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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
ritenuto che in base ai documenti prodotti, non vi sono i presupposti per l'emissione del chiesto
D.I., atteso che, alla stregua dell'interpretazione letterale dell'art. 119 TUB, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e che, nel caso di specie, il contratto di cui è stata richiesta la consegna risulta essere stato stipulato oltre dieci anni fa;
ritenuto che
tale interpretazione appare, d'altronde, conforme al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale, in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate “riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n.
35039 del 29/11/2022); ritenuto, peraltro, che un'interpretazione siffatta non si pone in contrasto con il soddisfacimento delle eventuali esigenze di tutela, anche giudiziale, del cliente, in considerazione dell'onere probatorio gravante sulle parti, financo nei giudizi di accertamento negativo, con particolare riguardo alla produzione del contratto bancario, nel caso in cui si alleghi che lo stesso non sia stato redatto in forma scritta;
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1306/2025 nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Ragusa, 10 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
ritenuto che in base ai documenti prodotti, non vi sono i presupposti per l'emissione del chiesto
D.I., atteso che, alla stregua dell'interpretazione letterale dell'art. 119 TUB, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e che, nel caso di specie, il contratto di cui è stata richiesta la consegna risulta essere stato stipulato oltre dieci anni fa;
ritenuto che
tale interpretazione appare, d'altronde, conforme al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale, in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate “riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n.
35039 del 29/11/2022); ritenuto, peraltro, che un'interpretazione siffatta non si pone in contrasto con il soddisfacimento delle eventuali esigenze di tutela, anche giudiziale, del cliente, in considerazione dell'onere probatorio gravante sulle parti, financo nei giudizi di accertamento negativo, con particolare riguardo alla produzione del contratto bancario, nel caso in cui si alleghi che lo stesso non sia stato redatto in forma scritta;
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1306/2025 nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Ragusa, 10 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara