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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11849 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Firenze, Corso Italia n. Parte_1
30, presso lo studio dell'avv. Iacopo Tozzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, Corso CP_1
Vittorio Emanuele II n. 142, presso lo studio dell'avv. Damiano Forti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_2
Lentasio n. 9, presso lo studio degli avv. Filippo Ganci e Ilaria Gargiulo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Asti, Via Pelletta n. CP_2
18, presso lo studio dell'Avv. Guido Marinetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
; Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione testamento olografo.
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in atti, accogliere la presente impugnativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido
e/o annullare il testamento olografo pubblicato in data 15.07.2021 a ministero del Notaio Dott.ssa , Racc. n. 12165, Repertorio 173781, con ogni consequenziale pronuncia di legge, Persona_1
ivi compresa quella, ove occorrer possa, di dichiarare valido il testamento pubblico del
30.03.2011, Repertorio n. 139, a ministero del Notaio Dott.ssa , e relativamente Persona_1
alla polizza IV sulla vita quanto disposto in data 04.08.2015. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per il convenuto “che Codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 eccezione, deduzione e conclusione Voglia Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili, infondate e non provate per le ragioni spiegate in narrativa;
Condannare
l'attrice alla refusione in favore del Sig. delle spese legali, oltre spese generali, CP_1
IVA e CA”;
Per il convenuto : “si rimette alla decisione che sarà assunta da codesto Ill.mo Parte_2
Tribunale (senza che ciò implichi adesione ad alcuna domanda) e, solo per l'ipotesi in cui venisse accertata l'invalidità del Testamento Olografo, chiede che venga disposto in favore del medesimo signor il pagamento dell'importo derivante dalla differenza tra la quota del 20% Parte_2 del saldo della Polizza, alla quale il signor avrebbe avuto diritto in virtù dell'Appendice, e la Pt_2
quota del 15% del saldo della Polizza, allo stato percepita dal medesimo signor in virtù del Pt_2
Testamento Olografo. Con vittoria di spese e di compensi professionali a carico della parte che risulterà soccombente”;
Per la convenuta “piaccia al Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare che CP_2 CP_2 ha rinunciato all'eredità di . Vinte le spese”.
[...] Persona_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , e per CP_4 Parte_2 CP_2 Controparte_3
ottenere la dichiarazione di invalidità, per incapacità naturale del de cuius, del testamento olografo redatto e sottoscritto da in data 22.10.2017, pubblicato in data 15.07.2021, con CP_5
conseguente reviviscenza del precedente testamento pubblico del 30.03.2011 e della annotazione del 04.08.2015, con la quale il designava i beneficiari della polizza IV n. 3208614 CP_5
a lui intestata.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, con un primo testamento pubblico del 30.03.2011, il de cuius nominava eredi universali i nipoti ex fratre della moglie nei seguenti termini: a) in favore di Pt_1
odierna attrice, la metà del saldo corrispondente al 62% della quota del de cuius dei titoli
[...]
cointestati con la moglie e giacenti presso la filiale di di Villa Severini sita in Roma;
CP_6
b) in favore di odierno convenuto, l'altra metà del saldo della predetta percentuale CP_1 di quota titoli, nonché la proprietà dell'immobile – intestata al de cuius per il 50% – sito in Roma in via Valdagno n. 25, al piano quarto, interno 9 (comprensivo di mobilia ed arredamenti, di cantina al piano sotterraneo e diritto di parcheggio nel garage condominiale).
Inoltre, veniva attribuito in legato il saldo della percentuale del 23% della quota Persona_2
dei suddetti titoli e la restante percentuale di quota, pari al 15%, veniva assegnata, anch'essa in legato, all'amico . Parte_2
Successivamente, in data 04.05.2012, il sottoscriveva una polizza IV sulla vita e, CP_5
in data 04.08.2015, dopo varie modifiche, indicava i nominativi dei beneficiari e le quote loro spettanti nel seguente modo: 50% a 30% a e 20% a . Parte_1 Per_2 CP_2 Parte_2
Ha dedotto l'attrice che, in data 27.12.2016, il Tribunale di Roma decretava l'amministrazione di sostegno a favore del nominandola quale suo ADS. Secondo l'attrice, infatti, il giudice CP_5
tutelare aveva accertato – anche a seguito di esame domiciliare dell'amministrando effettuato in data 30.09.2016 – che questi era totalmente disorientato nel tempo e nello spazio e che non aveva alcuna contezza del contenuto di contratti da lui stesso stipulati relativi ad investimenti di denaro in titoli e polizze assicurative, né della entità del patrimonio proprio e di sua moglie, né del valore del denaro (dichiarava, in particolare, che la sua pensione ammontava ad un euro al mese).
Infine, in data 22.10.2017, il redigeva un secondo testamento olografo – oggetto del CP_5
presente giudizio di invalidità – con il quale revocava ogni precedente disposizione testamentaria e disponeva che tutte le somme derivanti dai conti bancari a lui intestati o cointestati – compresi titoli, polizze o altre forme di investimento – fossero suddivise secondo le seguenti quote: 23% a
[...]
, 15% a , 31% a e 31% a Quest'ultimo Per_2 Parte_2 Parte_1 CP_1
rimaneva, altresì, beneficiario della quota intestata al de cuius sull'immobile sito in Roma.
L'attrice ha altresì dedotto che il testamento olografo del 22.10.2017 fosse da ritenersi invalido per incapacità naturale del testatore.
Nello specifico, a riprova della suddetta incapacità, è stato prodotto il certificato medico del
27.06.2016 dello specialista geriatra che accertava che il fosse «affetto da deterioramento CP_5 cognitivo e sindrome d'allettamento, disturbi comportamentali ed agitazione psico-motoria, sindrome extrapiramidale in vasculopatia cerebrale, disidratazione e cachessia» (v. doc. 7 di parte attrice) e il verbale del 30.09.2016 relativo all'esame domiciliare compiuto dal giudice tutelare nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.
Inoltre, l'attrice ha prodotto due perizie medico-legali del 23.12.2021 e del 16.12.2021 (successive alla morte del testatore), le quali concordano nel ritenere che il al momento della CP_5
redazione del testamento impugnato, fosse in condizioni cliniche tali da non poter seguire e gestire in modo proficuo la sfera patrimoniale ed economica dei propri interessi. Dunque, l'attrice ha concluso per l'invalidità del testamento impugnato e la riviviscenza delle disposizioni testamentarie del precedente testamento pubblico del 30.03.2011, nonché della designazione del 04.08.2015, in merito ai beneficiari e alle quote della polizza sulla vita.
Si è costituito il convenuto eccependo, l'inammissibilità e/o infondatezza della CP_1
domanda proposta dall'attrice, avendo la stessa dato esecuzione alle disposizioni del testamento impugnato. Infatti l'attrice, in qualità di beneficiaria della polizza n. 3208614, avrebbe riscosso dalla AG IV una somma di 423.978,21 €, pari alla quota del Controparte_7
31% dell'importo complessivamente liquidabile, esattamente come previsto dal testamento olografo del 2017.
In secondo luogo, il convenuto ha sostenuto la validità e l'efficacia del testamento impugnato, ritenendo che l'attrice non abbia fornito la prova dell'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento. In tal senso, non sarebbe sufficiente il richiamato provvedimento di nomina di un ADS, poiché, per un verso, esso risale a tredici mesi prima rispetto alla data di redazione del testamento e, per un altro verso, da tale documento si potrebbe semmai ricavare esattamente il contrario, ossia la piena capacità dell'amministrato di compiere tutti quegli atti – tra cui il testamento – esclusi dalla necessaria assistenza dell'amministratore.
Né potrebbero ritenersi dirimenti le due perizie mediche prodotte dalla parte avversaria, entrambe qualificabili “di secondo grado”, essendo state condotte esclusivamente su base documentale e dopo la morte del periziato. Peraltro, la perizia a firma del dott. risulterebbe contraddittoria, in Per_3
quanto giunge alla conclusione della incapacità naturale del de cuius, pur avendo dato atto di documentazione medica da cui emergeva un miglioramento nel tempo delle condizioni cliniche dell'interessato e pur avendo lui stesso evidenziato che la redazione di un atto di ultima volontà non comporta una attività mentale complessa. Ancora meno probante sarebbe, poi, la perizia a firma del dott. – figlio dell'odierna attrice – che si sarebbe limitato ad analizzare la perizia del dott. Per_4
senza apportare alcun nuovo rilievo di carattere medico-legale. Per_3
Infine, il convenuto ha eccepito il difetto di idoneità probatoria del documento prodotto dalla parte avversaria relativo alla individuazione dei beneficiari della polizza IV e delle relative quote effettuata dall'intestatario in data 04.08.2015 (doc. 6 di parte attrice). In particolare, non sarebbe stata fornita prova della conformità di tale copia all'atto originale, né da tale copia sarebbe comunque possibile desumere che la disposizione di modifica dei beneficiari e delle rispettive quote sia stata ordinata dal CP_5
Si è costituito altresì il convenuto , il quale, nella comparsa di costituzione e Parte_2
risposta, pur non aderendo ad alcuna domanda formulata dalle parti e rimettendosi alla valutazione del Tribunale, ha valorizzato le valutazioni di parte attrice in ordine alla incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento olografo.
