Art. 2.
Sono abrogate le disposizioni contenute nell' art. 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 , e tutte quelle non compatibili con la presente legge.
Sono abrogate le disposizioni contenute nell' art. 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 , e tutte quelle non compatibili con la presente legge.