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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 120/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 26 giugno 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 120/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F.: ), rappresentati e difesi giusta procura in atti Parte_3 C.F._3 dall'avv. Maria Ferrara presso il cui studio, sito in Gela nella Via Cairoli n. 178, hanno eletto domicilio
APPELLANTI
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Psaila giusta procura in atti ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio sito in Gela, Vico Icona n. 12
APPELLATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Su istanza della il Giudice di Pace di Parte_4
Gela ha emesso otto decreti ingiuntivi contro (n. 163/2011 d.i. Parte_5
di importo pari ad € 1.800,00 e n. 341/2011 d.i. di importo pari ad € 4.809,60),
(n. 355/2011 d.i. di importo pari ad € 4.809,60 e n. 152/2011 Parte_1
d.i. di importo pari ad € 1.800,00), (n. 342/2011 d.i. di importo Parte_2
pari ad € 4.809,60 e n. 156/2011 d.i. di importo pari ad € 1.800,00) e
[...]
(n. 353 d.i. di importo pari ad € 4.809,60 e n. 146/2011 d.i. di importo Pt_3
pari ad € 1.800,00): quattro ricorsi monitori - quelli per sorte capitale ingiunta pari a € 1.800,00 - hanno avuto ad oggetto fatture emesse dalla Controparte_1
a saldo dei lavori svolti in virtù del contratto di appalto stipulato tra le parti in data primo agosto 2010 avente ad oggetto lavori di ristrutturazione e manutenzione di parti condominiali dello stabile di via Etruria n. 16 in Gela, mentre gli altri quattro - per sorte capitale ingiunta pari a € 4.809,60 - hanno avuto ad oggetto fatture emesse dalla er l'esecuzione dei lavori extra Controparte_1
contratto.
Contro sette dei predetti provvedimenti monitori Parte_5 Parte_1
e hanno proposto opposizione ex art.
[...] Parte_2 Parte_3
645 c.p.c. formulando domanda riconvenzionale giacché non soltanto assumevano di avere saldato i lavori commissionati e di non avere commissionato lavori extra, ma deducevano che, giusta relazione tecnica a firma dell'Ing.
[...]
, i lavori effettuati dalla appaltatrice non erano stati eseguiti a regola CP_2
d'arte sì da necessitare di interventi di ripristino pari ad € 25.000,00: ciascuno degli opponenti ha pertanto chiesto la condanna della al Controparte_1
pagamento della somma di € 3.125,00 (1/8 di 25.000,00 €), essendo in otto i condomini dello stabile interessato ai lavori. Disposta la riunione dei procedimenti, il Giudice di Pace di Gela ha, con provvedimento depositato il 2/10/2012 e notificato il 6/11/2012, declinato la propria competenza per valore in favore del Tribunale di Gela, assegnando alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Gela competente per valore: il successivo 6/12/2012 gli opponenti hanno depositato avanti il Tribunale di Gela atto di riassunzione ed il Giudice, con successivo decreto del 14/12/2012 depositato il 15/12/2012, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del
7/5/2013 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nei termini di cui all'art. 163 bis, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio;
è seguita, in ossequio al provvedimento del G.I., la rituale e tempestiva notifica del ricorso e pedissequo decreto alla società opposta nel rispetto del termine assegnato dal Giudice.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, il giudizio di primo grado ha visto la celebrazione di svariate udienze durante le quali è stata espletata una corposa istruttoria con escussione di testi e conferimento di incarico peritale al c.t.u. all'uopo nominato il quale ha depositato l'elaborato commissionato;
disposta ad opera del decidente, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 mediazione delegata e, successivamente, formulata proposta conciliativa non accettata dalle parti, all'udienza del 12/3/2019 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
Con sentenza n. 141/2019 pubblicata in data 21/3/2019 il Tribunale di Gela ha dichiarato, dopo sette anni di processo e senza avere affrontato il merito delle pretese sostanziali sottese ai provvedimento monitori oggetto di opposizione,
l'estinzione del procedimento per il fatto che l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per valore, redatto nelle forme del ricorso e non nelle forme della citazione ex art. 125 disp. att. c.p.c., era stato sì depositato in data 6 dicembre 2012, nel termine di trenta giorni fissato dal giudice a quo, ma era stato successivamente notificato alla società opposta nel gennaio del 2013 allorché il suddetto termine era definitivamente spirato;
per dare supporto alla motivazione il giudice di prime cure ha menzionato la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n. 9217 del 01/09/1995 a mente della quale “La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente si sostanzia in un atto di impulso tendente ad assicurare la continuazione dinanzi a tale giudice del processo iniziato, che si realizza soltanto con la notifica della comparsa alle altre parti. E se pure è vero che il principio generale di conservazione degli atti viziati consente di escludere la nullità dell'atto di riassunzione che abbia assunto la forma del ricorso, anziché della comparsa, è tuttavia altrettanto vero che la conversione può operare purché l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo: tali requisiti si identificano, in relazione all'ipotesi considerata, nella tempestiva notificazione del ricorso, quale idonea manifestazione della volontà di riassumere la causa. Poiché nella specie la notifica del ricorso in riassunzione fu effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica della sentenza dichiarativa di incompetenza, appare evidente la conformità a diritto del dispositivo della pronuncia impugnata, che ha dichiarato l'estinzione del processo”.
e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 141/2019 emessa dal Tribunale di Gela sostenendo la abnormità della statuizione che aveva posto fine al giudizio e che aveva determinato la definitività dei decreti ingiuntivi opposti atteso che essi avevano rispettato sia il termine fissato dal giudice a quo entro cui riassumere la causa, sia pur a seguito del deposito del ricorso e non della notifica della comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c., sia il termine entro cui, ottenuto il decreto di fissazione udienza ad opera del Tribunale di Gela, provocare il contraddittorio con la opposta: gli appellanti hanno citato la sentenza a Sezioni Unite Controparte_1
n. 14854 del 28/06/2006 a mente della quale è stato insegnato che “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'articolo 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius”, sostenendo che, al fine di evitare l'estinzione, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso per prosecuzione o per riassunzione atteso che l'osservanza del termine di riassunzione debba essere valutata con riguardo esclusivamente al deposito in cancelleria del ricorso medesimo. Per il caso di accoglimento del suddetto motivo di gravame, gli appellanti hanno chiesto, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione, la rimessione della causa innanzi il giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. o, in via subordinata, la decisione della causa anche nel merito instando, in tale ultima ipotesi, per tutte le argomentazioni difensive palesate in prime cure al fine dell'ottenimento della revoca dei decreti ingiuntivi opposti e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta all'accertamento dei vizi e difetti interessanti i lavori svolti dalla CP_1
opposta giusta relazione tecnica a firma dell'Ing. versata
[...] Controparte_2
in atti. Si è costituita in giudizio la instando Parte_4
per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado: la società appellata ha da un lato affermato che, nel caso in esame, il termine per la riassunzione in tanto poteva dirsi rispettato in quanto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza le fosse stato notificato nel termine di 30 giorni stabilito dal Giudice di Pace di Gela, termine ampiamente non rispettato atteso che il suddetto termine era scaduto il 6 dicembre 2012 mentre la notifica era avvenuta nel gennaio del 2013, e, dall'altro, ha sostenuto quanto al merito della pretesa la sussistenza delle pretese monitorie azionate e la conformità a regola d'arte delle opere svolte presso l'edificio di via Etruria n. 16 in Gela di proprietà degli odierni appellanti.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza datata 25 settembre 2019 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la sussistenza di fondati motivi a fondamento dell'impugnazione; indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni datata 26 giugno
2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa meritevole di accoglimento il primo motivo di doglianza dedotto dagli appellanti e Parte_1 Parte_2
per i motivi di seguito indicati. Parte_3
Come rilevato in precedenza, dichiarata l'incompetenza per valore ad opera del
Giudice di Pace di Gela, gli appellanti e Parte_1 Parte_2
hanno provveduto a riassumere la causa mediante ricorso nel Parte_3
termine di 30 giorni indicato dal giudice a quo, in particolare entro l'ultimo giorno utile del 6 dicembre 2012: emesso il decreto di fissazione udienza, i predetti appellanti hanno poi provveduto alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla nel Parte_4 gennaio 2013, nel termine di legge ma successivamente alla scadenza del termine del 6 dicembre 2012.
Ad avviso del giudice di primo grado tale procedimento volto ad integrare il contraddittorio, se poteva far ritenere equipollente lo schema di atto adottato dai avente le vesti di ricorso, alla comparsa che l'art. 125 disp. att. c.p.c. Pt_1
prevede per la riassunzione del giudizio, non era sufficiente ad impedire l'estinzione del giudizio stante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla nel gennaio 2013 allorché il termine del Controparte_1
6 dicembre 2012 fissato dal giudice a quo era definitivamente spirato.
La Corte condivide il ragionamento del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto equipollente ai fini della edictio actionis il ricorso depositato dai alla comparsa che l'art. 125 disp. att. c.p.c. contempla ai fini della Pt_1
riassunzione del giudizio ma, contrariamente al deciso, reputa che la successiva tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla nel termine fissato all'uopo dal giudice a quo abbia evitato Controparte_1
l'estinzione del giudizio avuto riguardo al principio sostenuto dalla Suprema
Corte di Cassazione che, nelle sentenze n. 6921 del giorno 11 marzo 2019 e n.
30802 del 6 novembre 2023 e nell'ordinanza n. 2526 del 03/02/2021, ha affermato che “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della
"vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.”: nel caso al vaglio del presente giudizio gli appellanti Pt_1
hanno rispettato non soltanto il termine di 30 giorni indicato dal giudice a quo per la tempestiva riassunzione della causa, circostanza quest'ultima che avrebbe già di per sé evitato l'estinzione del giudizio, ma hanno altresì rispettato il termine entro cui notificare alla il ricorso ed il pedissequo decreto di Controparte_1
fissazione udienza sì da elidere definitivamente ogni ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti nella specie assolutamente non verificatasi.
Acclarata l'erroneità della dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado, si impone la rimessione della causa al giudice di primo grado giusta applicazione del disposto del vecchio conio dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. che prevede tale epilogo in caso di “riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma dell'articolo 308” (si veda a tal uopo il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 39170 del 09/12/2021 che ha previsto l'obbligo di regressione del giudizio in primo grado in caso di errata declaratoria di estinzione del processo): il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione comporta pertanto la rimessione della causa al Tribunale di Gela. In definitiva, in accoglimento dell'appello azionato da Parte_1 [...]
e ed in riforma della sentenza n. 141/2019 emessa dal Pt_2 Parte_3
Tribunale di Gela, la Corte dispone la rimessione del giudizio avanti al Tribunale di Gela ex art. 354 c.p.c.: l'opinabilità delle questioni trattate e la non facile interpretazione delle norme applicate giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta così provvede:
1. In accoglimento dell'appello azionato da Parte_1 [...]
e ed in riforma della sentenza n. 141/2019 emessa Pt_2 Parte_3
dal Tribunale di Gela, dispone la rimessione del presente giudizio avanti al
Tribunale di Gela;
2. Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra le parti di causa.
Caltanissetta, 17 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 26 giugno 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 120/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F.: ), rappresentati e difesi giusta procura in atti Parte_3 C.F._3 dall'avv. Maria Ferrara presso il cui studio, sito in Gela nella Via Cairoli n. 178, hanno eletto domicilio
APPELLANTI
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Psaila giusta procura in atti ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio sito in Gela, Vico Icona n. 12
APPELLATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Su istanza della il Giudice di Pace di Parte_4
Gela ha emesso otto decreti ingiuntivi contro (n. 163/2011 d.i. Parte_5
di importo pari ad € 1.800,00 e n. 341/2011 d.i. di importo pari ad € 4.809,60),
(n. 355/2011 d.i. di importo pari ad € 4.809,60 e n. 152/2011 Parte_1
d.i. di importo pari ad € 1.800,00), (n. 342/2011 d.i. di importo Parte_2
pari ad € 4.809,60 e n. 156/2011 d.i. di importo pari ad € 1.800,00) e
[...]
(n. 353 d.i. di importo pari ad € 4.809,60 e n. 146/2011 d.i. di importo Pt_3
pari ad € 1.800,00): quattro ricorsi monitori - quelli per sorte capitale ingiunta pari a € 1.800,00 - hanno avuto ad oggetto fatture emesse dalla Controparte_1
a saldo dei lavori svolti in virtù del contratto di appalto stipulato tra le parti in data primo agosto 2010 avente ad oggetto lavori di ristrutturazione e manutenzione di parti condominiali dello stabile di via Etruria n. 16 in Gela, mentre gli altri quattro - per sorte capitale ingiunta pari a € 4.809,60 - hanno avuto ad oggetto fatture emesse dalla er l'esecuzione dei lavori extra Controparte_1
contratto.
Contro sette dei predetti provvedimenti monitori Parte_5 Parte_1
e hanno proposto opposizione ex art.
[...] Parte_2 Parte_3
645 c.p.c. formulando domanda riconvenzionale giacché non soltanto assumevano di avere saldato i lavori commissionati e di non avere commissionato lavori extra, ma deducevano che, giusta relazione tecnica a firma dell'Ing.
[...]
, i lavori effettuati dalla appaltatrice non erano stati eseguiti a regola CP_2
d'arte sì da necessitare di interventi di ripristino pari ad € 25.000,00: ciascuno degli opponenti ha pertanto chiesto la condanna della al Controparte_1
pagamento della somma di € 3.125,00 (1/8 di 25.000,00 €), essendo in otto i condomini dello stabile interessato ai lavori. Disposta la riunione dei procedimenti, il Giudice di Pace di Gela ha, con provvedimento depositato il 2/10/2012 e notificato il 6/11/2012, declinato la propria competenza per valore in favore del Tribunale di Gela, assegnando alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Gela competente per valore: il successivo 6/12/2012 gli opponenti hanno depositato avanti il Tribunale di Gela atto di riassunzione ed il Giudice, con successivo decreto del 14/12/2012 depositato il 15/12/2012, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del
7/5/2013 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nei termini di cui all'art. 163 bis, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio;
è seguita, in ossequio al provvedimento del G.I., la rituale e tempestiva notifica del ricorso e pedissequo decreto alla società opposta nel rispetto del termine assegnato dal Giudice.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, il giudizio di primo grado ha visto la celebrazione di svariate udienze durante le quali è stata espletata una corposa istruttoria con escussione di testi e conferimento di incarico peritale al c.t.u. all'uopo nominato il quale ha depositato l'elaborato commissionato;
disposta ad opera del decidente, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 mediazione delegata e, successivamente, formulata proposta conciliativa non accettata dalle parti, all'udienza del 12/3/2019 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
Con sentenza n. 141/2019 pubblicata in data 21/3/2019 il Tribunale di Gela ha dichiarato, dopo sette anni di processo e senza avere affrontato il merito delle pretese sostanziali sottese ai provvedimento monitori oggetto di opposizione,
l'estinzione del procedimento per il fatto che l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per valore, redatto nelle forme del ricorso e non nelle forme della citazione ex art. 125 disp. att. c.p.c., era stato sì depositato in data 6 dicembre 2012, nel termine di trenta giorni fissato dal giudice a quo, ma era stato successivamente notificato alla società opposta nel gennaio del 2013 allorché il suddetto termine era definitivamente spirato;
per dare supporto alla motivazione il giudice di prime cure ha menzionato la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n. 9217 del 01/09/1995 a mente della quale “La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente si sostanzia in un atto di impulso tendente ad assicurare la continuazione dinanzi a tale giudice del processo iniziato, che si realizza soltanto con la notifica della comparsa alle altre parti. E se pure è vero che il principio generale di conservazione degli atti viziati consente di escludere la nullità dell'atto di riassunzione che abbia assunto la forma del ricorso, anziché della comparsa, è tuttavia altrettanto vero che la conversione può operare purché l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo: tali requisiti si identificano, in relazione all'ipotesi considerata, nella tempestiva notificazione del ricorso, quale idonea manifestazione della volontà di riassumere la causa. Poiché nella specie la notifica del ricorso in riassunzione fu effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica della sentenza dichiarativa di incompetenza, appare evidente la conformità a diritto del dispositivo della pronuncia impugnata, che ha dichiarato l'estinzione del processo”.
e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 141/2019 emessa dal Tribunale di Gela sostenendo la abnormità della statuizione che aveva posto fine al giudizio e che aveva determinato la definitività dei decreti ingiuntivi opposti atteso che essi avevano rispettato sia il termine fissato dal giudice a quo entro cui riassumere la causa, sia pur a seguito del deposito del ricorso e non della notifica della comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c., sia il termine entro cui, ottenuto il decreto di fissazione udienza ad opera del Tribunale di Gela, provocare il contraddittorio con la opposta: gli appellanti hanno citato la sentenza a Sezioni Unite Controparte_1
n. 14854 del 28/06/2006 a mente della quale è stato insegnato che “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'articolo 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius”, sostenendo che, al fine di evitare l'estinzione, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso per prosecuzione o per riassunzione atteso che l'osservanza del termine di riassunzione debba essere valutata con riguardo esclusivamente al deposito in cancelleria del ricorso medesimo. Per il caso di accoglimento del suddetto motivo di gravame, gli appellanti hanno chiesto, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione, la rimessione della causa innanzi il giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. o, in via subordinata, la decisione della causa anche nel merito instando, in tale ultima ipotesi, per tutte le argomentazioni difensive palesate in prime cure al fine dell'ottenimento della revoca dei decreti ingiuntivi opposti e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta all'accertamento dei vizi e difetti interessanti i lavori svolti dalla CP_1
opposta giusta relazione tecnica a firma dell'Ing. versata
[...] Controparte_2
in atti. Si è costituita in giudizio la instando Parte_4
per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado: la società appellata ha da un lato affermato che, nel caso in esame, il termine per la riassunzione in tanto poteva dirsi rispettato in quanto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza le fosse stato notificato nel termine di 30 giorni stabilito dal Giudice di Pace di Gela, termine ampiamente non rispettato atteso che il suddetto termine era scaduto il 6 dicembre 2012 mentre la notifica era avvenuta nel gennaio del 2013, e, dall'altro, ha sostenuto quanto al merito della pretesa la sussistenza delle pretese monitorie azionate e la conformità a regola d'arte delle opere svolte presso l'edificio di via Etruria n. 16 in Gela di proprietà degli odierni appellanti.
Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza datata 25 settembre 2019 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la sussistenza di fondati motivi a fondamento dell'impugnazione; indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni datata 26 giugno
2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa meritevole di accoglimento il primo motivo di doglianza dedotto dagli appellanti e Parte_1 Parte_2
per i motivi di seguito indicati. Parte_3
Come rilevato in precedenza, dichiarata l'incompetenza per valore ad opera del
Giudice di Pace di Gela, gli appellanti e Parte_1 Parte_2
hanno provveduto a riassumere la causa mediante ricorso nel Parte_3
termine di 30 giorni indicato dal giudice a quo, in particolare entro l'ultimo giorno utile del 6 dicembre 2012: emesso il decreto di fissazione udienza, i predetti appellanti hanno poi provveduto alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla nel Parte_4 gennaio 2013, nel termine di legge ma successivamente alla scadenza del termine del 6 dicembre 2012.
Ad avviso del giudice di primo grado tale procedimento volto ad integrare il contraddittorio, se poteva far ritenere equipollente lo schema di atto adottato dai avente le vesti di ricorso, alla comparsa che l'art. 125 disp. att. c.p.c. Pt_1
prevede per la riassunzione del giudizio, non era sufficiente ad impedire l'estinzione del giudizio stante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla nel gennaio 2013 allorché il termine del Controparte_1
6 dicembre 2012 fissato dal giudice a quo era definitivamente spirato.
La Corte condivide il ragionamento del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto equipollente ai fini della edictio actionis il ricorso depositato dai alla comparsa che l'art. 125 disp. att. c.p.c. contempla ai fini della Pt_1
riassunzione del giudizio ma, contrariamente al deciso, reputa che la successiva tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla nel termine fissato all'uopo dal giudice a quo abbia evitato Controparte_1
l'estinzione del giudizio avuto riguardo al principio sostenuto dalla Suprema
Corte di Cassazione che, nelle sentenze n. 6921 del giorno 11 marzo 2019 e n.
30802 del 6 novembre 2023 e nell'ordinanza n. 2526 del 03/02/2021, ha affermato che “Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della
"vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.”: nel caso al vaglio del presente giudizio gli appellanti Pt_1
hanno rispettato non soltanto il termine di 30 giorni indicato dal giudice a quo per la tempestiva riassunzione della causa, circostanza quest'ultima che avrebbe già di per sé evitato l'estinzione del giudizio, ma hanno altresì rispettato il termine entro cui notificare alla il ricorso ed il pedissequo decreto di Controparte_1
fissazione udienza sì da elidere definitivamente ogni ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti nella specie assolutamente non verificatasi.
Acclarata l'erroneità della dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado, si impone la rimessione della causa al giudice di primo grado giusta applicazione del disposto del vecchio conio dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. che prevede tale epilogo in caso di “riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma dell'articolo 308” (si veda a tal uopo il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 39170 del 09/12/2021 che ha previsto l'obbligo di regressione del giudizio in primo grado in caso di errata declaratoria di estinzione del processo): il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione comporta pertanto la rimessione della causa al Tribunale di Gela. In definitiva, in accoglimento dell'appello azionato da Parte_1 [...]
e ed in riforma della sentenza n. 141/2019 emessa dal Pt_2 Parte_3
Tribunale di Gela, la Corte dispone la rimessione del giudizio avanti al Tribunale di Gela ex art. 354 c.p.c.: l'opinabilità delle questioni trattate e la non facile interpretazione delle norme applicate giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta così provvede:
1. In accoglimento dell'appello azionato da Parte_1 [...]
e ed in riforma della sentenza n. 141/2019 emessa Pt_2 Parte_3
dal Tribunale di Gela, dispone la rimessione del presente giudizio avanti al
Tribunale di Gela;
2. Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra le parti di causa.
Caltanissetta, 17 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico