TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6913 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25137 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Vitobello (c.f. e dall'avv. Raffaele Russo (c.f. C.F._2
), con studio in Napoli, al Centro Direzionale, isola E/1; C.F._3
ATTORE contro
C.F. , con sede in GL D'RC (NA), alla via Boccaccio, CP_1 P.IVA_1
n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle pagina 1 di 8 liti allegata in atti, dall'avv. RiccardoMaria Pasquarella (c.f. ), con studio C.F._4
in Napoli, alla Via Lucilio, n. 15;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.02.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri pregressi atti: parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale: A. accertare e dichiarare la invalidità (sub specie annullabilità, ovvero nullità) della deliberazione adottata dalla società convenuta nella assemblea del 29 giugno 2022, con la quale si è deliberato “di approvare altresì, il seguente progetto di destinazione dell'utile di esercizio: 5% alla riserva legale;
la restante parte alla riserva straordinaria.” per i motivi illustrati nella parte narrativa del presente atto;
B. condannare la società convenuta alla rifusione degli onorari e delle spese del giudizio, da attribuirsi in favore degli avv.ti Francesco Vitobello e Raffaele Russo, per averne fatto anticipo, senza riscossione”, ed ha insistito nelle proprie richieste istruttorie;
parte convenuta: “si conclude per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito in giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento e la declaratoria di invalidità, annullabilità o nullità, della deliberazione assembleare ordinaria di del 29 giugno 2022, con la quale l'assemblea ha CP_1
approvato il bilancio per l'esercizio 2021 e ha deliberato di destinare il 5% dell'utile a riserva legale e la restante parte (95%) a riserva straordinaria. Il valore della controversia è stato dichiarato indeterminato, con un contributo unificato di € 1.036,00.
A fondamento della propria domanda, l'RI ha dedotto che la decisione impugnata si inserirebbe in un più ampio contesto di condotte ostili e abusive poste in essere dal sig. Per_1
suo (quasi ex) coniuge e socio di maggioranza (detentore del 90% del capitale sociale
[...] di e amministratore unico). L'RI ha sostenuto che la rottura del legame CP_1
affettivo tra i coniugi vrebbe causato un repentino cambio di atteggiamento del Persona_2 sig. volto a recarle danno sul piano personale ed economico-finanziario, anche Per_1 pagina 2 di 8 sottraendole le risorse finanziarie necessarie al mantenimento del tenore di vita. Secondo
l'RI, il avrebbe sfruttato la propria posizione di controllo sulle società del gruppo Per_1 per escluderla dai processi decisionali e impedirle il godimento dei frutti delle Persona_2
proprie partecipazioni sociali, manifestando tale intento attraverso una sistematica contrazione delle informazioni fornite e l'impedimento alla ripartizione dei cospicui utili. L'RI ha evidenziato che la delibera di accantonamento di quasi la totalità degli utili a riserva straordinaria non troverebbe alcuna concreta giustificazione economico-finanziaria né deriverebbe da motivate strategie imprenditoriali, rappresentando, viceversa, un atto asseritamene ingiustificato e parte di un disegno volto a danneggiarla, impedendole la percezione della remunerazione della propria partecipazione sociale. Ha contestato la motivazione fornita dal ("impegni Per_1
assunti dalla società") come "soltanto apparente" e "del tutto insufficiente". L'RI ha richiamato il principio dell'abuso di maggioranza, sostenendo che la delibera sarebbe invalida in quanto assunta con il malcelato scopo di procurare nocumento alla socia di minoranza, in assenza di giustificazione nell'interesse della società o con l'intenzione di ledere gli interessi della minoranza. Ha citato giurisprudenza di merito secondo cui è annullabile la delibera di accantonamento degli utili a riserva qualora sia ravvisabile un "intervento vessatorio nei confronti dei soci di minoranza" per la rilevanza degli importi e l'assenza di motivazione. Ha infine evidenziato che vicende analoghe si sarebbero verificate anche in con Controparte_2
l'accantonamento di oltre il 98% dell'utile.
Si è costituita in giudizio la società ccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 della domanda attorea. La difesa della Convenuta ha anzitutto precisato che l'impugnazione riguarda la sola scelta di non distribuire gli utili, non il bilancio in sé. Ha sostenuto che la giurisprudenza di merito ha più volte ribadito che gli utili appartengono al patrimonio sociale sino alla delibera che ne dispone la distribuzione ai soci. Conseguentemente, la delibera che ne dispone l'accantonamento a riserva, al fine di consolidare e aumentare il patrimonio sociale o consentire l'autofinanziamento, non richiede motivazione. In merito all'asserito abuso di maggioranza, la Convenuta ha argomentato che tale figura presuppone che la maggioranza abbia deliberato per perseguire un interesse personale antitetico a quello della minoranza o esplicitamente per mortificare, sopprimere o ridurre i diritti sociali della minoranza, circostanza pagina 3 di 8 non verificatasi nel caso di specie. La difesa della Società ha così giustificato la scelta di accantonare gli utili:
1.Impegni Finanziari: ha diverse partecipazioni societarie acquisite grazie a CP_1
interventi finanziari di soci e terzi (finanziamento soci e prestiti obbligazionari), e ha significativi Part impegni finanziari con tali finanziatori e obbligazionisti. La sig.ra pur socia al 10%, non ha mai finanziato la società.
2.Autofinanziamento e Riduzione del Debito: La decisione di non distribuire gli utili è stata una scelta prudente e necessaria per rafforzare la società. La governance ha ritenuto che la distribuzione dei dividendi, specialmente in un momento di "contrazione della società stessa" dovuta alla dismissione di una partecipazione, avrebbe assottigliato il patrimonio sociale e messo a rischio il prestito obbligazionario, seppur perpetuo. Non distribuire i dividendi senza estinguere tale prestito risponde alla "diligenza del buon padre di famiglia" e agli obblighi dell'amministratore.
3.Iniziative Imprenditoriali Determinate: A tal fine, la Società ha proceduto alla cessione delle quote della società NI LL AT SrL, che, sebbene di basso valore immobilizzato, ha generato un incasso di € 701.000,00 nel 2021.
4.Impatto Positivo sui Bilanci: L'amministratore ha utilizzato tali proventi per ridurre significativamente i debiti della società: i debiti entro l'esercizio successivo si sono ridotti da €
170.135 a € 58.563, e i debiti oltre l'esercizio successivo da € 1.620.000 a € 1.200.000. Il patrimonio netto si è incrementato dell'utile di esercizio di € 725.169,00, e le immobilizzazioni finanziarie sono cresciute da € 2.814.230 (2020) a € 2.965.330 (2021), nonostante la cessione.
5. Rimborso del Prestito Obbligazionario: Nel 2022, la Società ha iniziato a rimborsare il prestito obbligazionario, riducendolo da € 1.200.000,00 a € 900.000,00, con conseguente riduzione del monte interessi annuale. Ha precisato che, nonostante la natura irredimibile del prestito per il sottoscrittore (che non può richiederne la liquidazione anticipata), la società ha comunque la facoltà di procedere alla liquidazione del capitale quando lo ritenga opportuno, come previsto nel verbale di emissione.
6. : L'accantonamento è stato altresì una mossa prudente per evitare che i Controparte_3 figli dei coniugi, un domani, ereditino azioni gravate da un prestito obbligazionario privo di provvista. pagina 4 di 8 La Convenuta ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di causa .
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Precisato che la delibera viene impugnata solo con riferimento alla scelta di non procedere alla distribuzione di utili, deve essere ribadito il principio fondamentale in materia societaria secondo cui non esiste un diritto incondizionato del socio alla distribuzione degli utili. Gli utili di esercizio, infatti, appartengono al patrimonio sociale fino a quando non intervenga una specifica delibera assembleare che ne disponga la distribuzione ai soci, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla legge. Fino a tale momento, la percezione degli utili da parte del socio costituisce una mera aspettativa di fatto e non un diritto soggettivo perfetto. La scelta di destinare gli utili a riserva, sia essa legale o straordinaria, rientra nella piena autonomia decisionale dell'assemblea e dell'organo amministrativo, operando nell'interesse della società stessa per consolidare il patrimonio sociale o per finanziare future attività imprenditoriali.
In secondo luogo, la delibera che dispone l'accantonamento degli utili a riserva, al fine di consolidare il patrimonio sociale o di consentire l'autofinanziamento, non richiede, di per sé, una specifica o dettagliata motivazione esterna. La giustificazione della scelta risiede nella sua finalità di rafforzamento patrimoniale o di investimento, che si presume operare nell'interesse della società. Spetta quindi all'attore, in caso di impugnazione, dimostrare che la delibera sia stata assunta in violazione dei principi di buona fede e correttezza o, più specificamente, con un abuso di maggioranza.
A tale proposito, per configurarsi l'abuso di maggioranza, non è sufficiente che la delibera abbia causato un pregiudizio al socio di minoranza, ma è necessario dimostrare che la maggioranza abbia agito con l'intento prevalente di perseguire un interesse extrasociale, antitetico a quello della minoranza o della società stessa, ovvero con il deliberato scopo di mortificare, sopprimere o ridurre i diritti sociali della minoranza(Cass. civ., Sez. I, 20/01/2011, n. 1361 ; ).
Nel caso di specie, l'RI ha ricondotto la decisione di accantonamento degli utili a riserva a un "più ampio disegno" del sig. volto a danneggiarla a seguito della separazione Per_1 coniugale. Tuttavia, le doglianze dell'RI appaiono prevalentemente connesse a questioni di natura personale e familiare, piuttosto che a un concreto e dimostrabile pregiudizio agli interessi pagina 5 di 8 sociali o a un abuso dei poteri societari in danno della minoranza. Più precisamente “in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza
(altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione;
nel concreto suo atteggiarsi, detta prova non deve ritenersi limitata ai "sintomi" dell'abuso della regola di maggioranza manifestatisi prima dell'adozione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza” (Cass. civ., Sez. I,
12/12/2005, n. 27387).
Ebbene la Società Convenuta ha fornito ampie e dettagliate giustificazioni economiche e finanziarie a sostegno della propria delibera di accantonamento degli utili. È stato dimostrato che la società aveva impegni finanziari significativi derivanti da finanziamenti soci e prestiti obbligazionari. La decisione di destinare gli utili a riserva è stata correlata alla necessità di rafforzare la posizione finanziaria della Società, anche in considerazione della dismissione di una partecipazione (NI LL AT SrL) che ha generato un incasso rilevante (€
701.000,00) nel 2021. Tali proventi sono stati effettivamente utilizzati per ridurre in modo significativo i debiti a breve e lungo termine della Società e per iniziare il rimborso del prestito obbligazionario nel 2022, riducendolo e diminuendo il monte interessi annuale. È stata altresì evidenziata la crescita del patrimonio netto e delle immobilizzazioni finanziarie. Queste scelte rientrano pacificamente nell'ordinaria gestione aziendale prudente e diligente, finalizzata a consolidare la struttura patrimoniale e finanziaria della società e a garantire la sua solidità nel pagina 6 di 8 tempo. La prospettiva di un'eredità delle azioni da parte dei figli, non gravate da debiti privi di provvista, è un ulteriore elemento a supporto della prudenza gestionale.
L'affermazione dell'RI di essere stata privata di una "consistente parte delle proprie entrate, sulla quale aveva fatto affidamento nel programmare il proprio menage familiare" è una conseguenza della delibera, ma non prova di per sé l'abuso di maggioranza. In mancanza di specificazioni e di prova che gli utili sociali costituissero l'unica, o comunque l'indispensabile, fonte di sostentamento per l'RI, e in presenza di valide ragioni economiche e finanziarie addotte dalla società per l'accantonamento, non può ritenersi integrato il requisito dell'abuso di maggioranza. La mancata distribuzione degli utili è una scelta imprenditoriale che, se sorretta da valide ragioni aziendali come quelle ampiamente illustrate dalla Convenuta, non può essere censurata solo perché comporta una temporanea privazione di risorse per il socio di minoranza,
a meno che non si dimostri che tale privazione fosse l'unico e preminente scopo della delibera, in assenza di un interesse sociale. Le circostanze addotte dalla società dimostrano invece che la delibera perseguiva finalità societarie legittime e prudenziali.
Pertanto, le giustificazioni fornite dalla Società appaiono congrue e rispondenti all'interesse sociale, e non è stata fornita prova sufficiente dell'intento ritorsivo o di un agire della maggioranza lesivo dell'interesse della società o dei diritti inderogabili della minoranza.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa media con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1.RIGETTA la domanda;
2.CONDANNA al pagamento in favore della delle spese Parte_1 CP_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5431,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 7 di 8 Napoli 24.06.25
Il Giudice Relatore
Dott. Francesca Reale
Il Presidente dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25137 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Vitobello (c.f. e dall'avv. Raffaele Russo (c.f. C.F._2
), con studio in Napoli, al Centro Direzionale, isola E/1; C.F._3
ATTORE contro
C.F. , con sede in GL D'RC (NA), alla via Boccaccio, CP_1 P.IVA_1
n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle pagina 1 di 8 liti allegata in atti, dall'avv. RiccardoMaria Pasquarella (c.f. ), con studio C.F._4
in Napoli, alla Via Lucilio, n. 15;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.02.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri pregressi atti: parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale: A. accertare e dichiarare la invalidità (sub specie annullabilità, ovvero nullità) della deliberazione adottata dalla società convenuta nella assemblea del 29 giugno 2022, con la quale si è deliberato “di approvare altresì, il seguente progetto di destinazione dell'utile di esercizio: 5% alla riserva legale;
la restante parte alla riserva straordinaria.” per i motivi illustrati nella parte narrativa del presente atto;
B. condannare la società convenuta alla rifusione degli onorari e delle spese del giudizio, da attribuirsi in favore degli avv.ti Francesco Vitobello e Raffaele Russo, per averne fatto anticipo, senza riscossione”, ed ha insistito nelle proprie richieste istruttorie;
parte convenuta: “si conclude per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito in giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento e la declaratoria di invalidità, annullabilità o nullità, della deliberazione assembleare ordinaria di del 29 giugno 2022, con la quale l'assemblea ha CP_1
approvato il bilancio per l'esercizio 2021 e ha deliberato di destinare il 5% dell'utile a riserva legale e la restante parte (95%) a riserva straordinaria. Il valore della controversia è stato dichiarato indeterminato, con un contributo unificato di € 1.036,00.
A fondamento della propria domanda, l'RI ha dedotto che la decisione impugnata si inserirebbe in un più ampio contesto di condotte ostili e abusive poste in essere dal sig. Per_1
suo (quasi ex) coniuge e socio di maggioranza (detentore del 90% del capitale sociale
[...] di e amministratore unico). L'RI ha sostenuto che la rottura del legame CP_1
affettivo tra i coniugi vrebbe causato un repentino cambio di atteggiamento del Persona_2 sig. volto a recarle danno sul piano personale ed economico-finanziario, anche Per_1 pagina 2 di 8 sottraendole le risorse finanziarie necessarie al mantenimento del tenore di vita. Secondo
l'RI, il avrebbe sfruttato la propria posizione di controllo sulle società del gruppo Per_1 per escluderla dai processi decisionali e impedirle il godimento dei frutti delle Persona_2
proprie partecipazioni sociali, manifestando tale intento attraverso una sistematica contrazione delle informazioni fornite e l'impedimento alla ripartizione dei cospicui utili. L'RI ha evidenziato che la delibera di accantonamento di quasi la totalità degli utili a riserva straordinaria non troverebbe alcuna concreta giustificazione economico-finanziaria né deriverebbe da motivate strategie imprenditoriali, rappresentando, viceversa, un atto asseritamene ingiustificato e parte di un disegno volto a danneggiarla, impedendole la percezione della remunerazione della propria partecipazione sociale. Ha contestato la motivazione fornita dal ("impegni Per_1
assunti dalla società") come "soltanto apparente" e "del tutto insufficiente". L'RI ha richiamato il principio dell'abuso di maggioranza, sostenendo che la delibera sarebbe invalida in quanto assunta con il malcelato scopo di procurare nocumento alla socia di minoranza, in assenza di giustificazione nell'interesse della società o con l'intenzione di ledere gli interessi della minoranza. Ha citato giurisprudenza di merito secondo cui è annullabile la delibera di accantonamento degli utili a riserva qualora sia ravvisabile un "intervento vessatorio nei confronti dei soci di minoranza" per la rilevanza degli importi e l'assenza di motivazione. Ha infine evidenziato che vicende analoghe si sarebbero verificate anche in con Controparte_2
l'accantonamento di oltre il 98% dell'utile.
Si è costituita in giudizio la società ccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 della domanda attorea. La difesa della Convenuta ha anzitutto precisato che l'impugnazione riguarda la sola scelta di non distribuire gli utili, non il bilancio in sé. Ha sostenuto che la giurisprudenza di merito ha più volte ribadito che gli utili appartengono al patrimonio sociale sino alla delibera che ne dispone la distribuzione ai soci. Conseguentemente, la delibera che ne dispone l'accantonamento a riserva, al fine di consolidare e aumentare il patrimonio sociale o consentire l'autofinanziamento, non richiede motivazione. In merito all'asserito abuso di maggioranza, la Convenuta ha argomentato che tale figura presuppone che la maggioranza abbia deliberato per perseguire un interesse personale antitetico a quello della minoranza o esplicitamente per mortificare, sopprimere o ridurre i diritti sociali della minoranza, circostanza pagina 3 di 8 non verificatasi nel caso di specie. La difesa della Società ha così giustificato la scelta di accantonare gli utili:
1.Impegni Finanziari: ha diverse partecipazioni societarie acquisite grazie a CP_1
interventi finanziari di soci e terzi (finanziamento soci e prestiti obbligazionari), e ha significativi Part impegni finanziari con tali finanziatori e obbligazionisti. La sig.ra pur socia al 10%, non ha mai finanziato la società.
2.Autofinanziamento e Riduzione del Debito: La decisione di non distribuire gli utili è stata una scelta prudente e necessaria per rafforzare la società. La governance ha ritenuto che la distribuzione dei dividendi, specialmente in un momento di "contrazione della società stessa" dovuta alla dismissione di una partecipazione, avrebbe assottigliato il patrimonio sociale e messo a rischio il prestito obbligazionario, seppur perpetuo. Non distribuire i dividendi senza estinguere tale prestito risponde alla "diligenza del buon padre di famiglia" e agli obblighi dell'amministratore.
3.Iniziative Imprenditoriali Determinate: A tal fine, la Società ha proceduto alla cessione delle quote della società NI LL AT SrL, che, sebbene di basso valore immobilizzato, ha generato un incasso di € 701.000,00 nel 2021.
4.Impatto Positivo sui Bilanci: L'amministratore ha utilizzato tali proventi per ridurre significativamente i debiti della società: i debiti entro l'esercizio successivo si sono ridotti da €
170.135 a € 58.563, e i debiti oltre l'esercizio successivo da € 1.620.000 a € 1.200.000. Il patrimonio netto si è incrementato dell'utile di esercizio di € 725.169,00, e le immobilizzazioni finanziarie sono cresciute da € 2.814.230 (2020) a € 2.965.330 (2021), nonostante la cessione.
5. Rimborso del Prestito Obbligazionario: Nel 2022, la Società ha iniziato a rimborsare il prestito obbligazionario, riducendolo da € 1.200.000,00 a € 900.000,00, con conseguente riduzione del monte interessi annuale. Ha precisato che, nonostante la natura irredimibile del prestito per il sottoscrittore (che non può richiederne la liquidazione anticipata), la società ha comunque la facoltà di procedere alla liquidazione del capitale quando lo ritenga opportuno, come previsto nel verbale di emissione.
6. : L'accantonamento è stato altresì una mossa prudente per evitare che i Controparte_3 figli dei coniugi, un domani, ereditino azioni gravate da un prestito obbligazionario privo di provvista. pagina 4 di 8 La Convenuta ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di causa .
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Precisato che la delibera viene impugnata solo con riferimento alla scelta di non procedere alla distribuzione di utili, deve essere ribadito il principio fondamentale in materia societaria secondo cui non esiste un diritto incondizionato del socio alla distribuzione degli utili. Gli utili di esercizio, infatti, appartengono al patrimonio sociale fino a quando non intervenga una specifica delibera assembleare che ne disponga la distribuzione ai soci, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla legge. Fino a tale momento, la percezione degli utili da parte del socio costituisce una mera aspettativa di fatto e non un diritto soggettivo perfetto. La scelta di destinare gli utili a riserva, sia essa legale o straordinaria, rientra nella piena autonomia decisionale dell'assemblea e dell'organo amministrativo, operando nell'interesse della società stessa per consolidare il patrimonio sociale o per finanziare future attività imprenditoriali.
In secondo luogo, la delibera che dispone l'accantonamento degli utili a riserva, al fine di consolidare il patrimonio sociale o di consentire l'autofinanziamento, non richiede, di per sé, una specifica o dettagliata motivazione esterna. La giustificazione della scelta risiede nella sua finalità di rafforzamento patrimoniale o di investimento, che si presume operare nell'interesse della società. Spetta quindi all'attore, in caso di impugnazione, dimostrare che la delibera sia stata assunta in violazione dei principi di buona fede e correttezza o, più specificamente, con un abuso di maggioranza.
A tale proposito, per configurarsi l'abuso di maggioranza, non è sufficiente che la delibera abbia causato un pregiudizio al socio di minoranza, ma è necessario dimostrare che la maggioranza abbia agito con l'intento prevalente di perseguire un interesse extrasociale, antitetico a quello della minoranza o della società stessa, ovvero con il deliberato scopo di mortificare, sopprimere o ridurre i diritti sociali della minoranza(Cass. civ., Sez. I, 20/01/2011, n. 1361 ; ).
Nel caso di specie, l'RI ha ricondotto la decisione di accantonamento degli utili a riserva a un "più ampio disegno" del sig. volto a danneggiarla a seguito della separazione Per_1 coniugale. Tuttavia, le doglianze dell'RI appaiono prevalentemente connesse a questioni di natura personale e familiare, piuttosto che a un concreto e dimostrabile pregiudizio agli interessi pagina 5 di 8 sociali o a un abuso dei poteri societari in danno della minoranza. Più precisamente “in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza
(altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione;
nel concreto suo atteggiarsi, detta prova non deve ritenersi limitata ai "sintomi" dell'abuso della regola di maggioranza manifestatisi prima dell'adozione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza” (Cass. civ., Sez. I,
12/12/2005, n. 27387).
Ebbene la Società Convenuta ha fornito ampie e dettagliate giustificazioni economiche e finanziarie a sostegno della propria delibera di accantonamento degli utili. È stato dimostrato che la società aveva impegni finanziari significativi derivanti da finanziamenti soci e prestiti obbligazionari. La decisione di destinare gli utili a riserva è stata correlata alla necessità di rafforzare la posizione finanziaria della Società, anche in considerazione della dismissione di una partecipazione (NI LL AT SrL) che ha generato un incasso rilevante (€
701.000,00) nel 2021. Tali proventi sono stati effettivamente utilizzati per ridurre in modo significativo i debiti a breve e lungo termine della Società e per iniziare il rimborso del prestito obbligazionario nel 2022, riducendolo e diminuendo il monte interessi annuale. È stata altresì evidenziata la crescita del patrimonio netto e delle immobilizzazioni finanziarie. Queste scelte rientrano pacificamente nell'ordinaria gestione aziendale prudente e diligente, finalizzata a consolidare la struttura patrimoniale e finanziaria della società e a garantire la sua solidità nel pagina 6 di 8 tempo. La prospettiva di un'eredità delle azioni da parte dei figli, non gravate da debiti privi di provvista, è un ulteriore elemento a supporto della prudenza gestionale.
L'affermazione dell'RI di essere stata privata di una "consistente parte delle proprie entrate, sulla quale aveva fatto affidamento nel programmare il proprio menage familiare" è una conseguenza della delibera, ma non prova di per sé l'abuso di maggioranza. In mancanza di specificazioni e di prova che gli utili sociali costituissero l'unica, o comunque l'indispensabile, fonte di sostentamento per l'RI, e in presenza di valide ragioni economiche e finanziarie addotte dalla società per l'accantonamento, non può ritenersi integrato il requisito dell'abuso di maggioranza. La mancata distribuzione degli utili è una scelta imprenditoriale che, se sorretta da valide ragioni aziendali come quelle ampiamente illustrate dalla Convenuta, non può essere censurata solo perché comporta una temporanea privazione di risorse per il socio di minoranza,
a meno che non si dimostri che tale privazione fosse l'unico e preminente scopo della delibera, in assenza di un interesse sociale. Le circostanze addotte dalla società dimostrano invece che la delibera perseguiva finalità societarie legittime e prudenziali.
Pertanto, le giustificazioni fornite dalla Società appaiono congrue e rispondenti all'interesse sociale, e non è stata fornita prova sufficiente dell'intento ritorsivo o di un agire della maggioranza lesivo dell'interesse della società o dei diritti inderogabili della minoranza.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice secondo il criterio della soccombenza. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (indeterminabile di bassa media con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1.RIGETTA la domanda;
2.CONDANNA al pagamento in favore della delle spese Parte_1 CP_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5431,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. pagina 7 di 8 Napoli 24.06.25
Il Giudice Relatore
Dott. Francesca Reale
Il Presidente dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 8 di 8