TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MICONI GIULIANO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso da GHIZZI ELISA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti congiuntamente precisano le conclusioni, chiedendo:
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pagina 1 di 3
2. confermare le ulteriori condizioni previste in sede di separazione;
3. compensare integralmente le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con unione dalla quale nasceva un CP_1 figlio in data 24.12.1985 (maggiorenne ed economicamente indipendente), Persona_1 dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal giorno in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con omologa n. 351/2023 del 16.03.2023.
Si è costituita parte resistente, opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli affetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Quanto alle ulteriori condizioni indicate dalle parti, il Collegio ne prende atto, evidenziando che quanto indicato dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 05/10/1985 in
GOITO tra iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del predetto Comune, al n. 42, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1985;
2. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GOITO (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 03/04/2025
pagina 2 di 3 La Giudice Relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MICONI GIULIANO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso da GHIZZI ELISA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti congiuntamente precisano le conclusioni, chiedendo:
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pagina 1 di 3
2. confermare le ulteriori condizioni previste in sede di separazione;
3. compensare integralmente le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con unione dalla quale nasceva un CP_1 figlio in data 24.12.1985 (maggiorenne ed economicamente indipendente), Persona_1 dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal giorno in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con omologa n. 351/2023 del 16.03.2023.
Si è costituita parte resistente, opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli affetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Quanto alle ulteriori condizioni indicate dalle parti, il Collegio ne prende atto, evidenziando che quanto indicato dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 05/10/1985 in
GOITO tra iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del predetto Comune, al n. 42, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1985;
2. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GOITO (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 03/04/2025
pagina 2 di 3 La Giudice Relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3