Infine, si è costituita la convenuta , la quale si è limitata ad eccepire la propria CP_2
estraneità al presente giudizio, essendo stata convenuta in veste di erede di , alla Persona_2
cui eredità aveva tuttavia rinunciato espressamente con atto notarile del 14.12.2021.
È rimasta, invece, contumace la convenuta . Controparte_3
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata documentalmente istruita e, quindi, assunta in decisione all'udienza del 19.11.2024 sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con concessione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Il merito della vicenda.
In via preliminare, va dichiarata l'estraneità di al presente giudizio, in quanto CP_2
soggetto terzo rispetto alla vicenda successoria del CP_5
La convenuta ha, infatti, validamente ed espressamente rinunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 519 c.c., all'eredità del suo dante causa , a sua volta erede di , con Persona_2 CP_5
dichiarazione formale ritualmente resa dinanzi al Notaio in data 14.12.2021 (v. doc. 1 di parte convenuta).
Pertanto, attesa l'efficacia retroattiva del summenzionato atto di rinuncia, la vocazione dell'eredità in suo favore da parte di deve ritenersi tanquam non esset, con conseguente Persona_2
estraneità anche alle vicende successorie del per cui è causa. CP_5
In secondo luogo, va dichiarata la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto CP_1
La norma che viene in rilievo è l'art. 590 c.c., che preclude la possibilità di far valere la nullità della disposizione testamentaria a chi, conoscendo la causa della invalidità, ha confermato la disposizione o ne dato volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Peraltro, la norma in questione trova applicazione non soltanto alle ipotesi di nullità in senso stretto, ma anche a quelle di annullabilità del testamento – anche da incapacità naturale o legale del testatore – non essendovi ragione per negare la possibilità di convalidare una disposizione annullabile dal momento che la legge ammette la convalida di un vizio ben più grave, rappresentato dalla nullità del testamento (cfr., Cass. civ. sez. II, n. 17392/2017; Cass., 719/1965; Cass.,
1689/1964).
Tanto premesso, nel caso di specie sussistono, in capo all'odierna attrice, entrambi i presupposti richiesti dall'art. 590 c.c. per la convalida del testamento impugnato: la volontaria esecuzione dell'atto invalido (elemento oggettivo) e la conoscenza della causa di invalidità da parte dell'esecutore (elemento soggettivo).
Quanto al primo requisito, circa la prova del compimento di un atto di esecuzione e attuazione del testamento olografo, sono determinanti la richiesta di e l'avvenuta liquidazione in suo Parte_1
favore della somma di € 423.978,21, disposta dalla AG IV , a Controparte_7
liquidazione della polizza sulla vita n. 3208614, per un importo corrispondente alla quota del 31% del totale, stabilita dal de cuius nel testamento olografo impugnato dalla stessa in questa sede.
Detta circostanza non è stata in alcun modo smentita dalla parte attrice, che non ha fornito alcuna prova di aver riscosso la suddetta somma soltanto a titolo di acconto del maggior importo dovuto
(pari, secondo la prospettazione della alla quota del 50% così come stabilito nell'annotazione CP_1
del 04.08.2015), mancando in atti qualsiasi dichiarazione scritta o documentazione attestante il fatto che detta somma sia stata chiesta e liquidata sulla base di una diversa disposizione del de cuius,
l'ammontare complessivo del suo diritto e la specifica riserva di azione per il residuo.
In particolare, non è contestata la circostanza che parte attrice - al pari dell'altro beneficiario, il convento – al fine di riscuotere la polizza vita sottoscritta dal de cuius in misura CP_1
pari alla percentuale del 31% abbia comunicato l'esistenza del testamento pubblico del 3003.2011 e di quello olografo – qui impugnato – del 22.10.2017, dichiarando che si tratti di testamenti formalmente validi e non impugnati.
Parte attrice, infine, non ha provato e tantomeno contro dedotto che, al momento della richiesta di liquidazione della polizza vita innanzi citata e dell'incasso dell'indennizzo, nell'importo a ella pro quota riconosciuto, non fosse a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione, in data 15.07.2021, del testamento olografo del 22.10.2017.
A tale stregua, non coglie nel segno la difesa di parte attrice secondo cui la circostanza di aver
“espressamente e volontariamente eseguito le disposizioni del testamento olografo del 22 ottobre
2017 […] dando, pertanto, piena acquiescenza al predetto testamento e, quindi, rendendo inammissibile ogni successiva impugnativa dello stesso” sarebbe irrilevante ai fini della presente decisione in quanto la somma di € 423.978,21 (corrispondente alla quota pari al 31% del valore della polizza) “le spetterebbe comunque secondo il testamento del 22.10.2017, che conserva tutta la sua validità ed efficacia almeno fino al momento in cui [il] Giudice non ne pronuncerà
l'annullamento. Neppure può essere considerata mero adempimento burocratico volto unicamente a riscuotere una somma di cui si aveva in ogni caso diritto, la dichiarazione sostitutiva (ritenuta conforme all'attuale stato delle cose che vede il testamento impugnato ancora valido ed efficace) inviata da parte attrice alla Credit Ras s.p.a. per ottenere la liquidazione della polizza nella predetta quota del 31%. Invero, il consapevole comportamento dell'attrice, che ha chiesto ed ottenuto la liquidazione della polizza de qua secondo le quote come da ultimo modificate dal de cuius nel testamento olografo del
22.10.2017, senza alcuna riserva di far valere i suoi maggiori diritti derivanti dalla pregressa designazione del 04.08.2015, non può che essere interpretata come manifestazione tacita della volontà di attribuire efficacia alla disposizione testamentaria di cui in questa sede la stessa chiede di riconoscerne l'invalidità per incapacità naturale del testatore.
Quanto all'elemento soggettivo, deve senz'altro ritenersi che l'attrice fosse a conoscenza della pretesa incapacità naturale del testatore e, dunque, della presunta invalidità del testamento da lui redatto.
Del resto, è la stessa parte attrice che ha valorizzato una serie di circostanze fattuali da cui desumere l'incapacità di intendere e di volere del de cuius al tempo della redazione dell'atto impugnato, di cui aveva senz'altro conoscenza nel momento in cui ha dato volontariamente esecuzione al testamento olografo successivamente impugnato.
Innanzitutto, è stata la stessa a proporre ricorso per la nomina di un ADS per il Parte_1
testatore, ritenendo che questi fosse andato incontro ad un degrado delle sue facoltà mentali, a causa delle patologie psichiche e fisiche di cui soffriva, che – a suo avviso – lo rendevano incapace di attendere con autonomia al compimento di atti personali e patrimoniali.
In secondo luogo, l'attrice stessa è stata nominata amministratrice di sostegno del de cuius. In questa veste era tenuta, per ragioni del proprio ufficio, a tenere costantemente contatti con i medici che avevano in cura il beneficiario, ad affiancarlo nel compimento degli atti previsti dal decreto di nomina e, in generale, a monitorare le capacità cognitive e di autodeterminazione dell'amministrato.
Per tali ragioni, dunque, è da ritenersi provato che la parte attrice– al momento dell'esecuzione del testamento olografo del 22.10.2017 – avesse piena contezza della dedotta incapacità di intendere e di volere del al momento della redazione dello stesso. CP_5
Dunque, alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che, ai sensi dell'art. 590 c.c., sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per la convalida, da parte dell'attrice, del testamento olografo del
22.10.2017., avendo la stessa manifestato con il suo comportamento (volontaria e consapevole esecuzione del testamento impugnato), la tacita intenzione di attribuire efficacia all'atto ritenuto invalido, pur essendo a conoscenza della presunta causa di invalidità dello stesso.
Ritenuta, quindi, fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda attorea di annullamento del testamento olografo del 22.10.2017, per incapacità naturale del testatore CP_5
, il Tribunale non può pronunciarsi sulla validità o meno delle disposizioni testamentarie in
[...]
contestazione. Per l'effetto, deve ritenersi assorbita anche la domanda formulata, in via subordinata, dal convenuto
. Parte_2
3. Le spese processuali.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, ridotte della metà ai sensi dell'art- 4, co. 9 del citato decreto, stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del medesimo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta l'intervenuta rinuncia, da parte della convenuta , alla eredità di CP_2
e, per l'effetto, dichiara la sua estraneità alla vicenda successoria per cui Persona_2
è causa;
2) dichiara inammissibile la domanda, formulata dall'attrice di annullamento Parte_1
del testamento olografo del 22.10.2017, per incapacità naturale del testatore CP_5
;
[...]
