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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2024, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 744/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 744/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Vicini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Modena, in Via Bellini n. 70/2;
-Appellante- Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Gasparini ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di quest'ultima, sito in Modena, in P.le B. Ramazzini n. 9;
-Appellato-
AD OGGETTO: LESIONE PERSONALE (RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2043 C.C.)
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 01.10.2023:
APPELLANTE: «riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rimettere la causa in istruttoria affinché siano escussi gli altri testi indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n.2 c.p.c., ritenendo che l'audizione dei testi residente a [...], reso a Carpi via Mazzali, Testimone_2 Testimone_3 Te residente in [...], residente a [...] e Tes_1
[...]
possano confermare in modo dettagliato i fatti per cui è causa, soprattutto trattandosi di persone che sono state Tes_5
pagina 1 di 8 ascoltate anche nel processo penale quali testi del Pubblico Ministero e quindi in grado, non solo a parere di questa difesa, di precisare con esattezza i fatti;
- accertarsi e dichiararsi la piena responsabilità del IG. , nato a [...]_1 (MO), il 27/01/1959, ivi residente in [...], nella causazione delle lesioni e dei maltrattamenti alla sig.ra , nata a [...], il [...], residente in [...], C.F.: Parte_1 ; - conseguentemente dirsi tenuta e condannarsi , nato a [...], il [...], C.F._3 CP_1 ivi residente in [...] al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali a favore della IG.ra
[...]
, nata a [...], il [...], residente in [...], C.F.: Parte_1
che, allo stato, si indicano in Euro 60 .000,00 (sessantamila/00) o in quell'altra somma maggiore o C.F._3 minore che risulti di giustizia o di equità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data dei fatti al saldo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari».
APPELLATO: «in via preliminare di rito: - dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per carenza di motivazione ai sensi e per l'effetto dell'art. 342, comma 1, n 1) c.p.c. delle parti del provvedimento che s'intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiute dal Giudice di primo grado. Nel merito: - rigettare l'atto di appello in quanto privo di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n 313/2021 pubblicata il 25.02.2021 con condanna della GN al pagamento del Parte_1 compenso ex art. D.M. e ss. Mod. oltre spese generali e oneri ed accessori del professionista di entrambi gradi del giudizio.
Con vittoria di spese».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Modena, Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, subiti per effetto di condotte lesive commesse nei suoi confronti da parte dell'ex coniuge e legate al reato di maltrattamento in famiglia. In particolare, parte attrice esponeva di essere stata sposata con il convenuto sin dal 1994, di avere subito tra il 2003 e il 2010 maltrattamenti continui da parte dell'oramai ex marito, nonché di avere presentato, a partire dal 2003, numerose querele nei suoi confronti per lesioni e maltrattamenti, sfociate in un procedimento penale avanti al Tribunale di Modena e aggiungeva di avere, in quel periodo, anche tentato di suicidarsi, a causa del comportamento vessatorio, minaccioso e aggressivo del marito.
B. Costituitosi in giudizio, eccepiva, in primo luogo, l'intervenuta transazione CP_1 con l'attrice, avente ad oggetto la cessazione di qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altra e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
C. Con sentenza n. 313/2021, il Tribunale di Modena giudicava infondata la domanda attorea, in accoglimento dell'eccezione formulata dal convenuto e, dunque, valutava dirimenti i vari accordi transattivi intervenuti, volti a comporre definitivamente la lite tra i coniugi ed in particolare quello sottoscritto il 30.09.2014 a latere del processo penale n. 7783/2010 RGNR per il delitto di cui all'art. 572 cp.
D. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello sottolineando Parte_1
l'erroneità della stessa per non aver il Giudice considerato il merito della vicenda, basando la decisione solo su questioni formali – ovverosia gli accordi transattivi – ignorando di esaminare la situazione complessiva tra i coniugi.
pagina 2 di 8 E. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
F. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza dell'01.10.2023, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Risulta anzitutto necessario premettere che l'appello stride con il disposto di cui all'art. 342
c.p.c., essendosi l'appellante limitata semplicemente a ribadire quanto già esposto nell'ambito del procedimento di prime cure – ovverosia l'effettuata ricostruzione delle condotte lesive imputate al marito e la conseguente formulazione della domanda di risarcimento – non offrendo, al contempo, alcun argomento o anche semplice spunto critico concreto, per opinare quanto affermato di contrario avviso dal primo Giudice.
1.1 Invero, ha impugnato la sentenza evidenziandone l'erroneità per aver, Parte_1
a suo dire, il Giudice ignorato del tutto il merito della vicenda e fondato la decisione su questioni meramente formali, ovverosia gli accordi transattivi, stipulati tra i due coniugi. Relativamente al primo dei due accordi, quello sottoscritto il 30.09.2014, l'appellante sosteneva di esser stata indotta alla sottoscrizione, di esser stata assistita in modo non corretto e di non aver avuto piena contezza delle frasi e del loro stesso significato, essendo ella di origine straniera, mentre, rispetto al secondo accordo,
l'appellante chiariva come né in questo né nella sentenza di divorzio si facesse riferimento alle questioni penali.
