CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CI MA ST, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se SO - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Vincenzo Pannelli N. 1 62012 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento N. TQ7011E00603/2024, notificato il 25 ottobre 2024, che trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Civitanova Marche in data 14 ottobre 2019, a seguito di verifica fiscale condotta per il periodo 1° gennaio
2016 - 14 ottobre 2019.
Le contestazioni per l'anno 2019 riguardano:
a) Versamenti bancari non giustificati per complessivi €14.055,35:
Versamento contanti di €5,35 del 30/01/2019 su Banca_1 Versamento contanti di €2.050,00 del 26/08/2019 su Banca_2 Bonifico di €10.000,00 del 07/05/2019 su Banca_3 Versamento contanti di €2.000,00 del 15/07/2019 su Banca_3 (conto intestato alla figlia con delega di firma del contribuente)
b) Deducibilità limitata dei costi per autovettura:
Recupero dell'80% dei costi dedotti per carburanti, assicurazioni, pedaggi, manutenzione e leasing operativo/ finanziario dell'autovettura Mercedes Coupé 180
Contestazione della deducibilità integrale in violazione dell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR
c) Omessa dichiarazione IRAP:
Mancata presentazione della dichiarazione IRAP nonostante la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione
Presenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile Utilizzo di lavoro altrui (collaborazione con Nominativo_1 per €31.200,00) 2. PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA PARZIALE
Con provvedimento n. 465 del 03/02/2025, l'Ufficio ha disposto un annullamento parziale dell'avviso di accertamento, riconoscendo la deducibilità di costi auto per €2.506,00 relativi a spese confluite in rimborsi chilometrici fatturati ai clienti e regolarmente assoggettati a tassazione.
Il Ricorrente_1 ha proposto ricorso articolato su tre motivi principali:
Primo motivo - Versamenti bancari:
Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 sulla natura presuntiva delle operazioni bancarie.
Sostiene di aver dichiarato oltre €121.000 di ricavi professionali regolarmente riscontrati.
Fornisce giustificazioni specifiche per ogni versamento contestato.
Evidenzia la disponibilità di contante per €13.250,00 derivante da disponibilità pregresse, prelevamenti e affitti.
Secondo motivo - Deducibilità costi auto:
Invoca l'art. 164, comma 1, lett. a) del TUIR per la deducibilità integrale.
Sostiene l'uso esclusivamente professionale dell'autovettura Società_1. Evidenzia di aver fatturato e assoggettato a tassazione rimborsi chilometrici per €4.366,20 e pedaggi per
€319,20.
Contesta l'interpretazione dell'art. 19-bis1 del DPR 633/1972 sulla detraibilità IVA.
Terzo motivo - Assenza requisiti IRAP:
Richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451/2016 sui requisiti dell'autonoma organizzazione Sostiene che la collaborazione con la Nominativo_1 costituisce attività meramente esecutiva. Evidenzia che l'apporto non supera la soglia del collaboratore con mansioni di segreteria.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo:
Sui versamenti bancari:
Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'onere probatorio analitico.
Contesta la genericità delle giustificazioni fornite.
Evidenzia incongruenze nella documentazione (discordanza date nel bonifico ASD).
Sottolinea l'assenza di certificazione CU per il rimborso dell'associazione sportiva.
Sui costi auto:
Conferma la corretta applicazione dell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR.
Distingue tra beni strumentali indispensabili e uso professionale.
Richiama la sentenza n. 269/2024 della stessa Corte che ha confermato l'orientamento dell'Ufficio.
Giustifica l'autotutela limitata ai soli costi confluiti in rimborsi fatturati.
Sull'IRAP:
Evidenzia la presenza di tutti gli elementi dell'autonoma organizzazione.
Sottolinea la natura qualificata della collaborazione con la Nominativo_1. Richiama la giurisprudenza di legittimità sulla valutazione concreta dell'apporto lavorativo.
Conferma la sussistenza del presupposto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sui versamenti contestati:
Il contribuente presenta una situazione reddituale significativa per il 2019, con ricavi professionali dichiarati superiori a €121.000 di ricavi professionali regolarmente riscontrati dalla Guardia di Finanza. Questa situazione patrimoniale e reddituale costituisce un elemento favorevole nella valutazione della plausibilità almeno di alcune delle giustificazioni fornite.