3) per l'effetto, dichiara assorbita la domanda formulata, in via subordinata, dal convenuto
; Parte_2
4) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite parti convenute, che liquida a favore di in € 7.051,00, a favore di CP_1 Parte_2
in € 4.500,00 e a favore di in € 4.216,00, per compenso
[...] CP_2
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Sofia Putignani.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11849 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Firenze, Corso Italia n. Parte_1
30, presso lo studio dell'avv. Iacopo Tozzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, Corso CP_1
Vittorio Emanuele II n. 142, presso lo studio dell'avv. Damiano Forti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_2
Lentasio n. 9, presso lo studio degli avv. Filippo Ganci e Ilaria Gargiulo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Asti, Via Pelletta n. CP_2
18, presso lo studio dell'Avv. Guido Marinetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
; Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione testamento olografo.
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in atti, accogliere la presente impugnativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido
e/o annullare il testamento olografo pubblicato in data 15.07.2021 a ministero del Notaio Dott.ssa , Racc. n. 12165, Repertorio 173781, con ogni consequenziale pronuncia di legge, Persona_1
ivi compresa quella, ove occorrer possa, di dichiarare valido il testamento pubblico del
30.03.2011, Repertorio n. 139, a ministero del Notaio Dott.ssa , e relativamente Persona_1
alla polizza IV sulla vita quanto disposto in data 04.08.2015. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per il convenuto “che Codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 eccezione, deduzione e conclusione Voglia Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili, infondate e non provate per le ragioni spiegate in narrativa;
Condannare
l'attrice alla refusione in favore del Sig. delle spese legali, oltre spese generali, CP_1
IVA e CA”;
Per il convenuto : “si rimette alla decisione che sarà assunta da codesto Ill.mo Parte_2
Tribunale (senza che ciò implichi adesione ad alcuna domanda) e, solo per l'ipotesi in cui venisse accertata l'invalidità del Testamento Olografo, chiede che venga disposto in favore del medesimo signor il pagamento dell'importo derivante dalla differenza tra la quota del 20% Parte_2 del saldo della Polizza, alla quale il signor avrebbe avuto diritto in virtù dell'Appendice, e la Pt_2
quota del 15% del saldo della Polizza, allo stato percepita dal medesimo signor in virtù del Pt_2
Testamento Olografo. Con vittoria di spese e di compensi professionali a carico della parte che risulterà soccombente”;
Per la convenuta “piaccia al Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare che CP_2 CP_2 ha rinunciato all'eredità di . Vinte le spese”.
[...] Persona_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , e per CP_4 Parte_2 CP_2 Controparte_3
ottenere la dichiarazione di invalidità, per incapacità naturale del de cuius, del testamento olografo redatto e sottoscritto da in data 22.10.2017, pubblicato in data 15.07.2021, con CP_5
conseguente reviviscenza del precedente testamento pubblico del 30.03.2011 e della annotazione del 04.08.2015, con la quale il designava i beneficiari della polizza IV n. 3208614 CP_5
a lui intestata.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, con un primo testamento pubblico del 30.03.2011, il de cuius nominava eredi universali i nipoti ex fratre della moglie nei seguenti termini: a) in favore di Pt_1
odierna attrice, la metà del saldo corrispondente al 62% della quota del de cuius dei titoli
[...]
cointestati con la moglie e giacenti presso la filiale di di Villa Severini sita in Roma;
CP_6
b) in favore di odierno convenuto, l'altra metà del saldo della predetta percentuale CP_1 di quota titoli, nonché la proprietà dell'immobile – intestata al de cuius per il 50% – sito in Roma in via Valdagno n. 25, al piano quarto, interno 9 (comprensivo di mobilia ed arredamenti, di cantina al piano sotterraneo e diritto di parcheggio nel garage condominiale).
Inoltre, veniva attribuito in legato il saldo della percentuale del 23% della quota Persona_2
dei suddetti titoli e la restante percentuale di quota, pari al 15%, veniva assegnata, anch'essa in legato, all'amico . Parte_2
Successivamente, in data 04.05.2012, il sottoscriveva una polizza IV sulla vita e, CP_5
in data 04.08.2015, dopo varie modifiche, indicava i nominativi dei beneficiari e le quote loro spettanti nel seguente modo: 50% a 30% a e 20% a . Parte_1 Per_2 CP_2 Parte_2
Ha dedotto l'attrice che, in data 27.12.2016, il Tribunale di Roma decretava l'amministrazione di sostegno a favore del nominandola quale suo ADS. Secondo l'attrice, infatti, il giudice CP_5
tutelare aveva accertato – anche a seguito di esame domiciliare dell'amministrando effettuato in data 30.09.2016 – che questi era totalmente disorientato nel tempo e nello spazio e che non aveva alcuna contezza del contenuto di contratti da lui stesso stipulati relativi ad investimenti di denaro in titoli e polizze assicurative, né della entità del patrimonio proprio e di sua moglie, né del valore del denaro (dichiarava, in particolare, che la sua pensione ammontava ad un euro al mese).