1.2 L'appello de quo è infondato per le ragioni che seguono.
2. Orbene, a seguito di un'attenta analisi dei rispettivi atti difensivi e della produzione documentale si evince quanto segue:
1) e contraevano matrimonio in data 29.10.1994; Parte_1 CP_1
2) a partir dall'anno 2003 e sino all'anno 2010, l'odierna appellante presentava diverse querele nei confronti del coniuge, lamentando lesioni e maltrattamenti;
3) nell'anno 2010 veniva instaurato un procedimento e, poi, un processo penale nei confronti del coniuge per i delitti di cui agli artt. 572 e 582 c.p., che si sarebbe concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
4) nel medesimo anno i coniugi instauravano un procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale;
5) nel 2014 sottoscrivevano una scrittura privata avente ad oggetto alcune condizioni volte a definire la separazione consensuale tra i due e la questione penale pendente;
6) nel 2016 l'appellante formulava ricorso ex art. 710 c.p.c. per chiedere la modifica delle condizioni del verbale di separazione del 2014, la cui relativa procedura si concludeva con un ulteriore accordo;
7) i coniugi, già separati, ottenevano il divorzio congiunto nel 2017;
8) nel 2019, l'odierna appellante conveniva in giudizio l'ex coniuge al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni e ai maltrattamenti lamentati, quelli appunto oggi sub iudice.
3. Considerato che l'esito della causa de qua dipende dalla differente interpretazione fornita dalle parti agli accordi intervenuti tra esse, risulta preliminare rispetto al merito la necessità di pagina 3 di 8 inquadrare ed esaminare la normativa di riferimento al fine di comprendere se essa sia o meno applicabile al caso di specie.
3.1 Ai sensi dell'art. 1965 c.c., infatti, “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. Trattasi, dunque, di un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, di un regolamento di interessi, destinato a mutare sostanzialmente la precedente situazione, con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o ne prevengono una futura. Una volta stipulato, il contratto de quo regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa.
3.2 Nel caso de quo, in data 30.09.2014, e assistititi dai Parte_1 CP_1 rispettivi difensori, sottoscrivevano una scrittura privata. Nel testo della stessa, le parti premettevano, innanzitutto, la pendenza di due procedimenti di cui, il primo, avente ad oggetto la separazione giudiziale e, il secondo, l'accertamento della responsabilità penale di a seguito delle CP_1 diverse querele formulate, nei suoi confronti, da Proseguivano le parti Parte_1 specificando di aver “deciso di addivenire ad una definizione bonaria e transattiva delle vertenze di cui sopra, allo scopo di porre fine alle contestazioni giudiziali insorte e a quelle che potrebbero sorgere, senza riconoscimento reciproco delle rispettive tesi”. Cristallizzate tali premesse, le parti convenivano 1) che la causa di separazione giudiziale sarebbe stata convertita in separazione consensuale, 2) che essendo economicamente autosufficienti, avrebbero rinunciato ad ogni pretesa economica l'una nei confronti dell'altro e “di rinunciare reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa di qualunque modo e tipo e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”, 3) che
[...] avrebbe rimesso la querela relativa al procedimento penale per il delitto di cui all'art. 572 Parte_1
c.p., 4) che ogni altro giudizio civile e/o penale pendente tra loro sarebbe stato abbandonato, 5) che la moglie avrebbe ricevuto in comodato gratuito ad uso abitativo l'immobile di proprietà del marito per la durata di n. 54 mesi, nonché una opzione di acquisto dello stesso o in caso contrario la locazione al canone di mercato in allora corrente (doc. 3, comparsa di costituzione e risposta).
3.2.1 In merito a tale scrittura privata, l'appellante sostiene 1) di non esser stata assistita legalmente nel modo corretto, 2) di non aver avuto contezza delle frasi e del loro significato in quanto di origine straniera, 3) d'esser stata indotta dall'ex coniuge alla sottoscrizione e di non essere stata adeguatamente tutelata legalmente.
3.2.2 Tali deduzioni non colgono nel segno, tanto per la genericità quanto per l'assenza di qualsivoglia prova volta a corroborare quanto affermato. Invero, posto che, ai sensi dell'art. 1966 c.c.,
“per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite”, non vi sono, nel caso di specie, elementi dai quali possa desumersi l'incapacità a transigere in capo all'appellante o, comunque, non ne è stata fornita la prova. La norma prosegue sostenendo che “la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”. Non risulta agli atti alcuna azione di nullità volta a scardinare la validità della scrittura privata del 30.09.2014. A ciò si aggiunga che l'appellante non ha né disconosciuto la scrittura privata, ben avendone avuto il diritto secondo quanto previsto dall'art. 214 c.p.c., né proposto querela di falso. Infatti, secondo una recente giurisprudenza, «alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la pagina 4 di 8 facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio
e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes”»
(Cass. ord. n. 15823/2020). Inoltre, l'appellante non ha neppure impugnato la scrittura per vizio della volontà né intentato una causa avente ad oggetto un'azione di responsabilità contro il proprio difensore per averla, a suo dire, negligentemente assistita e indotta alla sottoscrizione.
