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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6517 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo comma cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34702/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Faravelli, unitamente e disgiuntamente all'avv. Federico
Pergami presso il cui studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15, sono elett.te dom.ti per delega in calce al ricorso introduttivo ricorrenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . elettivamente domiciliato in Via Freguglia n. 1 20121 MILANO
resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, -previe le declaratorie del caso in rito e in merito;
- rigettata ogni diversa e/o contraria istanza;
-previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare: -accertare e dichiarare –per le ragioni tutte di cui in narrativa- che, per effetto di usucapione, i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 sono divenuti proprietari esclusivi dei seguenti beni immobili: quota di un mezzo, già di
[...]
pagina 1 di 6 proprietà della sig. , fu , di piccola casa ed annesso portico, in Comune di Controparte_2 Per_1
AN AB, già Via Umberto I n° 172, ora Via Marconi snc, (F171) - PV, Foglio 8, part. 150 sub 1, 430, 435, 795 sub 3, e Catasto Terreni Foglio 8, part. 150, 435, 438, 794, 795, cat. A/4, cl.1 cons. 3 vani, part. 795 sub 3, emettendo ogni conseguente declaratoria;
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vigevano -per le ragioni tutte di cui in narrativa- la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico erariale di eseguire la voltura e l'accatastamento, senza alcuna responsabilità per il
Conservatore, emettendo ogni conseguente declaratoria;
Con vittoria di spese e competenze di causa ex DM 155/2014.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione di prove per interpello e testi sui capitoli di cui alla premessa dell'atto di citazione, che qui si intendono ritrascritti con la premessa di “Vero che”. In particolare, si indicano i seguenti capitoli: A) Vero che da ben oltre 20 anni i sigg. Parte_1
e posseggono ed utilizzano l'immobile per cui è causa, si mostrano
[...] Pt_2 Parte_3 visura e fotografie –doc. 1 e 9. B) Vero che l'abitazione è sempre stata da loro, e dalle loro famiglie, esclusivamente utilizzata, anche per ricovero ed essicazione del tabacco. C) Vero che nessun altro, oltre agli attori ed alle loro rispettive famiglie, hanno utilizzato ed abitato l'immobile. Si indicano a testi:
e , di AN AB. Testimone_1 Testimone_2
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo giudice adito, fermo l'onere della prova posto in capo ai ricorrenti, tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia spesa o onere, compensando le spese di lite pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc del 27.9.2024 notificato ritualmente alla parte resistente unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il
[...] Controparte_1 perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà, per possesso ininterrotto e pacifico perdurato per più di venti anni, della quota di un mezzo delle unità immobiliari site in AN
AB (PV),così descritte: piccola casa ed annesso portico, in AN AB, già Via Umberto
I, ora Via Marconi snc, piano T-1, già contraddistinto ai mappali 435-150/1-430-172/3 (soppressa per allineamento mappe), 795/3 foglio 8, particella 83, partita 109 del catasto fabbricati del Comune di
AN AB. Attualmente: in Comune di AN AB (F171) PV, Foglio 8, part. 150 sub
1, 430, 435, 795 sub 3, e Catasto Terreni Foglio 8, part. 150, 435, 438, 794, 795, cat. A/4, cl.1 cons. 3 vani, part. 795 sub 3, (doc.
1 - visura del 2019 e visura storica).
Hanno allegato che i detti beni erano stati acquistati dal sig. - bisnonno dei Persona_2 ricorrenti e nonno del marito della sig. - e dalla sig. , fu , come da atto di Pt_3 Controparte_2 Per_1 compravendita del 3/05/50, dal sig. , fu , atto trascritto il giorno 01/06/50 (doc. 2 Persona_3 Per_4 atto di vendita del 1950). A seguito di atto di vendita del 26/01/60, il sig. cedeva la Persona_2 parte di sua proprietà (doc. 3 – atto di vendita) al nipote sig. , n.to a Pavia, il giorno Parte_4
1/05/33, mentre l'altra metà risultava catastalmente intestata sempre a , fu;
al Controparte_2 Per_1 sig. , deceduto in data 24/10/96, sono succeduti gli attuali attori (doc. 4 Parte_4 successione).
Per anni la sig.ra era rimasta sconosciuta ( del resto non si conosceva neppure la Controparte_2 esatta data di nascita che non emergeva chiaramente dall'atto di vendita del 1950) né mai la stessa si era interessata alla quota di un mezzo dei predetti beni né mai ne aveva rivendicato la proprietà.
Neppure si erano presentiti eredi o altri dichiarandosi proprietari dei detti beni.
Viceversa i ricorrenti, e prima ancora il rispettivo marito e padre, sg. , avevano “da Parte_4 sempre” posseduto ed utilizzato l'intero immobile come proprio, sia come abitazione sia come ricovero per l'essiccazione del tabacco, in modo continuo, ininterrotto ed indisturbato.
Solo in tempi recenti, a seguito di svariate ricerche presso le Anagrafi dei Comuni che potevano essere interessati alla sig.ra ed in particolare presso il Comune di Dorno, possibile luogo di Controparte_2 nascita della signora, si era potuto accertare che ella era ivi nata in data [...] e che era quindi deceduta in data 28.4.1985.
Quali interessati alla individuazione dell'attuale proprietario i ricorrenti avevano ricevuto il provvedimento emesso in data 16.2.2022 dal Giudice del Tribunale di Pavia che, accertato il decesso pagina 3 di 6 della sig.ra in data 28.5.1985 e preso dunque atto del decorso del decennio da tale data Persona_5 senza che la eredità della stessa fosse stata accettata, ne disponeva la devoluzione allo Stato “a far tempo dal 28.5.1995”.
Hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione a proprio favore della quota di
½ della proprietà dei beni originariamente di proprietà della sig.ra per intervenuta Persona_5 usucapione maturata per possesso uti dominus ininterrotto pacifico delle unità immobiliari oggetto di causa.
Demanio si è costituita depositando breve comparsa del seguente tenore: “Visto l'atto di CP_1 citazione avversario, fermo restando l'onere probatorio a carico dell'attore ex art. 2697 c.c., l'
[...]
si costituisce nel presente giudizio al solo fine di chiedere di essere tenuta indenne da CP_1 qualsivoglia spesa o onere, chiedendo sin d'ora la compensazione delle spese di lite. Ciò in considerazione del fatto che la pronuncia è richiesta nel solo interesse delle parti private che con la stessa regolarizzano la propria posizione.”.
In assenza di istruttoria, che sebbene in origine richiesta in ricorso, è stata poi rinunciata dalle parti ricorrenti che hanno chiesto, in prima udienza, di fissare senza indugio l'udienza per la discussione orale della causa, la controversia è pervenuta in decisione alla udienza dell.1.7.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies terzo comma cpc.
2. In via preliminare il Tribunale rileva la piena sussistenza della legittimazione passiva di CP_1 per la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione svolta dai ricorrenti.
[...]
Invero, stante il provvedimento del Tribunale di Pavia del 16.2.2022, con il quale l'eredità della sig.
è stata devoluta allo stato ( in apparente procedura volta alla curatela della eredità Persona_6 giacente per decorso del termine decennale dall'apertura della successione), ad oggi le unità immobiliari per cui è causa, in origine di proprietà per la quota di ½ della sig.ra sono Persona_5 state devolute allo Stato il quale ne ha acquisito formalmente la proprietà non avendo del resto possibilità alternativa che ricevere i detti beni, in assenza di eredi accettanti.
, nonostante le risultanze della visura catastale che non consentono di comprovare Controparte_1 il titolo di proprietà, appare quindi, sotto il profilo della legittimazione passiva, il soggetto avverso il quale correttamente è stata instaurato l'odierno procedimento.
Vale sottolineare che il contraddittorio appare essere completo ed in ogni caso non pregiudizievole delle ragioni di eventuali creditori iscritti (SEZ. 3 - , ORDINANZA N. 18185 DEL 26/06/2023).
3.Nel merito la domanda proposta dai ricorrenti è pienamente fondata.
pagina 4 di 6 All'esito dell'istruttoria (documentale) emerge infatti la prova certa del possesso uti dominus da parte dei ricorrenti e in precedenza del loro coniuge e padre, sig. , in via esclusiva, Parte_4 continuata, indisturbata e ininterrotta delle unità immobiliari descritte in ricorso a partire dal 26.1.1960.
I predetti infatti hanno posseduto quali proprietari la quota di ½ dei medesimi beni che risultano precisamente descritti nella perizia asseverata di parte redatta dall'arch. corredata di Persona_7 fotografie dello stato dei luoghi e di sommaria valutazione economica (I Locale più sottoscala al piano terra, un locale al piano primo;
con annesso un portico con relativo sedime al piano terra
Può dunque affermarsi che dal 1960, anno nel quale la proprietà della quota di ½ indivisa dei predetti beni è stata acquisita dal sig. e poi, in successione di quest'ultimo (deceduto in Parte_4 data 24.10.1996), dagli odierni ricorrenti suoi eredi si sia realizzata anche una situazione di esercizio senza interruzione e senza disturbo da parte di qualsiasi terzo il possesso uti dominus.
In infatti emerge documentalmente che ivi il sig. che ivi risiedeva ed utilizzava Parte_4
l'immobile come deposito di tabacco e gli odierni ricorrenti svolgendo di recente anche lavori di manutenzione degli immobili ( cfr docc. 12 e 13 fatture per lo smaltimento di materiali e di pulizia dell'immobile), abbiano continuato ad esercitare il possesso uti dominus collegato alla quota di ½ di proprietà sull'intero patrimonio immobiliare comprensiva della restante quota di proprietà della sig.ra
CP_2
I ricorrenti in quanto eredi beneficano del possesso esercitato dal de cuius ex art. ex art. 1146 c.c
Non risultano interruzioni o altri proprietari reclamanti ( come si evince dal provvedimento del giudice di Pavia).
Si deve pertanto accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della piena proprietà della quota del
50% di originaria proprietà della sig. da parte dei sig.ri Persona_5 Parte_1 [...]
e a partire - indicativamente - dal 1960. Parte_2 Parte_3
Si dà atto che la presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese si osserva quanto segue.
La necessità di introdurre il presente giudizio è dipeso dalla affermazione di in Controparte_1 ordine alla “natura privata” della controversia. Ora detta affermazione non può considerarsi del tutto ingiustificata in quanto, all'epoca dell'invito alla mediazione, le risultanze catastali esaminate dalla
Agenzia individuavano quale proprietaria la sig.ra l'accertamento in ordine alla Persona_5 assenza di eredi e di accettazione della eredità della suddetta è avvenuto solo con il provvedimento del
Giudice di Pavia del febbraio 2022.
pagina 5 di 6 Può dunque considerarsi giustificata l'affermazione della che, una volta introdotto il giudizio e CP_1 conosciuto il provvedimento del Giudice di Pavia che ha determinato la devoluzione dei beni allo stato, non ha frapposto opposizione all'accertamento, limitandosi ad allegare l'onere probatorio di parte ricorrenti.
Ne consegue che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà della quota di ½, originariamente di proprietà di e devolute allo Stato, delle unità immobiliari site in AN Persona_5
AB (PV), così descritte: piccola casa ed annesso portico, in AN AB, già Via
Umberto I, ora Via Marconi snc, piano T-1, già contraddistinto ai mappali 435-150/1-430-172/3
(soppressa per allineamento mappe), 795/3 foglio 8, particella 83, partita 109 del catasto fabbricati del Comune di AN AB. Attualmente: in Comune di AN AB
(F171) PV, Foglio 8, part. 150 sub 1, 430, 435, 795 sub 3, e Catasto Terreni Foglio 8, part. 150,
435, 438, 794, 795, cat. A/4, cl.1 cons. 3 vani, part. 795 sub 3 ;
- dichiara che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
- spese compensate.
Milano, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies terzo comma cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34702/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Faravelli, unitamente e disgiuntamente all'avv. Federico
Pergami presso il cui studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15, sono elett.te dom.ti per delega in calce al ricorso introduttivo ricorrenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . elettivamente domiciliato in Via Freguglia n. 1 20121 MILANO
resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, -previe le declaratorie del caso in rito e in merito;
- rigettata ogni diversa e/o contraria istanza;
-previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare: -accertare e dichiarare –per le ragioni tutte di cui in narrativa- che, per effetto di usucapione, i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 sono divenuti proprietari esclusivi dei seguenti beni immobili: quota di un mezzo, già di
[...]
