. 35751/2023, pubblicata in data 2/10/2023, il Giudice di Pace di accertava Pt_2
l'assenza di prove circa la notifica dell'avviso di accertamento n. 963040/9113, sia da parte del che dall'Ente impositore, e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione annullando sia la CP_6 cartella di pagamento n. 071/2022/0100404053/000, sia la portante 2014, Parte_4 ordinandone la cancellazione dal ruolo esattoriale.
Il tutto con condanna del al pagamento delle spese di lite, dalle quali Parte_2 estrometteva l' . Controparte_5
L ha proposto gravame avverso la predetta sentenza sollevando, Controparte_5 come unico motivo di appello, il difetto di giurisdizione del giudice di prime cure poiché, dal momento che la cartella di pagamento ha ad oggetto crediti di natura tributaria, il GdP di Napoli avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria competente per territorio.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il aderendo all'appello proposto da . Parte_2 CP_2
ha riproposto, in appello, le motivazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di Controparte_4 primo grado. Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
3 L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, emerge con evidenza, che ha Controparte_4 impugnato la cartella di pagamento n. 071/2022/0100404053/000 di € 1.603,88, inerente al mancato pagamento di una Tassa sui Rifiuti, c.d. iferita all'anno 2014 (credito di natura tributaria). Pt_4
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia
4 compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità della gravata sentenza n. 35751/2023, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 CP_4
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 35751/2023, così
[...] Parte_2 provvede:
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 35751/2023, revocandone la statuizione sulle spese, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 28.10.2025.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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