3.2.3 Non vi è alcuna prova, dunque, di un'asserita induzione alla sottoscrizione o di un qualsiasi elemento dal quale possa desumersi che l'appellante fosse stata in qualche modo “indotta” alla sottoscrizione senza il suo volere o difformemente da esso.
Ad ulteriore conferma della validità della scrittura privata de qua, si sottolinea che, come non contestato, la stessa sia stata oggetto di specifica omologa da parte del Giudice nell'ambito del giudizio di separazione e, poi, di divorzio, con ciò evidenziandosi la legalità e l'idoneità dei termini di separazione e divorzio definiti dalle parti.
3.3 In data 20.06.2016, le parti, poi, addivenivano ad un ulteriore accordo scaturito dalla proposizione del ricorso ex art. 710 c.p.c. da parte di ed avente ad oggetto la Parte_1 richiesta di parziale modifica delle condizioni contenute nel verbale di separazione consensuale resa all'udienza del 10.03.2015, omologata l'11.03.2015 – relativo all'accordo del 30.09.2014 – chiedendo, in particolare, il prolungamento del periodo di comodato d'uso abitativo gratuito, originariamente fissato in mesi 54 nell'accordo transazione del 30.09.2014, il pagamento da parte del delle spese CP_1 condominiali, di una fattura di Enel Energia e la cessione a titolo gratuito di un autoveicolo a favore di da parte del (doc. 6, comparsa di costituzione e risposta). Parte_1 CP_1
3.3.1 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe tratto anche da tale secondo accordo l'intenzione della stessa di rinunciare ad ogni pretesa verso l'ex coniuge in modo assoluto, sottolineando come, invece, né in questo accordo né nella sentenza di divorzio si facesse alcun riferimento alle questioni penali, sottolineando, peraltro, come il procedimento penale fosse ancora in corso, ragion per cui la rinuncia a qualsiasi pretesa da parte della stessa non poteva che riferirsi solo alle questioni derivanti da quello civile.
3.3.2 Orbene, sebbene nel secondo accordo del 20.06.2016 non si faccia espresso riferimento al procedimento penale, ovviamente essendo questione oramai superata, quanto sancito al punto n. 7 dello stesso è sufficientemente eloquente. Infatti, esso prevede che “per quanto non espressamente previsto, ci si riporta a quanto statuito in udienza del 10.03.2015 nel verbale di omologa deciso in camera di consiglio l'11.03.2015 avanti al Tribunale ordinario di Modena” (doc. 6, comparsa di costituzione e risposta). Per come redatta, non può che trattarsi, a tutti gli effetti, di una clausola generale di chiusura, la quale, per l'appunto, pone definitivamente ed inequivocabilmente fine a modo di pietra tombale a qualsiasi reciproca pretesa.
La transazione del 30.09.2014 rappresenta, dunque, il documento decisivo ai fini dell'esito della presente causa. Come anticipato, dalla lettura della stessa, infatti, si rinvengono tre circostanze fondamentali: 1) nelle premesse, nelle quali si fa riferimento sia al giudizio civile di separazione che a quello penale, la volontà delle parti di “porre fine alle contestazioni giudiziali insorte e a quelle che potrebbero sorgere”, 2) al punto II al n. 2 la concessione in comodato gratuito e di una opzione per l'acquisto ovvero la locazione e al punto 5 la rinuncia reciproca “ad ogni ulteriore pretesa di qualunque modo e tipo e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra”; 3) al punto III, l'impegno di di rimettere la querela relativa al procedimento per il delitto di cui Parte_1
pagina 5 di 8 all'art. 572 c.p.; 4) al punto IV, la volontà delle parti di abbandonare ogni altro giudizio civile e/o penale pendente tra esse.
3.4 È errata la deduzione di parte appellante laddove sostiene che, seppur ammettendo di aver ritirato la querela e rinunziato alla costituzione di parte civile per la parte procedibile a querela, il
Giudice di primo grado non avrebbe considerato che l'accordo de quo è intervenuto quando ormai i tempi per la costituzione in giudizio erano trascorsi. Si rammenta, infatti, la differente procedibilità dei delitti di cui agli artt. 572 e 582 c.p.c., posto che il primo è procedibile d'ufficio e prosegue anche nel caso di rimessione della querela, mentre il secondo è procedibile a querela (se le lesioni sono inferiori a
20 giorni). In ogni caso, comunque, nel verbale del 14.04.2015, si dava atto che la parte civile,
[...]
dichiarava “di rimettere le querele sporte nei confronti dell'imputato e di rinunciare alla Parte_1 costituzione di parte civile”. Tale condotta dell'appellante era perfettamente corrispondente a quanto pattuito in sede di accordo di separazione, con ciò sottolineandosi, ancora una volta, l'intenzione inequivoca di voler porre fine alla controversia tra i due.
3.5 Ad ulteriore conferma di quanto detto sin qui, si consideri altresì come neppure in sede di separazione l'appellante abbia inteso far valere le asserite condotte lesive perpetrate dall'ex coniuge, avendone, invero, la possibilità attraverso la formulazione di separazione con addebito.
