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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6888 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 15/05/2025 e vertente
TRA
in persona del l.r. p.t., e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. ROSATO MONIA
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente in carica Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Nicoletta Murciano
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981 relative Co a
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15/05/2025
1
e hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza Pt_1 Parte_2 ingiunzione n. 129/2024 del 23.09.2024, notificata il 23/09/2024, con la quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 10.000 per violazione dell'art. 226 bis co. 1 d.lgs. n. 152/2006, sanzionato dal co. 4 bis dell'art. 261, perché durante un controllo dei Verbalizzanti svolto il 25/09/2019 si accertava che la ditta
– che si occupa della commercializzazione di prodotti per packaging alimentare – deteneva kg. 1687,50 di shoppers del tipo con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco che non erano conformi alla normativa di settore.
I ricorrenti hanno eccepito la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 l. n. 689/81 - evidenziando che la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta oltre il termine di 5 anni dal compimento dell'infrazione, da collocarsi al momento della ricezione della merce anziché in quello dell'accertamento - nonché l'omessa motivazione e la mancanza di prova della violazione contestata, con richiesta di annullamento del provvedimento opposto. si è costituita propria memoria, resistendo alle avverse Controparte_1 allegazioni e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata discussa in udienza, previa concessione di un termine per note conclusive.
***
Come premesso, la controversia in esame ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n.
129/2024 del 23.09.2024, notificata il 23/09/2024, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 10.000 per violazione dell'art. 226 bis co. 1 d.lgs. n. 152/2006, sanzionato dal co. 4 bis dell'art. 261, perché durante un controllo dei Verbalizzanti svolto il 25/09/2019 si accertava che la ditta – che si occupa della commercializzazione di prodotti per packaging alimentare – deteneva kg. 1687,50 di shoppers del tipo con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco che non erano conformi alla normativa di settore.
2 Nell'atto di opposizione, i ricorrenti hanno eccepito in via preliminare la violazione dell'art. 28 l. n. 689/1981, evidenziando che al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione - 23/09/2024 - era decorso il termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, da non identificarsi con quello in cui
è stato eseguito il controllo e si è compiuto l'accertamento (25/09/2019).
Gli opponenti hanno ritenuto, in particolare, che il dies a quo vada calcolato sulla base della consegna delle merci a cui la sanzione si riferisce, come da allegati d.d.t.
n. 273/2019 di (all. 5, con acquisto con ordine n. 358 del Controparte_3
20/6/2019 e consegna in data 18/7/2019); fattura differita n. 302/2019 di
SM UD RL (all. 6, con consegna in data 11/9/2019 come da relativo documento di trasporto n. 358 dell'11/9/2019); d.d.t. n. 768 del 18/09/2019 di
(all. 7, con acquisto con ordine n. 498 del 30/08/2019 e consegna in Parte_3 data 18/09/2019); d.d.t. n. 749 del 12/09/2019 di (all. 8, con Parte_3 acquisto con ordine n. 498 del 30/08/2019 e consegna in data 12/09/2019); d.d.t.
n. 691 del 27/08/2019 di (all. 9, con acquisto con ordine n. 498 del Parte_3
30/08/2019 e consegna in data 18/09/2019).
Sul punto deve evidenziarsi che, come da giurisprudenza pacifica, la notifica dell'atto di accertamento comporta l'interruzione della prescrizione, in conformità alla normativa civilistica in materia. Ex multis, Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n.
787 del 12/01/2022, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per
l'irrogazione della sanzione - compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore - ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione”.
Nel caso di specie, pertanto, sebbene sia corretta l'individuazione del dies a quo a partire dalle date di consegna della merce, tuttavia deve darsi atto che con la notifica dell'avviso di accertamento del 25/09/2019 (notificato il 03.10.2019) la prescrizione è stata ritualmente interrotta, con la conseguenza che a partire da tale momento è decorso un nuovo termine di 5 anni, pacificamente non maturato al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione del 23/09/2024.
3 Nella propria memoria conclusiva, parte ricorrente ha richiamato la sentenza della
Corte costituzionale n. 151 del 2021, la quale ha evidenziato la necessità di individuare un termine certo per la durata del procedimento di contestazione delle sanzioni amministrative.
L'interpretazione offerta da parte ricorrente è tuttavia errata.
La Corte costituzionale ha infatti evidenziato la necessità di garantire un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti di applicazione della sanzione amministrativa, da aggiungersi rispetto al termine di prescrizione quinquennale, per il quale non è stata individuata alcuna forma di irragionevolezza o durata eccessiva. Lo stesso precedente richiamato, peraltro emesso dal Consiglio di Stato, riguarda la durata del procedimento amministrativo sotto il profilo dell'accertamento e non della prescrizione ed è comunque attinente a fattispecie diversa rispetto a quella oggetto di causa.
La prescrizione quinquennale è perfettamente ragionevole e conforme alla necessità di bilanciare l'interesse pubblico alla sanzione di condotte illecite con quello del trasgressore alla certezza dei rapporti.
Per tali ragioni, la contestazione mossa sulla base del richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale è da ritenersi infondata.
Parte ricorrente ha poi eccepito la violazione dell'art. 2 legge n. 241/90, per mancata conclusione del procedimento nel termine di giorni 30 ivi previsti, o comunque lo svolgimento del procedimento in termini non ragionevoli.
La contestazione è infondata.
Difatti la giurisprudenza riconosce in modo pacifico che la l. n. 241/90 non si applica all' ordinanza ingiunzione: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto
e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine
4 quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. civ., sez. 5, Sentenza n. 17526 del 28/07/2009).
Quanto all'accertamento, va evidenziato che lo stesso si è concluso in breve tempo, con accesso del 25.09.2019, sequestro contestuale, notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo del 03.10.2019 e audizione della parte il
19.11.2019.
Anche tale eccezione è dunque infondata.
Gli opponenti hanno poi eccepito l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione.
Sul punto si ricorda che è pacificamente ammissibile la motivazione per relationem:
“Nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non
è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010).
Ed ancora: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di merito per vizio di motivazione - consistente nella inadeguata giustificazione del rigetto del motivo di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione - non può limitarsi ad una generica censura, ma deve specificare quali ragioni fossero state addotte in sede amministrativa per contestare l'illecito e quali argomentazioni siano state indicate in sede di opposizione giurisdizionale. Ciò tenendo presente, alla luce dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo ha la sola funzione di giustificarne la parte dispositiva e che tale motivazione si atteggia in modo diverso a seconda che nel ricorso amministrativo vengano indicati, da parte dell'interessato, fatti nuovi e diversi ovvero fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento: nel primo caso, il giudice è tenuto a prendere in esame
5 tale allegazione, esponendo le ragioni del mancato accoglimento, mentre nel secondo
è sufficiente una motivazione "per relationem", (Nella specie, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso col quale si prospettava genericamente un vizio di motivazione della sentenza di merito, la quale aveva dato atto che dall'esame del provvedimento impugnato e del verbale d'accertamento poteva rilevarsi che l'ordinanza era motivata
e tale da rendere comprensibile sia la violazione contestata che la relativa sanzione)”
(Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27180 del 28/12/2007).
Ed inoltre: “Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile
l'art. 3 legge 8 luglio 1990 n. 241 e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione (nella specie emessa dal Ministro delle risorse agricole per un'indebita percezione di aiuti comunitari "ex" art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898) che applica la sanzione può essere motivata "per relationem", mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto legittima la motivazione effettuata mediante il rinvio ad accertamenti di polizia giudiziaria confluiti in un procedimento penale, procedimento del quale l'interessato era pienamente consapevole avendo richiesto la sospensione del processo in corso in attesa della definizione di quello penale)” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10757 del
24/04/2008).
Nel caso di specie, la motivazione è stata resa con richiamo a dettagliati e specifici atti di accertamento che erano nella disponibilità della parte opponente, con la conseguenza che nessun vulnus al diritto di difesa si è verificato.
Nel Verbale di accertamento e in quello di sequestro sono richiamate le tipologie delle buste, la loro collocazione, le violazioni compiute, i kg di materiale sequestrato e la sanzione applicata, con indubbio dettaglio ritualmente conosciuto dai trasgressori.
Parte opponente ha poi ritenuto che lo stesso Verbale di contestazione di illecito amministrativo sia privo di motivazione, in quanto non indica la violazione accertata.
In realtà nel Verbale si precisa che la società si occupa di packaging Parte_1 alimentare e si richiama la violazione dell'art. 226 bis co. 1 d. n. 152/2006.
Sebbene non sia indicato espressamente che si tratta della lettera a), tuttavia questo è chiaramente evincibile sulla base della precisazione che la ditta si occupa di packaging alimentare.
6 L'art. 226 bis prevede infatti: “
1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
1. a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”.
Poiché nel Verbale sono indicate borse di plastica con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e si precisa che si tratta di borse destinate al trasporto di generi alimentari, il richiamo espresso al punto 1) non è necessario: la violazione contestata è infatti chiaramente individuabile.
Si aggiunga che nel verbale di sequestro amministrativo, notificato ai trasgressori, sono stati descritti in modo specifico i beni cui le violazioni si riferiscono.
Nella nota di controdeduzioni prot. n. 3675 del 26.05.2020 – depositata dalla e non contestata da parte opponente – è stata esaminata la contestazione CP_1 mossa dai ricorrenti, secondo cui la violazione non sarebbe sussistente, in quanto si tratta di sacchi per la nettezza urbana, come tali pacificamente sottratti all'applicazione della normativa richiamata.
In tale nota i verbalizzanti hanno evidenziato che sulle shopper oggetto di causa mancava ogni riferimento alla loro destinazione quali sacchetti per rifiuti. A ciò si aggiunga che i ricorrenti non sono stati in grado di dimostrare che si trattasse di sacchi della nettezza urbana.
Difatti, è emerso che solo in tre fatture è riportata la sigla NU nel campo descrizione e che tali fatture non si riferiscono alle shopper contestate.
Infatti:
- il d.d.t n. 398 del 11.09.2019 della SM UD s.r.l. si riferisce a sacchi in pol.ne trasp. La dicitura trasp si riferisce a sacchi trasparenti, non oggetto di contestazione (quelli per i quali è stata emessa la sanzione sono di colore bianco opaco, come attestato dai Verbalizzanti);
7 - la fattura n. 14641 della riporta la dicitura sacchi NU in polietilene Pt_1 trasp, diversi dunque da quelli oggetto di contestazione (di colore bianco opaco);
- la fattura n. 708 della i riferisce a sacchi NU comp. verdi, diversi Parte_3 dunque da quelle oggetto di contestazione, di colore bianco opaco.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione è infondata e viene respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6888/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 1.700,00 per compenso, oltre accessori come per legge.
Lecce, 15/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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