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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/06/2024, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGIERI Parte_1 C.F._1
FEDERICA con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIANDRI Controparte_1 C.F._2
SIMONA , con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno,
previa comunicazione all'altro, di ogni mutamento della stessa e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Sassuolo (MO), Via Cinque Giornate di Milano n.24, di proprietà
Per_ esclusiva della Sig.r rimarrà a vivere quest'ultima insieme alla figli Si Controparte_1
dà atto che il Sig è già uscito dall'abitazione avendo reperito altra idonea Parte_1
soluzione abitativa ed asportando tutti i propri effetti personali e null'altro pretendendo;
3) il Sig s'impegna a pagare il 50% delle utenze (bollette gas, luce, acqua, Parte_1
tari, ADSL, ecc…) relative all'immobile ex coniugale, di proprietà della Sig.ra CP_1
Per_
sino a quando la figli rimarrà a viverci;
[...]
4) Il Sig. a titolo di definizione dei rapporti economici tra le parti, Parte_1
s'impegna a versare alla moglie, Sig.ra entro e non oltre il 30.06.2024, la Controparte_1
somma di € 4.000.
5) i coniugi dichiarano di rimanere proprietari ciascuno del proprio conto corrente e delle proprie autovetture;
6) i coniugi dichiarano di essere indipendenti ed autonomi e di non pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento disponendo ognuno di proprie sostanze;
7) Il Sig riconosce come propri ed esclusivi gli eventuali debiti Parte_1
gravanti sulla comunione assunti personalmente dallo stesso (finanziamenti, prestiti, scoperti di c/c, INPS, INAIL, tributi, imposte, tasse varie, debiti v/ istituti bancari) e, pertanto si accolla in via definitiva con liberazione della moglie Sig.r e senza diritto di regresso, Controparte_1
il pagamento di tutti i precitati debiti;
8) la Sig.ra riconosce come propri ed esclusivi gli eventuali debiti Controparte_1
gravanti sulla comunione assunti personalmente dalla stessa (finanziamenti, prestiti, scoperti di c/c, INPS, INAIL, tributi, tasse varie, debiti v/ istituti bancari) e, pertanto si accolli in via definitiva con liberazione del marito Sig. , e senza diritto di regresso, il Parte_1
pagamento di tutti i precitati debiti;
9) le parti precisano che il pagamento delle spese di giustizia e delle spese legali per l'assistenza ricevuta nella presente procedura saranno da loro sostenute ognuno con il proprio difensore;
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MO) il 17/01/1972 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1997, atto n.24, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/05/2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGIERI Parte_1 C.F._1
FEDERICA con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIANDRI Controparte_1 C.F._2
SIMONA , con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno,
previa comunicazione all'altro, di ogni mutamento della stessa e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Sassuolo (MO), Via Cinque Giornate di Milano n.24, di proprietà
Per_ esclusiva della Sig.r rimarrà a vivere quest'ultima insieme alla figli Si Controparte_1
dà atto che il Sig è già uscito dall'abitazione avendo reperito altra idonea Parte_1
soluzione abitativa ed asportando tutti i propri effetti personali e null'altro pretendendo;
3) il Sig s'impegna a pagare il 50% delle utenze (bollette gas, luce, acqua, Parte_1
tari, ADSL, ecc…) relative all'immobile ex coniugale, di proprietà della Sig.ra CP_1
Per_
sino a quando la figli rimarrà a viverci;
[...]
4) Il Sig. a titolo di definizione dei rapporti economici tra le parti, Parte_1
s'impegna a versare alla moglie, Sig.ra entro e non oltre il 30.06.2024, la Controparte_1
somma di € 4.000.
5) i coniugi dichiarano di rimanere proprietari ciascuno del proprio conto corrente e delle proprie autovetture;
6) i coniugi dichiarano di essere indipendenti ed autonomi e di non pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento disponendo ognuno di proprie sostanze;
7) Il Sig riconosce come propri ed esclusivi gli eventuali debiti Parte_1
gravanti sulla comunione assunti personalmente dallo stesso (finanziamenti, prestiti, scoperti di c/c, INPS, INAIL, tributi, imposte, tasse varie, debiti v/ istituti bancari) e, pertanto si accolla in via definitiva con liberazione della moglie Sig.r e senza diritto di regresso, Controparte_1
il pagamento di tutti i precitati debiti;
8) la Sig.ra riconosce come propri ed esclusivi gli eventuali debiti Controparte_1
gravanti sulla comunione assunti personalmente dalla stessa (finanziamenti, prestiti, scoperti di c/c, INPS, INAIL, tributi, tasse varie, debiti v/ istituti bancari) e, pertanto si accolli in via definitiva con liberazione del marito Sig. , e senza diritto di regresso, il Parte_1
pagamento di tutti i precitati debiti;
9) le parti precisano che il pagamento delle spese di giustizia e delle spese legali per l'assistenza ricevuta nella presente procedura saranno da loro sostenute ognuno con il proprio difensore;
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MO) il 17/01/1972 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1997, atto n.24, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/05/2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale