Articolo 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 287
Articolo 2
Versione
18 settembre 1991
Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse 1. La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresi' alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Restano abrogati gli articoli 89 , 90 , 91 , 95 , 96 , 97 , 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78 , e 10 luglio 1947, n. 705 , ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342 , e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478 .
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' l'articolo 5, sesto comma , della legge 8 agosto 1985, n.
443 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali".
Entrata in vigore il 18 settembre 1991
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