Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 4419/2015 R.G.
tra
, nato in [...] il [...], ivi residente in Parte_1
via Nazionale 23, villaggio Orto Liuzzo, c.f.: , rap- C.F._1
presentato e difeso dagli avvocati Salvatore Santonocito e Giuseppe Bottari
per mandato in atti,
attore e
, c.f.: , in persona del rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante legale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Messina, via dei Mille n. 65,
convenuta oggetto: accertamento della proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' premettendo di Parte_1 Controparte_1
essere proprietario di una zona di arenile nella spiaggia del villaggio Orto
Liuzzo di Messina, contrada Campanella, per averla ricevuta in eredità dal padre Giovanni ed a sua volta quest'ultimo dal proprio genitore il Pt_1
quale l'aveva acquistata a seguito di autorizzazione intendentizia n. 704 del
1
biliti nel verbale di dismissione del 2 settembre 1929 ovvero secondo il crite- rio del c.d. “proprietario a monte”, nel senso che il proprietario del terreno a monte estendeva la proprietà verso l'arenile, acquisendola in prosecuzione rispetto ai confini laterali del proprio immobile. L'attore evidenziava che det-
ta area confinava con burrone (o Torrente Trequartare), oggi Persona_1
Tramontana, con arenile, con l'acquirente stesso a monte e con altra porzione di arenile antistante la proprietà di che, a sua volta, nello Persona_2
stesso periodo, con la medesima autorizzazione intendentizia e con gli identi-
ci criteri stabiliti nel verbale di dismissione del 2 settembre 1929, con atto pubblico del 6 ottobre 1953 acquistava una zona di arenile nella spiaggia del villaggio Orto Liuzzo di Messina contrada Campanella, confinante a monte con l'acquirente stesso, a valle con la spiaggia del mare, ad est con CP_2
e ad ovest con esso Lamentava di aver più volte
[...] Parte_1
chiesto il riconoscimento dell'esatta consistenza dell'area di terreno acquisita dal proprio dante causa nei confronti dell' demanio, essendo CP_1
emerse dispute nel corso degli anni con la stessa circa una porzione dell'area ceduta, corrispondente alla particella 1271 del foglio 49, che esso attore rite-
neva dovesse essere parte integrante della porzione di arenile acquistata dal di lui nonno paterno il 30 ottobre 1953, la quale però negava financo che la particella fosse stata ceduta in virtù del contratto del 1953. Osservava che, all'evidenza, in origine c'era stato un errore di misurazione del terreno ven-
duto che non rispecchiava il criterio del proprietario a monte e che anche nel-
la planimetria allegata al contratto di acquisto veniva indicato quale confine
2 la proprietà di . Deduceva in ogni caso l'intervenuta usu- Persona_2
capione in proprio favore della particella in questione, avendone esercitato il possesso animo domini ininterrotto e pacifico per cinquantanove anni e con- siderata l'avvenuta sdemanializzazione dell'area. Concludeva perché fosse dichiarata di sua proprietà la particella 1271 foglio 49 in catasto di Messina
per effetto dell'atto di acquisto del 1953 ovvero in subordine in forza di usu-
capione.
