Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 12016/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12016/2024 R.G. promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio degli Avv.ti SEPE FEDERICO e SEPE GIANFRANCO
ATTORI contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile sulle seguenti conclusioni per parti attrici
“Accertare e dichiarare che la IG.ra ha occupato sine titulo l'immobile Controparte_1
di proprietà dei IGg. e , sito in Spinea (VE), Via Massimo Parte_2 Pt_1 Pt_3
D'Azeglio n. 14.
Condannare la convenuta all'immediato rilascio dell'immobile de quo, libero e sgombro da cose e/o animali a lei appartenenti, nonché persone anche interposte.
Condannarsi la medesima IG.ra anche al pagamento in favore dei Controparte_1
pagina 1 di 5
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di pagamento della somma sopra indicata, accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo del predetto immobile sito in Spinea (VE), Via Massimo D'Azeglio n.14, condannare la convenuta, oltre che all'immediato rilascio del predetto immobile, anche al versamento a favore dei proprietari ricorrenti della minor somma pari al valore di un canone di locazione per ogni mese di occupazione sine titulo decorrente dal 16/02/2024 e fino alla data dell'effettivo rilascio.
In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse”
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno affermato di essere proprietari di un immobile sito in Spinea (VE), Via Massimo
D'Azeglio n. 14, attualmente occupato dalla IG.ra odierna convenuta. Controparte_1
Secondo i ricorrenti il predetto immobile era originariamente di proprietà del IG. ER
, nato a [...] il [...], il quale vi risiedeva assieme alla stessa convenuta,
[...]
che a sua volta vi svolgeva l'attività lavorativa di collaboratrice familiare.
Il IG. , celibe ed orfano di entrambi i genitori, morì il 15/08/2021 (cfr. doc. 3). Persona_1
I ricorrenti hanno asserito che unico chiamato a succedere era il IG. nato a Persona_2
Venezia il 09/11/1936, come parente di terzo grado in linea collaterale, in quanto zio del de cuius e padre degli odierni ricorrenti. Infatti, con atto notarile dd. 30/05/2022, successivamente registrato in data 08/06/2022 e trascritto a Venezia in data 10/06/2022 (cfr. doc. 4), il IG.
figlio del predetto chiamato, di cui era amministratore di sostegno in forza di Parte_2
provvedimento del Tribunale di Venezia (cfr. doc. 5-6), accettò l'eredità con beneficio di inventario in nome e per conto del padre, giusta autorizzazione del Tribunale di Venezia (cfr. doc. 7).
Il IG. già vedovo, decedette ab intestato il 26/06/2022 (cfr. doc. 8). Persona_2
I chiamati a succedere erano i suoi tre figli: già amministratore di sostegno Parte_2
del de cuius, e , i quali accettarono l'eredità. Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 5 I ricorrenti, dunque, hanno affermato che tra i beni ereditati figura anche l'abitazione sita a
Spinea (VE), alla Via Massimo D'Azeglio n. 14, originariamente di proprietà del IG. ER
e, poi, acquisita per successione mortis causa dal IG. tuttora
[...] Persona_2
occupata dalla convenuta IG.ra . Hanno, pertanto, agito in giudizio al Controparte_1
fine di ottenere la condanna al rilascio del bene immobile e per l'accoglimento delle ulteriori conclusioni di cui in epigrafe.
Con decreto dd. 09/07/2024 il Giudice ha fissato udienza al 19/09/2024.
Alla predetta udienza, rilevato che la convenuta non si era costituita e rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire, il Giudice ha fissato nuova udienza al 05/12/2024.
Il ricorso introduttivo ed il provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione sono stati, quindi, notificati ex art. 140 c.p.c., con notifica perfezionatasi al 10/10/2024.
La convenuta è rimasta contumace.
All'udienza dd. 05/12/2024 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso ed il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
***
La domanda va accolta, per i motivi di séguito indicati.
I ricorrenti hanno depositato atto di transazione dd. 05/10/2023, che riporta la sottoscrizione dei
IG.ri e e della convenuta IG.ra Parte_2 Parte_1 Parte_3
in cui quest'ultima si impegnò a rilasciare l'immobile sito a Spinea Controparte_1
(VE), in via Massimo D'Azeglio n. 14, libero da cose ed eventuali animali a lei appartenenti, nonché persone anche interposte, entro e non oltre il giorno 15/02/2024, data entro cui avrebbe dovuto provvedere anche alla chiusura di tutte le utenze e contratti di fornitura facenti capo al predetto immobile da lei occupato (cfr. doc. 10).
Con la medesima transazione, la IG.ra si impegnò a versare ai ricorrenti l'importo CP_1
di € 50,00, per ogni giorno di occupazione successivo alla data del 15/02/2024.
Rimanendo contumace, la convenuta ha implicitamente rinunciato a disconoscere la sottoscrizione apposta all'atto di transazione, che, pertanto, fa piena prova rispetto all'obbligo di rilascio dell'immobile entro il 15/02/2024 ed alla pattuizione di una penale in caso di pagina 3 di 5 inadempimento.
I ricorrenti hanno provato il titolo dell'obbligazione ed hanno allegato l'inadempimento della
IG.ra , che ad oggi continuerebbe ad occupare l'appartamento sito a Spinea (VE), in CP_1
via Massimo D'Azeglio n. 14, senza aver versato alcun importo a titolo di occupazione. Anche
a tale riguardo, rimanendo contumace la convenuta ha implicitamente rinunciato a fornire la prova di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con l'atto di transazione ovvero di altri fatti sopravvenuti, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto affermato dai ricorrenti.
La convenuta va, in definitiva, condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da cose o persone e, altresì, al pagamento di € 16.250, pari all'importo di € 50 per ogni giorno decorso dal 15/02/2024, quando ella avrebbe dovuto rilasciare spontaneamente l'immobile, e sino alla data odierna, non potendosi far luogo a condanna in futuro per il periodo di tempo che trascorrerà sino all'effettivo rilascio (cfr. a contrariis Cass. Civ. n. 11603/2005).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, cause di valore sino ad € 26.000, valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto o di diritto complesse e della contumacia della convenuta, che ha agevolato la definizione della lite, in € 2.540 per compensi;
€ 264 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- CONDANNA la convenuta a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile sito in Spinea (VE), in via Massimo D'Azeglio n. 14, libero da cose e persone, in favore degli attori , Parte_1 Parte_2
Parte_3
- CONDANNA la convenuta al pagamento di € 16.250 in Controparte_1
favore degli attori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
- CONDANNA la convenuta alla rifusione delle spese di Controparte_1
pagina 4 di 5 costituzione e patrocinio sostenute dagli attori , Parte_1 Pt_2
, liquidate in € 2.540 per compensi;
€ 264 per esborsi;
[...] Parte_3
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 05/01/2025
Il Giudice
Gianluca Brol
pagina 5 di 5