Infine, in data 22.10.2017, il redigeva un secondo testamento olografo – oggetto del CP_5
presente giudizio di invalidità – con il quale revocava ogni precedente disposizione testamentaria e disponeva che tutte le somme derivanti dai conti bancari a lui intestati o cointestati – compresi titoli, polizze o altre forme di investimento – fossero suddivise secondo le seguenti quote: 23% a
[...]
, 15% a , 31% a e 31% a Quest'ultimo Per_2 Parte_2 Parte_1 CP_1
rimaneva, altresì, beneficiario della quota intestata al de cuius sull'immobile sito in Roma.
L'attrice ha altresì dedotto che il testamento olografo del 22.10.2017 fosse da ritenersi invalido per incapacità naturale del testatore.
Nello specifico, a riprova della suddetta incapacità, è stato prodotto il certificato medico del
27.06.2016 dello specialista geriatra che accertava che il fosse «affetto da deterioramento CP_5 cognitivo e sindrome d'allettamento, disturbi comportamentali ed agitazione psico-motoria, sindrome extrapiramidale in vasculopatia cerebrale, disidratazione e cachessia» (v. doc. 7 di parte attrice) e il verbale del 30.09.2016 relativo all'esame domiciliare compiuto dal giudice tutelare nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.
Inoltre, l'attrice ha prodotto due perizie medico-legali del 23.12.2021 e del 16.12.2021 (successive alla morte del testatore), le quali concordano nel ritenere che il al momento della CP_5
redazione del testamento impugnato, fosse in condizioni cliniche tali da non poter seguire e gestire in modo proficuo la sfera patrimoniale ed economica dei propri interessi. Dunque, l'attrice ha concluso per l'invalidità del testamento impugnato e la riviviscenza delle disposizioni testamentarie del precedente testamento pubblico del 30.03.2011, nonché della designazione del 04.08.2015, in merito ai beneficiari e alle quote della polizza sulla vita.
Si è costituito il convenuto eccependo, l'inammissibilità e/o infondatezza della CP_1
domanda proposta dall'attrice, avendo la stessa dato esecuzione alle disposizioni del testamento impugnato. Infatti l'attrice, in qualità di beneficiaria della polizza n. 3208614, avrebbe riscosso dalla AG IV una somma di 423.978,21 €, pari alla quota del Controparte_7
31% dell'importo complessivamente liquidabile, esattamente come previsto dal testamento olografo del 2017.
In secondo luogo, il convenuto ha sostenuto la validità e l'efficacia del testamento impugnato, ritenendo che l'attrice non abbia fornito la prova dell'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento. In tal senso, non sarebbe sufficiente il richiamato provvedimento di nomina di un ADS, poiché, per un verso, esso risale a tredici mesi prima rispetto alla data di redazione del testamento e, per un altro verso, da tale documento si potrebbe semmai ricavare esattamente il contrario, ossia la piena capacità dell'amministrato di compiere tutti quegli atti – tra cui il testamento – esclusi dalla necessaria assistenza dell'amministratore.
Né potrebbero ritenersi dirimenti le due perizie mediche prodotte dalla parte avversaria, entrambe qualificabili “di secondo grado”, essendo state condotte esclusivamente su base documentale e dopo la morte del periziato. Peraltro, la perizia a firma del dott. risulterebbe contraddittoria, in Per_3
quanto giunge alla conclusione della incapacità naturale del de cuius, pur avendo dato atto di documentazione medica da cui emergeva un miglioramento nel tempo delle condizioni cliniche dell'interessato e pur avendo lui stesso evidenziato che la redazione di un atto di ultima volontà non comporta una attività mentale complessa. Ancora meno probante sarebbe, poi, la perizia a firma del dott. – figlio dell'odierna attrice – che si sarebbe limitato ad analizzare la perizia del dott. Per_4
senza apportare alcun nuovo rilievo di carattere medico-legale. Per_3
Infine, il convenuto ha eccepito il difetto di idoneità probatoria del documento prodotto dalla parte avversaria relativo alla individuazione dei beneficiari della polizza IV e delle relative quote effettuata dall'intestatario in data 04.08.2015 (doc. 6 di parte attrice). In particolare, non sarebbe stata fornita prova della conformità di tale copia all'atto originale, né da tale copia sarebbe comunque possibile desumere che la disposizione di modifica dei beneficiari e delle rispettive quote sia stata ordinata dal CP_5
Si è costituito altresì il convenuto , il quale, nella comparsa di costituzione e Parte_2
risposta, pur non aderendo ad alcuna domanda formulata dalle parti e rimettendosi alla valutazione del Tribunale, ha valorizzato le valutazioni di parte attrice in ordine alla incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento olografo.
