Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4105 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GERMANA' BOZZA GIUSEPPE, C.F._1
come da procura in atti,
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVERI SILVANA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
11/12/2024, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 14/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 204, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il [...], e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, SIg.ri e , vivranno separati, liberi di Parte_2 Parte_1
fissare - ovunque riterranno opportuno - la loro residenza con espresso obbligo di darsi reciproco avviso di ogni variazione entro e non oltre giorni sette. 2) La casa coniugale, sita in
Messina, Via Democrito n. 1, rimane assegnata, unitamente ai mobili ed alle suppellettili ivi ricadenti, alla SI.ra , che l'abiterà unitamente ai figli. 3) Entrambi i coniugi Parte_1
rinunciano espressamente ad ogni forma di mantenimento reciproco. 4) Il SI. si Pt_2
impegna ed obbliga a corrispondere alla SI.ra un assegno, a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento per i figli di €. 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e quindi complessivamente € 400,00, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese, e da aggiornare annualmente sulla scorta delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT.; 5) Il SI. Pt_2
contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute dalla SI.ra Parte_1
nell'interesse dei figli (mediche/scolastiche/ricreative), spese da concordare preventivamente e successivamente documentate. In ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 473- bis.12 del c.p.c., gli odierni istanti prospettano il seguente Piano Genitoriale a) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione Per_1
privilegiata presso l'abitazione della madre. b) I coniugi si impegnano a condividere la responsabilità della crescita armonica ed equilibrata del figlio minore e ad adottare congiuntamente le decisioni riguardanti l'educazione, la salute e lo sviluppo della prole e disgiuntamente le decisioni di carattere ordinario riguardanti la vita quotidiana, che verranno prese dal genitore con cui di volta in volta il minore si troverà. c) Ogni genitore presta il consenso affinché l'altro abbia accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio;
a tal fine, si precisa che entrambi i genitori potranno conferire con insegnanti, medici, uffici e strutture in genere nell'interesse del figlio. d) La frequentazione con il genitore non collocatario avverrà secondo i seguenti tempi e modalità: tenendo conto degli interessi del minore, il SI. avrà il diritto e l'obbligo di tenerlo con sé per due Pt_2
pomeriggi a settimana, dalle 16:30 alle 20:00 nelle giornate di martedì e giovedì, e a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 17:00 della domenica. Compatibilmente con l'età e le esigenze della prole, il SI. potrà tenere con sé il figlio per il Pt_2
pernottamento una volta alla settimana. Per quanto concerne le festività natalizie, il SI. Pt_2
trascorrerà con il figlio il giorno del 24 dicembre e del 01 gennaio e alternativamente - l'anno solare successivo - il giorno del 25 dicembre e del 31 dicembre, in modo tale che il figlio possa trascorrere a turno le festività natalizie con entrambi i genitori. Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio, durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi. Relativamente alle vacanze Pasquali il minore potrà trascorrere – sempre ad anni alterni - la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre. Il giorno del compleanno del minore, i genitori si impegnano a festeggiare insieme, ma qualora ciò non fosse possibile e/o in caso di disaccordi, il figlio trascorrerà alternativamente il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
Per quanto riguarda le ferie estive, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni anche non continuativi, da concordarsi tra i genitori compatibilmente con il periodo feriale di entrambi e comunque non oltre il 1 luglio di ogni anno. La superiore turnazione potrà subire modifiche in occasione di eventi particolari, quali feste, compleanni, ricorrenze riguardanti i genitori, parenti ed affini entro il secondo grado, al fine di consentire al figlio di potervi partecipare.
Quando il figlio si trova presso un genitore, l'altro potrà sentirlo telefonicamente. Resta inteso che, le superiori pattuizioni potranno essere concordemente modificate dai coniugi, in considerazione delle reciproche esigenze lavorative e personali e di quelle preminenti del minore, nel rispetto del principio di lealtà e di parità dei rapporti con la prole. A tal uopo, i coniugi si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse del figlio, al fine di garantire loro la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori;
parimenti si impegnano a garantire al minore la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i più stretti congiunti”.
All'udienza del 19/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e , nato Parte_1 Parte_2
a MESSINA (ME) il 02/04/1980, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 14/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 204, parte 2, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)