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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 197/2024 R.G.A.C.C.,
promossa da: Parte 1 (nato a [...] il [...], c.f. Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso per procura in atti (anche disgiuntamente) dall'Avv. Vito
Petruzzelli (del Foro di Bari) e dall'Avv. Debora Maria Lombardo (del Foro di
Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del procuratore Parte 3 Parte 2
- n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Pa Ра Strada sedente in Bologna (c.f. 818 570 012, P.IVA 740 811 207),
-
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Renato Pennisi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellata
OGGETTO: Email_1. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 14.7.2025 - già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con cui Nella sua citazione del 3.4.2018 introduttiva del giudizio di primo grado conveniva innanzi al Tribunale di Caltagirone la Parte 2 nella sua qualità di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada Scalone Vincenzo esponeva che, alla guida dell'autovettura di proprietà targata "CS 151 CP, nella notte sul 2.4.2016 percorreva la via Nino
Martoglio del centro urbano di Scordia quando, poco prima che potesse raggiungere l'incrocio con l'ortogonale via Garibaldi, si vedeva costretto a sterzare bruscamente a destra per scansare autovettura che all'atto di imboccare a forte velocità,
provenendo da detta via Garibaldi, la stessa via Martoglio - finiva per invadere la semicarreggiata sulla quale esso attore transitava. Attore che per la repentinità della manovra perdeva tuttavia il controllo del veicolo che, salito sul marciapiede largo non più di 50 centimetri, andava infine a cozzare con il latistante muro all'altezza del civico 8. Gravemente ferito, esso Pt 1 veniva trasportato in autoambulanza al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lentini, dove gli venivano apprestate le cure più urgenti cui, in seguito, si accompagnava intervento chirurgico di osteosintesi.
Ritenuto che la responsabilità del descritto sinistro fosse interamente ascrivibile alla spericolata condotta di guida del conducente che, nell'occorso, gli aveva sbarrato la strada e che, senza prestargli alcun soccorso, si era abiettamente dato alla fuga nel buio della notte - lo Pt 1 chiedeva pertanto al Tribunale adito di "Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente l'autovettura rimasta sconosciuta nella produzione del sinistro stradale del 02/04/2016 per cui è giudizio, in cui è rimasto ferito il sig. e conseguentemente condannare la convenuta Parte 1
compagnia assicurativa Parte 2 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Sicilia, a risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali, e non, subiti in conseguenza del sinistro del 02/04/2016, così come descritti in superiore narrativa, mediante condanna della stessa convenuta al pagamento in favore del sig. Parte 1 della complessiva somma di euro
146.217,19 (centoquarantaseimiladuecentodiciassette/19) o di quell'altra che si riterrà dovuta e di giustizia all'esito dell'istruttoria, il tutto con maggiorazione di interessi compensativi del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, quantomeno al tasso legale, e rivalutazione monetaria a far data dal sinistro al saldo. Condannare la convenuta alle spese e competenze di causa".
§§§
Costituitasi in contraddittorio, la Controparte 1 contestava la
fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dallo Pt_1 che deduceva avrebbe dovuto fornire ampia prova del fatto che le lesioni personali delle quali chiedeva di essere ristorato non fossero state, piuttosto, conseguenza di incidente c.d.
autonomo.
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'escussione dei due testi addotti dall'attore e l'acquisizione degli atti formati dai CC di Scordia in seguito alla denuncia-querela che lo Pt 1 aveva presentato;
all'esito, veniva istituita c.t.u.
medico-legale.