Infine, si è costituita la convenuta , la quale si è limitata ad eccepire la propria CP_2
estraneità al presente giudizio, essendo stata convenuta in veste di erede di , alla Persona_2
cui eredità aveva tuttavia rinunciato espressamente con atto notarile del 14.12.2021.
È rimasta, invece, contumace la convenuta . Controparte_3
Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata documentalmente istruita e, quindi, assunta in decisione all'udienza del 19.11.2024 sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con concessione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Il merito della vicenda.
In via preliminare, va dichiarata l'estraneità di al presente giudizio, in quanto CP_2
soggetto terzo rispetto alla vicenda successoria del CP_5
La convenuta ha, infatti, validamente ed espressamente rinunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 519 c.c., all'eredità del suo dante causa , a sua volta erede di , con Persona_2 CP_5
dichiarazione formale ritualmente resa dinanzi al Notaio in data 14.12.2021 (v. doc. 1 di parte convenuta).
Pertanto, attesa l'efficacia retroattiva del summenzionato atto di rinuncia, la vocazione dell'eredità in suo favore da parte di deve ritenersi tanquam non esset, con conseguente Persona_2
estraneità anche alle vicende successorie del per cui è causa. CP_5
In secondo luogo, va dichiarata la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto CP_1
La norma che viene in rilievo è l'art. 590 c.c., che preclude la possibilità di far valere la nullità della disposizione testamentaria a chi, conoscendo la causa della invalidità, ha confermato la disposizione o ne dato volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Peraltro, la norma in questione trova applicazione non soltanto alle ipotesi di nullità in senso stretto, ma anche a quelle di annullabilità del testamento – anche da incapacità naturale o legale del testatore – non essendovi ragione per negare la possibilità di convalidare una disposizione annullabile dal momento che la legge ammette la convalida di un vizio ben più grave, rappresentato dalla nullità del testamento (cfr., Cass. civ. sez. II, n. 17392/2017; Cass., 719/1965; Cass.,
1689/1964).
Tanto premesso, nel caso di specie sussistono, in capo all'odierna attrice, entrambi i presupposti richiesti dall'art. 590 c.c. per la convalida del testamento impugnato: la volontaria esecuzione dell'atto invalido (elemento oggettivo) e la conoscenza della causa di invalidità da parte dell'esecutore (elemento soggettivo).
Quanto al primo requisito, circa la prova del compimento di un atto di esecuzione e attuazione del testamento olografo, sono determinanti la richiesta di e l'avvenuta liquidazione in suo Parte_1
favore della somma di € 423.978,21, disposta dalla AG IV , a Controparte_7
liquidazione della polizza sulla vita n. 3208614, per un importo corrispondente alla quota del 31% del totale, stabilita dal de cuius nel testamento olografo impugnato dalla stessa in questa sede.
Detta circostanza non è stata in alcun modo smentita dalla parte attrice, che non ha fornito alcuna prova di aver riscosso la suddetta somma soltanto a titolo di acconto del maggior importo dovuto
(pari, secondo la prospettazione della alla quota del 50% così come stabilito nell'annotazione CP_1
del 04.08.2015), mancando in atti qualsiasi dichiarazione scritta o documentazione attestante il fatto che detta somma sia stata chiesta e liquidata sulla base di una diversa disposizione del de cuius,
l'ammontare complessivo del suo diritto e la specifica riserva di azione per il residuo.
In particolare, non è contestata la circostanza che parte attrice - al pari dell'altro beneficiario, il convento – al fine di riscuotere la polizza vita sottoscritta dal de cuius in misura CP_1
pari alla percentuale del 31% abbia comunicato l'esistenza del testamento pubblico del 3003.2011 e di quello olografo – qui impugnato – del 22.10.2017, dichiarando che si tratti di testamenti formalmente validi e non impugnati.
Parte attrice, infine, non ha provato e tantomeno contro dedotto che, al momento della richiesta di liquidazione della polizza vita innanzi citata e dell'incasso dell'indennizzo, nell'importo a ella pro quota riconosciuto, non fosse a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione, in data 15.07.2021, del testamento olografo del 22.10.2017.
A tale stregua, non coglie nel segno la difesa di parte attrice secondo cui la circostanza di aver
“espressamente e volontariamente eseguito le disposizioni del testamento olografo del 22 ottobre
2017 […] dando, pertanto, piena acquiescenza al predetto testamento e, quindi, rendendo inammissibile ogni successiva impugnativa dello stesso” sarebbe irrilevante ai fini della presente decisione in quanto la somma di € 423.978,21 (corrispondente alla quota pari al 31% del valore della polizza) “le spetterebbe comunque secondo il testamento del 22.10.2017, che conserva tutta la sua validità ed efficacia almeno fino al momento in cui [il] Giudice non ne pronuncerà
l'annullamento. Neppure può essere considerata mero adempimento burocratico volto unicamente a riscuotere una somma di cui si aveva in ogni caso diritto, la dichiarazione sostitutiva (ritenuta conforme all'attuale stato delle cose che vede il testamento impugnato ancora valido ed efficace) inviata da parte attrice alla Credit Ras s.p.a. per ottenere la liquidazione della polizza nella predetta quota del 31%. Invero, il consapevole comportamento dell'attrice, che ha chiesto ed ottenuto la liquidazione della polizza de qua secondo le quote come da ultimo modificate dal de cuius nel testamento olografo del
22.10.2017, senza alcuna riserva di far valere i suoi maggiori diritti derivanti dalla pregressa designazione del 04.08.2015, non può che essere interpretata come manifestazione tacita della volontà di attribuire efficacia alla disposizione testamentaria di cui in questa sede la stessa chiede di riconoscerne l'invalidità per incapacità naturale del testatore.
Quanto all'elemento soggettivo, deve senz'altro ritenersi che l'attrice fosse a conoscenza della pretesa incapacità naturale del testatore e, dunque, della presunta invalidità del testamento da lui redatto.
Del resto, è la stessa parte attrice che ha valorizzato una serie di circostanze fattuali da cui desumere l'incapacità di intendere e di volere del de cuius al tempo della redazione dell'atto impugnato, di cui aveva senz'altro conoscenza nel momento in cui ha dato volontariamente esecuzione al testamento olografo successivamente impugnato.
Innanzitutto, è stata la stessa a proporre ricorso per la nomina di un ADS per il Parte_1
testatore, ritenendo che questi fosse andato incontro ad un degrado delle sue facoltà mentali, a causa delle patologie psichiche e fisiche di cui soffriva, che – a suo avviso – lo rendevano incapace di attendere con autonomia al compimento di atti personali e patrimoniali.
In secondo luogo, l'attrice stessa è stata nominata amministratrice di sostegno del de cuius. In questa veste era tenuta, per ragioni del proprio ufficio, a tenere costantemente contatti con i medici che avevano in cura il beneficiario, ad affiancarlo nel compimento degli atti previsti dal decreto di nomina e, in generale, a monitorare le capacità cognitive e di autodeterminazione dell'amministrato.
Per tali ragioni, dunque, è da ritenersi provato che la parte attrice– al momento dell'esecuzione del testamento olografo del 22.10.2017 – avesse piena contezza della dedotta incapacità di intendere e di volere del al momento della redazione dello stesso. CP_5
Dunque, alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che, ai sensi dell'art. 590 c.c., sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per la convalida, da parte dell'attrice, del testamento olografo del
22.10.2017., avendo la stessa manifestato con il suo comportamento (volontaria e consapevole esecuzione del testamento impugnato), la tacita intenzione di attribuire efficacia all'atto ritenuto invalido, pur essendo a conoscenza della presunta causa di invalidità dello stesso.
Ritenuta, quindi, fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda attorea di annullamento del testamento olografo del 22.10.2017, per incapacità naturale del testatore CP_5
, il Tribunale non può pronunciarsi sulla validità o meno delle disposizioni testamentarie in
[...]
contestazione. Per l'effetto, deve ritenersi assorbita anche la domanda formulata, in via subordinata, dal convenuto
. Parte_2
3. Le spese processuali.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, ridotte della metà ai sensi dell'art- 4, co. 9 del citato decreto, stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del medesimo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accerta l'intervenuta rinuncia, da parte della convenuta , alla eredità di CP_2
e, per l'effetto, dichiara la sua estraneità alla vicenda successoria per cui Persona_2
è causa;
2) dichiara inammissibile la domanda, formulata dall'attrice di annullamento Parte_1
del testamento olografo del 22.10.2017, per incapacità naturale del testatore CP_5
;
[...]
3) per l'effetto, dichiara assorbita la domanda formulata, in via subordinata, dal convenuto
; Parte_2
4) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite parti convenute, che liquida a favore di in € 7.051,00, a favore di CP_1 Parte_2
in € 4.500,00 e a favore di in € 4.216,00, per compenso
[...] CP_2
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Sofia Putignani.