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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10003/2022 R.G. e vertente tra
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata in calce all'atto Parte_1 di citazione, dall'Avv. Fiammetta Bagnato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessio Centanaro in Genova, Galleria G. Mazzini n. 3/4;
- attrice -;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, elettivamente domiciliate in Genova, via Roma n. 11/6, presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Mauro Barosso che le rappresenta e difende come da procura in calce alle comparse di costituzione e risposta del 13.09.2023 e del 2.10.2023;
- convenute -;
OGGETTO: servitù.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti così hanno concluso: parte attrice:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito
1.0. Quanto alla servitù di passaggio pedonale verso la scalinata che sfocia sulla via
Aurelia, lato Chiavari.
1.1. Accertare e dichiarare la inesistenza di servitù di passaggio pedonale verso la scalinata di via Aurelia, lato Chiavari, a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto
Terreni, Foglio 7 mappale 1224 (oggi 1304) di proprietà di e a favore del fondo Parte_1
1 censito in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali
1339, 1340 e 1346 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di
[...]
. CP_2
A tal fine:
1.2. (Sulla domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento Controparte_2 della costituzione della servitù di passaggio pedonale per contratto, proposta all'udienza del
10 luglio 2024).
In via principale: Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e comunque rigettare la domanda proposta dalla convenuta di accertamento della costituzione ex Controparte_2 contractu della servitù di passaggio pedonale di cui al punto 1.0. che precede per mancanza di titolo trascritto.
In via subordinata: A) Accertare e dichiarare l'estinzione delle servitù per cessazione della interclusione ai sensi dell'art. 1055 c.c.
In via ulteriormente subordinata: Per il caso di accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento della costituzione per Controparte_2 contratto della servitù di passaggio pedonale di cui al punto 1.0. che precede, in via gradata:
B) Accertare e dichiarare la insussistenza della servitù a favore dei fondi riuniti ai sensi dell'art. 1071 c.c. in relazione all'art. 1067 c.c.; C) 1. Determinare le modalità di esercizio del diritto di servitù ai sensi dell'art. 1065, secondo comma c.c.; 2. Accertare ai sensi dell'art.
1068, secondo comma c.c. che l'esercizio della servitù è divenuto più gravoso per il fondo servente e, altresì, preclude il completamento di lavori di miglioramento, e, conseguentemente, trasferire la servitù in luogo egualmente comodo per il fondo dominante al fine dell'esercizio dei suoi diritti, come proposto dal proprietario del fondo servente o come ritenuto di giustizia.
1.3. (Sulla domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento Controparte_2 della costituzione della servitù di passaggio pedonale per destinazione del padre di famiglia).
Rigettare la domanda proposta dalla convenuta di declaratoria della Controparte_2 costituzione della servitù di passaggio pedonale di cui al punto 1.0. che precede per destinazione del padre di famiglia, in principalità, per mancanza di prova dell'esistenza delle opere permanenti (il cancelletto) al momento della divisione del fondo e, in subordine, per difetto dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c.
In via ulteriormente subordinata Accertare ai sensi dell'art. 1068, secondo comma c.c. che
l'esercizio della servitù è divenuto più gravoso per il fondo servente e, altresì, preclude il completamento di lavori di miglioramento, e, conseguentemente, trasferire la servitù in luogo
2 egualmente comodo per il fondo dominante al fine dell'esercizio dei suoi diritti, come proposto dal proprietario del fondo servente o come ritenuto di giustizia.
1.4. (Sulla domanda riconvenzionale della convenuta di costituzione Controparte_2 coattiva della servitù di passaggio pedonale di cui al punto 1.0. che precede ex art. 1051 c.c.).
In via principale: Rigettare la domanda a) per mancanza di interclusione, assoluta o relativa, o, in subordine, b) per interclusione del fondo per effetto di alienazione ex art. 1054
c.c.
In via ulteriormente subordinata: a) Determinare il passaggio pedonale coattivo tenuto conto del disposto di cui all'art. 1051, secondo e quarto comma c.c. e quantificare l'indennità di cui all'art. 1053 c.c.
1.5. In ogni caso: Condannare a rimuovere il cancelletto abusivamente Controparte_2 realizzato sul confine tra il mappale 1338 di sua proprietà e il mappale 1224 (oggi n. 1304) di proprietà della attrice, in corrispondenza del cortile, sostituendolo con recinzione fissa, e a non più accedere alla corte dell'abitazione . Pt_1
1.6. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 c.c. presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari.
2.0. Quanto alla servitù di passaggio di condutture interrate.
Previo accertamento della illegittimità, perché contrarie al titolo di acquisto della relativa servitù di cui all'atto Notaio di Genova, rep. n. 15370 del 22 dicembre 2004, trascritto a Per_1
Chiavari in data 31 dicembre 2004 al n. 13566/9792, delle condutture aeree, elettrica e telefonica, che attraversano il fondo dell'attrice e, in particolare, il giardino e il cortile pertinenziali annessi alla abitazione, condannare la società Controparte_1 con spese a suo carico, a rimuovere il collegamento aereo della linea elettrica e telefonica, disalimentando l'impianto, e, in sua sostituzione, ad attivare il collegamento con condutture interrate dall'edificio sino al palo di alimentazione dell'energia elettrica e telefonica CP_2 posto in prossimità del cancello di ingresso al fondo . Pt_1
2.2. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 c.c. presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari.
3.0. Quanto alla servitù di trasporto cose a mezzo di paranco con funi.
3.1. Accertare e dichiarare la costituzione per destinazione del padre di famiglia di servitù di trasporto di cose con paranco con funi, azionato elettricamente, a favore dei mappali 1222,
3 1223 e 10 di proprietà dell'attrice e a carico del fondo di cui al mappale 1221, ora 1345, di proprietà della società Controparte_1
3.2. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 c.c. presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari.
4.0. Quanto alla servitù di passaggio pedonale e carraio verso la via Aurelia, lato GL.
4.1. In via principale: Accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1029, primo comma c.c. la costituzione per contratto (atto di compravendita notaio del 22 dicembre 2004) della Per_1 servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo di proprietà della attrice (mappali
1223 e 10 del foglio 7 del C.T. del Comune di Chiavari) e a carico della strada sterrata come individuata dalla CTU geom. Potenza (pagg. 10, 11, 17 e 18), insistente sul fondo della società
(mappale 1345, già 1221, e mappali 1302 del Fg. 7 e 562 del Controparte_1
Fg. 1 C.T. del Comune di Chiavari (GE) nonché mappale 1007 del Fg. 16 C.T. del Comune di
GL (GE), dal già esistente accesso della via Aurelia numero civico 1/A sino al fondo dell'attrice medesima
e, conseguentemente,
- determinare le modalità di esercizio della servitù ai sensi dell'art. 1065 cod. civ. e, occorrendo, ai sensi dell'art. 1068 comma terzo e/o quarto c.c., e per l'effetto
- condannare la convenuta a consentire all'attrice l'esercizio Controparte_1 del passaggio carraio e pedonale, con le annesse facoltà di cui all'art. 1064 c.c., attraverso la detta strada sterrata come individuata dalla CTU geom. Potenza (pagg. 11, 17 e 18), con ingresso dal cancello di via Aurelia numero civico 1/A e con sbocco al mappale 1223, nonché
a consentire all'attrice di fare le eventuali opere necessarie per conservare la servitù ai sensi dell'articolo 1069 c.c.
4.2. In via subordinata: Costituire con sentenza, se del caso condizionata al rilascio di eventuali permessi amministrativi, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c., la servitù di passaggio coattivo, carraio e pedonale, a favore del fondo dell'attrice, censito in Comune di Chiavari al
Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 10 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1223, e a carico del fondo di proprietà della società censito ai mappali Controparte_1
562 del Fg.1, mappali 4-1302-1345 del Fg. 7 del Comune di Chiavari (GE), e al mappale 1007 del Fg. 16 del Comune di GL (GE), e, occorrendo, del fondo di proprietà di Controparte_2 censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338, dal cancello di via
Aurelia numero civico 1/A sino all'abitazione della attrice, se del caso seguendo l'attuale tracciato della strada, come individuata dalla CTU geom. Potenza (pagg. 10 e 17), con ingresso
4 dal cancello di via Aurelia numero civico 1/A e con sbocco al mappale 1223 oppure realizzando una cremagliera, in parte sul fondo della società (mappale Controparte_1
1345, già 1221) con partenza dalla piazzola della cd. strada RA e arrivo ai gradini di accesso al cortile dell'abitazione (CTU geom. Potenza, pagg. 25-27), determinando ai Pt_1 sensi dell'art. 1053 c.c. l'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
4.3. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 c.c. presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari.
5.0. Quanto alla servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che conduce alla cd. strada RA.
In via principale:
5.1. Accertare e dichiarare la inesistenza di servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che dalla abitazione dell'attrice (Comune di Chiavari, Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 10) conduce a fondovalle (cd. strada RA), a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni mappali 1222 e 1223, di proprietà di e a favore Parte_1 del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni mappale 1345 (già 1221) e degli edifici (Foglio 16, mappale 1009, sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 Catasto Fabbricati
GL) di proprietà della società nonché a favore del fondo Controparte_1 censito in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali
1339, 1340 e 1346, e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di
[...]
. CP_2
5.2. Rigettare la domanda riconvenzionale principale proposta dalla convenuta
[...]
di declaratoria della costituzione della servitù di passaggio pedonale di cui al punto CP_2
5.1. che precede per destinazione del padre di famiglia per difetto dei presupposti di cui all'art.
1062 c.c. nonché le domande riconvenzionali subordinate proposte dalla stessa convenuta
di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale 'de qua' per Controparte_2 difetto dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c. e di cui all'art. 1052 c.c.
5.3. Conseguentemente, condannare le convenute società e Controparte_1
a non più transitare per la scalinata di cui al punto 5.1. che precede. Controparte_2
In via subordinata:
5.4. a) In caso di accertamento della costituzione della servitù 'de qua' per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., dichiarare che ai sensi dell'art 1067 c.c. la condizione del fondo servente è stata resa più gravosa dalle convenute per i motivi di cui in narrativa, condannando le medesime convenute ad astenersi dall'esercizio abusivo del
5 passaggio, come in concreto attuato, limitandolo a favore del fondo di cui al mappale 1345
(già 1221) di proprietà della società e vietandolo agli Controparte_1 occupanti/utenti degli edifici (Foglio 7, mappali 1338, 1339, 1340 e 1346 Catasto Fabbricati
Chiavari) di proprietà della convenuta e degli edifici (Foglio 16, mappale 1009, sub 6, CP_2
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 Catasto Fabbricati GL) di proprietà della convenuta
. b) In caso di accoglimento della domanda della convenuta di CP_1 CP_2 costituzione coattiva della servitù 'de qua' ai sensi dell'art. 1051 c.c. o dell'art. 1052 c.c. determinare il passaggio tenuto conto del disposto di cui all'art. 1051, secondo e quarto comma
c.c. e quantificare l'indennità di cui all'art. 1053 c.c.
5.5. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Chiavari.
Condannare le convenute in solido alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre ad IVA
e CPA, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cod. proc. civ.
Porre le spese della CTU geom. Potenza a carico delle convenute in solido e quelle della
CTU geom. a carico della convenuta Per_2 CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero tuziorismo difensivo l'attrice insiste nelle istanze istruttorie già proposte e chiede che il Tribunale voglia:
A) ammettere la prova per testi sul seguente capitolo:
1) Vero che il signor , in prossimità della scadenza della locazione della casa Tes_1 di abitazione della signora (oggi dell'attrice), di cui è stato conduttore dall'1 Parte_2 maggio 2009 al 30 settembre 2016 (doc. 16), ha dato incarico al signor Persona_3 di tranciare le funi di sollevamento del paranco destinato al trasporto di ulive e comunque merci da fondovalle (cd. strada RA) sino al frantoio e annessa abitazione della proprietaria
come da foto di cui al doc. 17. Parte_2
Si indicano a testi:
1. , residente a [...] Persona_3
2. , residente a [...]; Parte_3
B) richiedere informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. alla Provincia di Genova sulla pratica edilizia n. 67/1121 del 2009 (prot. gen. n. 0134796/2009 Atto n. 6766, provvedimento dirigenziale 12 novembre 2009) di autorizzazione paesaggistica alla società CP_1 di realizzazione di un ponte carrabile sul Rio Piscia, per il solo passaggio di mezzi
[...] agricoli, di collegamento tra due terreni, uno sito in località Rovereto, nel comune di GL,
6 catastalmente identificato con il mappale 1007 del foglio 16, e l'altro identificato con il mappale 562 del foglio 1 in Comune di Chiavari in quanto la documentazione acquisita dal
CTU Potenza e consegnatagli dalla convenuta (relazione pag. 44: Controparte_1
”reperita dalla ) non dà alcuna garanzia, se non di autenticità, Controparte_1 quantomeno di completezza (v. all. 5 alla relazione Potenza in cui mancano gli allegati 5, 6 e
8).
C) richiedere informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. al Comune di GL e a quello di
Chiavari sulla pratica edilizia di concessione alla società del Controparte_1 permesso di costruire un ponte carrabile sul Rio Piscia per il passaggio con mezzi agricoli, accertamento omesso dal CTU Geometra Potenza (v. osservazioni , punto 5, pag. 3; v. Pt_1 relazione punto 6, pag. 39) con la apodittica affermazione che tale pratica sarebbe identica a quella presentata al Comune di GL per la concessione dell'autorizzazione di sua competenza di costruzione del detto ponticello, versante GL v. relazione punto 5 pag. 44:
“Non è stato ritenuto necessario reperire ulteriore documentazione autorizzativa ai fini dell'accertamento, il Comune di Chiavari, così come quello di GL hanno ovviamente autorizzato il medesimo progetto”)”; parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, previa rimessione in istruttoria della causa: in via principale
- respingere, per tutte le ragioni esposte, le domande attoree poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare, in favore della signora e per tutte le ragioni Controparte_2 esposte, la sussistenza di una servitù contrattualmente costituita di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn.
9, 1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico del mappale n. 1304, Foglio 7 del Catasto Terreni del
Comune di Chiavari, di proprietà della signora , finalizzata a raggiungere la Parte_1 scalinata che conduce alla Via Aurelia, lato Chiavari, in forza dell'atto notaio del Per_1
22.12.2004 rep. 15370 – racc. 52 81 di cui al doc. 3 di parti convenute, o alternativamente, la costituzione ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. della servitù di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn. 9,
1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico del mappale n. 1304, Foglio 7 del Catasto Terreni del
7 Comune di Chiavari, di proprietà della signora , finalizzata a raggiungere la Parte_1 scalinata che conduce alla Via Aurelia, lato Chiavari;
- accertare e dichiarare, in favore della signora e per tutte le ragioni Controparte_2 esposte, la costituzione ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. della servitù di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn. 9, 1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico dei mappali nn. 1222, 1345 e 1223, Foglio 7 del Catasto
Terreni del Comune di Chiavari, sulla scalinata che collega l'abitazione dell'attrice a fondovalle;
- e conseguentemente, per tutte le ragioni sopra esposte, ordinare al competente
Responsabile del Servizio Pubblicità Immobiliare di procedere alla relativa trascrizione della
Sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 cod. civ. presso l'Agenzia delle Entrate di
Genova – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari, in favore della signora (C.F. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
25 gennaio 1941 e residente in [...] e contro la signora
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a 37131 Parte_1 C.F._2
Verona, Via Colonnello Giovanni Fincato 3; in via riconvenzionale subordinata
- condannare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale accogliesse la domanda formulata da Controparte di trasferimento della servitù a favore dei mappali nn. 9,
1339, 1338, 1340, 1344 e 1346 di proprietà della signora e dei mappali n. 4 e 1345 di CP_2 proprietà della e a carico dei mappali n. 10 e 1304 di Controparte_1 proprietà dell'attrice, finalizzata al raggiungimento della scalinata che conduce alla Via
Aurelia, lato Chiavari, la signora al pagamento delle spese relative alla Parte_1 realizzazione delle opere necessarie per il trasferimento della servitù; - condannare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale accogliesse la domanda formulata da
Controparte di rimozione e successivo interramento delle condutture elettriche e telefoniche che attraversano per via aerea i mappali di proprietà dell'attrice, la signora a Parte_1 pagare le spese relative alle opere necessarie al trasferimento della servitù di passaggio delle condutture elettriche e telefoniche;
- condannare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale accertasse ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. il diritto dell'attrice di ottenere il passaggio pedonale e carraio sul mappale n. 1345 di proprietà della società convenuta, la signora alla Parte_1 realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie e al pagamento delle spese per il
8 trasferimento della servitù, nonché dell'indennizzo ex art. 1053 cod. civ., nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia a seguito dell'istruttoria, a mezzo CTU, ovvero liquidato se del caso in via equitativa;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale non accogliesse la domanda riconvenzionale formulata dalla signora di Controparte_2 accertamento della sussistenza di una servitù contrattualmente costituita di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari
e dei mappali nn. 9, 1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di
Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico del mappale n. 1304, Foglio 7 del Catasto
Terreni del Comune di Chiavari, di proprietà della signora , finalizzata a Parte_1 raggiungere la scalinata che conduce alla Via Aurelia, lato Chiavari, in forza dell'atto notaio del 22.12.2004 rep. 15370 – racc. 52 81 di cui al doc. 3 di parti convenute, o Per_1 alternativamente della costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., la costituzione ai sensi dell'art. 1051 cod. civ. della servitù di passaggio pedonale a favore del mappale n.
1338, Foglio 7 del Catasto 47 Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn. 9, 1339, 1340,
1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico del mappale n. 1304, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di
Chiavari, di proprietà della signora , finalizzata a raggiungere la scalinata che Parte_1 conduce alla Via Aurelia, lato Chiavari;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale non accogliesse la domanda riconvenzionale formulata dalla signora di Controparte_2 accertamento della costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., la costituzione ai sensi dell'art. 1051 cod. civ. o, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. della servitù di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto
Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn. 9, 1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto
Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico dei mappali nn. 1222, 1345 e 1223, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari, sulla scalinata che collega l'abitazione dell'attrice a fondovalle;
- e conseguentemente, per tutte le ragioni sopra esposte, ordinare al competente
Responsabile del Servizio Pubblicità Immobiliare di procedere alla relativa trascrizione della
Sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 cod. civ. presso l'Agenzia delle Entrate di
Genova – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari, in favore della signora (C.F. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
25 gennaio 1941 e residente in [...] e contro la signora
9 (C.F. , nata a [...] il [...], residente a 37131 Parte_1 C.F._2
Verona, Via Colonnello Giovanni Fincato;
- nel denegato caso che non ritenesse allo stato di accogliere le difese e domande degli esponenti, rimettere in istruttoria la causa per l'integrazione della relazione, o in subordine la chiamata a chiarimenti del CTU, per tutti i motivi richiamati nelle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni e/o comunque formulati in atti, compresa
l'indagine sul doppio ingresso catastalmente risultante della proprietà per CP_2
l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati in III memoria e/o comunque in atti, per
l'esecuzione dell'ispezione giudiziale, e/o comunque per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza di tutte le servitù identificate agli atti di causa così come a verbale di udienza, e/o comunque in sede di CTU, a favore dei fondi CP_2
e per tutti i motivi indicati in atti, e conseguentemente CP_1 Controparte_1 ordinare al competente Responsabile del Servizio Pubblicità Immobiliare di procedere alle relative trascrizioni.
Con vittoria di spese, compensi professionali e spese di CTU e CTP, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e di Genova sono proprietarie nel Comune Parte_1 Controparte_1 di Chiavari, via TR Statale Aurelia, a ridosso del Comune di GL, di fondi viciniori - acquistati dalla stessa venditrice, , rispettivamente, l'attrice, con atto Notaio Persona_4
del 16 ottobre 2018, e, la società con atto Persona_5 Controparte_1
Notaio di Genova del 22 dicembre 2004, - su cui insistono diverse servitù Persona_6 reciproche, di vario contenuto ed origine.
Nel 2007 socia di e sorella di Controparte_2 Controparte_1 Tes_1
(attuale amministratore della società), ha acquistato, a sua volta, da (atto
[...] Persona_4
Notaio di Genova del 9 maggio 2007) l'immobile confinante con il terreno di Persona_6 cui al mappale 1224 (ora 1304) di proprietà dell'attrice, costituito da casa di abitazione di 3,5 vani con annessi due locali ad uso magazzino e deposito, oltre al circostante terreno, il tutto censito al Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappale
1339 e mappale 1340 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale n. 1338. Inoltre, con lo stesso atto ha acquistato dalla società un locale ad uso magazzino, di mq. Controparte_1
6, censito al Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 1346.
10 Negli anni successivi ai rispettivi acquisti i fondi della società Controparte_1
e di sono stati interessati da diversi interventi edilizi: sono stati costruiti
[...] Controparte_2
e/o ristrutturati edifici residenziali di proprietà, individuale o comune, di una e dell'altra convenuta;
è stata costruita una strada sterrata, destinata al transito anche di mezzi agricoli, che serve, oltre al fondo anche l'edificio (e relative pertinenze e Controparte_1 terreno circostante) della convenuta (fronteggiante l'abitazione della attrice), con CP_2 accesso dal cancello carraio di via Aurelia n. 1/A nel Comune di GL. È stata, così, realizzata una struttura turistica formata da appartamenti, camere e monolocali ricavati negli edifici di proprietà della società e dei singoli soci ed è stata intrapresa dalle convenute una attività imprenditoriale di Bed & Breakfast sotto il nome di . Parte_4
L'attrice ha dunque convenuto in giudizio la società e Controparte_1
contestando la loro pretesa di passare a piedi sul proprio fondo verso monte Controparte_2
(per raggiungere la via Aurelia, lato Chiavari), la e verso valle (per raggiungere la CP_2 cosiddetta strada RA e, quindi, la scogliera e il mare), entrambe le convenute.
Oltre a lamentare la presenza, sul giardino e sul cortile, di linee aeree, elettrica e telefonica, realizzate da in violazione della clausola contrattuale Controparte_1 costitutiva della servitù, che prevedeva conduttore solo interrate, l'attrice ha chiesto la costituzione coattiva di passaggio, pedonale e carraio, ai sensi dell'art. 1052 c.c., per potere arrivare, con mezzi meccanici adeguati ai luoghi, dalla via Aurelia, lato GL, la propria abitazione, allo stato raggiungibile solo attraverso una impervia e stretta scalinata di oltre cento gradini, nonché l'accertamento della costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù per trasporto di cose, a mezzo della esistente funicolare, da fondovalle fino al frantoio posto al piano terreno dell'edificio.
Si sono costituite in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e evidenziando che nel 2004 , Controparte_2 Persona_4 dante causa comune di tutte le parti, era titolare del compendio immobiliare costituito dai mappali nn. 4, 9, 5 e 10, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari, oggi oggetto della presente causa.
Con atto di compravendita a rogito del Notaio del 22 dicembre 2004, la detta Persona_6 ha alienato a i mappali nn. 4 e 1221 (oggi n. 1345), Parte_2 Controparte_1
Foglio 7, Catasto Terreni del Comune di Chiavari, con riconoscimento delle servitù meglio precisate nell'atto, e successivamente, con atto di compravendita a rogito del Notaio Per_6 in data 9 maggio 2007, a i mappali nn. 9, 1339 e 1340, foglio 7, Catasto
[...] Controparte_2
Fabbricati del Comune di Chiavari ed il mappale n. 1338, foglio 7, Catasto Terreni del Comune
11 di Chiavari. Con il medesimo atto di compravendita, ha acquistato dalla società CP_2 [...]
il mappale n. 1346, foglio 7, Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_1
Chiavari.
Inoltre, sui terreni, ora loro proprietà, sorgevano alcuni immobili che sono stati ristrutturati per essere utilizzati nell'esercizio di un'attività imprenditoriale consistente nell'affitto per brevi periodi di camere, appartamenti e/o rustici a turisti.
Con atto di compravendita a rogito del Notaio in data 16 settembre 2018, Persona_5
ha altresì alienato a l'abitazione censita al Catasto Fabbricati del Persona_4 Parte_1
Comune di Chiavari al Foglio 7, mappale n. 10, nonché i terreni censiti al Catasto Terreni del
Comune di Chiavari al Foglio 7, mappale nn. 10, 1304, 1223 e 1222.
Hanno contestato le circostanze allegate da controparte secondo cui: il cancelletto esistente sul confine tra il mappale 1338 di proprietà e il mappale n. 1224 (oggi n. 1304) di CP_2 proprietà dell'attrice sarebbe stato abusivamente realizzato;
la teleferica insistente sui mappali nn. 1223 (Curtò), 1345 (ex 1221, ) e 1222 ( ) sarebbe rimasta in funzione CP_1 Pt_1 fino al 2016; la società convenuta avrebbe tracciato una strada sul mappale n. 1345 (ex mappale n. 1221) che collega l'abitazione di proprietà con il cancello carraio di Via Aurelia n. 1 CP_2 nel Comune di GL.
Hanno rivendicato la sussistenza, per destinazione del padre di famiglia o ex art. 1051 c.c., di una servitù di passaggio pedonale a carico dei mappali nn. 10 e 1304 di proprietà attorea verso la scala che accede alla via Aurelia, lato Chiavari, e a favore dei fondi della convenuta e, per contratto, a carico dei fondi di proprietà ed a favore dei fondi di proprietà CP_2 Pt_1 per raggiungere la Via Aurelia, lato Chiavari. Controparte_1
Hanno specificato che l'atto di compravendita del 22 dicembre 2004 contiene una ricognizione di tutte le servitù che interessavano i terreni oggetto della compravendita, costituite per destinazione del padre di famiglia. Tra queste è indicata anche la servitù di passaggio di condutture sui fondi allora di proprietà della comune dante causa, che risulta costituita per destinazione del padre di famiglia. Quindi, per determinare le modalità di esercizio della servitù occorre aver riguardo al godimento del precedente proprietario dell'intera area.
Infondata, secondo la prospettazione delle convenute, è la pretesa servitù in favore dei fondi da esercitarsi sul fondo al fine di raggiungere la Via Pt_1 Controparte_1
Aurelia, lato GL, su un sentiero sterrato che secondo la prospettazione avversaria collegherebbe la proprietà della società convenuta al rustico esistente sul mappale n. 9 di proprietà Infatti, l'atto di compravendita del 22 dicembre 2004 subordina la CP_2 costituzione della servitù a favore dei mappali n. 10 e 1223 ( ) all'edificazione sul mappale Pt_1
12 n. 1221 (oggi 1345, ) di una costruzione da parte della società convenuta e di CP_1 una strada che avrebbe dovuto collegare la costruzione stessa alla strada pubblica, previo rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tuttavia, la condizione relativa all'edificazione di una costruzione e di una strada sul mappale di proprietà della società convenuta non si è mai realizzata, poiché il relativo progetto non è stato autorizzato dal Comune
e oggi non è più autorizzabile, in ragione dei vincoli ambientali imposti alla zona.
Inoltre, non esiste sul mappale n. 1345 (ex 1221, ) un percorso già tracciato, CP_1 idoneo a soddisfare le esigenze della proprietà attorea.
In merito alla pretesa servitù di trasporto a mezzo paranco con funi, hanno sostenuto che già da prima del 2004 era venuta meno l'utilitas della servitù in questione e ne era divenuto di fatto impossibile l'esercizio, perché la teleferica era inattiva ed arrugginita. Inoltre, oggi non vi è alcuna possibilità di ricostituire la teleferica, in quanto il suo carrello passerebbe rasente alla scalinata che conduce a fondovalle verso la scogliera, così impedendo del tutto il passaggio di persone e/o rendendolo estremamente pericoloso. Tanto più che, già da prima del 2004, la teleferica non era provvista né del motore né delle funi di scorrimento, che erano state tagliate dall'allora proprietario dei mappali n. 1222 e n. 1223.
Quanto alla servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che conduce alla cd. TR
RA e a fondovalle, hanno osservato che la stessa - che è una servitù reciproca - è stata costituita per destinazione del padre di famiglia a carico ed a favore dei mappali nn. 1222 e
1223 di proprietà dell'attrice e del mappale n. 1345 (ex 1221) di proprietà della società convenuta. Inoltre, l'eventuale aggravarsi della condizione del fondo servente non permette al titolare di quest'ultimo di limitare la servitù a favore soltanto di uno dei fondi dominanti a favore della quale è stata costituita.
Tanto premesso, analizzando le singole domande formulate dalle parti si osserva quanto segue.
La domanda di negatoria servitutis formulata dall'attrice.
Sulla linea di confine che separa il mappale 1338 (già 1225), di proprietà della convenuta, dal fondo , in corrispondenza del cortile pertinenziale della abitazione di Pt_1 Parte_1 insiste un varco, protetto da un cancelletto, da cui chiede di transitare, attraversando il CP_2 soprastante giardino, anch'esso pertinenziale, per raggiungere la scalinata vicinale che conduce alla via Aurelia, lato Chiavari.
La convenuta aveva chiesto inizialmente, con la comparsa di risposta, in principalità,
l'accertamento della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e, in subordine, la costituzione coattiva del passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c.
13 Poi, in corso di causa, all'udienza del 10 luglio 2024, in aggiunta alle domande precedentemente formulate, ha chiesto l'accertamento della detta servitù “in forza del titolo rinvenibile nell'atto di compravendita dell'anno 2004 a rogito Notaio in Genova ...”, in Per_1 quanto “è risultato in sede di indagine peritale catastale che il mappale 1221 a seguito di frazionamento catastale del 18.01.2007 ha originato i mappali 1346 e 1338 oggi in proprietà
. CP_2
Tale domanda di asservimento del fondo dell'attrice (mappale 1224, ora 1304) per soddisfare le esigenze del fondo della convenuta (costituito dal mappale 1338, già 1225, Catasto Terreni nonché dal mappale 9 subalterno 1, mappale 1339, mappale 1340 e mappale 1346 Catasto
Fabbricati) non può tuttavia essere accolta non sussistendo un titolo di acquisto della servitù, che, trascritto, sia opponibile a nei cui confronti, correlativamente, non risulta Parte_1 alcuna trascrizione contraria, che sia stata richiamata nell'atto di acquisto Notaio . Per_5
Nell'atto del 2007, nonostante si faccia riferimento all'atto di provenienza del 2004, Per_1 nulla si dice sulla origine del mappale 1346, oggetto di compravendita, e sulla sua derivazione dal mappale 1221, poi 1345.
Non è dunque opponibile alla terza acquirente la servitù a favore del fondo non Pt_1 CP_2 risultante dai pubblici registri [v. Cass. n. 10627/2023 e Cass. 17026/2019: “Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare
l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto;
né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde"; da ultimo, Cass.
n. 28694/2023 “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985,
è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto”; v. anche Cass. n. 6769/2020 e Cass. n. 6769/2018: “La questione relativa alla mancata trascrizione in un'apposita nota di una clausola del regolamento di condominio contenente limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, ed alla conseguente inopponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di
14 un'eccezione in senso stretto, quanto di un'eccezione in senso lato, sicché il suo rilievo non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie].
Deve altresì rilevarsi che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla.
Nella specie, manca la prova dell'esistenza delle opere permanenti al momento della divisione del fondo.
Invero, come evidenziato dall'attrice, le convenute, dal 1° maggio 2009 al 30 settembre
2016, hanno condotto in locazione la casa di abitazione successivamente acquistata dall'attrice
(v. doc. 16), adibendola alla propria attività alberghiera di Bed e Breakfast (v. doc. 21). Pt_1
Quanto al numero civico, è in atti la comunicazione della venditrice alla Questura di Chiavari della cessione del fabbricato in cui, a proposito del numero civico, risulta l'appostazione “s.n.c. in attesa di attribuzione” (v. doc. 32). Quindi, il numero civico attribuito all'abitazione della non è installato da tempo immemorabile ma successivamente all'acquisto del 2007, CP_2 tant'è che la scheda catastale dell'immobile allegata alla compravendita e lo stesso atto notarile non riportano alcun numero civico (v. doc. 20), così come nessun numero riporta la richiesta di concessione edilizia in sanatoria per la formazione dell'unità abitativa in Via Aurelia, nel
Comune di Chiavari (v. doc. 19). Manca altresì la prova che il cancelletto fosse specificamente destinato all'esercizio della servitù così da rendere manifesto che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile (v. Cass. 11834/2021: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”).
15 Dai rilievi effettuati dal CTU geom. Potenza risulta inoltre la mancanza di interclusione, essendo stata rilevata la presenza di un percorso, pedonale e carraio, di proprietà della convenuta che collega alla via Aurelia, lato GL, oltre che Controparte_1 il fondo di anche il fondo v. relazione peritale - pagg. Controparte_1 CP_2
10, 11, 17, 18).
È un passaggio fruibile dalla convenuta in forza dell'atto del 2007 con cui ha CP_2 Per_1 acquistato da Verde Azzurro Immobiliare S.r.l.il mappale 1346, che espressamente richiama, tra i “Patti e condizioni delle vendite” degli immobili, gli “inerenti diritti reali, passi, accessi...”
(v. doc. 20 - pag. 6).
A ciò deve aggiungersi che l'interclusione è effetto di alienazione ex art. 1054 c.c. Il mappale
1346 sarebbe divenuto intercluso a seguito dello scorporo dal più vasto fondo - collegato alla pubblica via - di e della sua vendita (atto del 2007) alla Controparte_1 Per_1 convenuta (v. relazione CTU geom. – pagg. 10 e 11). CP_2 Per_2
Ai sensi dell'art. 1054 c.c. il proprietario del fondo rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa (o i suoi eredi) per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente (v. Cass.
20404/2013: “Il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, pagando l'indennità ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell'art. 1054 cod. civ.”).
In conclusione, accerta e dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale verso la scalinata di via Aurelia, lato Chiavari, a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al
Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1224 (oggi 1304) di proprietà di e a favore Parte_1 del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno
1, mappali 1339, 1340 e 1346 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di
[...]
La pretesa di di transitare per il fondo di per CP_2 Controparte_2 Parte_1 raggiungere la via Aurelia, lato Chiavari, è dunque infondata e la detta convenuta va condannata a rimuovere il cancelletto realizzato sul confine tra il mappale 1338 di sua proprietà e il mappale
1224 (oggi n. 1304) di proprietà della attrice, in corrispondenza del cortile.
La domanda attorea di rimozione delle condutture aeree, elettrica e telefonica.
E' pacifico che da un palo posto in prossimità del cancello di ingresso al fondo si Pt_1 dipartono i cavi aerei della rete che, scorrendo sopra la scalinata di accesso alla casa, forniscono
16 il servizio elettrico e telefonico all'abitazione dell'attrice, alla cui facciata sono ancorati. I detti cavi, poi, proseguono sopra il cortile pertinenziale della casa , collegando il fondo delle Pt_1 convenute.
In relazione alle dette condutture, non è stato prodotto un provvedimento della pubblica amministrazione di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica e telefonica e a carico del fondo già oggi dell'attrice, così come non risulta alcun atto (contratto o Parte_2 sentenza) da cui possa ricavarsi l'esistenza di una servitù coattiva di elettrodotto e di rete telefonica e nemmeno un atto trascritto ed opponibile all'attrice.
I rapporti tra le parti sono regolati dunque dall'atto del 2004, il quale obbliga il titolare Per_1 del fondo dominante ad interrare le condutture elettriche e telefoniche per allacciarsi alla rete pubblica (“servitù di passaggio di condutture interrate per l'allaccio alla rete nera del Comune di Chiavari e a quella elettrica, gas e telefonica a favore del mappale 1221 del foglio 7 del C.T. di Chiavari di proprietà della società “ ). Controparte_1
Ne consegue che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, va condannata, a sue cura e spese, a rimuovere il collegamento aereo della linea elettrica e telefonica, disalimentando l'impianto, e, in sua sostituzione, ad attivare il collegamento con condutture interrate dall'edificio sino al palo di alimentazione CP_2 dell'energia elettrica e telefonica posto in prossimità del cancello di ingresso al fondo . Pt_1
La domanda dell'attrice di servitù di trasporto cose a mezzo paranco con funi.
Con riferimento a tale domanda occorre considerare che già da prima del 2004 era venuta meno l'utilitas della servitù in questione e ne era divenuto di fatto impossibile l'esercizio, perché la teleferica era inattiva ed arrugginita.
Ad oggi non vi è la possibilità di ricostituire la teleferica, in quanto il suo carrello passerebbe rasente alla scalinata che conduce a fondovalle verso la scogliera, così impedendo del tutto il passaggio di persone e/o rendendolo estremamente pericoloso.
Ai sensi dell'art. 1074 c.c. l'impossibilità di fatto di esercizio della servitù determina lo stato di quiescenza della relativa servitù, che comporta la sospensione delle facoltà di esercizio del diritto sino a quando non venga a maturazione il termine di prescrizione estintiva previsto dall'art. 1073 c.c. Peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma
17 dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 c.c., dopo il decorso del ventennio di non uso” (v. sentenza n. 15988/2013).
A ciò si aggiunga che nell'elenco delle servitù che interessavano i mappali acquistati dalla ed i mappali che rimanevano nella proprietà della venditrice Controparte_1
contenuto nell'atto di compravendita del 22 dicembre 2004, non vi è traccia di Parte_2 alcuna servitù di trasporto a mezzo paranco costituita a carico del mappale n. 1345.
La domanda attorea sul punto va dunque respinta.
La servitù in favore dei fondi da esercitarsi sul fondo Pt_1 Controparte_1 al fine di raggiungere la Via Aurelia, lato GL.
In sede di compravendita dei terreni tra la venditrice (dante causa Persona_4 dell'attrice) e l'acquirente è stata costituita la “servitù di Controparte_1 passaggio pedonale e carraio a favore dei mappali 1223 e 10 del foglio 7 del C.T. di Chiavari di proprietà della signora e a carico della strada che previa autorizzazione Persona_4 delle autorità competenti, la società acquirente intende costruire sul mappale 1221 del foglio
7 di sua proprietà, tale strada congiungerà la costruzione che sarà edificata su mappale 1221 al già esistente accesso alla via Aurelia nel Comune di GL ...” (v. atto del 22 dicembre Per_1
2004).
L'atto di compravendita del 22 dicembre 2004 subordina la costituzione della servitù a favore dei mappali n. 10 e n. 1223 ( ) all'edificazione sul mappale n. 1221 (oggi n. 1345, Pt_1
di una costruzione da parte della società convenuta e di una Controparte_1 strada che avrebbe dovuto collegare la costruzione stessa alla strada pubblica, previo rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Si evince dunque che l'utilitas doveva venire in essere solo con la costruzione futura. In primo luogo, infatti, vi è il dato letterale che induce a ritenere che le parti hanno inteso costituire una servitù al fine di consentire l'accesso al costruendo fabbricato e non anche al terreno.
Tuttavia, la condizione relativa all'edificazione della costruzione e di una strada sul mappale di proprietà della società convenuta non si è realizzata, poiché il progetto per la realizzazione della costruzione non è stato autorizzato dal Comune e oggi non è più autorizzabile, in ragione dei vincoli ambientali imposti alla zona.
Inoltre, non esiste sul mappale n. 1345 (ex 1221, un Controparte_1 percorso già tracciato, idoneo a soddisfare le esigenze della proprietà attorea.
Il CTU, geom. Potenza, ha accertato che il percorso agricolo a cui si riferisce parte attrice
“non può ad oggi essere considerato come una strada privata esistente e carrabile a servizio di unità abitative” (v. consulenza a pag. 22). Il CTU ha anche escluso la possibilità che
18 sussistano le condizioni tecniche per la realizzazione di nuove strade e che le vie di accesso attualmente esistenti possano divenire carrabili (v. pag. 20 della consulenza) ed ha anche evidenziato come l'asserito percorso, comunque costantemente definito come agricolo, preteso da parte attrice, non ricade per intero in proprietà (v. pag. 24 Controparte_1
CTU).
Il CTU, a pag. 24, ha poi concluso che “non risulterebbe possibile la definizione di una strada pedonale e carraia, su cui porre la servitù e ricadente sui fondi della società
[...]
e Sig.ra , partendo dalla Via Aurelia (lato GL) ed Controparte_1 Controparte_2
a servizio dell'abitazione di parte attrice”.
Deve altresì evidenziarsi che dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, si è verificato un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, protetti soprattutto dagli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.
Da qui consegue che la relativa tutela deve essere garantita, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando rimanga accertata l'inaccessibilità
o l'estrema gravosità - se non impossibilità, in concreto - dell'accesso da parte di un portatore di disabilità (o di persona con ridotta capacità motoria) (v. Cass. n. 29422/2021).
Nella specie, la costituzione di una servitù di passaggio sul sentiero che collegherebbe il rustico di proprietà della alla proprietà della società convenuta non apporterebbe alcuna CP_2 significativa miglioria all'abitazione dell'attrice ove si consideri che il sentiero a cui ha fatto riferimento quest'ultima conduce ad una scalinata, che, a sua volta, accede al cortile laterale dell'abitazione della e poi ad una seconda scalinata che accede all'ingresso Pt_1 dell'abitazione di quest'ultima. La scalinata indicata, oltre ad avere all'incirca lo stesso numero di scalini della scalinata che dal fronte dell'abitazione dell'attrice si snoda sul confine con la proprietà di terzi accedendo alla via Aurelia, lato Chiavari, è da percorrere in salita. Dunque, la costituzione della suddetta servitù non renderebbe l'abitazione dell'attrice raggiungibile in auto per la presenza necessaria di una scala per raggiungere l'abitazione della stessa e creerebbe un secondo accesso alla via pubblica avente le stesse caratteristiche di quello già esistente.
La richiesta formulata dall'attrice di costituzione di una servitù di passaggio a carico del mappale n. 1345 (ex 1221, va dunque rigettata. Controparte_1
19 La servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che conduce alla cd. TR RA e a fondovalle.
Oltre alla scalinata che sale verso monte e porta alla via Aurelia, sul fondo Curtó insiste una seconda scalinata, anch'essa di oltre cento gradini, che conduce, verso valle, alla strada sterrata cd. RA e da lì al mare.
La detta scalinata si diparte dal cortile pertinenziale dell'abitazione , corre all'interno Pt_1 del mappale 1223 dell'attrice, si sviluppa sul mappale 1221 (ora 1341) di proprietà della società
- laddove confluisce il percorso pedonale e carraio di via Controparte_1
Aurelia 1/A (lato GL) - e prosegue nel mappale 1222 dell'attrice, collegandosi alla strada
RA (v. CTU geom. Potenza – pagg. 10 e 11).
L'attrice ha chiesto che sia dichiarata l'inesistenza della servitù, nei confronti di entrambe le convenute. ha contestato la domanda eccependo la Controparte_1 costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia mentre la convenuta
[...]
in via riconvenzionale, ha chiesto: a) in principalità, l'accertamento e la declaratoria CP_2 della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.); b) in subordine, la costituzione coattiva della servitù ai sensi dell'articolo 1051 c.c. e, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 1052 c.c.
La servitù di passaggio sulla scalinata che conduce alla scogliera - che è una servitù reciproca
- è stata costituita per destinazione del padre di famiglia a carico ed a favore dei mappali nn.
1222 e 1223 di proprietà dell'attrice e del mappale n. 1345 (ex 1221) di proprietà della società convenuta.
I presupposti indicati dall'art. 1062 c.c. sono, da un lato, l'esistenza di due fondi attualmente divisi e un tempo posseduti dallo stesso proprietario e, dall'altro, la presenza di cose poste o lasciate in uno stato dal quale risulta la servitù.
Nel caso di specie, è stata la proprietaria dell'intera area sino al 2004, data Persona_4 in cui ha alienato alla società convenuta i mappali nn. 1221 (oggi 1345) e 4, e sino al 2007, data in cui ha alienato alla i mappali nn. 9, 1338, 1339 e 1340 ed infine al 2018, data in cui CP_2 ha alienato all'attrice i mappali nn. 10, 1222, 1223 e 1224 (oggi 1304).
La scalinata in muratura oggetto di contestazione, che attraversa i mappali nn. 1223, 1345 e
1222, costituisce un'opera stabile idonea a rivelare l'esistenza della situazione di asservimento
(si veda la documentazione fotografica prodotta sub doc. n. 17).
Inoltre, l'atto del Notaio del 2004, laddove ai punti a) e c) di pag. 2 elenca tutte le Per_1 servitù costituite per destinazione del padre di famiglia, richiama esplicitamente la servitù di passaggio reciproca esistente sui mappali nn. 1222, 1345 e 1223. Anche in tal caso le servitù
20 reciproche afferiscono al mappale ex 1221, dal cui frazionamento sono derivati tanto il fondo che quelli Controparte_1 Controparte_2
Difettando poi prove concrete sul punto, è ininfluente la presenza di un Bed & Breakfast con il conseguente aumento del transito di persone ove si consideri che, in tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera realmente dannosa per il fondo servente, dando luogo ad inconvenienti e molestie che, secondo la comune valutazione, siano economicamente apprezzabili come più gravose (v. Cass. 40319/2021).
Conseguentemente, la domanda di accertamento negativo della suindicata servitù va rigettata al pari della richiesta di limitazione dell'esercizio di tale servitù di passaggio a favore del solo mappale n. 1345 ( in quanto l'eventuale aggravarsi Controparte_1 della condizione del fondo servente non consente al titolare di quest'ultimo di limitare la servitù
a favore soltanto di uno dei fondi dominanti a favore della quale la servitù è stata costituita.
Va dunque accertata e dichiarata l'esistenza di servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che dalla abitazione dell'attrice (Comune di Chiavari, Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 10) conduce a fondovalle (cd. strada RA), a carico del fondo censito in Comune di
Chiavari al Catasto Terreni mappali 1222 e 1223, di proprietà di e a favore del Parte_1 fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni mappale 1345 (già 1221) e degli edifici
(Foglio 16, mappale 1009, sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 Catasto Fabbricati GL) di proprietà della società nonché a favore del fondo censito Controparte_1 in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali 1339,
1340 e 1346, e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di Controparte_2
L'esito del giudizio e, in particolare, l'accoglimento di alcune delle domande formulate dalle parti e la reciproca soccombenza su altre, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa, come liquidate in dispositivo nei valori medi ex DM 147/2022 (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), vanno poste per soccombenza a carico di . Parte_1
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
21
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- accerta e dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale verso la scalinata di via
Aurelia, lato Chiavari, a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni,
Foglio 7 mappale 1224 (oggi 1304) di proprietà di e a favore del fondo censito Parte_1 in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali 1339,
1340 e 1346 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di Controparte_2
Accerta e dichiara che non ha dunque il diritto di transitare per il fondo di Controparte_2
per raggiungere la via Aurelia, lato Chiavari, e condanna a Parte_1 Controparte_2 rimuovere il cancelletto realizzato sul confine tra il mappale 1338 di sua proprietà e il mappale
1224 (oggi n. 1304) di proprietà dell'attrice, in corrispondenza del cortile;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimuovere, a sue cura e spese, il collegamento aereo della linea elettrica e telefonica, disalimentando l'impianto, e, in sua sostituzione, ad attivare il collegamento con condutture interrate dall'edificio sino al palo di alimentazione dell'energia elettrica e telefonica CP_2 posto in prossimità del cancello di ingresso al fondo;
Pt_1
- rigetta nel resto le domande formulate da;
Parte_1
- accerta e dichiara che sussiste servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che dalla abitazione dell'attrice (Comune di Chiavari, Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 10) conduce a fondovalle (cd. strada RA), a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al
Catasto Terreni mappali 1222 e 1223, di proprietà di e a favore del fondo censito Parte_1 in Comune di Chiavari al Catasto Terreni mappale 1345 (già 1221) e degli edifici (Foglio 16, mappale 1009, sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 Catasto Fabbricati GL) di proprietà della società nonché a favore del fondo censito in Comune di Controparte_1
Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali 1339, 1340 e 1346, e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di Controparte_2
- rigetta nel resto le domande formulate da e da Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- ordina alla Agenzia delle Entrate di Genova - Ufficio Provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari di provvedere alle trascrizioni di competenza;
- compensa le spese di lite;
- condanna a rifondere a in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e a le spese di lite del procedimento Controparte_2
22 cautelare in corso di causa che si liquidano in € 457,00per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, a definitivo carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Genova, in data 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10003/2022 R.G. e vertente tra
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti allegata in calce all'atto Parte_1 di citazione, dall'Avv. Fiammetta Bagnato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessio Centanaro in Genova, Galleria G. Mazzini n. 3/4;
- attrice -;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, elettivamente domiciliate in Genova, via Roma n. 11/6, presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Mauro Barosso che le rappresenta e difende come da procura in calce alle comparse di costituzione e risposta del 13.09.2023 e del 2.10.2023;
- convenute -;
OGGETTO: servitù.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti così hanno concluso: parte attrice:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito
1.0. Quanto alla servitù di passaggio pedonale verso la scalinata che sfocia sulla via
Aurelia, lato Chiavari.
1.1. Accertare e dichiarare la inesistenza di servitù di passaggio pedonale verso la scalinata di via Aurelia, lato Chiavari, a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto
Terreni, Foglio 7 mappale 1224 (oggi 1304) di proprietà di e a favore del fondo Parte_1
1 censito in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali
1339, 1340 e 1346 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di
[...]
. CP_2
A tal fine:
1.2. (Sulla domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento Controparte_2 della costituzione della servitù di passaggio pedonale per contratto, proposta all'udienza del
10 luglio 2024).
In via principale: Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e comunque rigettare la domanda proposta dalla convenuta di accertamento della costituzione ex Controparte_2 contractu della servitù di passaggio pedonale di cui al punto 1.0. che precede per mancanza di titolo trascritto.
In via subordinata: A) Accertare e dichiarare l'estinzione delle servitù per cessazione della interclusione ai sensi dell'art. 1055 c.c.
In via ulteriormente subordinata: Per il caso di accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento della costituzione per Controparte_2 contratto della servitù di passaggio pedonale di cui al punto 1.0. che precede, in via gradata:
B) Accertare e dichiarare la insussistenza della servitù a favore dei fondi riuniti ai sensi dell'art. 1071 c.c. in relazione all'art. 1067 c.c.; C) 1. Determinare le modalità di esercizio del diritto di servitù ai sensi dell'art. 1065, secondo comma c.c.; 2. Accertare ai sensi dell'art.
1068, secondo comma c.c. che l'esercizio della servitù è divenuto più gravoso per il fondo servente e, altresì, preclude il completamento di lavori di miglioramento, e, conseguentemente, trasferire la servitù in luogo egualmente comodo per il fondo dominante al fine dell'esercizio dei suoi diritti, come proposto dal proprietario del fondo servente o come ritenuto di giustizia.
1.3. (Sulla domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento Controparte_2 della costituzione della servitù di passaggio pedonale per destinazione del padre di famiglia).
Rigettare la domanda proposta dalla convenuta di declaratoria della Controparte_2 costituzione della servitù di passaggio pedonale di cui al punto 1.0. che precede per destinazione del padre di famiglia, in principalità, per mancanza di prova dell'esistenza delle opere permanenti (il cancelletto) al momento della divisione del fondo e, in subordine, per difetto dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c.
In via ulteriormente subordinata Accertare ai sensi dell'art. 1068, secondo comma c.c. che
l'esercizio della servitù è divenuto più gravoso per il fondo servente e, altresì, preclude il completamento di lavori di miglioramento, e, conseguentemente, trasferire la servitù in luogo
2 egualmente comodo per il fondo dominante al fine dell'esercizio dei suoi diritti, come proposto dal proprietario del fondo servente o come ritenuto di giustizia.
1.4. (Sulla domanda riconvenzionale della convenuta di costituzione Controparte_2 coattiva della servitù di passaggio pedonale di cui al punto 1.0. che precede ex art. 1051 c.c.).
In via principale: Rigettare la domanda a) per mancanza di interclusione, assoluta o relativa, o, in subordine, b) per interclusione del fondo per effetto di alienazione ex art. 1054
c.c.
In via ulteriormente subordinata: a) Determinare il passaggio pedonale coattivo tenuto conto del disposto di cui all'art. 1051, secondo e quarto comma c.c. e quantificare l'indennità di cui all'art. 1053 c.c.
1.5. In ogni caso: Condannare a rimuovere il cancelletto abusivamente Controparte_2 realizzato sul confine tra il mappale 1338 di sua proprietà e il mappale 1224 (oggi n. 1304) di proprietà della attrice, in corrispondenza del cortile, sostituendolo con recinzione fissa, e a non più accedere alla corte dell'abitazione . Pt_1
1.6. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 c.c. presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari.
2.0. Quanto alla servitù di passaggio di condutture interrate.
Previo accertamento della illegittimità, perché contrarie al titolo di acquisto della relativa servitù di cui all'atto Notaio di Genova, rep. n. 15370 del 22 dicembre 2004, trascritto a Per_1
Chiavari in data 31 dicembre 2004 al n. 13566/9792, delle condutture aeree, elettrica e telefonica, che attraversano il fondo dell'attrice e, in particolare, il giardino e il cortile pertinenziali annessi alla abitazione, condannare la società Controparte_1 con spese a suo carico, a rimuovere il collegamento aereo della linea elettrica e telefonica, disalimentando l'impianto, e, in sua sostituzione, ad attivare il collegamento con condutture interrate dall'edificio sino al palo di alimentazione dell'energia elettrica e telefonica CP_2 posto in prossimità del cancello di ingresso al fondo . Pt_1
2.2. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 c.c. presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari.
3.0. Quanto alla servitù di trasporto cose a mezzo di paranco con funi.
3.1. Accertare e dichiarare la costituzione per destinazione del padre di famiglia di servitù di trasporto di cose con paranco con funi, azionato elettricamente, a favore dei mappali 1222,
3 1223 e 10 di proprietà dell'attrice e a carico del fondo di cui al mappale 1221, ora 1345, di proprietà della società Controparte_1
3.2. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 c.c. presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari.
4.0. Quanto alla servitù di passaggio pedonale e carraio verso la via Aurelia, lato GL.
4.1. In via principale: Accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1029, primo comma c.c. la costituzione per contratto (atto di compravendita notaio del 22 dicembre 2004) della Per_1 servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo di proprietà della attrice (mappali
1223 e 10 del foglio 7 del C.T. del Comune di Chiavari) e a carico della strada sterrata come individuata dalla CTU geom. Potenza (pagg. 10, 11, 17 e 18), insistente sul fondo della società
(mappale 1345, già 1221, e mappali 1302 del Fg. 7 e 562 del Controparte_1
Fg. 1 C.T. del Comune di Chiavari (GE) nonché mappale 1007 del Fg. 16 C.T. del Comune di
GL (GE), dal già esistente accesso della via Aurelia numero civico 1/A sino al fondo dell'attrice medesima
e, conseguentemente,
- determinare le modalità di esercizio della servitù ai sensi dell'art. 1065 cod. civ. e, occorrendo, ai sensi dell'art. 1068 comma terzo e/o quarto c.c., e per l'effetto
- condannare la convenuta a consentire all'attrice l'esercizio Controparte_1 del passaggio carraio e pedonale, con le annesse facoltà di cui all'art. 1064 c.c., attraverso la detta strada sterrata come individuata dalla CTU geom. Potenza (pagg. 11, 17 e 18), con ingresso dal cancello di via Aurelia numero civico 1/A e con sbocco al mappale 1223, nonché
a consentire all'attrice di fare le eventuali opere necessarie per conservare la servitù ai sensi dell'articolo 1069 c.c.
4.2. In via subordinata: Costituire con sentenza, se del caso condizionata al rilascio di eventuali permessi amministrativi, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c., la servitù di passaggio coattivo, carraio e pedonale, a favore del fondo dell'attrice, censito in Comune di Chiavari al
Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 10 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1223, e a carico del fondo di proprietà della società censito ai mappali Controparte_1
562 del Fg.1, mappali 4-1302-1345 del Fg. 7 del Comune di Chiavari (GE), e al mappale 1007 del Fg. 16 del Comune di GL (GE), e, occorrendo, del fondo di proprietà di Controparte_2 censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338, dal cancello di via
Aurelia numero civico 1/A sino all'abitazione della attrice, se del caso seguendo l'attuale tracciato della strada, come individuata dalla CTU geom. Potenza (pagg. 10 e 17), con ingresso
4 dal cancello di via Aurelia numero civico 1/A e con sbocco al mappale 1223 oppure realizzando una cremagliera, in parte sul fondo della società (mappale Controparte_1
1345, già 1221) con partenza dalla piazzola della cd. strada RA e arrivo ai gradini di accesso al cortile dell'abitazione (CTU geom. Potenza, pagg. 25-27), determinando ai Pt_1 sensi dell'art. 1053 c.c. l'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
4.3. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 c.c. presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Chiavari.
5.0. Quanto alla servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che conduce alla cd. strada RA.
In via principale:
5.1. Accertare e dichiarare la inesistenza di servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che dalla abitazione dell'attrice (Comune di Chiavari, Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 10) conduce a fondovalle (cd. strada RA), a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni mappali 1222 e 1223, di proprietà di e a favore Parte_1 del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni mappale 1345 (già 1221) e degli edifici (Foglio 16, mappale 1009, sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 Catasto Fabbricati
GL) di proprietà della società nonché a favore del fondo Controparte_1 censito in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali
1339, 1340 e 1346, e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di
[...]
. CP_2
5.2. Rigettare la domanda riconvenzionale principale proposta dalla convenuta
[...]
di declaratoria della costituzione della servitù di passaggio pedonale di cui al punto CP_2
5.1. che precede per destinazione del padre di famiglia per difetto dei presupposti di cui all'art.
1062 c.c. nonché le domande riconvenzionali subordinate proposte dalla stessa convenuta
di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale 'de qua' per Controparte_2 difetto dei presupposti di cui all'art. 1051 c.c. e di cui all'art. 1052 c.c.
5.3. Conseguentemente, condannare le convenute società e Controparte_1
a non più transitare per la scalinata di cui al punto 5.1. che precede. Controparte_2
In via subordinata:
5.4. a) In caso di accertamento della costituzione della servitù 'de qua' per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., dichiarare che ai sensi dell'art 1067 c.c. la condizione del fondo servente è stata resa più gravosa dalle convenute per i motivi di cui in narrativa, condannando le medesime convenute ad astenersi dall'esercizio abusivo del
5 passaggio, come in concreto attuato, limitandolo a favore del fondo di cui al mappale 1345
(già 1221) di proprietà della società e vietandolo agli Controparte_1 occupanti/utenti degli edifici (Foglio 7, mappali 1338, 1339, 1340 e 1346 Catasto Fabbricati
Chiavari) di proprietà della convenuta e degli edifici (Foglio 16, mappale 1009, sub 6, CP_2
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 Catasto Fabbricati GL) di proprietà della convenuta
. b) In caso di accoglimento della domanda della convenuta di CP_1 CP_2 costituzione coattiva della servitù 'de qua' ai sensi dell'art. 1051 c.c. o dell'art. 1052 c.c. determinare il passaggio tenuto conto del disposto di cui all'art. 1051, secondo e quarto comma
c.c. e quantificare l'indennità di cui all'art. 1053 c.c.
5.5. Ordinare la trascrizione della sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 presso la Agenzia delle Entrate di GENOVA - Ufficio provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Chiavari.
Condannare le convenute in solido alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre ad IVA
e CPA, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cod. proc. civ.
Porre le spese della CTU geom. Potenza a carico delle convenute in solido e quelle della
CTU geom. a carico della convenuta Per_2 CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero tuziorismo difensivo l'attrice insiste nelle istanze istruttorie già proposte e chiede che il Tribunale voglia:
A) ammettere la prova per testi sul seguente capitolo:
1) Vero che il signor , in prossimità della scadenza della locazione della casa Tes_1 di abitazione della signora (oggi dell'attrice), di cui è stato conduttore dall'1 Parte_2 maggio 2009 al 30 settembre 2016 (doc. 16), ha dato incarico al signor Persona_3 di tranciare le funi di sollevamento del paranco destinato al trasporto di ulive e comunque merci da fondovalle (cd. strada RA) sino al frantoio e annessa abitazione della proprietaria
come da foto di cui al doc. 17. Parte_2
Si indicano a testi:
1. , residente a [...] Persona_3
2. , residente a [...]; Parte_3
B) richiedere informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. alla Provincia di Genova sulla pratica edilizia n. 67/1121 del 2009 (prot. gen. n. 0134796/2009 Atto n. 6766, provvedimento dirigenziale 12 novembre 2009) di autorizzazione paesaggistica alla società CP_1 di realizzazione di un ponte carrabile sul Rio Piscia, per il solo passaggio di mezzi
[...] agricoli, di collegamento tra due terreni, uno sito in località Rovereto, nel comune di GL,
6 catastalmente identificato con il mappale 1007 del foglio 16, e l'altro identificato con il mappale 562 del foglio 1 in Comune di Chiavari in quanto la documentazione acquisita dal
CTU Potenza e consegnatagli dalla convenuta (relazione pag. 44: Controparte_1
”reperita dalla ) non dà alcuna garanzia, se non di autenticità, Controparte_1 quantomeno di completezza (v. all. 5 alla relazione Potenza in cui mancano gli allegati 5, 6 e
8).
C) richiedere informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. al Comune di GL e a quello di
Chiavari sulla pratica edilizia di concessione alla società del Controparte_1 permesso di costruire un ponte carrabile sul Rio Piscia per il passaggio con mezzi agricoli, accertamento omesso dal CTU Geometra Potenza (v. osservazioni , punto 5, pag. 3; v. Pt_1 relazione punto 6, pag. 39) con la apodittica affermazione che tale pratica sarebbe identica a quella presentata al Comune di GL per la concessione dell'autorizzazione di sua competenza di costruzione del detto ponticello, versante GL v. relazione punto 5 pag. 44:
“Non è stato ritenuto necessario reperire ulteriore documentazione autorizzativa ai fini dell'accertamento, il Comune di Chiavari, così come quello di GL hanno ovviamente autorizzato il medesimo progetto”)”; parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, previa rimessione in istruttoria della causa: in via principale
- respingere, per tutte le ragioni esposte, le domande attoree poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare, in favore della signora e per tutte le ragioni Controparte_2 esposte, la sussistenza di una servitù contrattualmente costituita di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn.
9, 1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico del mappale n. 1304, Foglio 7 del Catasto Terreni del
Comune di Chiavari, di proprietà della signora , finalizzata a raggiungere la Parte_1 scalinata che conduce alla Via Aurelia, lato Chiavari, in forza dell'atto notaio del Per_1
22.12.2004 rep. 15370 – racc. 52 81 di cui al doc. 3 di parti convenute, o alternativamente, la costituzione ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. della servitù di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn. 9,
1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico del mappale n. 1304, Foglio 7 del Catasto Terreni del
7 Comune di Chiavari, di proprietà della signora , finalizzata a raggiungere la Parte_1 scalinata che conduce alla Via Aurelia, lato Chiavari;
- accertare e dichiarare, in favore della signora e per tutte le ragioni Controparte_2 esposte, la costituzione ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. della servitù di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn. 9, 1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico dei mappali nn. 1222, 1345 e 1223, Foglio 7 del Catasto
Terreni del Comune di Chiavari, sulla scalinata che collega l'abitazione dell'attrice a fondovalle;
- e conseguentemente, per tutte le ragioni sopra esposte, ordinare al competente
Responsabile del Servizio Pubblicità Immobiliare di procedere alla relativa trascrizione della
Sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 cod. civ. presso l'Agenzia delle Entrate di
Genova – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari, in favore della signora (C.F. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
25 gennaio 1941 e residente in [...] e contro la signora
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a 37131 Parte_1 C.F._2
Verona, Via Colonnello Giovanni Fincato 3; in via riconvenzionale subordinata
- condannare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale accogliesse la domanda formulata da Controparte di trasferimento della servitù a favore dei mappali nn. 9,
1339, 1338, 1340, 1344 e 1346 di proprietà della signora e dei mappali n. 4 e 1345 di CP_2 proprietà della e a carico dei mappali n. 10 e 1304 di Controparte_1 proprietà dell'attrice, finalizzata al raggiungimento della scalinata che conduce alla Via
Aurelia, lato Chiavari, la signora al pagamento delle spese relative alla Parte_1 realizzazione delle opere necessarie per il trasferimento della servitù; - condannare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale accogliesse la domanda formulata da
Controparte di rimozione e successivo interramento delle condutture elettriche e telefoniche che attraversano per via aerea i mappali di proprietà dell'attrice, la signora a Parte_1 pagare le spese relative alle opere necessarie al trasferimento della servitù di passaggio delle condutture elettriche e telefoniche;
- condannare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale accertasse ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. il diritto dell'attrice di ottenere il passaggio pedonale e carraio sul mappale n. 1345 di proprietà della società convenuta, la signora alla Parte_1 realizzazione a propria cura e spese delle opere necessarie e al pagamento delle spese per il
8 trasferimento della servitù, nonché dell'indennizzo ex art. 1053 cod. civ., nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia a seguito dell'istruttoria, a mezzo CTU, ovvero liquidato se del caso in via equitativa;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale non accogliesse la domanda riconvenzionale formulata dalla signora di Controparte_2 accertamento della sussistenza di una servitù contrattualmente costituita di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari
e dei mappali nn. 9, 1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di
Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico del mappale n. 1304, Foglio 7 del Catasto
Terreni del Comune di Chiavari, di proprietà della signora , finalizzata a Parte_1 raggiungere la scalinata che conduce alla Via Aurelia, lato Chiavari, in forza dell'atto notaio del 22.12.2004 rep. 15370 – racc. 52 81 di cui al doc. 3 di parti convenute, o Per_1 alternativamente della costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., la costituzione ai sensi dell'art. 1051 cod. civ. della servitù di passaggio pedonale a favore del mappale n.
1338, Foglio 7 del Catasto 47 Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn. 9, 1339, 1340,
1344 e 1346, Foglio 7 Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico del mappale n. 1304, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di
Chiavari, di proprietà della signora , finalizzata a raggiungere la scalinata che Parte_1 conduce alla Via Aurelia, lato Chiavari;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, nel caso in cui il Tribunale non accogliesse la domanda riconvenzionale formulata dalla signora di Controparte_2 accertamento della costituzione della servitù ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., la costituzione ai sensi dell'art. 1051 cod. civ. o, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. della servitù di passaggio pedonale a favore del mappale n. 1338, Foglio 7 del Catasto
Terreni del Comune di Chiavari e dei mappali nn. 9, 1339, 1340, 1344 e 1346, Foglio 7 Catasto
Fabbricati del Comune di Chiavari, tutti di proprietà di quest'ultima, e a carico dei mappali nn. 1222, 1345 e 1223, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari, sulla scalinata che collega l'abitazione dell'attrice a fondovalle;
- e conseguentemente, per tutte le ragioni sopra esposte, ordinare al competente
Responsabile del Servizio Pubblicità Immobiliare di procedere alla relativa trascrizione della
Sentenza ai sensi degli artt. 2653 n. 1, 2654 e 2657 cod. civ. presso l'Agenzia delle Entrate di
Genova – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari, in favore della signora (C.F. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._1
25 gennaio 1941 e residente in [...] e contro la signora
9 (C.F. , nata a [...] il [...], residente a 37131 Parte_1 C.F._2
Verona, Via Colonnello Giovanni Fincato;
- nel denegato caso che non ritenesse allo stato di accogliere le difese e domande degli esponenti, rimettere in istruttoria la causa per l'integrazione della relazione, o in subordine la chiamata a chiarimenti del CTU, per tutti i motivi richiamati nelle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni e/o comunque formulati in atti, compresa
l'indagine sul doppio ingresso catastalmente risultante della proprietà per CP_2
l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati in III memoria e/o comunque in atti, per
l'esecuzione dell'ispezione giudiziale, e/o comunque per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza di tutte le servitù identificate agli atti di causa così come a verbale di udienza, e/o comunque in sede di CTU, a favore dei fondi CP_2
e per tutti i motivi indicati in atti, e conseguentemente CP_1 Controparte_1 ordinare al competente Responsabile del Servizio Pubblicità Immobiliare di procedere alle relative trascrizioni.
Con vittoria di spese, compensi professionali e spese di CTU e CTP, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e di Genova sono proprietarie nel Comune Parte_1 Controparte_1 di Chiavari, via TR Statale Aurelia, a ridosso del Comune di GL, di fondi viciniori - acquistati dalla stessa venditrice, , rispettivamente, l'attrice, con atto Notaio Persona_4
del 16 ottobre 2018, e, la società con atto Persona_5 Controparte_1
Notaio di Genova del 22 dicembre 2004, - su cui insistono diverse servitù Persona_6 reciproche, di vario contenuto ed origine.
Nel 2007 socia di e sorella di Controparte_2 Controparte_1 Tes_1
(attuale amministratore della società), ha acquistato, a sua volta, da (atto
[...] Persona_4
Notaio di Genova del 9 maggio 2007) l'immobile confinante con il terreno di Persona_6 cui al mappale 1224 (ora 1304) di proprietà dell'attrice, costituito da casa di abitazione di 3,5 vani con annessi due locali ad uso magazzino e deposito, oltre al circostante terreno, il tutto censito al Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappale
1339 e mappale 1340 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale n. 1338. Inoltre, con lo stesso atto ha acquistato dalla società un locale ad uso magazzino, di mq. Controparte_1
6, censito al Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 1346.
10 Negli anni successivi ai rispettivi acquisti i fondi della società Controparte_1
e di sono stati interessati da diversi interventi edilizi: sono stati costruiti
[...] Controparte_2
e/o ristrutturati edifici residenziali di proprietà, individuale o comune, di una e dell'altra convenuta;
è stata costruita una strada sterrata, destinata al transito anche di mezzi agricoli, che serve, oltre al fondo anche l'edificio (e relative pertinenze e Controparte_1 terreno circostante) della convenuta (fronteggiante l'abitazione della attrice), con CP_2 accesso dal cancello carraio di via Aurelia n. 1/A nel Comune di GL. È stata, così, realizzata una struttura turistica formata da appartamenti, camere e monolocali ricavati negli edifici di proprietà della società e dei singoli soci ed è stata intrapresa dalle convenute una attività imprenditoriale di Bed & Breakfast sotto il nome di . Parte_4
L'attrice ha dunque convenuto in giudizio la società e Controparte_1
contestando la loro pretesa di passare a piedi sul proprio fondo verso monte Controparte_2
(per raggiungere la via Aurelia, lato Chiavari), la e verso valle (per raggiungere la CP_2 cosiddetta strada RA e, quindi, la scogliera e il mare), entrambe le convenute.
Oltre a lamentare la presenza, sul giardino e sul cortile, di linee aeree, elettrica e telefonica, realizzate da in violazione della clausola contrattuale Controparte_1 costitutiva della servitù, che prevedeva conduttore solo interrate, l'attrice ha chiesto la costituzione coattiva di passaggio, pedonale e carraio, ai sensi dell'art. 1052 c.c., per potere arrivare, con mezzi meccanici adeguati ai luoghi, dalla via Aurelia, lato GL, la propria abitazione, allo stato raggiungibile solo attraverso una impervia e stretta scalinata di oltre cento gradini, nonché l'accertamento della costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù per trasporto di cose, a mezzo della esistente funicolare, da fondovalle fino al frantoio posto al piano terreno dell'edificio.
Si sono costituite in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e evidenziando che nel 2004 , Controparte_2 Persona_4 dante causa comune di tutte le parti, era titolare del compendio immobiliare costituito dai mappali nn. 4, 9, 5 e 10, Foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Chiavari, oggi oggetto della presente causa.
Con atto di compravendita a rogito del Notaio del 22 dicembre 2004, la detta Persona_6 ha alienato a i mappali nn. 4 e 1221 (oggi n. 1345), Parte_2 Controparte_1
Foglio 7, Catasto Terreni del Comune di Chiavari, con riconoscimento delle servitù meglio precisate nell'atto, e successivamente, con atto di compravendita a rogito del Notaio Per_6 in data 9 maggio 2007, a i mappali nn. 9, 1339 e 1340, foglio 7, Catasto
[...] Controparte_2
Fabbricati del Comune di Chiavari ed il mappale n. 1338, foglio 7, Catasto Terreni del Comune
11 di Chiavari. Con il medesimo atto di compravendita, ha acquistato dalla società CP_2 [...]
il mappale n. 1346, foglio 7, Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_1
Chiavari.
Inoltre, sui terreni, ora loro proprietà, sorgevano alcuni immobili che sono stati ristrutturati per essere utilizzati nell'esercizio di un'attività imprenditoriale consistente nell'affitto per brevi periodi di camere, appartamenti e/o rustici a turisti.
Con atto di compravendita a rogito del Notaio in data 16 settembre 2018, Persona_5
ha altresì alienato a l'abitazione censita al Catasto Fabbricati del Persona_4 Parte_1
Comune di Chiavari al Foglio 7, mappale n. 10, nonché i terreni censiti al Catasto Terreni del
Comune di Chiavari al Foglio 7, mappale nn. 10, 1304, 1223 e 1222.
Hanno contestato le circostanze allegate da controparte secondo cui: il cancelletto esistente sul confine tra il mappale 1338 di proprietà e il mappale n. 1224 (oggi n. 1304) di CP_2 proprietà dell'attrice sarebbe stato abusivamente realizzato;
la teleferica insistente sui mappali nn. 1223 (Curtò), 1345 (ex 1221, ) e 1222 ( ) sarebbe rimasta in funzione CP_1 Pt_1 fino al 2016; la società convenuta avrebbe tracciato una strada sul mappale n. 1345 (ex mappale n. 1221) che collega l'abitazione di proprietà con il cancello carraio di Via Aurelia n. 1 CP_2 nel Comune di GL.
Hanno rivendicato la sussistenza, per destinazione del padre di famiglia o ex art. 1051 c.c., di una servitù di passaggio pedonale a carico dei mappali nn. 10 e 1304 di proprietà attorea verso la scala che accede alla via Aurelia, lato Chiavari, e a favore dei fondi della convenuta e, per contratto, a carico dei fondi di proprietà ed a favore dei fondi di proprietà CP_2 Pt_1 per raggiungere la Via Aurelia, lato Chiavari. Controparte_1
Hanno specificato che l'atto di compravendita del 22 dicembre 2004 contiene una ricognizione di tutte le servitù che interessavano i terreni oggetto della compravendita, costituite per destinazione del padre di famiglia. Tra queste è indicata anche la servitù di passaggio di condutture sui fondi allora di proprietà della comune dante causa, che risulta costituita per destinazione del padre di famiglia. Quindi, per determinare le modalità di esercizio della servitù occorre aver riguardo al godimento del precedente proprietario dell'intera area.
Infondata, secondo la prospettazione delle convenute, è la pretesa servitù in favore dei fondi da esercitarsi sul fondo al fine di raggiungere la Via Pt_1 Controparte_1
Aurelia, lato GL, su un sentiero sterrato che secondo la prospettazione avversaria collegherebbe la proprietà della società convenuta al rustico esistente sul mappale n. 9 di proprietà Infatti, l'atto di compravendita del 22 dicembre 2004 subordina la CP_2 costituzione della servitù a favore dei mappali n. 10 e 1223 ( ) all'edificazione sul mappale Pt_1
12 n. 1221 (oggi 1345, ) di una costruzione da parte della società convenuta e di CP_1 una strada che avrebbe dovuto collegare la costruzione stessa alla strada pubblica, previo rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tuttavia, la condizione relativa all'edificazione di una costruzione e di una strada sul mappale di proprietà della società convenuta non si è mai realizzata, poiché il relativo progetto non è stato autorizzato dal Comune
e oggi non è più autorizzabile, in ragione dei vincoli ambientali imposti alla zona.
Inoltre, non esiste sul mappale n. 1345 (ex 1221, ) un percorso già tracciato, CP_1 idoneo a soddisfare le esigenze della proprietà attorea.
In merito alla pretesa servitù di trasporto a mezzo paranco con funi, hanno sostenuto che già da prima del 2004 era venuta meno l'utilitas della servitù in questione e ne era divenuto di fatto impossibile l'esercizio, perché la teleferica era inattiva ed arrugginita. Inoltre, oggi non vi è alcuna possibilità di ricostituire la teleferica, in quanto il suo carrello passerebbe rasente alla scalinata che conduce a fondovalle verso la scogliera, così impedendo del tutto il passaggio di persone e/o rendendolo estremamente pericoloso. Tanto più che, già da prima del 2004, la teleferica non era provvista né del motore né delle funi di scorrimento, che erano state tagliate dall'allora proprietario dei mappali n. 1222 e n. 1223.
Quanto alla servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che conduce alla cd. TR
RA e a fondovalle, hanno osservato che la stessa - che è una servitù reciproca - è stata costituita per destinazione del padre di famiglia a carico ed a favore dei mappali nn. 1222 e
1223 di proprietà dell'attrice e del mappale n. 1345 (ex 1221) di proprietà della società convenuta. Inoltre, l'eventuale aggravarsi della condizione del fondo servente non permette al titolare di quest'ultimo di limitare la servitù a favore soltanto di uno dei fondi dominanti a favore della quale è stata costituita.
Tanto premesso, analizzando le singole domande formulate dalle parti si osserva quanto segue.
La domanda di negatoria servitutis formulata dall'attrice.
Sulla linea di confine che separa il mappale 1338 (già 1225), di proprietà della convenuta, dal fondo , in corrispondenza del cortile pertinenziale della abitazione di Pt_1 Parte_1 insiste un varco, protetto da un cancelletto, da cui chiede di transitare, attraversando il CP_2 soprastante giardino, anch'esso pertinenziale, per raggiungere la scalinata vicinale che conduce alla via Aurelia, lato Chiavari.
La convenuta aveva chiesto inizialmente, con la comparsa di risposta, in principalità,
l'accertamento della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e, in subordine, la costituzione coattiva del passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c.
13 Poi, in corso di causa, all'udienza del 10 luglio 2024, in aggiunta alle domande precedentemente formulate, ha chiesto l'accertamento della detta servitù “in forza del titolo rinvenibile nell'atto di compravendita dell'anno 2004 a rogito Notaio in Genova ...”, in Per_1 quanto “è risultato in sede di indagine peritale catastale che il mappale 1221 a seguito di frazionamento catastale del 18.01.2007 ha originato i mappali 1346 e 1338 oggi in proprietà
. CP_2
Tale domanda di asservimento del fondo dell'attrice (mappale 1224, ora 1304) per soddisfare le esigenze del fondo della convenuta (costituito dal mappale 1338, già 1225, Catasto Terreni nonché dal mappale 9 subalterno 1, mappale 1339, mappale 1340 e mappale 1346 Catasto
Fabbricati) non può tuttavia essere accolta non sussistendo un titolo di acquisto della servitù, che, trascritto, sia opponibile a nei cui confronti, correlativamente, non risulta Parte_1 alcuna trascrizione contraria, che sia stata richiamata nell'atto di acquisto Notaio . Per_5
Nell'atto del 2007, nonostante si faccia riferimento all'atto di provenienza del 2004, Per_1 nulla si dice sulla origine del mappale 1346, oggetto di compravendita, e sulla sua derivazione dal mappale 1221, poi 1345.
Non è dunque opponibile alla terza acquirente la servitù a favore del fondo non Pt_1 CP_2 risultante dai pubblici registri [v. Cass. n. 10627/2023 e Cass. 17026/2019: “Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare
l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto;
né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde"; da ultimo, Cass.
n. 28694/2023 “Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985,
è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto”; v. anche Cass. n. 6769/2020 e Cass. n. 6769/2018: “La questione relativa alla mancata trascrizione in un'apposita nota di una clausola del regolamento di condominio contenente limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, ed alla conseguente inopponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di
14 un'eccezione in senso stretto, quanto di un'eccezione in senso lato, sicché il suo rilievo non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie].
Deve altresì rilevarsi che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla.
Nella specie, manca la prova dell'esistenza delle opere permanenti al momento della divisione del fondo.
Invero, come evidenziato dall'attrice, le convenute, dal 1° maggio 2009 al 30 settembre
2016, hanno condotto in locazione la casa di abitazione successivamente acquistata dall'attrice
(v. doc. 16), adibendola alla propria attività alberghiera di Bed e Breakfast (v. doc. 21). Pt_1
Quanto al numero civico, è in atti la comunicazione della venditrice alla Questura di Chiavari della cessione del fabbricato in cui, a proposito del numero civico, risulta l'appostazione “s.n.c. in attesa di attribuzione” (v. doc. 32). Quindi, il numero civico attribuito all'abitazione della non è installato da tempo immemorabile ma successivamente all'acquisto del 2007, CP_2 tant'è che la scheda catastale dell'immobile allegata alla compravendita e lo stesso atto notarile non riportano alcun numero civico (v. doc. 20), così come nessun numero riporta la richiesta di concessione edilizia in sanatoria per la formazione dell'unità abitativa in Via Aurelia, nel
Comune di Chiavari (v. doc. 19). Manca altresì la prova che il cancelletto fosse specificamente destinato all'esercizio della servitù così da rendere manifesto che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile (v. Cass. 11834/2021: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”).
15 Dai rilievi effettuati dal CTU geom. Potenza risulta inoltre la mancanza di interclusione, essendo stata rilevata la presenza di un percorso, pedonale e carraio, di proprietà della convenuta che collega alla via Aurelia, lato GL, oltre che Controparte_1 il fondo di anche il fondo v. relazione peritale - pagg. Controparte_1 CP_2
10, 11, 17, 18).
È un passaggio fruibile dalla convenuta in forza dell'atto del 2007 con cui ha CP_2 Per_1 acquistato da Verde Azzurro Immobiliare S.r.l.il mappale 1346, che espressamente richiama, tra i “Patti e condizioni delle vendite” degli immobili, gli “inerenti diritti reali, passi, accessi...”
(v. doc. 20 - pag. 6).
A ciò deve aggiungersi che l'interclusione è effetto di alienazione ex art. 1054 c.c. Il mappale
1346 sarebbe divenuto intercluso a seguito dello scorporo dal più vasto fondo - collegato alla pubblica via - di e della sua vendita (atto del 2007) alla Controparte_1 Per_1 convenuta (v. relazione CTU geom. – pagg. 10 e 11). CP_2 Per_2
Ai sensi dell'art. 1054 c.c. il proprietario del fondo rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa (o i suoi eredi) per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente (v. Cass.
20404/2013: “Il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, pagando l'indennità ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell'art. 1054 cod. civ.”).
In conclusione, accerta e dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale verso la scalinata di via Aurelia, lato Chiavari, a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al
Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1224 (oggi 1304) di proprietà di e a favore Parte_1 del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno
1, mappali 1339, 1340 e 1346 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di
[...]
La pretesa di di transitare per il fondo di per CP_2 Controparte_2 Parte_1 raggiungere la via Aurelia, lato Chiavari, è dunque infondata e la detta convenuta va condannata a rimuovere il cancelletto realizzato sul confine tra il mappale 1338 di sua proprietà e il mappale
1224 (oggi n. 1304) di proprietà della attrice, in corrispondenza del cortile.
La domanda attorea di rimozione delle condutture aeree, elettrica e telefonica.
E' pacifico che da un palo posto in prossimità del cancello di ingresso al fondo si Pt_1 dipartono i cavi aerei della rete che, scorrendo sopra la scalinata di accesso alla casa, forniscono
16 il servizio elettrico e telefonico all'abitazione dell'attrice, alla cui facciata sono ancorati. I detti cavi, poi, proseguono sopra il cortile pertinenziale della casa , collegando il fondo delle Pt_1 convenute.
In relazione alle dette condutture, non è stato prodotto un provvedimento della pubblica amministrazione di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica e telefonica e a carico del fondo già oggi dell'attrice, così come non risulta alcun atto (contratto o Parte_2 sentenza) da cui possa ricavarsi l'esistenza di una servitù coattiva di elettrodotto e di rete telefonica e nemmeno un atto trascritto ed opponibile all'attrice.
I rapporti tra le parti sono regolati dunque dall'atto del 2004, il quale obbliga il titolare Per_1 del fondo dominante ad interrare le condutture elettriche e telefoniche per allacciarsi alla rete pubblica (“servitù di passaggio di condutture interrate per l'allaccio alla rete nera del Comune di Chiavari e a quella elettrica, gas e telefonica a favore del mappale 1221 del foglio 7 del C.T. di Chiavari di proprietà della società “ ). Controparte_1
Ne consegue che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, va condannata, a sue cura e spese, a rimuovere il collegamento aereo della linea elettrica e telefonica, disalimentando l'impianto, e, in sua sostituzione, ad attivare il collegamento con condutture interrate dall'edificio sino al palo di alimentazione CP_2 dell'energia elettrica e telefonica posto in prossimità del cancello di ingresso al fondo . Pt_1
La domanda dell'attrice di servitù di trasporto cose a mezzo paranco con funi.
Con riferimento a tale domanda occorre considerare che già da prima del 2004 era venuta meno l'utilitas della servitù in questione e ne era divenuto di fatto impossibile l'esercizio, perché la teleferica era inattiva ed arrugginita.
Ad oggi non vi è la possibilità di ricostituire la teleferica, in quanto il suo carrello passerebbe rasente alla scalinata che conduce a fondovalle verso la scogliera, così impedendo del tutto il passaggio di persone e/o rendendolo estremamente pericoloso.
Ai sensi dell'art. 1074 c.c. l'impossibilità di fatto di esercizio della servitù determina lo stato di quiescenza della relativa servitù, che comporta la sospensione delle facoltà di esercizio del diritto sino a quando non venga a maturazione il termine di prescrizione estintiva previsto dall'art. 1073 c.c. Peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma
17 dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 c.c., dopo il decorso del ventennio di non uso” (v. sentenza n. 15988/2013).
A ciò si aggiunga che nell'elenco delle servitù che interessavano i mappali acquistati dalla ed i mappali che rimanevano nella proprietà della venditrice Controparte_1
contenuto nell'atto di compravendita del 22 dicembre 2004, non vi è traccia di Parte_2 alcuna servitù di trasporto a mezzo paranco costituita a carico del mappale n. 1345.
La domanda attorea sul punto va dunque respinta.
La servitù in favore dei fondi da esercitarsi sul fondo Pt_1 Controparte_1 al fine di raggiungere la Via Aurelia, lato GL.
In sede di compravendita dei terreni tra la venditrice (dante causa Persona_4 dell'attrice) e l'acquirente è stata costituita la “servitù di Controparte_1 passaggio pedonale e carraio a favore dei mappali 1223 e 10 del foglio 7 del C.T. di Chiavari di proprietà della signora e a carico della strada che previa autorizzazione Persona_4 delle autorità competenti, la società acquirente intende costruire sul mappale 1221 del foglio
7 di sua proprietà, tale strada congiungerà la costruzione che sarà edificata su mappale 1221 al già esistente accesso alla via Aurelia nel Comune di GL ...” (v. atto del 22 dicembre Per_1
2004).
L'atto di compravendita del 22 dicembre 2004 subordina la costituzione della servitù a favore dei mappali n. 10 e n. 1223 ( ) all'edificazione sul mappale n. 1221 (oggi n. 1345, Pt_1
di una costruzione da parte della società convenuta e di una Controparte_1 strada che avrebbe dovuto collegare la costruzione stessa alla strada pubblica, previo rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Si evince dunque che l'utilitas doveva venire in essere solo con la costruzione futura. In primo luogo, infatti, vi è il dato letterale che induce a ritenere che le parti hanno inteso costituire una servitù al fine di consentire l'accesso al costruendo fabbricato e non anche al terreno.
Tuttavia, la condizione relativa all'edificazione della costruzione e di una strada sul mappale di proprietà della società convenuta non si è realizzata, poiché il progetto per la realizzazione della costruzione non è stato autorizzato dal Comune e oggi non è più autorizzabile, in ragione dei vincoli ambientali imposti alla zona.
Inoltre, non esiste sul mappale n. 1345 (ex 1221, un Controparte_1 percorso già tracciato, idoneo a soddisfare le esigenze della proprietà attorea.
Il CTU, geom. Potenza, ha accertato che il percorso agricolo a cui si riferisce parte attrice
“non può ad oggi essere considerato come una strada privata esistente e carrabile a servizio di unità abitative” (v. consulenza a pag. 22). Il CTU ha anche escluso la possibilità che
18 sussistano le condizioni tecniche per la realizzazione di nuove strade e che le vie di accesso attualmente esistenti possano divenire carrabili (v. pag. 20 della consulenza) ed ha anche evidenziato come l'asserito percorso, comunque costantemente definito come agricolo, preteso da parte attrice, non ricade per intero in proprietà (v. pag. 24 Controparte_1
CTU).
Il CTU, a pag. 24, ha poi concluso che “non risulterebbe possibile la definizione di una strada pedonale e carraia, su cui porre la servitù e ricadente sui fondi della società
[...]
e Sig.ra , partendo dalla Via Aurelia (lato GL) ed Controparte_1 Controparte_2
a servizio dell'abitazione di parte attrice”.
Deve altresì evidenziarsi che dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, si è verificato un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, protetti soprattutto dagli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale.
Da qui consegue che la relativa tutela deve essere garantita, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando rimanga accertata l'inaccessibilità
o l'estrema gravosità - se non impossibilità, in concreto - dell'accesso da parte di un portatore di disabilità (o di persona con ridotta capacità motoria) (v. Cass. n. 29422/2021).
Nella specie, la costituzione di una servitù di passaggio sul sentiero che collegherebbe il rustico di proprietà della alla proprietà della società convenuta non apporterebbe alcuna CP_2 significativa miglioria all'abitazione dell'attrice ove si consideri che il sentiero a cui ha fatto riferimento quest'ultima conduce ad una scalinata, che, a sua volta, accede al cortile laterale dell'abitazione della e poi ad una seconda scalinata che accede all'ingresso Pt_1 dell'abitazione di quest'ultima. La scalinata indicata, oltre ad avere all'incirca lo stesso numero di scalini della scalinata che dal fronte dell'abitazione dell'attrice si snoda sul confine con la proprietà di terzi accedendo alla via Aurelia, lato Chiavari, è da percorrere in salita. Dunque, la costituzione della suddetta servitù non renderebbe l'abitazione dell'attrice raggiungibile in auto per la presenza necessaria di una scala per raggiungere l'abitazione della stessa e creerebbe un secondo accesso alla via pubblica avente le stesse caratteristiche di quello già esistente.
La richiesta formulata dall'attrice di costituzione di una servitù di passaggio a carico del mappale n. 1345 (ex 1221, va dunque rigettata. Controparte_1
19 La servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che conduce alla cd. TR RA e a fondovalle.
Oltre alla scalinata che sale verso monte e porta alla via Aurelia, sul fondo Curtó insiste una seconda scalinata, anch'essa di oltre cento gradini, che conduce, verso valle, alla strada sterrata cd. RA e da lì al mare.
La detta scalinata si diparte dal cortile pertinenziale dell'abitazione , corre all'interno Pt_1 del mappale 1223 dell'attrice, si sviluppa sul mappale 1221 (ora 1341) di proprietà della società
- laddove confluisce il percorso pedonale e carraio di via Controparte_1
Aurelia 1/A (lato GL) - e prosegue nel mappale 1222 dell'attrice, collegandosi alla strada
RA (v. CTU geom. Potenza – pagg. 10 e 11).
L'attrice ha chiesto che sia dichiarata l'inesistenza della servitù, nei confronti di entrambe le convenute. ha contestato la domanda eccependo la Controparte_1 costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia mentre la convenuta
[...]
in via riconvenzionale, ha chiesto: a) in principalità, l'accertamento e la declaratoria CP_2 della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.); b) in subordine, la costituzione coattiva della servitù ai sensi dell'articolo 1051 c.c. e, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 1052 c.c.
La servitù di passaggio sulla scalinata che conduce alla scogliera - che è una servitù reciproca
- è stata costituita per destinazione del padre di famiglia a carico ed a favore dei mappali nn.
1222 e 1223 di proprietà dell'attrice e del mappale n. 1345 (ex 1221) di proprietà della società convenuta.
I presupposti indicati dall'art. 1062 c.c. sono, da un lato, l'esistenza di due fondi attualmente divisi e un tempo posseduti dallo stesso proprietario e, dall'altro, la presenza di cose poste o lasciate in uno stato dal quale risulta la servitù.
Nel caso di specie, è stata la proprietaria dell'intera area sino al 2004, data Persona_4 in cui ha alienato alla società convenuta i mappali nn. 1221 (oggi 1345) e 4, e sino al 2007, data in cui ha alienato alla i mappali nn. 9, 1338, 1339 e 1340 ed infine al 2018, data in cui CP_2 ha alienato all'attrice i mappali nn. 10, 1222, 1223 e 1224 (oggi 1304).
La scalinata in muratura oggetto di contestazione, che attraversa i mappali nn. 1223, 1345 e
1222, costituisce un'opera stabile idonea a rivelare l'esistenza della situazione di asservimento
(si veda la documentazione fotografica prodotta sub doc. n. 17).
Inoltre, l'atto del Notaio del 2004, laddove ai punti a) e c) di pag. 2 elenca tutte le Per_1 servitù costituite per destinazione del padre di famiglia, richiama esplicitamente la servitù di passaggio reciproca esistente sui mappali nn. 1222, 1345 e 1223. Anche in tal caso le servitù
20 reciproche afferiscono al mappale ex 1221, dal cui frazionamento sono derivati tanto il fondo che quelli Controparte_1 Controparte_2
Difettando poi prove concrete sul punto, è ininfluente la presenza di un Bed & Breakfast con il conseguente aumento del transito di persone ove si consideri che, in tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera realmente dannosa per il fondo servente, dando luogo ad inconvenienti e molestie che, secondo la comune valutazione, siano economicamente apprezzabili come più gravose (v. Cass. 40319/2021).
Conseguentemente, la domanda di accertamento negativo della suindicata servitù va rigettata al pari della richiesta di limitazione dell'esercizio di tale servitù di passaggio a favore del solo mappale n. 1345 ( in quanto l'eventuale aggravarsi Controparte_1 della condizione del fondo servente non consente al titolare di quest'ultimo di limitare la servitù
a favore soltanto di uno dei fondi dominanti a favore della quale la servitù è stata costituita.
Va dunque accertata e dichiarata l'esistenza di servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che dalla abitazione dell'attrice (Comune di Chiavari, Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 10) conduce a fondovalle (cd. strada RA), a carico del fondo censito in Comune di
Chiavari al Catasto Terreni mappali 1222 e 1223, di proprietà di e a favore del Parte_1 fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni mappale 1345 (già 1221) e degli edifici
(Foglio 16, mappale 1009, sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 Catasto Fabbricati GL) di proprietà della società nonché a favore del fondo censito Controparte_1 in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali 1339,
1340 e 1346, e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di Controparte_2
L'esito del giudizio e, in particolare, l'accoglimento di alcune delle domande formulate dalle parti e la reciproca soccombenza su altre, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa, come liquidate in dispositivo nei valori medi ex DM 147/2022 (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), vanno poste per soccombenza a carico di . Parte_1
Le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- accerta e dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio pedonale verso la scalinata di via
Aurelia, lato Chiavari, a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al Catasto Terreni,
Foglio 7 mappale 1224 (oggi 1304) di proprietà di e a favore del fondo censito Parte_1 in Comune di Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali 1339,
1340 e 1346 e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di Controparte_2
Accerta e dichiara che non ha dunque il diritto di transitare per il fondo di Controparte_2
per raggiungere la via Aurelia, lato Chiavari, e condanna a Parte_1 Controparte_2 rimuovere il cancelletto realizzato sul confine tra il mappale 1338 di sua proprietà e il mappale
1224 (oggi n. 1304) di proprietà dell'attrice, in corrispondenza del cortile;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimuovere, a sue cura e spese, il collegamento aereo della linea elettrica e telefonica, disalimentando l'impianto, e, in sua sostituzione, ad attivare il collegamento con condutture interrate dall'edificio sino al palo di alimentazione dell'energia elettrica e telefonica CP_2 posto in prossimità del cancello di ingresso al fondo;
Pt_1
- rigetta nel resto le domande formulate da;
Parte_1
- accerta e dichiara che sussiste servitù di passaggio pedonale attraverso la scalinata che dalla abitazione dell'attrice (Comune di Chiavari, Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappale 10) conduce a fondovalle (cd. strada RA), a carico del fondo censito in Comune di Chiavari al
Catasto Terreni mappali 1222 e 1223, di proprietà di e a favore del fondo censito Parte_1 in Comune di Chiavari al Catasto Terreni mappale 1345 (già 1221) e degli edifici (Foglio 16, mappale 1009, sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 Catasto Fabbricati GL) di proprietà della società nonché a favore del fondo censito in Comune di Controparte_1
Chiavari al Catasto Fabbricati, Foglio 7 mappali 9 subalterno 1, mappali 1339, 1340 e 1346, e al Catasto Terreni, Foglio 7 mappale 1338 di proprietà di Controparte_2
- rigetta nel resto le domande formulate da e da Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- ordina alla Agenzia delle Entrate di Genova - Ufficio Provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari di provvedere alle trascrizioni di competenza;
- compensa le spese di lite;
- condanna a rifondere a in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e a le spese di lite del procedimento Controparte_2
22 cautelare in corso di causa che si liquidano in € 457,00per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti, a definitivo carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Genova, in data 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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