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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 3 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6643/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Bozza Parte_1
Carmen, e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.12.2017 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 17.10.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 3.4.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU alla dott.ssa che, a seguito delle operazioni peritali depositava la relazione il Persona_1
25.4.2025. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
segni clinici di artrosi diffusa senza importanti alterazioni morfologiche delle grandi e piccole articolazioni;
ipoacusia; incontinenza urinaria. Le infermità suddette, oltre alla già riconosciuta difficoltà grave 100%, realizzano anche i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2024”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle Persona_1 patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente dal mese di marzo 2024. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 1 marzo 2024.
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 3-7-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 3 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6643/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Bozza Parte_1
Carmen, e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.12.2017 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 17.10.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 3.4.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU alla dott.ssa che, a seguito delle operazioni peritali depositava la relazione il Persona_1
25.4.2025. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
segni clinici di artrosi diffusa senza importanti alterazioni morfologiche delle grandi e piccole articolazioni;
ipoacusia; incontinenza urinaria. Le infermità suddette, oltre alla già riconosciuta difficoltà grave 100%, realizzano anche i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2024”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle Persona_1 patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente dal mese di marzo 2024. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 1 marzo 2024.
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 3-7-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza