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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5157 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2974/2020, riservata in decisione all'udienza del
9.4.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Genoveffa Bernardo (c.f. ), C.F._2 presso il cui studio, sito in Ischia (NA) alla Via Delle Terme n.3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) nella qualità di procuratore di Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f. ), nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._6 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 07/04/2007), Persona_1 nonché (c.f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_5 C.F._7 procuratrice dei sigg.ri (c.f. ), Controparte_6 C.F._8 CP_3
(nato a [...] il [...] CF ) e (c.f.
[...] C.F._9 Controparte_7
), nella qualità di eredi di (nato a C.F._10 Persona_1
Nocara il 23.09.1928 e deceduto in Roma il 07/04/2007), in forza di atto di nomina per
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Notaio dott. per decesso in data 29.3.2015 dell'erede Persona_2 Controparte_8
; (c.f. ) in proprio,
[...] Controparte_1 C.F._3 Controparte_8
(c.f. ) e (c.f. C.F._11 Controparte_9
), in qualità di eredi di , (nato a [...] il C.F._12 Controparte_8
04/06/1935 e deceduto in Maddaloni il 08/02/2018, ulteriore erede di Persona_1
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di
[...] costituzione in appello, dall'avv. Pasqualina D'Ambrosio (c.f. ), C.F._13
presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Toledo n. 156, sono elettivamente domiciliati e i soli (c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._7 Controparte_3
) e (c.f. ), anche dall'avv. CodiceFiscale_9 Controparte_7 C.F._10
EA TA in forza di procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione del
6.11.2023
APPELLATI
E
(c.f. ), elett.te dom.to presso il procuratore CP_10 C.F._14 costituito in primo grado avv. Alessio Cittadini
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.5.2016, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli gli eredi di , deceduto il 7.4.2007, Persona_1
nelle persone di , succeduto nelle more del giudizio alla coniuge del de cuius CP_10
quale erede testamentario, , , Persona_3 CP_2 Controparte_8 CP_3
e , nonché ,
[...] Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 CP_3
e , questi ultimi quattro nella qualità di eredi di
[...] Controparte_7 Controparte_8
, onde ottenere la loro condanna al pagamento della somma di € 136.500,00 per il
[...]
credito maturato nell'ambito di un rapporto di collaborazione professionale prestato nei confronti del de cuius e rimasto insoddisfatto;
chiedeva, altresì, dichiarazione della loro decadenza dal beneficio d'inventario, con conseguente accertamento della qualità di eredi puri e semplici, stante la distrazione di frutti dell'eredità sottratti alla massa dei creditori e destinati a due conti correnti bancari personali.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio , CP_2
, e , nonché Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
, e , questi ultimi quattro nella qualità Controparte_5 Controparte_3 Controparte_7
di eredi di , chiedendo il rigetto della domanda attorea;
Controparte_8 eccepivano che era stato ammesso allo stato di graduazione del passivo Parte_1
ereditario, redatto dal notaio ai sensi dell'art. 499 c.c. e pubblicato in Persona_4 data 24.6.2014, per il solo importo di € 62.500,00, sicché, in mancanza di reclamo ai sensi dell'art. 501 c.c., lo stato di graduazione doveva intendersi definitivo;
in merito alla domanda di decadenza dal beneficio di inventario, eccepivano che nessun atto idoneo a tal fine ai sensi dell'art. 493 c.c. era stato posto in essere dai comparenti;
spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento dell'importo di €
25.000,00 da lui trattenuto ingiustificatamente quale corrispettivo del prezzo residuo della vendita di un immobile ricevuto ed incassato quale procuratore del de cuius
[...]
, nonché, la condanna di al pagamento dell'importo di € Per_1 Parte_1
154.000,00 quale somma corrisposta dai convenuti a titolo di transazione intercorsa con i coniugi e per fatti imputabili ad una condotta CP_11 Controparte_12 colposa di . Parte_1
1.3 Si costituiva, altresì, , erede testamentario di , aderendo alla CP_10 Persona_3 prospettazione dell'attore e chiedendo l'accoglimento della sua domanda nei confronti della massa ereditaria.
1.4 Riservata la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe, all'esito, il Tribunale di
Napoli, con sentenza n. 4724/2020, ha rigettato le domande attoree e le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, con conseguente compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
Segnatamente, il Tribunale, accertata la mancata proposizione di reclamo ai sensi dell'art. 501 c.c. avverso lo stato di graduazione formato dal notaio ha dichiarato Per_4
inammissibile la pretesa azionata nel presente giudizio dal in quanto preclusa dal Pt_1 giudicato formatosi sul progetto di liquidazione dei creditori divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge;
ha rimarcato che, peraltro, l'attore, già in fase di formazione del passivo ereditario e dello stato di graduazione, era in possesso della scrittura recante la ricognizione del maggior debito asseritamente sottoscritta dagli eredi
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nell'anno 2011 e che la relativa circostanza era perciò deducibile attraverso l'apposito strumento del reclamo ex art. 501 c.c.
Sulla domanda di decadenza dal beneficio di inventario, il Tribunale ha rilevato l'estrema genericità delle allegazioni poste a suo fondamento, dal momento che l'attore non ha specificato l'autore della presunta condotta distrattiva, l'entità della malversazione denunziata né le date degli episodi in cui si sarebbero consumate le distrazioni patrimoniali, argomentando sulla decisività soprattutto dell'ultimo profilo, in quanto, ai sensi dell'art. 493
c.c., l'autorizzazione per il compimento di atti dispositivi su beni mobili non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 7.7.2020, con atto di citazione notificato il
4.9.2020 ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante impugna l'iter logico-motivazionale in forza del quale il Tribunale ha denegato la richiesta di pagamento del residuo credito rimasto insoddisfatto;
protesta di essere stato impossibilitato a far valere in sede di formazione del passivo ereditario la ricognizione di debito sottoscritta dagli eredi , in quanto il documento CP_3 non è mai stato in suo possesso;
confuta la maturazione di una decadenza in conseguenza della definitività del progetto di liquidazione dei creditori, adducendo che con la scrittura de qua, di cui egli ha vanamente chiesto ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c, le controparti si erano impegnate “qualora il credito non fosse stato ammesso alla massa passiva dell'eredità, ad eseguire il pagamento della somma concordata al termine della procedura di liquidazione dell'attivo e del soddisfacimento dei debiti ereditari o al momento in cui dovesse decadere, per ogni ragione, il beneficio di inventario a loro favore”.
1.7 Con il secondo motivo impugna la statuizione di rigetto della Parte_1
domanda di decadenza dal beneficio di inventario;
in particolare, rimprovera al primo giudice di non aver considerato l'impossibilità di datare gli atti di distrazione patrimoniale denunziati, stante l'impossibilità di accedere a documenti necessari allo scopo, comunque non contestati dai convenuti;
soggiunge che la datazione dei fatti è superflua, perché non si tratta di transazione riguardante beni mobili, bensì di utilizzo a fini personali di redditi prodotti dagli immobili appartenenti al de cuius; denuncia altresì l'errore in cui è incorso il giudice a quo nel qualificare come una transazione vertente su beni mobili l'atto sottoscritto
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dagli eredi con i coniugi e , con il quale i primi concedevano a CP_3 CP_11 CP_12 questi ultimi il diritto di opzione sull'acquisto di un immobile facente parte dell'asse ereditario.
1.8 Con comparse depositate rispettivamente in data 9.12.2020 e 6.11.2023 si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 Controparte_1 CP_8
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine,
[...] Controparte_9
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 Non si è costituito ritualmente citato e non comparso. CP_10
1.10 All'udienza del 14.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non CP_10
comparso.
2.1 Va affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 4.9.2020, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 7.7.2020.
2.2 L'appello è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342 c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.3 Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va innanzitutto escluso che la prova della spettanza del maggior credito vantato nella presente sede dal possa discendere da una mancata contestazione degli eredi Pt_1
(salvo che per quanto si dirà più diffusamente infra per la posizione di CP_3 CP_10
), con l'effetto di una relevatio ab onere probandi di cui il primo giudice non
[...]
avrebbe tenuto conto. I convenuti di primo grado sin dalla costituzione in giudizio hanno fermamente negato di aver sottoscritto un documento recante la ricognizione del debito di €
136.500,00, limitandosi ad ammettere che tra il ed il de cuius era intercorso un Pt_1
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rapporto di collaborazione professionale, dal quale erano sorte ragioni creditorie in capo al professionista, tuttavia già integralmente soddisfatte in sede di procedura di liquidazione dei debiti della massa ereditaria.
Venendo, dunque, alla censura sull'efficacia preclusiva assegnata dal Tribunale alla definitività del progetto di riparto dei debiti pubblicato all'esito della procedura regolata dall'art. 499 c.c., si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall'art. 501 c.c. in tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, che, a norma dell'art. 778, comma 3, c.p.c., deve essere proposto con citazione, dà luogo ad un ordinario giudizio contenzioso, definito con un provvedimento impugnabile con l'appello da proporsi nella medesima forma (Cass. 4972/2012).
Ne consegue che la preclusione della deduzione del fatto invocato nel presente giudizio, ovverosia la titolarità di un residuo credito verso la massa rimasto insoddisfatto, deve essere riguardata alla luce dei principi che informano l'autorità del giudicato formatosi all'esito di un giudizio contenzioso, connotato dalla decisione su posizioni di diritto soggettivo, e non già dell'efficacia di provvedimenti definitivi resi nei procedimenti di volontaria giurisdizione, privi dell'attitudine ad un accertamento avente valore di cosa giudicata.
Ciò posto, la decisione, con cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la pretesa del residuo credito vantato dal nei confronti della massa ereditaria (€ 136.500,00) rispetto Pt_1 all'importo richiesto ed ammesso nello stato di graduazione dei debiti ereditari nell'ambito della procedura di beneficio di inventario (€ 62.500,00), ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione che di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito): deve, pertanto, ritenersi preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio (cfr., ex aliis, Cass. 26.2.2019 n. 5486, Cass. 30.10.2017 n. 25745, Cass. 23.2.2016
n. 3488, Cass. 30.6.2009 n. 15343).
Nella specie, l'inerenza del credito dedotto nel presente giudizio al medesimo titolo già precedentemente azionato (rapporto di collaborazione professionale con il de cuius) ed il rilievo che la posta vantata fosse già maturata al tempo della richiesta di insinuazione alla
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda massa passiva ereditaria rendono il fatto “deducibile” agli effetti sopra indicati della individuazione della portata del giudicato formatosi con la definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
Né vale obiettare che, come sostenuto dall'appellante, egli fosse all'epoca nell'impossibilità di produrre il documento sottoscritto dagli eredi recante il riconoscimento del CP_3
maggior credito. Pur, infatti, a voler accedere alla prospettazione modificata in sede di appendice scritta ex art. 183 VI comma c.p.c., secondo cui la scrittura de qua era stata firmata dagli eredi e depositata in busta chiusa presso lo studio del commercialista CP_3 dott. Spanò nell'anno 2013 e non nell'anno 2011, come, invece, sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, la supposta ricognizione di debito era già venuta ad esistenza durante la pendenza del procedimento conclusosi con lo stato di graduazione, pubblicato nelle forme di legge in data 26.6.2014, sicché il ben poteva richiederne l'ordine di Pt_1
esibizione, allegando e comprovando l'impossibilità di una autonoma produzione documentale.
Ancora, non rileva che, sempre secondo l'assunto dell'appellante, con la scrittura di cui si discute gli eredi si erano impegnati “qualora il credito non fosse stato ammesso CP_3 alla massa passiva dell'eredità, ad eseguire il pagamento della somma concordata al termine della procedura di liquidazione dell'attivo e del soddisfacimento dei debiti ereditari
o al momento in cui dovesse decadere, per ogni ragione, il beneficio di inventario a loro favore”, ciò che, a suo dire, renderebbe comunque rilevante acquisire il documento mediante l'ordine di esibizione reiterato, al fine di accertarne il contenuto.
La condizione ivi in ipotesi considerata, ovverosia che “il credito non fosse stato ammesso alla massa passiva dell'eredità”, non si è realizzata, poiché, come già sopra evidenziato, la richiesta insinuata dal allo stato di riparto è stata accolta, sia pure per il minor Pt_1
importo entro cui l'istante aveva contenuto la propria domanda di partecipazione al progetto di distribuzione. Ove, poi, la doglianza fosse interpretata nel senso per cui la pattuizione intendesse far salva l'evenienza di un soddisfacimento soltanto parziale in sede di liquidazione, l'impegno nei termini prospettati si risolverebbe, a ben vedere, in una preventiva rinuncia a far valere la decadenza processuale destinata a maturare con la formazione del giudicato sullo stato di riparto dei debiti ereditari, affetta da nullità rilevabile d'ufficio per indisponibilità del relativo oggetto.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Come, infatti, ribadito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 24172/2025), le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione rientrano nelle questioni che riguardano presupposti "fondanti" la struttura e il funzionamento del processo e che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, posta a presidio di interessi super-individuali di garanzia di stabilità e certezza dei rapporti giuridici (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021).
Si verte, pertanto, nell'ambito di una “materia sottratta alla disponibilità delle parti”, che ben può configurarsi anche ove il diritto colpito da decadenza sia di per sé disponibile, risiedendo la ratio della decadenza nella salvaguardia di un interesse superiore a quello del singolo (arg. Cass. 8014/1997).
Da quanto esposto discende l'inammissibilità del giuramento deferito ai sensi dell'art. 233
c.p.c. sui capi 1) e 2) dell'atto di appello, che, essendo finalizzati a provare il contenuto della ricognizione del maggior debito asseritamente sottoscritta dagli eredi , sono CP_3 privi di decisorietà, nell'un caso per non essersi verificata la condizione ivi asseritamente contemplata (mancata ammissione alla liquidazione dei debiti ereditari) e, nell'altra ipotesi interpretativa dell'impegno dichiaratamente assunto (mancato soddisfacimento integrale), perché vertente su materia sottratta alla disponibilità delle parti, siccome inerente ad accertamento coperto da giudicato (vedi, su tale ultimo profilo, Cass. 2171/1982, secondo cui il giuramento decisorio è inammissibile quando verta direttamente su fatti e circostanze relativi a questione già decisa tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato, in quanto questa, oltre ad avere un contenuto negativo, nel senso che la domanda con essa decisa non può formare oggetto di una nuova pronuncia, ha anche un contenuto positivo dovendo le parti rispettare la "res iudicata" come regola indiscutibile nei loro rapporti ed il giudice uniformarsi ad essa nei futuri giudizi).
2.4 Dal rigetto del primo motivo discende l'infondatezza del secondo motivo di appello, con cui si attinge il diniego del capo di domanda avente ad oggetto la declaratoria di decadenza dal beneficio di inventario.
Esclusa, invero, la prova della qualità di (residuo) creditore in capo all'appellante, difetta la condizione dell'azione, accordata dall'art. 505 u.c. c.c. soltanto a coloro che rivestano la posizione qualificata (unitamente a quella di legatario, nella specie non destinata a venire in rilievo).
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Conseguentemente inammissibile è il giuramento deferito nell'atto di appello sui capi vertenti su fatti da cui far discendere la decadenza dal beneficio di inventario, difettando, anche per essi, la decisorietà a causa dell'accertata mancanza della qualità soggettiva postulata dalla legge ai fini della proposizione dell'azione.
2.5 Passando alla disamina del contegno difensivo serbato in primo grado dal convenuto
, il quale, costituendosi in giudizio, ha aderito alla posizione del CP_10 Pt_1 ammettendo il fatto dell'avvenuta sottoscrizione, da parte degli eredi , di un CP_3
documento recante il riconoscimento di un debito del de cuius per il maggior importo di €
136.500,00, consegnato in busta chiusa al commercialista dott. Spanò, va innanzitutto segnalato che siffatta ammissione non estende i propri effetti agli altri convenuti coeredi, quali presunti condebitori del maggior importo riconosciuto come dovuto.
Si rammenta che a norma dell'art. 754 c.c “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”. L'obbligazione degli eredi per il debito assunto dal de cuius nei rapporti esterni con il comune creditore è, dunque, di natura parziaria, cedendo a carico di ciascuno di essi nei limiti della propria quota di partecipazione all'asse. Ne discende che il riconoscimento del debito fatto da uno dei condebitori, secondo la regola dettata dall'art. 1309 c.c. in materia di obbligazioni solidali e a fortiori destinata a valere in caso di obbligazioni pro quota, non ha effetto riguardo agli altri.
Escluso che l'ammissione di un fatto a sé sfavorevole da parte del convenuto CP_10 sia opponibile agli altri coeredi , va, altresì, negato che siffatta ammissione implichi CP_3
un riconoscimento del debito pro quota gravante sulla posizione del singolo.
In primo luogo, l'adesione alla posizione vantata dall'attore di primo grado contenuta negli scritti difensivi di primo grado (essendo il convenuto rimasto contumace in appello) non integra una confessione giudiziale spontanea ai sensi dell'art. 228 c.p.c. con effetto di prova legale vincolante per l'organo giudicante.
Si richiama, a riguardo, il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli art. 228 e 229 c.p.c., è, tuttavia, necessario che la comparsa,
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato. La firma apposta dalla parte nel mandato alle liti scritto in margine della comparsa di risposta potrebbe, tutt'al più, consentire di riferire genericamente alla parte personalmente, oltre che al suo difensore, la linea difensiva espressa nell'atto, ma non anche di assegnare alle singole ammissioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute il valore di una confessione resa dalla parte con l'animus confitendi, necessario requisito della confessione. L'art. 229 c.p.c., infatti, espressamente richiedendo che la confessione sia contenuta in un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte, pone, inequivocamente, una esigenza di specificità della firma che, come è giustificato anche dalla gravità egli effetti giuridici della confessione, si risolve in quella di diretta inerenza esclusiva della firma all'atto ed al suo contenuto, inerenza che non è affatto soddisfatta dalla sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce (Cass.
26686/2005; 24539/2016; 11793/2021).
Nella specie, ricorre, appunto, la condizione ostativa evidenziata, poiché gli scritti difensivi non sono personalmente sottoscritti dal convenuto, residuando la facoltà di apprezzare il contegno difensivo quale “ammissione” liberamente valutabile ai sensi degli artt. 115 e 116
c.p.c
Ebbene, in tale prudente e discrezionale apprezzamento si osserva che la strategia processuale del convenuto di primo grado non appare ispirata dalla volontà di riconoscere un debito “personale”, cedente pro quota a suo carico nei rapporti esterni con il (presunto) creditore, essendo, invece, prevalentemente condizionata dal conflitto interno con gli altri coeredi, rispetto ai quali si è posto come antagonista. Appare significativo CP_10
che il convenuto, nel non opporsi all'accoglimento della domanda avversaria, mai abbia riconosciuto il debito come “proprio”, qualificandolo sempre e solo come debito “verso la massa”, esplicitamente mosso dall'intento di dissociarsi dalla resistenza processuale degli altri coeredi, ritenuta pregiudizievole per i propri interessi in quanto foriera di conseguenze patrimoniali per sé negative, tanto da fare riserva di azione risarcitoria nei confronti degli
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda altri coeredi . Del resto, il sin dal primo grado, non ha mai chiesto il CP_3 Pt_1 pagamento della singola quota di debito gravante su ciascuno dei coeredi, pretendendo
“accertarsi il credito… nei confronti della massa ereditaria del de cuius ” Persona_1
e, per l'effetto, condannare gli eredi convenuti alla corresponsione dell'intero importo di €
136.500,00, sia pure da ripartirsi pro quota alternativamente all'ipotesi di una condanna solidale. L'ammissione del singolo convenuto ha dunque riguardato non la frazione di debito personale, di cui soltanto egli poteva legittimamente disporre, bensì un presunto debito verso la massa, rispetto al quale quella ammissione non può estendere i propri effetti e nella cui valutazione emergono, comunque, profili di dubbia attendibilità, poiché inquinata dai rapporti conflittuali interni con gli altri coeredi.
Nemmeno, infine, rileva agli effetti invocati dall'appellante la circostanza, dedotta e documentata soltanto nel presente grado, che , con raccomandata del CP_10
24.5.2018, abbia comunicato, al notaio incaricato della liquidazione, la sua rinuncia al beneficio di inventario, divenendo erede puro e semplice.
Pur a voler ritenere la produzione di detto documento ammissibile, in quanto di formazione successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, ipotesi fatta salva dall'art. 345 c.p.c. anche nella più restrittiva formulazione vigente ed applicabile al presente giudizio in cui la sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente all'11 settembre
2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29506 del 2023), risulta assorbente che anche di tale sopravvenienza il intende avvalersi nei rapporti con gli altri coeredi , al fine Pt_1 CP_3
di comprovare la concretizzazione della condizione della decadenza dal beneficio di inventario prevista nell'impegno suppostamente assunto da tutti gli eredi con la scrittura depositata presso il dott. Spanò. Dalla scelta del singolo coerede di CP_10
rinunciare al beneficio di inventario non è possibile, ancora una volta, trarre effetti sfavorevoli “per la massa ereditaria”, tanto più che la rinuncia volontaria al beneficio di inventario è evenienza diversa dalla “decadenza” dal beneficio, prevista quale conseguenza sanzionatoria dell'inosservanza degli obblighi prescritti dalla legge agli eredi accettanti con beneficio;
inoltre, come già argomentato in precedenza, quand'anche assunto un impegno nel senso propugnato dall'appellante, esso era sottoposto ad una condizione non inveratasi
(mancata ammissione alla liquidazione dei debiti ereditari), destinata a sorreggere
RGn°2974/2020-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'alternativa ipotesi “di un pagamento della somma concordata al termine della procedura di liquidazione dell'attivo e o al momento in cui dovesse decadere, per ogni ragione, il beneficio di inventario a loro favore”.
3. Le spese del presente grado nei rapporti con gli appellati costituiti seguono la soccombenza dell'appellante.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 260.000,00, discostandosi dai valori medi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni investite dalla decisione dell'impugnazione.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4724/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_10
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) condanna alla refusione, in favore degli appellati costituiti, in Parte_1
solido tra loro, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasqualina D'Ambrosio dichiaratasene anticipataria;
d) nulla per spese del presente grado in favore dell'appellato contumace vittorioso;
RGn°2974/2020-sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2974/2020-sentenza
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2974/2020, riservata in decisione all'udienza del
9.4.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Genoveffa Bernardo (c.f. ), C.F._2 presso il cui studio, sito in Ischia (NA) alla Via Delle Terme n.3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) nella qualità di procuratore di Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f. ), nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._6 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 07/04/2007), Persona_1 nonché (c.f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_5 C.F._7 procuratrice dei sigg.ri (c.f. ), Controparte_6 C.F._8 CP_3
(nato a [...] il [...] CF ) e (c.f.
[...] C.F._9 Controparte_7
), nella qualità di eredi di (nato a C.F._10 Persona_1
Nocara il 23.09.1928 e deceduto in Roma il 07/04/2007), in forza di atto di nomina per
RGn°2974/2020-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Notaio dott. per decesso in data 29.3.2015 dell'erede Persona_2 Controparte_8
; (c.f. ) in proprio,
[...] Controparte_1 C.F._3 Controparte_8
(c.f. ) e (c.f. C.F._11 Controparte_9
), in qualità di eredi di , (nato a [...] il C.F._12 Controparte_8
04/06/1935 e deceduto in Maddaloni il 08/02/2018, ulteriore erede di Persona_1
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di
[...] costituzione in appello, dall'avv. Pasqualina D'Ambrosio (c.f. ), C.F._13
presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Toledo n. 156, sono elettivamente domiciliati e i soli (c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._7 Controparte_3
) e (c.f. ), anche dall'avv. CodiceFiscale_9 Controparte_7 C.F._10
EA TA in forza di procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione del
6.11.2023
APPELLATI
E
(c.f. ), elett.te dom.to presso il procuratore CP_10 C.F._14 costituito in primo grado avv. Alessio Cittadini
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.5.2016, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli gli eredi di , deceduto il 7.4.2007, Persona_1
nelle persone di , succeduto nelle more del giudizio alla coniuge del de cuius CP_10
quale erede testamentario, , , Persona_3 CP_2 Controparte_8 CP_3
e , nonché ,
[...] Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 CP_3
e , questi ultimi quattro nella qualità di eredi di
[...] Controparte_7 Controparte_8
, onde ottenere la loro condanna al pagamento della somma di € 136.500,00 per il
[...]
credito maturato nell'ambito di un rapporto di collaborazione professionale prestato nei confronti del de cuius e rimasto insoddisfatto;
chiedeva, altresì, dichiarazione della loro decadenza dal beneficio d'inventario, con conseguente accertamento della qualità di eredi puri e semplici, stante la distrazione di frutti dell'eredità sottratti alla massa dei creditori e destinati a due conti correnti bancari personali.
RGn°2974/2020-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio , CP_2
, e , nonché Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
, e , questi ultimi quattro nella qualità Controparte_5 Controparte_3 Controparte_7
di eredi di , chiedendo il rigetto della domanda attorea;
Controparte_8 eccepivano che era stato ammesso allo stato di graduazione del passivo Parte_1
ereditario, redatto dal notaio ai sensi dell'art. 499 c.c. e pubblicato in Persona_4 data 24.6.2014, per il solo importo di € 62.500,00, sicché, in mancanza di reclamo ai sensi dell'art. 501 c.c., lo stato di graduazione doveva intendersi definitivo;
in merito alla domanda di decadenza dal beneficio di inventario, eccepivano che nessun atto idoneo a tal fine ai sensi dell'art. 493 c.c. era stato posto in essere dai comparenti;
spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al pagamento dell'importo di €
25.000,00 da lui trattenuto ingiustificatamente quale corrispettivo del prezzo residuo della vendita di un immobile ricevuto ed incassato quale procuratore del de cuius
[...]
, nonché, la condanna di al pagamento dell'importo di € Per_1 Parte_1
154.000,00 quale somma corrisposta dai convenuti a titolo di transazione intercorsa con i coniugi e per fatti imputabili ad una condotta CP_11 Controparte_12 colposa di . Parte_1
1.3 Si costituiva, altresì, , erede testamentario di , aderendo alla CP_10 Persona_3 prospettazione dell'attore e chiedendo l'accoglimento della sua domanda nei confronti della massa ereditaria.
1.4 Riservata la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe, all'esito, il Tribunale di
Napoli, con sentenza n. 4724/2020, ha rigettato le domande attoree e le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti, con conseguente compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.
Segnatamente, il Tribunale, accertata la mancata proposizione di reclamo ai sensi dell'art. 501 c.c. avverso lo stato di graduazione formato dal notaio ha dichiarato Per_4
inammissibile la pretesa azionata nel presente giudizio dal in quanto preclusa dal Pt_1 giudicato formatosi sul progetto di liquidazione dei creditori divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge;
ha rimarcato che, peraltro, l'attore, già in fase di formazione del passivo ereditario e dello stato di graduazione, era in possesso della scrittura recante la ricognizione del maggior debito asseritamente sottoscritta dagli eredi
RGn°2974/2020-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nell'anno 2011 e che la relativa circostanza era perciò deducibile attraverso l'apposito strumento del reclamo ex art. 501 c.c.
Sulla domanda di decadenza dal beneficio di inventario, il Tribunale ha rilevato l'estrema genericità delle allegazioni poste a suo fondamento, dal momento che l'attore non ha specificato l'autore della presunta condotta distrattiva, l'entità della malversazione denunziata né le date degli episodi in cui si sarebbero consumate le distrazioni patrimoniali, argomentando sulla decisività soprattutto dell'ultimo profilo, in quanto, ai sensi dell'art. 493
c.c., l'autorizzazione per il compimento di atti dispositivi su beni mobili non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 7.7.2020, con atto di citazione notificato il
4.9.2020 ha proposto appello, affidato a due motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante impugna l'iter logico-motivazionale in forza del quale il Tribunale ha denegato la richiesta di pagamento del residuo credito rimasto insoddisfatto;
protesta di essere stato impossibilitato a far valere in sede di formazione del passivo ereditario la ricognizione di debito sottoscritta dagli eredi , in quanto il documento CP_3 non è mai stato in suo possesso;
confuta la maturazione di una decadenza in conseguenza della definitività del progetto di liquidazione dei creditori, adducendo che con la scrittura de qua, di cui egli ha vanamente chiesto ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c, le controparti si erano impegnate “qualora il credito non fosse stato ammesso alla massa passiva dell'eredità, ad eseguire il pagamento della somma concordata al termine della procedura di liquidazione dell'attivo e del soddisfacimento dei debiti ereditari o al momento in cui dovesse decadere, per ogni ragione, il beneficio di inventario a loro favore”.
1.7 Con il secondo motivo impugna la statuizione di rigetto della Parte_1
domanda di decadenza dal beneficio di inventario;
in particolare, rimprovera al primo giudice di non aver considerato l'impossibilità di datare gli atti di distrazione patrimoniale denunziati, stante l'impossibilità di accedere a documenti necessari allo scopo, comunque non contestati dai convenuti;
soggiunge che la datazione dei fatti è superflua, perché non si tratta di transazione riguardante beni mobili, bensì di utilizzo a fini personali di redditi prodotti dagli immobili appartenenti al de cuius; denuncia altresì l'errore in cui è incorso il giudice a quo nel qualificare come una transazione vertente su beni mobili l'atto sottoscritto
RGn°2974/2020-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dagli eredi con i coniugi e , con il quale i primi concedevano a CP_3 CP_11 CP_12 questi ultimi il diritto di opzione sull'acquisto di un immobile facente parte dell'asse ereditario.
1.8 Con comparse depositate rispettivamente in data 9.12.2020 e 6.11.2023 si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 Controparte_1 CP_8
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine,
[...] Controparte_9
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 Non si è costituito ritualmente citato e non comparso. CP_10
1.10 All'udienza del 14.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non CP_10
comparso.
2.1 Va affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 4.9.2020, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 7.7.2020.
2.2 L'appello è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342 c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.3 Il primo motivo di appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va innanzitutto escluso che la prova della spettanza del maggior credito vantato nella presente sede dal possa discendere da una mancata contestazione degli eredi Pt_1
(salvo che per quanto si dirà più diffusamente infra per la posizione di CP_3 CP_10
), con l'effetto di una relevatio ab onere probandi di cui il primo giudice non
[...]
avrebbe tenuto conto. I convenuti di primo grado sin dalla costituzione in giudizio hanno fermamente negato di aver sottoscritto un documento recante la ricognizione del debito di €
136.500,00, limitandosi ad ammettere che tra il ed il de cuius era intercorso un Pt_1
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rapporto di collaborazione professionale, dal quale erano sorte ragioni creditorie in capo al professionista, tuttavia già integralmente soddisfatte in sede di procedura di liquidazione dei debiti della massa ereditaria.
Venendo, dunque, alla censura sull'efficacia preclusiva assegnata dal Tribunale alla definitività del progetto di riparto dei debiti pubblicato all'esito della procedura regolata dall'art. 499 c.c., si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall'art. 501 c.c. in tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, che, a norma dell'art. 778, comma 3, c.p.c., deve essere proposto con citazione, dà luogo ad un ordinario giudizio contenzioso, definito con un provvedimento impugnabile con l'appello da proporsi nella medesima forma (Cass. 4972/2012).
Ne consegue che la preclusione della deduzione del fatto invocato nel presente giudizio, ovverosia la titolarità di un residuo credito verso la massa rimasto insoddisfatto, deve essere riguardata alla luce dei principi che informano l'autorità del giudicato formatosi all'esito di un giudizio contenzioso, connotato dalla decisione su posizioni di diritto soggettivo, e non già dell'efficacia di provvedimenti definitivi resi nei procedimenti di volontaria giurisdizione, privi dell'attitudine ad un accertamento avente valore di cosa giudicata.
Ciò posto, la decisione, con cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la pretesa del residuo credito vantato dal nei confronti della massa ereditaria (€ 136.500,00) rispetto Pt_1 all'importo richiesto ed ammesso nello stato di graduazione dei debiti ereditari nell'ambito della procedura di beneficio di inventario (€ 62.500,00), ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione che di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito): deve, pertanto, ritenersi preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio (cfr., ex aliis, Cass. 26.2.2019 n. 5486, Cass. 30.10.2017 n. 25745, Cass. 23.2.2016
n. 3488, Cass. 30.6.2009 n. 15343).
Nella specie, l'inerenza del credito dedotto nel presente giudizio al medesimo titolo già precedentemente azionato (rapporto di collaborazione professionale con il de cuius) ed il rilievo che la posta vantata fosse già maturata al tempo della richiesta di insinuazione alla
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda massa passiva ereditaria rendono il fatto “deducibile” agli effetti sopra indicati della individuazione della portata del giudicato formatosi con la definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
Né vale obiettare che, come sostenuto dall'appellante, egli fosse all'epoca nell'impossibilità di produrre il documento sottoscritto dagli eredi recante il riconoscimento del CP_3
maggior credito. Pur, infatti, a voler accedere alla prospettazione modificata in sede di appendice scritta ex art. 183 VI comma c.p.c., secondo cui la scrittura de qua era stata firmata dagli eredi e depositata in busta chiusa presso lo studio del commercialista CP_3 dott. Spanò nell'anno 2013 e non nell'anno 2011, come, invece, sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, la supposta ricognizione di debito era già venuta ad esistenza durante la pendenza del procedimento conclusosi con lo stato di graduazione, pubblicato nelle forme di legge in data 26.6.2014, sicché il ben poteva richiederne l'ordine di Pt_1
esibizione, allegando e comprovando l'impossibilità di una autonoma produzione documentale.
