Articolo 2 della Legge 20 febbraio 1950, n. 49
Articolo 1
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26 marzo 1950
Art. 2.
Sono abrogate le disposizioni contenute nell' art. 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 , e tutte quelle non compatibili con la presente legge.

Entrata in vigore il 26 marzo 1950