Si costituiva l' del demanio evidenziando come il lotto di terreno CP_1
identificato con la particella 1271 appartenesse al patrimonio disponibile del-
lo stato, pervenuta all'amministrazione finanziaria per sdemanializzazione con verbale di dismissione e consegna del 2 settembre 2013. Aggiungeva che la consistenza a suo tempo acquistata dal era pari a mq 3025, lotto gra- Pt_1
ficamente distinto come un rettangolo avente dimensioni di m. 25 per m. 121,
che la proprietà acquistata dal dante causa del era di mq 3625, de- Per_2
scritta come un rettangolo avente dimensioni di m. 25 per m. 145 e che dalla trasposizione dei dati dimensionali, indicati dai due rogiti sulla mappa cata-
stale, emergeva che la particella n. 1271 non era stata oggetto di vendita al dante causa dell'attore. Specificava come questa operazione, oltre a confer-
mare che il lotto di proprietà dell'attore era sempre stato coincidente con il lotto attualmente identificato in catasto con le particelle n. 947 e n. 427 per un'estensione di mq. 3025, fugasse qualsivoglia dubbio circa la descrizione dei confinanti, atteso che i lotti venduti a e erano realmente Per_2 Pt_1
confinanti, essendo stata trasferita a la superficie oggi Persona_2
identificata con la particella n. 1271 e non quella oggi identificata con la par-
ticella n. 1274. Richiamava la nota prot. 10366- 1276 del 06.08.1996 dell'ex
3 Ufficio Tecnico erariale di Messina, ove si evinceva come dalle vendite della fascia di arenile di ml. 25 fossero rimasti esclusi due lotti, tra i quali la parti-
cella n. 1274 del foglio n. 49, generando pertanto la confusione che aveva portato all'erronea intestazione catastale, per la quale ad oggi la particella
1271 è intestata al catasto al demanio dello stato, mentre la n. 1274 risulta in-
testata agli eredi di , e sottolineava come l'erroneo scam- Persona_2
bio di particelle di uguale superficie, la n. 1271 e la n. 1274, nulla avesse a che vedere con la proprietà dell'attore essendo la stessa catastalmente ben identificata con quella acquistata con il rogito del 1953, non comprendente anche l'acquisto della particella n. 1271. In secondo luogo contestava il de-
dotto acquisto dell'area per usucapione in mancanza dell'animo domini dell'attore, il quale nel corso degli anni aveva più volte chiesto all'ammini-
strazione finanziaria l'esatta consistenza dell'area di terreno acquisita dal suo dante causa. La convenuta evidenziava infine di aver dato in concessione a terzi la particella 1271 con contratto n. 1376 del 29.11.2013 per la durata di sei anni, esercitando dunque il diritto dominicale dello Stato su tale lotto di arenile, e concludeva per il rigetto della domanda.
Avviata la procedura di mediazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio,
con provvedimento del 27 settembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
Come noto, colui che agisca per ottenere il mero accertamento della proprie-
tà di un bene, anche soltanto per eliminare uno stato di incertezza circa la le-
gittimità del potere di fatto esercitato su di esso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titola-
rità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia
4 proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. civ., n. 24050/2022; Cass. civ., n.
1210/2017).
A fronte della documentazione versata in atti da parte attrice in adempimento del richiamato onere probatorio impostole, è stato affidato incarico al consu-
lente tecnico d'ufficio volto a verificare se la particella catastale 1271 coinci- desse in tutto o in parte con l'originaria particella 91 o se comunque essa rientrasse all'interno dei confini della zona di arenile acquistata dal dante causa dell'attore. Il consulente relazionava come appresso: “… la particella originaria n. 91 … è stata, nel tempo, frazionata, dando origine a numerose
particelle tra le quali la particella n. 427 (oggetto della compravendita tra il
Sig. , nonno dell'odierno attore e il e successivamente alla Pt_1 CP_1
particella n. 1271 che è compresa tra la particella n. 427 e la particella n.
1270; appare quindi chiaro come la particella oggetto del suddetto procedi-
mento (n. 1271) rappresenti una parte della originaria particella n. 91, deri-
vando da questa a seguito di frazionamento … dalle misurazioni fatte in loco
e dalla ricostruzione catastale la particella n. 1271, pur rientrando
all'interno dei confini secondo il metodo del “proprietario a monte”… non
fa parte della zona di arenile acquistata dal Sig. ; infatti nel contratto Pt_1
di acquisto la superficie indicata risulta essere pari a 3.025 mq. (121 mt. x
25 mt.) e nello schema allegato al contratto stesso è indicata una porzione di
terreno di lunghezza pari a 121 mt. Questi 121 mt., se misurati dal confine
rappresentato dal Torrente Trequartare, si esauriscono al confine con la particella n. 1271”. Anche a seguito di richiamo per rendere chiarimenti, il consulente ribadiva che la particella oggetto di causa (n. 1271) faceva “fisi-
5 camente” parte della originaria particella n. 91, derivando da questa a seguito di frazionamento, ma che non era stata oggetto di compravendita tra il dema- nio ed il nonno dell'attore, atteso che nel contratto di acquisto del 30 ottobre
1953 la superficie indicata risulta essere pari a mq. 3.025,00 (121 mt. x 25
mt.) confinante con il Torrente Trequartare e con la proprietà Per_2
La relazione peritale, le cui conclusioni appaiono logicamente corrette e sce-
vre da vizi di valutazione, consente dunque di ritenere l'infondatezza della domanda formulata in via principale dall'attore, che va pertanto respinta.