Ancora, non rileva che, sempre secondo l'assunto dell'appellante, con la scrittura di cui si discute gli eredi si erano impegnati “qualora il credito non fosse stato ammesso CP_3 alla massa passiva dell'eredità, ad eseguire il pagamento della somma concordata al termine della procedura di liquidazione dell'attivo e del soddisfacimento dei debiti ereditari
o al momento in cui dovesse decadere, per ogni ragione, il beneficio di inventario a loro favore”, ciò che, a suo dire, renderebbe comunque rilevante acquisire il documento mediante l'ordine di esibizione reiterato, al fine di accertarne il contenuto.
La condizione ivi in ipotesi considerata, ovverosia che “il credito non fosse stato ammesso alla massa passiva dell'eredità”, non si è realizzata, poiché, come già sopra evidenziato, la richiesta insinuata dal allo stato di riparto è stata accolta, sia pure per il minor Pt_1
importo entro cui l'istante aveva contenuto la propria domanda di partecipazione al progetto di distribuzione. Ove, poi, la doglianza fosse interpretata nel senso per cui la pattuizione intendesse far salva l'evenienza di un soddisfacimento soltanto parziale in sede di liquidazione, l'impegno nei termini prospettati si risolverebbe, a ben vedere, in una preventiva rinuncia a far valere la decadenza processuale destinata a maturare con la formazione del giudicato sullo stato di riparto dei debiti ereditari, affetta da nullità rilevabile d'ufficio per indisponibilità del relativo oggetto.
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Come, infatti, ribadito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 24172/2025), le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione rientrano nelle questioni che riguardano presupposti "fondanti" la struttura e il funzionamento del processo e che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, posta a presidio di interessi super-individuali di garanzia di stabilità e certezza dei rapporti giuridici (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021).
Si verte, pertanto, nell'ambito di una “materia sottratta alla disponibilità delle parti”, che ben può configurarsi anche ove il diritto colpito da decadenza sia di per sé disponibile, risiedendo la ratio della decadenza nella salvaguardia di un interesse superiore a quello del singolo (arg. Cass. 8014/1997).
Da quanto esposto discende l'inammissibilità del giuramento deferito ai sensi dell'art. 233
c.p.c. sui capi 1) e 2) dell'atto di appello, che, essendo finalizzati a provare il contenuto della ricognizione del maggior debito asseritamente sottoscritta dagli eredi , sono CP_3 privi di decisorietà, nell'un caso per non essersi verificata la condizione ivi asseritamente contemplata (mancata ammissione alla liquidazione dei debiti ereditari) e, nell'altra ipotesi interpretativa dell'impegno dichiaratamente assunto (mancato soddisfacimento integrale), perché vertente su materia sottratta alla disponibilità delle parti, siccome inerente ad accertamento coperto da giudicato (vedi, su tale ultimo profilo, Cass. 2171/1982, secondo cui il giuramento decisorio è inammissibile quando verta direttamente su fatti e circostanze relativi a questione già decisa tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato, in quanto questa, oltre ad avere un contenuto negativo, nel senso che la domanda con essa decisa non può formare oggetto di una nuova pronuncia, ha anche un contenuto positivo dovendo le parti rispettare la "res iudicata" come regola indiscutibile nei loro rapporti ed il giudice uniformarsi ad essa nei futuri giudizi).
2.4 Dal rigetto del primo motivo discende l'infondatezza del secondo motivo di appello, con cui si attinge il diniego del capo di domanda avente ad oggetto la declaratoria di decadenza dal beneficio di inventario.
Esclusa, invero, la prova della qualità di (residuo) creditore in capo all'appellante, difetta la condizione dell'azione, accordata dall'art. 505 u.c. c.c. soltanto a coloro che rivestano la posizione qualificata (unitamente a quella di legatario, nella specie non destinata a venire in rilievo).
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Conseguentemente inammissibile è il giuramento deferito nell'atto di appello sui capi vertenti su fatti da cui far discendere la decadenza dal beneficio di inventario, difettando, anche per essi, la decisorietà a causa dell'accertata mancanza della qualità soggettiva postulata dalla legge ai fini della proposizione dell'azione.
2.5 Passando alla disamina del contegno difensivo serbato in primo grado dal convenuto
, il quale, costituendosi in giudizio, ha aderito alla posizione del CP_10 Pt_1 ammettendo il fatto dell'avvenuta sottoscrizione, da parte degli eredi , di un CP_3
documento recante il riconoscimento di un debito del de cuius per il maggior importo di €
136.500,00, consegnato in busta chiusa al commercialista dott. Spanò, va innanzitutto segnalato che siffatta ammissione non estende i propri effetti agli altri convenuti coeredi, quali presunti condebitori del maggior importo riconosciuto come dovuto.
Si rammenta che a norma dell'art. 754 c.c “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”. L'obbligazione degli eredi per il debito assunto dal de cuius nei rapporti esterni con il comune creditore è, dunque, di natura parziaria, cedendo a carico di ciascuno di essi nei limiti della propria quota di partecipazione all'asse. Ne discende che il riconoscimento del debito fatto da uno dei condebitori, secondo la regola dettata dall'art. 1309 c.c. in materia di obbligazioni solidali e a fortiori destinata a valere in caso di obbligazioni pro quota, non ha effetto riguardo agli altri.
Escluso che l'ammissione di un fatto a sé sfavorevole da parte del convenuto CP_10 sia opponibile agli altri coeredi , va, altresì, negato che siffatta ammissione implichi CP_3
un riconoscimento del debito pro quota gravante sulla posizione del singolo.
In primo luogo, l'adesione alla posizione vantata dall'attore di primo grado contenuta negli scritti difensivi di primo grado (essendo il convenuto rimasto contumace in appello) non integra una confessione giudiziale spontanea ai sensi dell'art. 228 c.p.c. con effetto di prova legale vincolante per l'organo giudicante.
Si richiama, a riguardo, il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli art. 228 e 229 c.p.c., è, tuttavia, necessario che la comparsa,
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato. La firma apposta dalla parte nel mandato alle liti scritto in margine della comparsa di risposta potrebbe, tutt'al più, consentire di riferire genericamente alla parte personalmente, oltre che al suo difensore, la linea difensiva espressa nell'atto, ma non anche di assegnare alle singole ammissioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute il valore di una confessione resa dalla parte con l'animus confitendi, necessario requisito della confessione. L'art. 229 c.p.c., infatti, espressamente richiedendo che la confessione sia contenuta in un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte, pone, inequivocamente, una esigenza di specificità della firma che, come è giustificato anche dalla gravità egli effetti giuridici della confessione, si risolve in quella di diretta inerenza esclusiva della firma all'atto ed al suo contenuto, inerenza che non è affatto soddisfatta dalla sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce (Cass.
26686/2005; 24539/2016; 11793/2021).
Nella specie, ricorre, appunto, la condizione ostativa evidenziata, poiché gli scritti difensivi non sono personalmente sottoscritti dal convenuto, residuando la facoltà di apprezzare il contegno difensivo quale “ammissione” liberamente valutabile ai sensi degli artt. 115 e 116
c.p.c
Ebbene, in tale prudente e discrezionale apprezzamento si osserva che la strategia processuale del convenuto di primo grado non appare ispirata dalla volontà di riconoscere un debito “personale”, cedente pro quota a suo carico nei rapporti esterni con il (presunto) creditore, essendo, invece, prevalentemente condizionata dal conflitto interno con gli altri coeredi, rispetto ai quali si è posto come antagonista. Appare significativo CP_10
che il convenuto, nel non opporsi all'accoglimento della domanda avversaria, mai abbia riconosciuto il debito come “proprio”, qualificandolo sempre e solo come debito “verso la massa”, esplicitamente mosso dall'intento di dissociarsi dalla resistenza processuale degli altri coeredi, ritenuta pregiudizievole per i propri interessi in quanto foriera di conseguenze patrimoniali per sé negative, tanto da fare riserva di azione risarcitoria nei confronti degli
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda altri coeredi . Del resto, il sin dal primo grado, non ha mai chiesto il CP_3 Pt_1 pagamento della singola quota di debito gravante su ciascuno dei coeredi, pretendendo
“accertarsi il credito… nei confronti della massa ereditaria del de cuius ” Persona_1
e, per l'effetto, condannare gli eredi convenuti alla corresponsione dell'intero importo di €
136.500,00, sia pure da ripartirsi pro quota alternativamente all'ipotesi di una condanna solidale. L'ammissione del singolo convenuto ha dunque riguardato non la frazione di debito personale, di cui soltanto egli poteva legittimamente disporre, bensì un presunto debito verso la massa, rispetto al quale quella ammissione non può estendere i propri effetti e nella cui valutazione emergono, comunque, profili di dubbia attendibilità, poiché inquinata dai rapporti conflittuali interni con gli altri coeredi.
Nemmeno, infine, rileva agli effetti invocati dall'appellante la circostanza, dedotta e documentata soltanto nel presente grado, che , con raccomandata del CP_10
24.5.2018, abbia comunicato, al notaio incaricato della liquidazione, la sua rinuncia al beneficio di inventario, divenendo erede puro e semplice.
Pur a voler ritenere la produzione di detto documento ammissibile, in quanto di formazione successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, ipotesi fatta salva dall'art. 345 c.p.c. anche nella più restrittiva formulazione vigente ed applicabile al presente giudizio in cui la sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente all'11 settembre
2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 29506 del 2023), risulta assorbente che anche di tale sopravvenienza il intende avvalersi nei rapporti con gli altri coeredi , al fine Pt_1 CP_3
di comprovare la concretizzazione della condizione della decadenza dal beneficio di inventario prevista nell'impegno suppostamente assunto da tutti gli eredi con la scrittura depositata presso il dott. Spanò. Dalla scelta del singolo coerede di CP_10
rinunciare al beneficio di inventario non è possibile, ancora una volta, trarre effetti sfavorevoli “per la massa ereditaria”, tanto più che la rinuncia volontaria al beneficio di inventario è evenienza diversa dalla “decadenza” dal beneficio, prevista quale conseguenza sanzionatoria dell'inosservanza degli obblighi prescritti dalla legge agli eredi accettanti con beneficio;
inoltre, come già argomentato in precedenza, quand'anche assunto un impegno nel senso propugnato dall'appellante, esso era sottoposto ad una condizione non inveratasi
(mancata ammissione alla liquidazione dei debiti ereditari), destinata a sorreggere
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'alternativa ipotesi “di un pagamento della somma concordata al termine della procedura di liquidazione dell'attivo e o al momento in cui dovesse decadere, per ogni ragione, il beneficio di inventario a loro favore”.
3. Le spese del presente grado nei rapporti con gli appellati costituiti seguono la soccombenza dell'appellante.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione. (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 260.000,00, discostandosi dai valori medi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni investite dalla decisione dell'impugnazione.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4724/2020, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
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b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) condanna alla refusione, in favore degli appellati costituiti, in Parte_1
solido tra loro, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasqualina D'Ambrosio dichiaratasene anticipataria;
d) nulla per spese del presente grado in favore dell'appellato contumace vittorioso;
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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