Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza di discussione del 5 maggio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 221/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
Pierpaolo Castellitto con domicilio eletto in Avellino alla Via Colombo, n. 2
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t, parte rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo con domicilio eletto in Salerno alla Via G.V. Quaranta, n.1
PARTE APPELLATA
Oggetto: regolarizzazione posizione contributiva-cessata materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1
1. Con sentenza n. 1721/2022 pubblicata in data 26 ottobre 2022 il Tribunale di
Salerno, in funzione di G.L., ha accolto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, l'opposizione proposta da in Controparte_1
persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 25 gennaio 2021, al precetto notificato da per la regolarizzazione della posizione Parte_1
contributiva ed assicurativa del lavoratore a decorrere dal 10 settembre 2006, sulla base di quanto prescritto dalla sentenza n. 1925/2020 emessa dal Tribunale di
Salerno in data 29 ottobre 2020 e notificata il successivo 25 novembre 2020.
2. Preliminarmente qualificata l'opposizione come opposizione all'esecuzione nella parte in cui la società ricorrente contestava il diritto della controparte di procedere all'esecuzione in ragione del pregresso adempimento della obbligazione portata dal titolo esecutivo, e come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui la società ricorrente deduce la nullità del precetto per omessa indicazione della data di apposizione della formula esecutiva sul titolo richiamato nel precetto notificato, il
Tribunale ha poi osservato, con particolare riferimento all'opposizione all'esecuzione
(a precetto), che: “ accertato … il contenuto precettivo del titolo esecutivo (sentenza
n. 1925/2020) ed essendo chiaro che il precetto oggetto di opposizione, in quanto fondato su tale titolo, non poteva che riproporre la intimazione della obbligazione con esso imposta (di pagamento e non “di fare” così come pure erroneamente indicato in precetto), deve quindi darsi atto dell'adempimento di tale obbligazione da parte di già in epoca anteriore alla notifica del precetto (avvenuta in Controparte_1
data 5.1.2021).
La società opponente ha infatti dedotto e provato che in data 27.11.2020, ossia dopo due giorni dalla notifica della sentenza n. 1925/2020, mediante pagamento telematico tramite F24, ha effettuato in favore dell' il versamento dei contributi CP_2
previdenziali spettanti allo per il periodo dal 2006 al 2010 per un importo Parte_1
complessivo pari ad euro 58.441,00 (importo quantificato dalla società in base ai criteri di legge e sulla scorta dei dati emergenti dallo stato matricolare dello
). ”. Parte_1
Conseguentemente a tale accertamento, il giudice di prime cure ha ritenuto superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione relativi alla specifica pretesa creditoria, accogliendo l'opposizione proposta dalla società e dichiarando l'inesistenza del diritto di di procedere all'esecuzione forzata. Parte_1
2 3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 19 aprile 2023, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto in particolare l'erroneità della motivazione della gravata sentenza, deducendo “ … violazione e falsa applicazione degli articoli 612 e ss. c.p.c. laddove reca che il precetto azionato dal signor
fosse impropriamente indicato come precetto per obbligo di fare Parte_1
laddove lo stesso avrebbe dovuto essere rubricato come precetto di pagamento.
Erra il Tribunale di Salerno, incorrendo nella violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. laddove interpreta la portata della sentenza n. 1965/2020 riducendone la portata e restringendo la condanna ivi contenuta, al “pagamento
(versamento) in favore dello e nei confronti dell' dei contributi al Parte_1 CP_2 primo dovuti per il periodo decorrente dal 10.9.2006 al 30.9.2010”.
.Erra altresì incorrendo in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p. 115 e
1116 c.p.c. laddove dichiara ultra petita ed in maniera abnorme rispetto al thema dell'opposizione al precetto introdotta da laddove leggesi: “Non Controparte_1
pare dubbio che, pur generica nel dispositivo, tale sentenza -mediante il raccordo con la parte motiva- esprima tuttavia con certezza la pronuncia di condanna di al pagamento dei contributi dovuti per il periodo (specificamente Controparte_1 individuato in motivazione) decorrente dal 10.9.2006 al 30.9.2010 … In realtà all'esito della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento R.G. 192572020 l'odierno appellante poteva solo azione il precetto così come collazionato, dovendo ottenere da parte di di un facere Controparte_1
fungibile, ovvero la regolarizzazione della posizione previdenziale in capo al signor
. Parte_1
Orbene tale regolarizzazione appare all'evidenza ( e di tanto era ben conscio il
Tribunale tanto da formulare in tale senso apposita proposta transattiva) può essere alternativamente operata o con il versamento dei contributi o con la costituzione di una rendita vitalizia.”.
3 4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. In data 28 aprile 2025 la difesa di parte appellata ha depositato telematicamente, in previsione dell'odierna udienza del 5 maggio 2025 fissata per la discussione, note per la trattazione scritta contenenti istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale, allegando il verbale di udienza e l'accordo sottoscritto personalmente e dai difensori delle parti dinanzi al g.l. del Tribunale di Salerno ed evidenziando che “ in data 23 gennaio 2025 le stesse parti del presente giudizio hanno conciliato dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione lavoro, nella persona del GU Pres. Gibboni il giudizio tra le medesime pendente dinanzi al predetto Ufficio Giudiziario nonché espressamente ogni ulteriore procedimento giudiziale tra le medesime intercorrente e/o intercorso, ivi compreso il presente giudizio di appello ” . Nel verbale di conciliazione giudiziale allegato, le parti hanno altresì convenuto la compensazione integrale delle spese legali ed i rispettivi procuratori hanno sottoscritto l'atto conciliativo in sede giudiziale anche al fine della rinunzia espressa al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale degli avvocati.
6. In particolare, le parti hanno concordato i seguenti punti:
“ 2) Il sig. dopo aver dichiarato che il rapporto di lavoro subordinato Parte_1
intercorso con è definitivamente cessato alla data del 01.08.2020 e di non CP_1 aver null'altro a pretendere da per qualunque motivo, ragione e/o titolo CP_1 che in tale rapporto potrebbe trovare anche direttamente la propria ragion d'essere (…)
”, più specificamente in relazione al presente giudizio di appello “ si obbliga a … a non coltivare il giudizio di appello promosso con ricorso ex art. 436 e ss cpc alla Corte di appello di Salerno depositato in data 19.04.2023, iscritto al n. di RGL 221/2023 … e la cui prossima udienza è stata fissata per il 05.05.2025 … . Qualora per qualsivoglia ragione nel predetto procedimento fosse emessa sentenza favorevole al sig. , Parte_1 questa dovrà considerarsi inutiliter data e priva di qualsiasi effetto tra le parti.”.
La società al punto 4) “accetta le rinunce tutte formulate dal sig. ai CP_1 Parte_1 precedenti punti 2) e 3) del presente verbale di conciliazione ” e “ e al solo fine di definire ogni eventuale ulteriore pendenza che potrebbe trovare il proprio titolo diretto ed anche indiretto nell'intercorso rapporto di lavoro, nella cessazione dello stesso e nelle sentenze (…) passate in giudicato, offre al sig. a titolo di transazione Parte_1 generale novativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965, comma 2 c.c. l'importo
4 omnicomprensivo lordo di euro 33.000,00 (…) ”, importo accettato dal sig. al Parte_1
punto 6).
7. Nel corso dell'odierna udienza in presenza nessuno è comparso per l'appellante e l'Ufficio ha dato atto dell'avvenuto deposito di note di trattazione scritta da parte della società . CP_1
8. Preso atto di quanto sopra, devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
9. Il nuovo assetto dei rapporti reciproci, come determinato dall'accordo conciliativo, va infatti a sostituirsi alla pronunzia già emessa fra le parti e rende superflua la decisione sul gravame (Cass. ord. n. 715/2024).
La cessazione della materia del contendere si determina qualora “ le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo” (Cass.
S.U. n. 8980/2018). Nel caso di specie le parti hanno risolto ogni contrasto mediante la conciliazione, dandone atto reciprocamente, alla luce delle clausole contenute in tale accordo.
Nessun dubbio sulle scelte delle parti alla luce della loro condotta processuale, laddove la mancata comparizione dell'appellante ed il mancato deposito da parte sua di note di udienza va letto alla luce della formulata rinuncia di cui al verbale di conciliazione in data 23 gennaio 2025, mentre parte appellata ha espressamente concluso per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
10. In ordine alle spese processuali, le parti hanno parimenti raggiunto un accordo, stabilendo la integrale compensazione di spese, diritti ed onorari di tutti i giudizi pendenti tra le parti (fatto salvo un contributo spese legali di cui al punto 7) del citato accordo).
Ne consegue che le spese del doppio grado vanno interamente compensate nel presente giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del l.r.p.t. il 19 aprile 2023, avverso la Controparte_1
5 sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr. 1721/2022 pubblicata in data 26 ottobre
2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 5 maggio 2025 il presidente
M. Stassano
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