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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5778/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 09.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5778/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. LANZARA CARMINE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. Controparte_1 P.IVA_1
COPPOLA TIZIANA ( ); C.F._3
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 29.11.2024, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249013294471000, notificata in data 18.11.2024, relativa al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 100200110039144674000 per
CP_ contributi anno 2004. Eccepiva, in particolare, la mancata/irregolare notifica dell'atto esattoriale presupposto e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituiva in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la preliminare trattazione delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattori presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
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produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso
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articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Tornando al caso di specie, l'agente per la riscossione, tempestivamente depositato in data 07.03.2025, ha versato agli atti processuali la prova che la cartella esattoriale presupposta n.
10020110039144674000 risulta essere stata validamente notificata ex art. 139 c.p.c. in data 21.11.2012 (cfr. doc. in atti).
Quanto alla prescrizione, dopo la suddetta cartella l
[...]
ha dimostrato di aver notificato, quale valido atto Controparte_3 interruttivo, solamente l'intimazione di pagamento n.
10020179008748724000, notificata, sempre all'indirizzo di residenza di v.
Nazione n. 7 Pagani, con il rito di irreperibilità relativa, in data 21.09.2017.
Non vi sono, invece, altri atti successivi che abbiano tempestivamente CP_ interrotto la fattispecie estintiva, atteso che la messa in mora dell è datata 20.08.2010, mentre l'intimazione di pagamento qui direttamente impugnata è stata notificata il 17.10.2024, ossia oltre il quinquennio dalla precedente intimazione, la quale, pur considerando la sospensione di 311 giorni per il Covid-19, avrebbe fatto scadere la prescrizione il 31.07.2023.
Ne discende l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata e la declaratoria di estinzione dei titoli contributivi ivi portati per intervenuta prescrizione.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il decidente condivide l'orientamento di legittimità secondo cui, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_1
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di
[...] pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual
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caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (cfr. Cass. n. 7716/22).
Ne deriva la compensazione delle spese processuali tra la parte CP_ ricorrente e l , mentre quelle tra la parte ricorrente e l'agente di riscossione sono compensate per la metà, stante il rigetto dell'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto;
la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020249013294471000 e dichiara estinti i titoli contributivi ivi portati per intervenuta prescrizione;
CP_ 2) compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l;
3) condanna al pagamento della metà Controparte_3 delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 09.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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