4. Relativamente alle asserite altre prove non ammesse dal Giudice – in particolare la prova testimoniale – per le quali l'odierna appellante chiede la rimessione della causa in istruttoria, si rammenta come correttamente il giudicante abbia ammesso solo alcune prove orali e nei limiti di due testimoni per ogni capitolo, essendo gli altri assolutamente generici, o vertenti su circostanze apprese da una delle parti, o volti a contrastare risultanze documentali o, ancora, concernenti circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (Ordinanza del 18.09.2019). In ogni caso è evidente come la prova orale fosse ed è ancora oggi, del tutto irrilevante.
5. Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, vi sono molteplici elementi dai quali è possibile dedurre l'intenzione comune delle parti di addivenire ad una definizione bonaria della complessa ed annosa vicenda. In primis, come visto, il dato letterale è inequivocabile.
Alle stesse conclusioni si perviene adottando altresì un'interpretazione logica e teleologico-funzionale, se si analizza la vicenda nel suo insieme: due coniugi che, dapprima intentando una separazione giudiziale, decidono di addivenire ad un accordo nel quale vengono definiti vari aspetti ed in nessuno di questi si fa il minimo accenno ad una richiesta di risarcimento per danni derivanti da maltrattamenti e lesioni da parte di uno dei due e, anzi, pone tra le varie condizioni la rimessione della querela, accordo che viene, peraltro, non solo omologato, ma richiamato da un successivo accordo giunto a definire il definitivo divorzio tra i due.
Come se ciò non bastasse, si evidenzia altresì l'elemento temporale, essendo entrambi gli accordi intervenuti quando le asserite condotte lesive e i maltrattanti erano già da tempo esauritisi, ragion per cui ben avrebbe potuto l'appellante richiedere il risarcimento per i danni sofferti e conseguiti ovvero farne eventuale riserva di separata azione.
6. In conclusione, non essendo l'appellante riuscita a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e non essendo stata fornita dalla stessa la prova del danno e della sua riconducibilità ad una condotta imputabile al convenuto e non avendo raccolto – a seguito dell'istruttoria documentale – elementi utili ed idonei a corroborare quanto allegato dalla stessa, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
pagina 6 di 8 7. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8. Sussistono a parere della Corte gli estremi di una condanna ai sensi dell'art. 96/3^ co. Cpc. A tale ultimo proposito si osserva quanto segue.
Come noto, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. prevede uno strumento concesso al giudice per sanzionare quelle condotte della parte che, comportando un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale e un inutile spreco di tempo e di energie da parte del suddetto sistema, concretano un abuso del processo e ledono l'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Tale strumento non richiede, per essere applicato, alcuna prova del danno subito dalla controparte, bensì soltanto la prova dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta della parte condannata (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 19285/2016, Cass. civ. n. 19298/2016, Cass. civ. n. 22298/2015 e più recentemente
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018 Rv. 648311 - 01). Ebbene, nel caso di specie la malafede ovvero quantomeno la colpa grave, dell'odierna appellante, già parte attorea, può senz'altro essere ravvisata nell'aver fondato una cospicua parte delle proprie difese su di una tesi, responsabilità civile, rivelatasi insostenibile alla luce dell'istruttoria espletata per le ragioni sopra esposte in sentenza e tralasciando di considerare, cosa grave, nella lapalissiana luce sia il primo sia il secondo accordo e le facilitazioni abitative ed altri vantaggi, già ricevuti, sintomo, questo, quantomeno di una inescusabile mancanza di diligenza nell'affrontare il giudizio. È appena il caso di ricordare, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la colpa grave sussiste quando la parte omette di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale e/o per la resistenza delle altrui domande, diligenza che dovrebbe consentire di avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa o della propria linea difensiva e di prevedere, con giudizio ex ante, le conseguenze dei propri atti (Cass. civ. ord. n. 3003/2014, Cass. civ. ord. n. 21570/2012).
In ogni caso si evidenzia che secondo una interpretazione meno rigorosa l'affermazione della responsabilità de qua prescinderebbe dalla sussistente dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto << La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. >> (cfr. Cass. Sez.
2 -, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017 Rv. 646080 – 01 e conformemente Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
29812 del 18/11/2019 Rv. 656160 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020 Rv. 659226 –
01; Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 Rv. 660533 - 02).
Anche secondo questo orientamento ed a maggior ragione, la condanna per la responsabilità de qua appare pienamente legittima.
Siffatta condanna s'impone d'ufficio ai sensi del novellato art. 96, 3^ co., cpc da parte dell'art. 45, 12^ co., L. 69/2009 (aggiunto dal comma 12 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata nella
Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.) e in una misura corrispondente alla metà delle spese di lite in assenza di parametri legalmente predeterminati.
pagina 7 di 8 9. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 313/2021 del Tribunale di Modena, disattesa e CP_1 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna alla rifusione a favore di della somma di Parte_1 CP_1 euro 7.160 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre che al pagamento della ulteriore somma di €.
3.580 ex art. 96/3° co., cpc;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 02 luglio 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 744/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Vicini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Modena, in Via Bellini n. 70/2;
-Appellante- Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Gasparini ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di quest'ultima, sito in Modena, in P.le B. Ramazzini n. 9;
-Appellato-
AD OGGETTO: LESIONE PERSONALE (RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2043 C.C.)
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 01.10.2023:
APPELLANTE: «riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rimettere la causa in istruttoria affinché siano escussi gli altri testi indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n.2 c.p.c., ritenendo che l'audizione dei testi residente a [...], reso a Carpi via Mazzali, Testimone_2 Testimone_3 Te residente in [...], residente a [...] e Tes_1
[...]
possano confermare in modo dettagliato i fatti per cui è causa, soprattutto trattandosi di persone che sono state Tes_5
pagina 1 di 8 ascoltate anche nel processo penale quali testi del Pubblico Ministero e quindi in grado, non solo a parere di questa difesa, di precisare con esattezza i fatti;
- accertarsi e dichiararsi la piena responsabilità del IG. , nato a [...]_1 (MO), il 27/01/1959, ivi residente in [...], nella causazione delle lesioni e dei maltrattamenti alla sig.ra , nata a [...], il [...], residente in [...], C.F.: Parte_1 ; - conseguentemente dirsi tenuta e condannarsi , nato a [...], il [...], C.F._3 CP_1 ivi residente in [...] al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali a favore della IG.ra
[...]
, nata a [...], il [...], residente in [...], C.F.: Parte_1
che, allo stato, si indicano in Euro 60 .000,00 (sessantamila/00) o in quell'altra somma maggiore o C.F._3 minore che risulti di giustizia o di equità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data dei fatti al saldo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari».
APPELLATO: «in via preliminare di rito: - dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per carenza di motivazione ai sensi e per l'effetto dell'art. 342, comma 1, n 1) c.p.c. delle parti del provvedimento che s'intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiute dal Giudice di primo grado. Nel merito: - rigettare l'atto di appello in quanto privo di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n 313/2021 pubblicata il 25.02.2021 con condanna della GN al pagamento del Parte_1 compenso ex art. D.M. e ss. Mod. oltre spese generali e oneri ed accessori del professionista di entrambi gradi del giudizio.
Con vittoria di spese».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio, dinnanzi il Tribunale di Modena, Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, subiti per effetto di condotte lesive commesse nei suoi confronti da parte dell'ex coniuge e legate al reato di maltrattamento in famiglia. In particolare, parte attrice esponeva di essere stata sposata con il convenuto sin dal 1994, di avere subito tra il 2003 e il 2010 maltrattamenti continui da parte dell'oramai ex marito, nonché di avere presentato, a partire dal 2003, numerose querele nei suoi confronti per lesioni e maltrattamenti, sfociate in un procedimento penale avanti al Tribunale di Modena e aggiungeva di avere, in quel periodo, anche tentato di suicidarsi, a causa del comportamento vessatorio, minaccioso e aggressivo del marito.
B. Costituitosi in giudizio, eccepiva, in primo luogo, l'intervenuta transazione CP_1 con l'attrice, avente ad oggetto la cessazione di qualsiasi pretesa l'uno nei confronti dell'altra e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
C. Con sentenza n. 313/2021, il Tribunale di Modena giudicava infondata la domanda attorea, in accoglimento dell'eccezione formulata dal convenuto e, dunque, valutava dirimenti i vari accordi transattivi intervenuti, volti a comporre definitivamente la lite tra i coniugi ed in particolare quello sottoscritto il 30.09.2014 a latere del processo penale n. 7783/2010 RGNR per il delitto di cui all'art. 572 cp.
D. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello sottolineando Parte_1
l'erroneità della stessa per non aver il Giudice considerato il merito della vicenda, basando la decisione solo su questioni formali – ovverosia gli accordi transattivi – ignorando di esaminare la situazione complessiva tra i coniugi.
pagina 2 di 8 E. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
F. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza dell'01.10.2023, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Risulta anzitutto necessario premettere che l'appello stride con il disposto di cui all'art. 342
c.p.c., essendosi l'appellante limitata semplicemente a ribadire quanto già esposto nell'ambito del procedimento di prime cure – ovverosia l'effettuata ricostruzione delle condotte lesive imputate al marito e la conseguente formulazione della domanda di risarcimento – non offrendo, al contempo, alcun argomento o anche semplice spunto critico concreto, per opinare quanto affermato di contrario avviso dal primo Giudice.
1.1 Invero, ha impugnato la sentenza evidenziandone l'erroneità per aver, Parte_1
a suo dire, il Giudice ignorato del tutto il merito della vicenda e fondato la decisione su questioni meramente formali, ovverosia gli accordi transattivi, stipulati tra i due coniugi. Relativamente al primo dei due accordi, quello sottoscritto il 30.09.2014, l'appellante sosteneva di esser stata indotta alla sottoscrizione, di esser stata assistita in modo non corretto e di non aver avuto piena contezza delle frasi e del loro stesso significato, essendo ella di origine straniera, mentre, rispetto al secondo accordo,
l'appellante chiariva come né in questo né nella sentenza di divorzio si facesse riferimento alle questioni penali.
1.2 L'appello de quo è infondato per le ragioni che seguono.
2. Orbene, a seguito di un'attenta analisi dei rispettivi atti difensivi e della produzione documentale si evince quanto segue:
1) e contraevano matrimonio in data 29.10.1994; Parte_1 CP_1
2) a partir dall'anno 2003 e sino all'anno 2010, l'odierna appellante presentava diverse querele nei confronti del coniuge, lamentando lesioni e maltrattamenti;
3) nell'anno 2010 veniva instaurato un procedimento e, poi, un processo penale nei confronti del coniuge per i delitti di cui agli artt. 572 e 582 c.p., che si sarebbe concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
4) nel medesimo anno i coniugi instauravano un procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale;
5) nel 2014 sottoscrivevano una scrittura privata avente ad oggetto alcune condizioni volte a definire la separazione consensuale tra i due e la questione penale pendente;
6) nel 2016 l'appellante formulava ricorso ex art. 710 c.p.c. per chiedere la modifica delle condizioni del verbale di separazione del 2014, la cui relativa procedura si concludeva con un ulteriore accordo;
7) i coniugi, già separati, ottenevano il divorzio congiunto nel 2017;
8) nel 2019, l'odierna appellante conveniva in giudizio l'ex coniuge al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni e ai maltrattamenti lamentati, quelli appunto oggi sub iudice.
3. Considerato che l'esito della causa de qua dipende dalla differente interpretazione fornita dalle parti agli accordi intervenuti tra esse, risulta preliminare rispetto al merito la necessità di pagina 3 di 8 inquadrare ed esaminare la normativa di riferimento al fine di comprendere se essa sia o meno applicabile al caso di specie.
3.1 Ai sensi dell'art. 1965 c.c., infatti, “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. Trattasi, dunque, di un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, di un regolamento di interessi, destinato a mutare sostanzialmente la precedente situazione, con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o ne prevengono una futura. Una volta stipulato, il contratto de quo regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa.
3.2 Nel caso de quo, in data 30.09.2014, e assistititi dai Parte_1 CP_1 rispettivi difensori, sottoscrivevano una scrittura privata. Nel testo della stessa, le parti premettevano, innanzitutto, la pendenza di due procedimenti di cui, il primo, avente ad oggetto la separazione giudiziale e, il secondo, l'accertamento della responsabilità penale di a seguito delle CP_1 diverse querele formulate, nei suoi confronti, da Proseguivano le parti Parte_1 specificando di aver “deciso di addivenire ad una definizione bonaria e transattiva delle vertenze di cui sopra, allo scopo di porre fine alle contestazioni giudiziali insorte e a quelle che potrebbero sorgere, senza riconoscimento reciproco delle rispettive tesi”. Cristallizzate tali premesse, le parti convenivano 1) che la causa di separazione giudiziale sarebbe stata convertita in separazione consensuale, 2) che essendo economicamente autosufficienti, avrebbero rinunciato ad ogni pretesa economica l'una nei confronti dell'altro e “di rinunciare reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa di qualunque modo e tipo e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”, 3) che
[...] avrebbe rimesso la querela relativa al procedimento penale per il delitto di cui all'art. 572 Parte_1
c.p., 4) che ogni altro giudizio civile e/o penale pendente tra loro sarebbe stato abbandonato, 5) che la moglie avrebbe ricevuto in comodato gratuito ad uso abitativo l'immobile di proprietà del marito per la durata di n. 54 mesi, nonché una opzione di acquisto dello stesso o in caso contrario la locazione al canone di mercato in allora corrente (doc. 3, comparsa di costituzione e risposta).
3.2.1 In merito a tale scrittura privata, l'appellante sostiene 1) di non esser stata assistita legalmente nel modo corretto, 2) di non aver avuto contezza delle frasi e del loro significato in quanto di origine straniera, 3) d'esser stata indotta dall'ex coniuge alla sottoscrizione e di non essere stata adeguatamente tutelata legalmente.
3.2.2 Tali deduzioni non colgono nel segno, tanto per la genericità quanto per l'assenza di qualsivoglia prova volta a corroborare quanto affermato. Invero, posto che, ai sensi dell'art. 1966 c.c.,
“per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite”, non vi sono, nel caso di specie, elementi dai quali possa desumersi l'incapacità a transigere in capo all'appellante o, comunque, non ne è stata fornita la prova. La norma prosegue sostenendo che “la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”. Non risulta agli atti alcuna azione di nullità volta a scardinare la validità della scrittura privata del 30.09.2014. A ciò si aggiunga che l'appellante non ha né disconosciuto la scrittura privata, ben avendone avuto il diritto secondo quanto previsto dall'art. 214 c.p.c., né proposto querela di falso. Infatti, secondo una recente giurisprudenza, «alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la pagina 4 di 8 facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio
e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes”»
(Cass. ord. n. 15823/2020). Inoltre, l'appellante non ha neppure impugnato la scrittura per vizio della volontà né intentato una causa avente ad oggetto un'azione di responsabilità contro il proprio difensore per averla, a suo dire, negligentemente assistita e indotta alla sottoscrizione.
3.2.3 Non vi è alcuna prova, dunque, di un'asserita induzione alla sottoscrizione o di un qualsiasi elemento dal quale possa desumersi che l'appellante fosse stata in qualche modo “indotta” alla sottoscrizione senza il suo volere o difformemente da esso.
Ad ulteriore conferma della validità della scrittura privata de qua, si sottolinea che, come non contestato, la stessa sia stata oggetto di specifica omologa da parte del Giudice nell'ambito del giudizio di separazione e, poi, di divorzio, con ciò evidenziandosi la legalità e l'idoneità dei termini di separazione e divorzio definiti dalle parti.
3.3 In data 20.06.2016, le parti, poi, addivenivano ad un ulteriore accordo scaturito dalla proposizione del ricorso ex art. 710 c.p.c. da parte di ed avente ad oggetto la Parte_1 richiesta di parziale modifica delle condizioni contenute nel verbale di separazione consensuale resa all'udienza del 10.03.2015, omologata l'11.03.2015 – relativo all'accordo del 30.09.2014 – chiedendo, in particolare, il prolungamento del periodo di comodato d'uso abitativo gratuito, originariamente fissato in mesi 54 nell'accordo transazione del 30.09.2014, il pagamento da parte del delle spese CP_1 condominiali, di una fattura di Enel Energia e la cessione a titolo gratuito di un autoveicolo a favore di da parte del (doc. 6, comparsa di costituzione e risposta). Parte_1 CP_1
3.3.1 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe tratto anche da tale secondo accordo l'intenzione della stessa di rinunciare ad ogni pretesa verso l'ex coniuge in modo assoluto, sottolineando come, invece, né in questo accordo né nella sentenza di divorzio si facesse alcun riferimento alle questioni penali, sottolineando, peraltro, come il procedimento penale fosse ancora in corso, ragion per cui la rinuncia a qualsiasi pretesa da parte della stessa non poteva che riferirsi solo alle questioni derivanti da quello civile.
3.3.2 Orbene, sebbene nel secondo accordo del 20.06.2016 non si faccia espresso riferimento al procedimento penale, ovviamente essendo questione oramai superata, quanto sancito al punto n. 7 dello stesso è sufficientemente eloquente. Infatti, esso prevede che “per quanto non espressamente previsto, ci si riporta a quanto statuito in udienza del 10.03.2015 nel verbale di omologa deciso in camera di consiglio l'11.03.2015 avanti al Tribunale ordinario di Modena” (doc. 6, comparsa di costituzione e risposta). Per come redatta, non può che trattarsi, a tutti gli effetti, di una clausola generale di chiusura, la quale, per l'appunto, pone definitivamente ed inequivocabilmente fine a modo di pietra tombale a qualsiasi reciproca pretesa.
La transazione del 30.09.2014 rappresenta, dunque, il documento decisivo ai fini dell'esito della presente causa. Come anticipato, dalla lettura della stessa, infatti, si rinvengono tre circostanze fondamentali: 1) nelle premesse, nelle quali si fa riferimento sia al giudizio civile di separazione che a quello penale, la volontà delle parti di “porre fine alle contestazioni giudiziali insorte e a quelle che potrebbero sorgere”, 2) al punto II al n. 2 la concessione in comodato gratuito e di una opzione per l'acquisto ovvero la locazione e al punto 5 la rinuncia reciproca “ad ogni ulteriore pretesa di qualunque modo e tipo e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra”; 3) al punto III, l'impegno di di rimettere la querela relativa al procedimento per il delitto di cui Parte_1
pagina 5 di 8 all'art. 572 c.p.; 4) al punto IV, la volontà delle parti di abbandonare ogni altro giudizio civile e/o penale pendente tra esse.
3.4 È errata la deduzione di parte appellante laddove sostiene che, seppur ammettendo di aver ritirato la querela e rinunziato alla costituzione di parte civile per la parte procedibile a querela, il
Giudice di primo grado non avrebbe considerato che l'accordo de quo è intervenuto quando ormai i tempi per la costituzione in giudizio erano trascorsi. Si rammenta, infatti, la differente procedibilità dei delitti di cui agli artt. 572 e 582 c.p.c., posto che il primo è procedibile d'ufficio e prosegue anche nel caso di rimessione della querela, mentre il secondo è procedibile a querela (se le lesioni sono inferiori a
20 giorni). In ogni caso, comunque, nel verbale del 14.04.2015, si dava atto che la parte civile,
[...]
dichiarava “di rimettere le querele sporte nei confronti dell'imputato e di rinunciare alla Parte_1 costituzione di parte civile”. Tale condotta dell'appellante era perfettamente corrispondente a quanto pattuito in sede di accordo di separazione, con ciò sottolineandosi, ancora una volta, l'intenzione inequivoca di voler porre fine alla controversia tra i due.
3.5 Ad ulteriore conferma di quanto detto sin qui, si consideri altresì come neppure in sede di separazione l'appellante abbia inteso far valere le asserite condotte lesive perpetrate dall'ex coniuge, avendone, invero, la possibilità attraverso la formulazione di separazione con addebito.
4. Relativamente alle asserite altre prove non ammesse dal Giudice – in particolare la prova testimoniale – per le quali l'odierna appellante chiede la rimessione della causa in istruttoria, si rammenta come correttamente il giudicante abbia ammesso solo alcune prove orali e nei limiti di due testimoni per ogni capitolo, essendo gli altri assolutamente generici, o vertenti su circostanze apprese da una delle parti, o volti a contrastare risultanze documentali o, ancora, concernenti circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (Ordinanza del 18.09.2019). In ogni caso è evidente come la prova orale fosse ed è ancora oggi, del tutto irrilevante.
5. Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, vi sono molteplici elementi dai quali è possibile dedurre l'intenzione comune delle parti di addivenire ad una definizione bonaria della complessa ed annosa vicenda. In primis, come visto, il dato letterale è inequivocabile.
Alle stesse conclusioni si perviene adottando altresì un'interpretazione logica e teleologico-funzionale, se si analizza la vicenda nel suo insieme: due coniugi che, dapprima intentando una separazione giudiziale, decidono di addivenire ad un accordo nel quale vengono definiti vari aspetti ed in nessuno di questi si fa il minimo accenno ad una richiesta di risarcimento per danni derivanti da maltrattamenti e lesioni da parte di uno dei due e, anzi, pone tra le varie condizioni la rimessione della querela, accordo che viene, peraltro, non solo omologato, ma richiamato da un successivo accordo giunto a definire il definitivo divorzio tra i due.
Come se ciò non bastasse, si evidenzia altresì l'elemento temporale, essendo entrambi gli accordi intervenuti quando le asserite condotte lesive e i maltrattanti erano già da tempo esauritisi, ragion per cui ben avrebbe potuto l'appellante richiedere il risarcimento per i danni sofferti e conseguiti ovvero farne eventuale riserva di separata azione.
6. In conclusione, non essendo l'appellante riuscita a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e non essendo stata fornita dalla stessa la prova del danno e della sua riconducibilità ad una condotta imputabile al convenuto e non avendo raccolto – a seguito dell'istruttoria documentale – elementi utili ed idonei a corroborare quanto allegato dalla stessa, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
pagina 6 di 8 7. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8. Sussistono a parere della Corte gli estremi di una condanna ai sensi dell'art. 96/3^ co. Cpc. A tale ultimo proposito si osserva quanto segue.
Come noto, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. prevede uno strumento concesso al giudice per sanzionare quelle condotte della parte che, comportando un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale e un inutile spreco di tempo e di energie da parte del suddetto sistema, concretano un abuso del processo e ledono l'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Tale strumento non richiede, per essere applicato, alcuna prova del danno subito dalla controparte, bensì soltanto la prova dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta della parte condannata (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 19285/2016, Cass. civ. n. 19298/2016, Cass. civ. n. 22298/2015 e più recentemente
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018 Rv. 648311 - 01). Ebbene, nel caso di specie la malafede ovvero quantomeno la colpa grave, dell'odierna appellante, già parte attorea, può senz'altro essere ravvisata nell'aver fondato una cospicua parte delle proprie difese su di una tesi, responsabilità civile, rivelatasi insostenibile alla luce dell'istruttoria espletata per le ragioni sopra esposte in sentenza e tralasciando di considerare, cosa grave, nella lapalissiana luce sia il primo sia il secondo accordo e le facilitazioni abitative ed altri vantaggi, già ricevuti, sintomo, questo, quantomeno di una inescusabile mancanza di diligenza nell'affrontare il giudizio. È appena il caso di ricordare, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la colpa grave sussiste quando la parte omette di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale e/o per la resistenza delle altrui domande, diligenza che dovrebbe consentire di avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa o della propria linea difensiva e di prevedere, con giudizio ex ante, le conseguenze dei propri atti (Cass. civ. ord. n. 3003/2014, Cass. civ. ord. n. 21570/2012).
In ogni caso si evidenzia che secondo una interpretazione meno rigorosa l'affermazione della responsabilità de qua prescinderebbe dalla sussistente dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto << La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. >> (cfr. Cass. Sez.
2 -, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017 Rv. 646080 – 01 e conformemente Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
29812 del 18/11/2019 Rv. 656160 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020 Rv. 659226 –
01; Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 Rv. 660533 - 02).
Anche secondo questo orientamento ed a maggior ragione, la condanna per la responsabilità de qua appare pienamente legittima.
Siffatta condanna s'impone d'ufficio ai sensi del novellato art. 96, 3^ co., cpc da parte dell'art. 45, 12^ co., L. 69/2009 (aggiunto dal comma 12 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata nella
Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.) e in una misura corrispondente alla metà delle spese di lite in assenza di parametri legalmente predeterminati.
pagina 7 di 8 9. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 313/2021 del Tribunale di Modena, disattesa e CP_1 respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna alla rifusione a favore di della somma di Parte_1 CP_1 euro 7.160 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre che al pagamento della ulteriore somma di €.
3.580 ex art. 96/3° co., cpc;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 02 luglio 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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