- -Indi raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione il primo giudice considerava in ispecie: Tes 1- che “dell'auto pirata ne fa menzione solo il teste cosicchè la ricostruzione della dinamica rimane piuttosto lacunosa, tant'è che questo
Giudice avrebbe voluto sentire anche l'altra ragazza che ha assistito all'incidente, tale ma parte attrice non è stata in grado Persona 1
,
di rintracciarla",
che "Quanto all'accollo del risarcimento del muro danneggiato a seguito dell'impatto dell'autovettura attorea avvenuto alla fine della sua corsa, appare condivisibile la scelta della Controparte_2 quale compagnia dell'autovettura, di risarcirne il danno così da chiudere la questione in via bonaria ritenendo un eventuale giudizio superfluo stante l'esiguità del danno cagionato: ma tale decisione potrebbe, d'altra parte, considerarsi anche come un'ammissione di parziale responsabilità dell'accaduto", che "Riflettendo sulla dinamica del sinistro, considerati i danni fisici riportati
-
dall'attore e quelli della sua autovettura i cui airbag sono esplosi stante che la stessa ha finito la sua corsa contro un muro posto a 50 cm dal bordo del marciapiedi, non si può escludere che Pt 1 viaggiava ad un'andatura
Testimone 2 ne ha fatto precisapiuttosto sostenuta, e di ciò il teste menzione ai Carabinieri di Scordia allorquando è stato sentito a sommarie informazioni. Inoltre, non essendo intervenute le Forze dell'ordine che avrebbero potuto rilevare la velocità di entrambe le autovetture
- e non essendo stati prodotti da parte attrice altri elementi di valutazione che possano escludere tale deduzione - appare giusto attribuire il 75% della responsabilità nella causazione del sinistro a parte attrice", che "In merito al quantum, basandosi sulle condivisibili conclusioni a cui è giunto il Ctu, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro, alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, si calcola il danno biologico in €.
32.700,00, il danno morale in €. 10.900,00 e per l'invalidità temporanea €.
13.350,00, così calcolata: €. 7.800,00 per 65 gg. al 100% + €. 4.050,00 per 45 gg. al 75% + €. 1.200,00 per 20 gg. al 50% e €. 300,00 per 10 gg al 25%.
Data l'attribuzione a parte attrice del 75% di responsabilità del sinistro, si liquida allo stesso la somma di €. 14.237,50, a cui vanno sommate le spese mediche di €. 1.435,00 ritenute congrue dal Ctu, nella misura del 25% pari a
358,75. Infine, anche per i danni al mezzo si liquida il 25% della somma richiesta pari ad €. 3.500,00". dell'11.7.2023 così statuiva infine,Pertanto, con sentenza n. 431/2023
definitivamente pronunziando, il Tribunale adito:"
P Q M
.. in accoglimento parziale della spiegata domanda, per le ragioni di cui in premessa, condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore di € 14.596,25 per i danni fisici ed €.
875,00 per i danni all'autovettura Condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che, già ridotte, liquida in complessive €. 1.400,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ed al pagamento della liquidazione del Ctu giusto decreto di liquidazione nella misura del 25%".
§§§
Parte 1 interponeva appello con citazione Avverso la sentenza così resa tempestivamente notificata il 9.2.2024.
Per lamentare, soprattutto, che il primo giudice non avesse saputo ben valutare le risultanze istruttorie: infatti, "Erra il Giudice nel punto in cui dichiara che quanto riferito dal teste Tes 1 in sede testimoniale non corrisponde esattamente a quanto dichiarato dal medesimo ai Carabinieri;
erra valutando che l'auto pirata – svoltando da una traversa non poteva avere una velocità sostenuta e che invece l'appellante viaggiasse a velocità sostenuta;
erra nel dare valore alla mancata in seno alle
― dichiarazioni ai Carabinieri dichiarazione di avvenuta invasione di corsia;
infine erra nel ritenere "più attendibile" la versione riferita ai Carabinieri dal Tes 1
Or, è evidente che il Giudice si è creata una propria realtà dei fatti non su prove ma su mere sensazioni e questo è lungi dall'essere amministrazione della giustizia".
Parimenti proseguiva l'appellante – “Erra il Giudice nel ritenere che l'intervenuto risarcimento da parte della Controparte_3 possa forse considerarsi un'ammissione parziale di colpa. La compagnia assicurativa dell'odierno appellante ha risarcito il proprietario del portoncino impattato. Detto "fatto" non costituisce altro che la necessaria immediata conclusione di un accadimento secondario e di scarsa rilevanza economica. La Controparte_3 ha ritenuto, sua sponte e nell'adempimento della copertura assicurativa, di concludere l'accaduto ma dall'avvenuto pagamento di certo non può farsi "potenzialmente desumere", come ha fatto il Decidente, un'ammissione di parziale responsabilità Anche in questo caso il Giudice fa da
...
sé...".
Ed ancora, "Conclude il Giudice di prime cure, dipoi, con una "riflessione” (!!!): considerati i danni fisici riportati dall'attore e quelli della sua autovettura i cui airbag sono esplosi stante che la stessa ha finito la sua corsa contro un muro posto a
50 cm dal bordo del marciapiedi, non si può escludere che Pt 1 viaggiava ad un'andatura piuttosto sostenuta. Invero, il muro era posto a soli 50 cm dalla strada, quindi il fine corsa dell'appellante è stato immediato e l'airbag - fatto noto - esplode sicuramente con un impatto a 50 Km/h! Senz'altro i danni, sia per il muro, sia per l'autovettura, sia per l'odierno appellante sarebbero stati ben peggiori qualora detto ultimo avesse realmente viaggiato in guisa sostenuta". In definitiva si perorava – “non rimane spiegabile l'attribuzione di responsabilità
― -
fornita dal G.O.T. L'art. 2054 c.c. prevede, di fatto, due tipologie di responsabilità,
-per la quella effettiva e quella presunta. Or, a parere dell'odierno concludente è vittoria della causa -accertata la responsabilità del conducente l'auto pirata che ha invaso la corsia dell'appellante, il quale ha fatto di tutto per evitare il sinistro. La responsabilità del sinistro, dunque, deve essere addebitata integralmente al guidatore del veicolo sconosciuto (responsabilità effettiva). Solo presuntivamente potrebbe essere addebitata all'appellante la corresponsabilità presuntiva per velocità non prudenziale, ma questa potrebbe incidere in minima parte. Sostanzialmente il primo Giudicante avrebbe dovuto invertire le responsabilità: 25% all'attore e 75% al mezzo pirata. Ovvero, in guisa ancor più gradata, qualora ritenesse impossibile definire con esattezza la dinamica voglia applicare - in via presuntiva – il concorso
-
paritario (ex art. 2054 c.c.)".
E per quanto così riepilogato Parte 1 invocava infine la riforma della sentenza impugnata.
§§§
Parte 2 n.q. contestava la Costituitasi in contraddittorio la fondatezza dell'appello dello Pt 1 all'uopo venendo in particolare a ribadire che, il teste anche alla luce di quanto diversamente dichiarato dalla teste Tes 3 '
Tes 1 dovesse dirsi inattendibile. Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, esaurita la trattazione, rinviava le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi il collegio il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello dello Pt 1 può dirsi solo un fuordopera una volta che si riconosca - così per come merita di essere riconosciuto alla luce di un attento riesame delle dichiarazioni testimoniali rese sulla vicenda per cui è insorta controversia che la suddetta autovettura pirata sia stata solo un'invenzione dell'odierno appellante.
Quanto dichiarato dal teste Tes 1 - che al G.I. che lo escuteva precisava altresì, ben significativamente, di conoscere lo Pt 1 siccome suo vicino di casa
―trova smentita nelle dichiarazioni della teste Tes 3 che, dopo aver premesso che nell'occorso si trovava "in macchina con una mia amica, che Persona_1
guidava una C3 nella medesima direzione dell'attore ed esattamente dietro l'auto attrice, ed ho visto quanto accaduto. Difatti dopo ho chiamato il 118 poiché ho visto che la macchina attrice "fumava non riscontrava, affatto, la circostanza di cui وووو
―
all'art. 2 del capitolato di prova già avvalorata dalle mendaci dichiarazioni del
Pt 1 prima di giungere all'incrocio della viaTes 1 cioè a dire che lo و
-Martoglio che stava percorrendo con la ortogonale via Garibaldi, "per evitare di collidere frontalmente con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia a forte velocità occupando buona parte della sua carreggiata, sterzava a destra scavalcando il marciapiede ed andando ad urtare sul portoncino del numero civico 8, che si trova ad una distanza di circa 50 cm dal bordo del marciapiede stesso”. E non v'è chi non arguisca che la teste, viaggiando alle spalle dello Pt 1 non avrebbe potuto non scorgere e veder fuggire via l'autovettura che si sarebbe, a dire anche del Tes 1 "
parata dinanzi all'auto dell'odierno appellante (dopo aver invaso la semicarreggiata su cui questi transitava) se, invero, un'autovettura quale quella cui la narrazione dello Pt 1 imputava la responsabilità dell'evento lesivo fosse, nell'occorso, realmente transitata sui luoghi. all'atto diConclusione questa - definitivamente riscontrata da quanto il
- Tes 1
,
deporre innanzi al G.I., riteneva di aggiungere a maggior precisazione dei fatti sui quali veniva interrogato, dopo che era stato in precedenza sentito dai CC addi
30.6.2016 (vale a dire, non nell'immediatezza del sinistro ma solo a distanza di circa due mesi): ovvero (nel rispondere alla domanda se fosse vero, o non, che lo Pt 1 in seguito all'occorso, "pativa gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto in ambulanza per le opportune cure al P.S. dell'Ospedale di Lentini dove gli veniva diagnosticato "lussazione femore dx con frattura acetabolare", con prognosi di giorni 30") che il predetto "dopo l'impatto è uscito fuori dalla sua autovettura e si appoggiato sull'auto". Asserzione - questa - non soltanto incredibile in sé, in considerazione della frattura acetabolare riportata dall'odierno appellante: ma, anche e soprattutto, smentita dalla assai più genuina deposizione della Tes 3
che, sul punto, riferiva che “l'attore accusava forti dolori alla gamba ma non so dire se era la dx o la sx., e non riusciva a parlare. L'attore lo abbiamo girato noi, io e la mia amica, ma non siamo riusciti a tirarlo fuori poiché non poteva muoversi ed è rimasto con i piedi fuori, poi però lo abbiamo rimesso dentro".
Ed appare pure incomprensibile si rileva infine, a definitivo conforto della
―
compiacenza delle dichiarazioni testimoniali del Tes 1 che, se realmente presente sui luoghi al momento dell'evento lesivo, il predetto non si sia tuttavia fermato per prestare soccorso a persona che ben conosceva perché suo vicino di casa sol perché "si fermavano altre persone a soccorrere il conducente dell'autovettura color beige".
Al postutto ve n'è quanto basta ed anche di più per sanzionare la totale infondatezza della domanda risarcitoria già formulata nei confronti della CP 1
[...] (l'appello incidentale della quale, ove fosse stato interposto, avrebbe dovuto essere accolto) da Parte 1 : il cui appello deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza dell'appellante, e si
-liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata - nell'importo complessivo
(cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x fase introduttiva +
€ 1.522,50 per fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo. Pt 1 dell'obbligo di Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dello versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del La Corte
Tribunale di Caltagirone n. 431/2023 dell'11.7.2023 proposto, con citazione del
9.2.2024, da Parte 1 nei confronti della Parte 2
(n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada) così provvede:
-
rigetta l'appello,
- condanna Parte 1 al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché - se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crasci)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 197/2024 R.G.A.C.C.,
promossa da: Parte 1 (nato a [...] il [...], c.f. Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso per procura in atti (anche disgiuntamente) dall'Avv. Vito
Petruzzelli (del Foro di Bari) e dall'Avv. Debora Maria Lombardo (del Foro di
Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del procuratore Parte 3 Parte 2
- n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Pa Ра Strada sedente in Bologna (c.f. 818 570 012, P.IVA 740 811 207),
-
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Renato Pennisi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellata
OGGETTO: Email_1. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 14.7.2025 - già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con cui Nella sua citazione del 3.4.2018 introduttiva del giudizio di primo grado conveniva innanzi al Tribunale di Caltagirone la Parte 2 nella sua qualità di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada Scalone Vincenzo esponeva che, alla guida dell'autovettura di proprietà targata "CS 151 CP, nella notte sul 2.4.2016 percorreva la via Nino
Martoglio del centro urbano di Scordia quando, poco prima che potesse raggiungere l'incrocio con l'ortogonale via Garibaldi, si vedeva costretto a sterzare bruscamente a destra per scansare autovettura che all'atto di imboccare a forte velocità,
provenendo da detta via Garibaldi, la stessa via Martoglio - finiva per invadere la semicarreggiata sulla quale esso attore transitava. Attore che per la repentinità della manovra perdeva tuttavia il controllo del veicolo che, salito sul marciapiede largo non più di 50 centimetri, andava infine a cozzare con il latistante muro all'altezza del civico 8. Gravemente ferito, esso Pt 1 veniva trasportato in autoambulanza al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lentini, dove gli venivano apprestate le cure più urgenti cui, in seguito, si accompagnava intervento chirurgico di osteosintesi.
Ritenuto che la responsabilità del descritto sinistro fosse interamente ascrivibile alla spericolata condotta di guida del conducente che, nell'occorso, gli aveva sbarrato la strada e che, senza prestargli alcun soccorso, si era abiettamente dato alla fuga nel buio della notte - lo Pt 1 chiedeva pertanto al Tribunale adito di "Accertare e dichiarare la responsabilità del conducente l'autovettura rimasta sconosciuta nella produzione del sinistro stradale del 02/04/2016 per cui è giudizio, in cui è rimasto ferito il sig. e conseguentemente condannare la convenuta Parte 1
compagnia assicurativa Parte 2 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Sicilia, a risarcire all'attore tutti i danni patrimoniali, e non, subiti in conseguenza del sinistro del 02/04/2016, così come descritti in superiore narrativa, mediante condanna della stessa convenuta al pagamento in favore del sig. Parte 1 della complessiva somma di euro
146.217,19 (centoquarantaseimiladuecentodiciassette/19) o di quell'altra che si riterrà dovuta e di giustizia all'esito dell'istruttoria, il tutto con maggiorazione di interessi compensativi del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, quantomeno al tasso legale, e rivalutazione monetaria a far data dal sinistro al saldo. Condannare la convenuta alle spese e competenze di causa".
§§§
Costituitasi in contraddittorio, la Controparte 1 contestava la
fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dallo Pt_1 che deduceva avrebbe dovuto fornire ampia prova del fatto che le lesioni personali delle quali chiedeva di essere ristorato non fossero state, piuttosto, conseguenza di incidente c.d.
autonomo.
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'escussione dei due testi addotti dall'attore e l'acquisizione degli atti formati dai CC di Scordia in seguito alla denuncia-querela che lo Pt 1 aveva presentato;
all'esito, veniva istituita c.t.u.
medico-legale.
- -Indi raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione il primo giudice considerava in ispecie: Tes 1- che “dell'auto pirata ne fa menzione solo il teste cosicchè la ricostruzione della dinamica rimane piuttosto lacunosa, tant'è che questo
Giudice avrebbe voluto sentire anche l'altra ragazza che ha assistito all'incidente, tale ma parte attrice non è stata in grado Persona 1
,
di rintracciarla",
che "Quanto all'accollo del risarcimento del muro danneggiato a seguito dell'impatto dell'autovettura attorea avvenuto alla fine della sua corsa, appare condivisibile la scelta della Controparte_2 quale compagnia dell'autovettura, di risarcirne il danno così da chiudere la questione in via bonaria ritenendo un eventuale giudizio superfluo stante l'esiguità del danno cagionato: ma tale decisione potrebbe, d'altra parte, considerarsi anche come un'ammissione di parziale responsabilità dell'accaduto", che "Riflettendo sulla dinamica del sinistro, considerati i danni fisici riportati
-
dall'attore e quelli della sua autovettura i cui airbag sono esplosi stante che la stessa ha finito la sua corsa contro un muro posto a 50 cm dal bordo del marciapiedi, non si può escludere che Pt 1 viaggiava ad un'andatura
Testimone 2 ne ha fatto precisapiuttosto sostenuta, e di ciò il teste menzione ai Carabinieri di Scordia allorquando è stato sentito a sommarie informazioni. Inoltre, non essendo intervenute le Forze dell'ordine che avrebbero potuto rilevare la velocità di entrambe le autovetture
- e non essendo stati prodotti da parte attrice altri elementi di valutazione che possano escludere tale deduzione - appare giusto attribuire il 75% della responsabilità nella causazione del sinistro a parte attrice", che "In merito al quantum, basandosi sulle condivisibili conclusioni a cui è giunto il Ctu, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro, alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano, si calcola il danno biologico in €.
32.700,00, il danno morale in €. 10.900,00 e per l'invalidità temporanea €.
13.350,00, così calcolata: €. 7.800,00 per 65 gg. al 100% + €. 4.050,00 per 45 gg. al 75% + €. 1.200,00 per 20 gg. al 50% e €. 300,00 per 10 gg al 25%.
Data l'attribuzione a parte attrice del 75% di responsabilità del sinistro, si liquida allo stesso la somma di €. 14.237,50, a cui vanno sommate le spese mediche di €. 1.435,00 ritenute congrue dal Ctu, nella misura del 25% pari a
358,75. Infine, anche per i danni al mezzo si liquida il 25% della somma richiesta pari ad €. 3.500,00". dell'11.7.2023 così statuiva infine,Pertanto, con sentenza n. 431/2023
definitivamente pronunziando, il Tribunale adito:"
P Q M
.. in accoglimento parziale della spiegata domanda, per le ragioni di cui in premessa, condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore di € 14.596,25 per i danni fisici ed €.
875,00 per i danni all'autovettura Condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che, già ridotte, liquida in complessive €. 1.400,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ed al pagamento della liquidazione del Ctu giusto decreto di liquidazione nella misura del 25%".
§§§
Parte 1 interponeva appello con citazione Avverso la sentenza così resa tempestivamente notificata il 9.2.2024.
Per lamentare, soprattutto, che il primo giudice non avesse saputo ben valutare le risultanze istruttorie: infatti, "Erra il Giudice nel punto in cui dichiara che quanto riferito dal teste Tes 1 in sede testimoniale non corrisponde esattamente a quanto dichiarato dal medesimo ai Carabinieri;
erra valutando che l'auto pirata – svoltando da una traversa non poteva avere una velocità sostenuta e che invece l'appellante viaggiasse a velocità sostenuta;
erra nel dare valore alla mancata in seno alle
― dichiarazioni ai Carabinieri dichiarazione di avvenuta invasione di corsia;
infine erra nel ritenere "più attendibile" la versione riferita ai Carabinieri dal Tes 1
Or, è evidente che il Giudice si è creata una propria realtà dei fatti non su prove ma su mere sensazioni e questo è lungi dall'essere amministrazione della giustizia".
Parimenti proseguiva l'appellante – “Erra il Giudice nel ritenere che l'intervenuto risarcimento da parte della Controparte_3 possa forse considerarsi un'ammissione parziale di colpa. La compagnia assicurativa dell'odierno appellante ha risarcito il proprietario del portoncino impattato. Detto "fatto" non costituisce altro che la necessaria immediata conclusione di un accadimento secondario e di scarsa rilevanza economica. La Controparte_3 ha ritenuto, sua sponte e nell'adempimento della copertura assicurativa, di concludere l'accaduto ma dall'avvenuto pagamento di certo non può farsi "potenzialmente desumere", come ha fatto il Decidente, un'ammissione di parziale responsabilità Anche in questo caso il Giudice fa da
...
sé...".
Ed ancora, "Conclude il Giudice di prime cure, dipoi, con una "riflessione” (!!!): considerati i danni fisici riportati dall'attore e quelli della sua autovettura i cui airbag sono esplosi stante che la stessa ha finito la sua corsa contro un muro posto a
50 cm dal bordo del marciapiedi, non si può escludere che Pt 1 viaggiava ad un'andatura piuttosto sostenuta. Invero, il muro era posto a soli 50 cm dalla strada, quindi il fine corsa dell'appellante è stato immediato e l'airbag - fatto noto - esplode sicuramente con un impatto a 50 Km/h! Senz'altro i danni, sia per il muro, sia per l'autovettura, sia per l'odierno appellante sarebbero stati ben peggiori qualora detto ultimo avesse realmente viaggiato in guisa sostenuta". In definitiva si perorava – “non rimane spiegabile l'attribuzione di responsabilità
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fornita dal G.O.T. L'art. 2054 c.c. prevede, di fatto, due tipologie di responsabilità,
-per la quella effettiva e quella presunta. Or, a parere dell'odierno concludente è vittoria della causa -accertata la responsabilità del conducente l'auto pirata che ha invaso la corsia dell'appellante, il quale ha fatto di tutto per evitare il sinistro. La responsabilità del sinistro, dunque, deve essere addebitata integralmente al guidatore del veicolo sconosciuto (responsabilità effettiva). Solo presuntivamente potrebbe essere addebitata all'appellante la corresponsabilità presuntiva per velocità non prudenziale, ma questa potrebbe incidere in minima parte. Sostanzialmente il primo Giudicante avrebbe dovuto invertire le responsabilità: 25% all'attore e 75% al mezzo pirata. Ovvero, in guisa ancor più gradata, qualora ritenesse impossibile definire con esattezza la dinamica voglia applicare - in via presuntiva – il concorso
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paritario (ex art. 2054 c.c.)".
E per quanto così riepilogato Parte 1 invocava infine la riforma della sentenza impugnata.
§§§
Parte 2 n.q. contestava la Costituitasi in contraddittorio la fondatezza dell'appello dello Pt 1 all'uopo venendo in particolare a ribadire che, il teste anche alla luce di quanto diversamente dichiarato dalla teste Tes 3 '
Tes 1 dovesse dirsi inattendibile. Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, esaurita la trattazione, rinviava le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi il collegio il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello dello Pt 1 può dirsi solo un fuordopera una volta che si riconosca - così per come merita di essere riconosciuto alla luce di un attento riesame delle dichiarazioni testimoniali rese sulla vicenda per cui è insorta controversia che la suddetta autovettura pirata sia stata solo un'invenzione dell'odierno appellante.
Quanto dichiarato dal teste Tes 1 - che al G.I. che lo escuteva precisava altresì, ben significativamente, di conoscere lo Pt 1 siccome suo vicino di casa
―trova smentita nelle dichiarazioni della teste Tes 3 che, dopo aver premesso che nell'occorso si trovava "in macchina con una mia amica, che Persona_1
guidava una C3 nella medesima direzione dell'attore ed esattamente dietro l'auto attrice, ed ho visto quanto accaduto. Difatti dopo ho chiamato il 118 poiché ho visto che la macchina attrice "fumava non riscontrava, affatto, la circostanza di cui وووو
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all'art. 2 del capitolato di prova già avvalorata dalle mendaci dichiarazioni del
Pt 1 prima di giungere all'incrocio della viaTes 1 cioè a dire che lo و
-Martoglio che stava percorrendo con la ortogonale via Garibaldi, "per evitare di collidere frontalmente con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia a forte velocità occupando buona parte della sua carreggiata, sterzava a destra scavalcando il marciapiede ed andando ad urtare sul portoncino del numero civico 8, che si trova ad una distanza di circa 50 cm dal bordo del marciapiede stesso”. E non v'è chi non arguisca che la teste, viaggiando alle spalle dello Pt 1 non avrebbe potuto non scorgere e veder fuggire via l'autovettura che si sarebbe, a dire anche del Tes 1 "
parata dinanzi all'auto dell'odierno appellante (dopo aver invaso la semicarreggiata su cui questi transitava) se, invero, un'autovettura quale quella cui la narrazione dello Pt 1 imputava la responsabilità dell'evento lesivo fosse, nell'occorso, realmente transitata sui luoghi. all'atto diConclusione questa - definitivamente riscontrata da quanto il
- Tes 1
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deporre innanzi al G.I., riteneva di aggiungere a maggior precisazione dei fatti sui quali veniva interrogato, dopo che era stato in precedenza sentito dai CC addi
30.6.2016 (vale a dire, non nell'immediatezza del sinistro ma solo a distanza di circa due mesi): ovvero (nel rispondere alla domanda se fosse vero, o non, che lo Pt 1 in seguito all'occorso, "pativa gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto in ambulanza per le opportune cure al P.S. dell'Ospedale di Lentini dove gli veniva diagnosticato "lussazione femore dx con frattura acetabolare", con prognosi di giorni 30") che il predetto "dopo l'impatto è uscito fuori dalla sua autovettura e si appoggiato sull'auto". Asserzione - questa - non soltanto incredibile in sé, in considerazione della frattura acetabolare riportata dall'odierno appellante: ma, anche e soprattutto, smentita dalla assai più genuina deposizione della Tes 3
che, sul punto, riferiva che “l'attore accusava forti dolori alla gamba ma non so dire se era la dx o la sx., e non riusciva a parlare. L'attore lo abbiamo girato noi, io e la mia amica, ma non siamo riusciti a tirarlo fuori poiché non poteva muoversi ed è rimasto con i piedi fuori, poi però lo abbiamo rimesso dentro".
Ed appare pure incomprensibile si rileva infine, a definitivo conforto della
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compiacenza delle dichiarazioni testimoniali del Tes 1 che, se realmente presente sui luoghi al momento dell'evento lesivo, il predetto non si sia tuttavia fermato per prestare soccorso a persona che ben conosceva perché suo vicino di casa sol perché "si fermavano altre persone a soccorrere il conducente dell'autovettura color beige".
Al postutto ve n'è quanto basta ed anche di più per sanzionare la totale infondatezza della domanda risarcitoria già formulata nei confronti della CP 1
[...] (l'appello incidentale della quale, ove fosse stato interposto, avrebbe dovuto essere accolto) da Parte 1 : il cui appello deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza dell'appellante, e si
-liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata - nell'importo complessivo
(cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x fase introduttiva +
€ 1.522,50 per fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo. Pt 1 dell'obbligo di Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dello versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del La Corte
Tribunale di Caltagirone n. 431/2023 dell'11.7.2023 proposto, con citazione del
9.2.2024, da Parte 1 nei confronti della Parte 2
(n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada) così provvede:
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rigetta l'appello,
- condanna Parte 1 al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché - se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crasci)