Quanto alla vantata intervenuta usucapione dell'area oggetto di causa, giova osservare che, come noto, ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione
è necessaria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessio-
nis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'in-
tenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godimento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non con-
testato, nec vi nec clam (non essendo al riguardo sufficienti atti di mera ge-
stione consentiti dal proprietario o tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale), né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge con-
sidera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo ori-
ginario della proprietà del bene, purché si sia protratto per almeno venti anni.
Ed ancora, ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente
6 contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, tanto più ove essa coesista con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario. Qualsiasi attività neutra, compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario, non esprime dunque un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipi-
ca del diritto di proprietà.
Ebbene, nel caso in esame, dalle foto dei luoghi depositate dall'attore ed alle-
gate alla relazione tecnica d'ufficio si evince chiaramente che la situazione di fatto dell'area oggetto di causa contrasta con l'addotto possesso esclusivo uti
dominus da parte del : essa difatti consiste in uno spazio ove appaiono Pt_1
parcheggiate varie autovetture di incerta appartenenza e privo di alcuna deli-
mitazione/recinzione dalla strada pubblica che possa impedire a terzi di acce-
dervi o di usufruirne anche solo per parcheggiare un motorino o passarvi a piedi. Per costante giurisprudenza, invero, ai fini dell'usucapione ciò che ri-
leva è se il fondo sia stato recintato mediante opere permanenti di trasforma-
zione idonee a precludere la potestà dominicale del proprietario, quale mas-
sima espressione dell'intenzione di esercitare sul bene immobile una relazio-
ne materiale configurabile in termini di jus excludendi alios per dar prova del
corpus del possesso, trattandosi di un atto esteriorizzato attraverso un'attività
durevole, riconoscibile, contrastante, incompatibile e inconciliabile con la possibilità di godimento altrui (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza,
07/09/2018, n. 21873; Cass. civ., n. 1796/22; Cass. civ., n. 6123/20), manife-
stazione che deve essere specificamente rivolta contro il possessore in modo che quest'ultimo sia posto in grado di rendersi conto della concreta opposi-
7 zione al suo possesso e rendere palese l'esclusione di altri dall'utilizzo del bene.
Ne consegue altresì che la mera generica affermazione di aver posseduto un bene immobile per oltre vent'anni lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione, occorrendo la prova, oltre che del come, del quando, dell'estensione e del quomodo (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
24/09/2024, n. 25505), anche che il dedotto potere di fatto non fosse legitti-
mato da un comportamento di tolleranza o condiscendenza da parte del pro-
prietario.
Peraltro, sia pur in via incidentale e con riferimento all'invocato, da parte del
, comodato dell'area in favore di terzi per parcheggio autovetture, gio- Pt_1
va appena evidenziare come il parcheggio di autovetture, per costante giuri- sprudenza, non costituisca di per sé solo espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà, non avendo la relativa esterio-
rizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene.
In conclusione, l'addotto possesso uti dominus da parte attrice sull'area og-
getto di causa appare escluso per tabulas dalla situazione di fatto dei luoghi,
ritratta nelle foto depositate in atti ed emersa dalla relazione tecnica d'ufficio,
essendo la stessa incompatibile con l'esercizio esclusivo del possesso da parte dell'interessato, siccome l'effettiva estromissione di altri dall'utilizzo di essa;
prova ne sia che nell'anno 2013 il demanio ne ha potuto disporne locandola,
per la durata di sei anni, a terzi (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
08/05/2013, n. 10894) già asseritamente detentori dal 1° gennaio 2006.
Pertanto anche la subordinata domanda di intervenuto acquisto per usucapio-
ne dell'area oggetto di causa va respinta.
8 Avuto riguardo all'astratta controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, ri-
partendo le spese di ctu in quote uguali tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, così decide:
1. Respinge la domanda di;
Parte_1
2. Compensa le spese di lite, ripartendo le spese di ctu in quote uguali tra le parti.
Messina, 25 febbraio 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
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