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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 07.04.2025 e del deposito delle note di udienza, ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1191/2023 R.G. Sezione Lavoro avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro /previdenza ” e vertente TRA
in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 Controparte_1 difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ur
[...] suo studio legale sito in Cassino piazza S. Giovanni 13 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Ida Verrengia e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in atti relativa a sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle annualità per il periodo dal 0572016 al 11/2016.
Lamentava il ricorrente l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, la prescrizione nonché la sproporzionalità della sanzione irrogata.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che con varie argomentazioni eccepiva CP_2
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto,
Nonostante la regolarità della notifica l non si costituiva in giudizio e Controparte_3 rimaneva contumace. CP_ Nelle note sostitutive l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo il ricorrente effettuato il pagamento della sanzione rideterminata a seguito delle sopravvenute modifiche normative.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
*** 1 Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
2 Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, è emerso che il ricorrente ha provveduto al CP_ pagamento della sanzione amministrativa, così come rideterminata dall' a seguito delle modifiche normative intervenute in corso di giudizio.
Pertanto, sulla base di quanto dichiarato e documentato in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III dell' 11/09/1996 n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della novità della questione e dell'esito del giudizio (da un CP_ lato ha disposto la rideterminazione della sanzione originariamente irrogata con l'ordinanza ingiunzione gravata, dall'altro il ricorrente ha aderito alla stessa), nonché tenuto conto dello ius superveniens appare equo compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
§Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 Controparte_1 difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ur
[...] suo studio legale sito in Cassino piazza S. Giovanni 13 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rapp.to e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Ida Verrengia e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in atti relativa a sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle annualità per il periodo dal 0572016 al 11/2016.
Lamentava il ricorrente l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, la prescrizione nonché la sproporzionalità della sanzione irrogata.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato. Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che con varie argomentazioni eccepiva CP_2
l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto,
Nonostante la regolarità della notifica l non si costituiva in giudizio e Controparte_3 rimaneva contumace. CP_ Nelle note sostitutive l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo il ricorrente effettuato il pagamento della sanzione rideterminata a seguito delle sopravvenute modifiche normative.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa della motivazione.
*** 1 Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
2 Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, è emerso che il ricorrente ha provveduto al CP_ pagamento della sanzione amministrativa, così come rideterminata dall' a seguito delle modifiche normative intervenute in corso di giudizio.
Pertanto, sulla base di quanto dichiarato e documentato in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III dell' 11/09/1996 n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, in considerazione della novità della questione e dell'esito del giudizio (da un CP_ lato ha disposto la rideterminazione della sanzione originariamente irrogata con l'ordinanza ingiunzione gravata, dall'altro il ricorrente ha aderito alla stessa), nonché tenuto conto dello ius superveniens appare equo compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
§Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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