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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3717/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VOLPE C.F._1
DANIELA;
RICORRENTE
E
nata il 02/07/1976 in LA (NA) (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to FORMISANO C.F._2
ANNA;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 31.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.07.2024, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1 data 27.07.1994 in ER (NA), dal quale sono nati due figli, oggi autonomi ed autosufficienti, premesso che con sentenza n. 6573/2017 del 06.07.2017 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
2. si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato dal Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. per discussione e decisione all'udienza tenutasi con modalità cartolare il 31.03.2025. Lette le note, il Giudice riservava la causa al
Collegio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta
2 provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
3. Le spese di giudizio vanno compensata la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.07.1994 in
ER (NA) tra , nato il [...] in [...] Parte_1
(C.F. , e nata il 02/07/1976 in C.F._1 Controparte_1
LA (NA) (C.F. , trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Casalnuovo di Napoli dell'anno 1994, Atto n. 135, parte II, serie A;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3717/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VOLPE C.F._1
DANIELA;
RICORRENTE
E
nata il 02/07/1976 in LA (NA) (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to FORMISANO C.F._2
ANNA;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 31.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.07.2024, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Controparte_1 data 27.07.1994 in ER (NA), dal quale sono nati due figli, oggi autonomi ed autosufficienti, premesso che con sentenza n. 6573/2017 del 06.07.2017 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
2. si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato dal Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. per discussione e decisione all'udienza tenutasi con modalità cartolare il 31.03.2025. Lette le note, il Giudice riservava la causa al
Collegio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta
2 provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
3. Le spese di giudizio vanno compensata la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.07.1994 in
ER (NA) tra , nato il [...] in [...] Parte_1
(C.F. , e nata il 02/07/1976 in C.F._1 Controparte_1
LA (NA) (C.F. , trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Casalnuovo di Napoli dell'anno 1994, Atto n. 135, parte II, serie A;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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