Venendo ora alle giustificazioni fornite:
1.Versamento di 10.000 euro. La documentazione fornita appare sufficiente a giustificare l'entrata. Il ricorrente ha difatti prodotto: la Dichiarazione Associazione_1 del 02/03/2020 ( all.to 2) che attesta la partecipazione del Ricorrente_1 come dirigente sportivo (tessera FIPAV n. 485445) al campionato di pallavolo femminile serie B2 stagione 2017/2018, confermando l'erogazione di €10.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute, nonché l'estratto conto del Banca_3 ( all.to 3) che evidenzia il bonifico di €10.000,00 del 07/05/2019 con causale "BONIFICO A CREDITO Associazione_1 19 RIMBORSO SPESE 2018 RIF. 080862031048300480260102600IT". La discordanza di una data appare, dunque, più dovuta a refuso.
2. Versamento di 2.000,00 sul conto intestato alla figlia e, rispetto al quale, il ricorrente è delegato. Il
Ricorrente_1 ha fornito sul punto giustificazioni che appaiono plausibili, riferendo tale versamento a regalie ricevute dalla giovane in occasione di un viaggio all'estero e producendo, in proposito, copia del passaporto della ragazza a dimostrazione del viaggio stesso. Anche tale versamento appare, dunque, giustificato.
3. Versamento di 2.050,00 del 26/08/2019. Pure sul punto le giustificazioni fornite dal ricorrente appaiono plausibili, percependo lo stesso degli incassi per affitti.
In conclusione i versamenti contestati sono plausibilmente giustificati. Il motivo n. 1 va dunque accolto integralmente.
b) Sulla deducibilità dei costi per autovetture nell'attività professionale
L'Amministrazione finanziaria ha correttamente applicato i principi stabiliti dall'art. 164, comma 1, lett. a), del TUIR, secondo cui la deducibilità integrale dei costi per autovetture è riservata esclusivamente ai veicoli che costituiscono beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i veicoli si distinguono in due categorie: quelli a deducibilità integrale (esclusivamente strumentali all'attività o adibiti ad uso pubblico) e quelli a deducibilità limitata
(veicoli aziendali e per attività professionale). La prima categoria concerne i veicoli indispensabili per l'esercizio dell'attività, senza i quali la stessa non sarebbe configurabile.
Nel caso dell'attività professionale di commercialista, non sussiste quel rapporto di strumentalità esclusiva richiesto dalla norma per la deduzione integrale. Pertanto, trova applicazione il regime limitativo previsto dall'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, che stabilisce una deducibilità del 20% per i professionisti (elevata all'80% per agenti e rappresentanti di commercio).
La giurisprudenza ha riconosciuto un'importante eccezione quando i costi auto confluiscono in rimborsi chilometrici fatturati ai clienti e regolarmente assoggettati a tassazione. In questi casi, come stabilito dalla
Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 4226 del 2025, "ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, la spesa è integralmente deducibile ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 54 del TUIR".
Nel caso in esame:
Rimborsi chilometrici fatturati: €4.366,20
Rimborsi pedaggi fatturati: €319,20
Totale rimborsi fatturati: €4.685,40
Riconoscimento Ufficio in autotutela: €2.506,00
L'Ufficio ha correttamente limitato il riconoscimento a €2.506,00 perché, come specificato nelle controdeduzioni, "l'80% recuperato, sul totale dei costi sostenuti per tali voci, era pari soltanto ad €2.506 mentre l'ammontare complessivo dei rimborsi chilometrici e pedaggi, contenuti nelle parcelle, era di
€4.658,40".
I costi detraibili che dovrebbero essere riconosciuti sono €2.506,00, corrispondenti all'80% dei costi effettivamente sostenuti per le voci che confluiscono nei rimborsi chilometrici fatturati. Questo importo è inferiore ai rimborsi totali fatturati (€4.685,40) perché include solo le voci di costo effettivamente sostenute e documentate, escludendo i costi di leasing che rimangono soggetti al limite generale del 20% di deducibilità.
La differenza tra i rimborsi fatturati (€4.685,40) e i costi riconoscibili (€2.506,00) di €2.179,40 rappresenta la parte dei rimborsi che eccede i costi effettivamente sostenuti per le voci deducibili, e pertanto rimane correttamente assoggettata a tassazione come maggior ricavo.
In conclusione le determinazioni assunte dall'Ufficio, all'esito della autotutela, risultano conformi ai principi normativi e giurisprudenziali consolidati.
Il motivo va dunque parzialmente accolto, riconoscendo come detraibile l'importo di euro 2.506,00.
c) Sulla debenza dell'IRAP.
L'autonoma organizzazione che determina l'assoggettamento ad IRAP dei proventi di una attività si compone di elementi personali (il ricorso a dipendenti o assimilati) e di fattori materiali (locali adibiti a luogo di lavoro, mezzi di trasporto, etc.) che congiuntamente considerati determinano l'apparato produttivo del contribuente.
Tuttavia, ciò non basta a chiarire la problematica relativa all'esigenza di circoscrivere il perimetro di tale concetto e quali siano i fattori che realizzano la sua esistenza.
In assenza di una disciplina specifica, si è reso più volte necessario l'intervento della Suprema Corte che si
è espressa con varie pronunce nell'intento di delineare il presupposto dell'Irap sotto il suddetto profilo dell'autonoma organizzazione.
In generale, la Suprema Corte (Cass. n. 3672/2007, Cass. n. 5003/2007, Cass. n. 13570/2007, Cass. n.
8360/2008, Cass. n. 2715/2008) ha stabilito che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
è responsabile dell'organizzazione; non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Orbene, se da un lato è pacifico che sussiste autonoma organizzazione in presenza dell'impiego coordinato di capitali, beni strumentali, mezzi e risorse, non è altrettanto agevole stabilire qual è la misura dell'impiego di tali fattori che realizza la suddetta organizzazione e, in particolare, se anche un impiego minimo di tali fattori risulti sufficiente ad integrare il presupposto d'imposta.
Come già anticipato, la questione non ha ancora avuto una soluzione univoca né sotto il profilo legislativo, né sotto quello giurisprudenziale.
Il vuoto normativo ha reso necessario l'intervento della Corte di Cassazione che tuttavia ha adottato negli anni soluzioni non univoche.
Ed invero, una parte della giurisprudenza (la cui espressione più significativa è contenuta nella sentenza n.
3676 del 2007), avallando l'orientamento da sempre sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che la mera presenza di un solo dipendente part-time o addetto a mansioni generiche determinerebbe automaticamente l'assoggettamento all'imposta, senza che abbia alcun rilievo il tipo di attività svolta dal lavoratore.
Tale orientamento, tuttavia, è stato disatteso da una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha chiarito che ai fini della sussistenza del presupposto passivo al tributo in esame non rileva la presenza o meno del dipendente, bensì l'attitudine del lavoro svolto da quest'ultimo a potenziare l'attività produttiva.
In particolare, con la sentenza n. 9451/2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto passivo Irap.
Secondo il principio espresso nella detta sentenza, diversa incidenza assume l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.
Pertanto va approfondita la natura delle mansioni svolte che, come evidenziato nella sentenza delle Sezioni
Unite, non devono “concorrere” o “combinarsi” con l'attività esercitata dal contribuente, cioè non essere
“professionali” bensì «meramente esecutive».
Non possono, ad esempio, avvalersi dell'esclusione i contribuenti che si avvalgono dell'opera di un professionista più giovane o comunque di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell'esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti
Nel caso di specie, dunque, la collaborazione con la Nominativo_1 non appare essere meramente esecutiva, al contrario la stessa sembra essere propriamente d'integrazione dell'attività professionale del Ricorrente_1.
Così come l'attrezzatura di cui lo studio del ricorrente disponeva, con più stanze pienamente operative, fa pensare propriamente ad un'autonoma organizzazione
Con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, si è avuta l'esclusione dal tributo per tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione. Fino al 2021, però, non potevano che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l'esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione.
Il motivo va dunque respinto.
Questa Corte ritiene, poi, di compensare le spese di lite, considerando sia l'accoglimento parziale, sia la non univocità della giurisprudenza in merito alla questione della sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Spese compensate.
Macerata lì, 19 Dicembre 2025
Il Relatore MA NA UC
Il Presidente Leide Polci
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CI MA ST, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se SO - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Vincenzo Pannelli N. 1 62012 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E006032024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento N. TQ7011E00603/2024, notificato il 25 ottobre 2024, che trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Civitanova Marche in data 14 ottobre 2019, a seguito di verifica fiscale condotta per il periodo 1° gennaio
2016 - 14 ottobre 2019.
Le contestazioni per l'anno 2019 riguardano:
a) Versamenti bancari non giustificati per complessivi €14.055,35:
Versamento contanti di €5,35 del 30/01/2019 su Banca_1 Versamento contanti di €2.050,00 del 26/08/2019 su Banca_2 Bonifico di €10.000,00 del 07/05/2019 su Banca_3 Versamento contanti di €2.000,00 del 15/07/2019 su Banca_3 (conto intestato alla figlia con delega di firma del contribuente)
b) Deducibilità limitata dei costi per autovettura:
Recupero dell'80% dei costi dedotti per carburanti, assicurazioni, pedaggi, manutenzione e leasing operativo/ finanziario dell'autovettura Mercedes Coupé 180
Contestazione della deducibilità integrale in violazione dell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR
c) Omessa dichiarazione IRAP:
Mancata presentazione della dichiarazione IRAP nonostante la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione
Presenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile Utilizzo di lavoro altrui (collaborazione con Nominativo_1 per €31.200,00) 2. PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA PARZIALE
Con provvedimento n. 465 del 03/02/2025, l'Ufficio ha disposto un annullamento parziale dell'avviso di accertamento, riconoscendo la deducibilità di costi auto per €2.506,00 relativi a spese confluite in rimborsi chilometrici fatturati ai clienti e regolarmente assoggettati a tassazione.
Il Ricorrente_1 ha proposto ricorso articolato su tre motivi principali:
Primo motivo - Versamenti bancari:
Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 sulla natura presuntiva delle operazioni bancarie.
Sostiene di aver dichiarato oltre €121.000 di ricavi professionali regolarmente riscontrati.
Fornisce giustificazioni specifiche per ogni versamento contestato.
Evidenzia la disponibilità di contante per €13.250,00 derivante da disponibilità pregresse, prelevamenti e affitti.
Secondo motivo - Deducibilità costi auto:
Invoca l'art. 164, comma 1, lett. a) del TUIR per la deducibilità integrale.
Sostiene l'uso esclusivamente professionale dell'autovettura Società_1. Evidenzia di aver fatturato e assoggettato a tassazione rimborsi chilometrici per €4.366,20 e pedaggi per
€319,20.
Contesta l'interpretazione dell'art. 19-bis1 del DPR 633/1972 sulla detraibilità IVA.
Terzo motivo - Assenza requisiti IRAP:
Richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451/2016 sui requisiti dell'autonoma organizzazione Sostiene che la collaborazione con la Nominativo_1 costituisce attività meramente esecutiva. Evidenzia che l'apporto non supera la soglia del collaboratore con mansioni di segreteria.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita eccependo:
Sui versamenti bancari:
Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'onere probatorio analitico.
Contesta la genericità delle giustificazioni fornite.
Evidenzia incongruenze nella documentazione (discordanza date nel bonifico ASD).
Sottolinea l'assenza di certificazione CU per il rimborso dell'associazione sportiva.
Sui costi auto:
Conferma la corretta applicazione dell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR.
Distingue tra beni strumentali indispensabili e uso professionale.
Richiama la sentenza n. 269/2024 della stessa Corte che ha confermato l'orientamento dell'Ufficio.
Giustifica l'autotutela limitata ai soli costi confluiti in rimborsi fatturati.
Sull'IRAP:
Evidenzia la presenza di tutti gli elementi dell'autonoma organizzazione.
Sottolinea la natura qualificata della collaborazione con la Nominativo_1. Richiama la giurisprudenza di legittimità sulla valutazione concreta dell'apporto lavorativo.
Conferma la sussistenza del presupposto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sui versamenti contestati:
Il contribuente presenta una situazione reddituale significativa per il 2019, con ricavi professionali dichiarati superiori a €121.000 di ricavi professionali regolarmente riscontrati dalla Guardia di Finanza. Questa situazione patrimoniale e reddituale costituisce un elemento favorevole nella valutazione della plausibilità almeno di alcune delle giustificazioni fornite.
Venendo ora alle giustificazioni fornite:
1.Versamento di 10.000 euro. La documentazione fornita appare sufficiente a giustificare l'entrata. Il ricorrente ha difatti prodotto: la Dichiarazione Associazione_1 del 02/03/2020 ( all.to 2) che attesta la partecipazione del Ricorrente_1 come dirigente sportivo (tessera FIPAV n. 485445) al campionato di pallavolo femminile serie B2 stagione 2017/2018, confermando l'erogazione di €10.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute, nonché l'estratto conto del Banca_3 ( all.to 3) che evidenzia il bonifico di €10.000,00 del 07/05/2019 con causale "BONIFICO A CREDITO Associazione_1 19 RIMBORSO SPESE 2018 RIF. 080862031048300480260102600IT". La discordanza di una data appare, dunque, più dovuta a refuso.
2. Versamento di 2.000,00 sul conto intestato alla figlia e, rispetto al quale, il ricorrente è delegato. Il
Ricorrente_1 ha fornito sul punto giustificazioni che appaiono plausibili, riferendo tale versamento a regalie ricevute dalla giovane in occasione di un viaggio all'estero e producendo, in proposito, copia del passaporto della ragazza a dimostrazione del viaggio stesso. Anche tale versamento appare, dunque, giustificato.
3. Versamento di 2.050,00 del 26/08/2019. Pure sul punto le giustificazioni fornite dal ricorrente appaiono plausibili, percependo lo stesso degli incassi per affitti.
In conclusione i versamenti contestati sono plausibilmente giustificati. Il motivo n. 1 va dunque accolto integralmente.
b) Sulla deducibilità dei costi per autovetture nell'attività professionale
L'Amministrazione finanziaria ha correttamente applicato i principi stabiliti dall'art. 164, comma 1, lett. a), del TUIR, secondo cui la deducibilità integrale dei costi per autovetture è riservata esclusivamente ai veicoli che costituiscono beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i veicoli si distinguono in due categorie: quelli a deducibilità integrale (esclusivamente strumentali all'attività o adibiti ad uso pubblico) e quelli a deducibilità limitata
(veicoli aziendali e per attività professionale). La prima categoria concerne i veicoli indispensabili per l'esercizio dell'attività, senza i quali la stessa non sarebbe configurabile.
Nel caso dell'attività professionale di commercialista, non sussiste quel rapporto di strumentalità esclusiva richiesto dalla norma per la deduzione integrale. Pertanto, trova applicazione il regime limitativo previsto dall'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, che stabilisce una deducibilità del 20% per i professionisti (elevata all'80% per agenti e rappresentanti di commercio).
La giurisprudenza ha riconosciuto un'importante eccezione quando i costi auto confluiscono in rimborsi chilometrici fatturati ai clienti e regolarmente assoggettati a tassazione. In questi casi, come stabilito dalla
Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 4226 del 2025, "ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, la spesa è integralmente deducibile ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 54 del TUIR".
Nel caso in esame:
Rimborsi chilometrici fatturati: €4.366,20
Rimborsi pedaggi fatturati: €319,20
Totale rimborsi fatturati: €4.685,40
Riconoscimento Ufficio in autotutela: €2.506,00
L'Ufficio ha correttamente limitato il riconoscimento a €2.506,00 perché, come specificato nelle controdeduzioni, "l'80% recuperato, sul totale dei costi sostenuti per tali voci, era pari soltanto ad €2.506 mentre l'ammontare complessivo dei rimborsi chilometrici e pedaggi, contenuti nelle parcelle, era di
€4.658,40".
I costi detraibili che dovrebbero essere riconosciuti sono €2.506,00, corrispondenti all'80% dei costi effettivamente sostenuti per le voci che confluiscono nei rimborsi chilometrici fatturati. Questo importo è inferiore ai rimborsi totali fatturati (€4.685,40) perché include solo le voci di costo effettivamente sostenute e documentate, escludendo i costi di leasing che rimangono soggetti al limite generale del 20% di deducibilità.
La differenza tra i rimborsi fatturati (€4.685,40) e i costi riconoscibili (€2.506,00) di €2.179,40 rappresenta la parte dei rimborsi che eccede i costi effettivamente sostenuti per le voci deducibili, e pertanto rimane correttamente assoggettata a tassazione come maggior ricavo.
In conclusione le determinazioni assunte dall'Ufficio, all'esito della autotutela, risultano conformi ai principi normativi e giurisprudenziali consolidati.
Il motivo va dunque parzialmente accolto, riconoscendo come detraibile l'importo di euro 2.506,00.
c) Sulla debenza dell'IRAP.
L'autonoma organizzazione che determina l'assoggettamento ad IRAP dei proventi di una attività si compone di elementi personali (il ricorso a dipendenti o assimilati) e di fattori materiali (locali adibiti a luogo di lavoro, mezzi di trasporto, etc.) che congiuntamente considerati determinano l'apparato produttivo del contribuente.
Tuttavia, ciò non basta a chiarire la problematica relativa all'esigenza di circoscrivere il perimetro di tale concetto e quali siano i fattori che realizzano la sua esistenza.
In assenza di una disciplina specifica, si è reso più volte necessario l'intervento della Suprema Corte che si
è espressa con varie pronunce nell'intento di delineare il presupposto dell'Irap sotto il suddetto profilo dell'autonoma organizzazione.
In generale, la Suprema Corte (Cass. n. 3672/2007, Cass. n. 5003/2007, Cass. n. 13570/2007, Cass. n.
8360/2008, Cass. n. 2715/2008) ha stabilito che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
è responsabile dell'organizzazione; non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Orbene, se da un lato è pacifico che sussiste autonoma organizzazione in presenza dell'impiego coordinato di capitali, beni strumentali, mezzi e risorse, non è altrettanto agevole stabilire qual è la misura dell'impiego di tali fattori che realizza la suddetta organizzazione e, in particolare, se anche un impiego minimo di tali fattori risulti sufficiente ad integrare il presupposto d'imposta.
Come già anticipato, la questione non ha ancora avuto una soluzione univoca né sotto il profilo legislativo, né sotto quello giurisprudenziale.
Il vuoto normativo ha reso necessario l'intervento della Corte di Cassazione che tuttavia ha adottato negli anni soluzioni non univoche.
Ed invero, una parte della giurisprudenza (la cui espressione più significativa è contenuta nella sentenza n.
3676 del 2007), avallando l'orientamento da sempre sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che la mera presenza di un solo dipendente part-time o addetto a mansioni generiche determinerebbe automaticamente l'assoggettamento all'imposta, senza che abbia alcun rilievo il tipo di attività svolta dal lavoratore.
Tale orientamento, tuttavia, è stato disatteso da una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha chiarito che ai fini della sussistenza del presupposto passivo al tributo in esame non rileva la presenza o meno del dipendente, bensì l'attitudine del lavoro svolto da quest'ultimo a potenziare l'attività produttiva.
In particolare, con la sentenza n. 9451/2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è soggetto passivo Irap.
Secondo il principio espresso nella detta sentenza, diversa incidenza assume l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.
Pertanto va approfondita la natura delle mansioni svolte che, come evidenziato nella sentenza delle Sezioni
Unite, non devono “concorrere” o “combinarsi” con l'attività esercitata dal contribuente, cioè non essere
“professionali” bensì «meramente esecutive».
Non possono, ad esempio, avvalersi dell'esclusione i contribuenti che si avvalgono dell'opera di un professionista più giovane o comunque di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell'esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti
Nel caso di specie, dunque, la collaborazione con la Nominativo_1 non appare essere meramente esecutiva, al contrario la stessa sembra essere propriamente d'integrazione dell'attività professionale del Ricorrente_1.
Così come l'attrezzatura di cui lo studio del ricorrente disponeva, con più stanze pienamente operative, fa pensare propriamente ad un'autonoma organizzazione
Con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, si è avuta l'esclusione dal tributo per tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione. Fino al 2021, però, non potevano che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l'esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione.
Il motivo va dunque respinto.
Questa Corte ritiene, poi, di compensare le spese di lite, considerando sia l'accoglimento parziale, sia la non univocità della giurisprudenza in merito alla questione della sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Spese compensate.
Macerata lì, 19 Dicembre 2025
Il Relatore MA NA UC
Il Presidente Leide Polci