pagina 1 di 6 proprietà della sig. , fu , di piccola casa ed annesso portico, in Comune di Controparte_2 Per_1
AN AB, già Via Umberto I n° 172, ora Via Marconi snc, (F171) - PV, Foglio 8, part. 150 sub 1, 430, 435, 795 sub 3, e Catasto Terreni Foglio 8, part. 150, 435, 438, 794, 795, cat. A/4, cl.1 cons. 3 vani, part. 795 sub 3, emettendo ogni conseguente declaratoria;
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vigevano -per le ragioni tutte di cui in narrativa- la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico erariale di eseguire la voltura e l'accatastamento, senza alcuna responsabilità per il
Conservatore, emettendo ogni conseguente declaratoria;
Con vittoria di spese e competenze di causa ex DM 155/2014.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione di prove per interpello e testi sui capitoli di cui alla premessa dell'atto di citazione, che qui si intendono ritrascritti con la premessa di “Vero che”. In particolare, si indicano i seguenti capitoli: A) Vero che da ben oltre 20 anni i sigg. Parte_1
e posseggono ed utilizzano l'immobile per cui è causa, si mostrano
[...] Pt_2 Parte_3 visura e fotografie –doc. 1 e 9. B) Vero che l'abitazione è sempre stata da loro, e dalle loro famiglie, esclusivamente utilizzata, anche per ricovero ed essicazione del tabacco. C) Vero che nessun altro, oltre agli attori ed alle loro rispettive famiglie, hanno utilizzato ed abitato l'immobile. Si indicano a testi:
e , di AN AB. Testimone_1 Testimone_2
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo giudice adito, fermo l'onere della prova posto in capo ai ricorrenti, tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia spesa o onere, compensando le spese di lite pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc del 27.9.2024 notificato ritualmente alla parte resistente unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il
[...] Controparte_1 perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà, per possesso ininterrotto e pacifico perdurato per più di venti anni, della quota di un mezzo delle unità immobiliari site in AN
AB (PV),così descritte: piccola casa ed annesso portico, in AN AB, già Via Umberto
I, ora Via Marconi snc, piano T-1, già contraddistinto ai mappali 435-150/1-430-172/3 (soppressa per allineamento mappe), 795/3 foglio 8, particella 83, partita 109 del catasto fabbricati del Comune di
AN AB. Attualmente: in Comune di AN AB (F171) PV, Foglio 8, part. 150 sub
1, 430, 435, 795 sub 3, e Catasto Terreni Foglio 8, part. 150, 435, 438, 794, 795, cat. A/4, cl.1 cons. 3 vani, part. 795 sub 3, (doc.
1 - visura del 2019 e visura storica).
Hanno allegato che i detti beni erano stati acquistati dal sig. - bisnonno dei Persona_2 ricorrenti e nonno del marito della sig. - e dalla sig. , fu , come da atto di Pt_3 Controparte_2 Per_1 compravendita del 3/05/50, dal sig. , fu , atto trascritto il giorno 01/06/50 (doc. 2 Persona_3 Per_4 atto di vendita del 1950). A seguito di atto di vendita del 26/01/60, il sig. cedeva la Persona_2 parte di sua proprietà (doc. 3 – atto di vendita) al nipote sig. , n.to a Pavia, il giorno Parte_4
1/05/33, mentre l'altra metà risultava catastalmente intestata sempre a , fu;
al Controparte_2 Per_1 sig. , deceduto in data 24/10/96, sono succeduti gli attuali attori (doc. 4 Parte_4 successione).
Per anni la sig.ra era rimasta sconosciuta ( del resto non si conosceva neppure la Controparte_2 esatta data di nascita che non emergeva chiaramente dall'atto di vendita del 1950) né mai la stessa si era interessata alla quota di un mezzo dei predetti beni né mai ne aveva rivendicato la proprietà.
Neppure si erano presentiti eredi o altri dichiarandosi proprietari dei detti beni.
Viceversa i ricorrenti, e prima ancora il rispettivo marito e padre, sg. , avevano “da Parte_4 sempre” posseduto ed utilizzato l'intero immobile come proprio, sia come abitazione sia come ricovero per l'essiccazione del tabacco, in modo continuo, ininterrotto ed indisturbato.
Solo in tempi recenti, a seguito di svariate ricerche presso le Anagrafi dei Comuni che potevano essere interessati alla sig.ra ed in particolare presso il Comune di Dorno, possibile luogo di Controparte_2 nascita della signora, si era potuto accertare che ella era ivi nata in data [...] e che era quindi deceduta in data 28.4.1985.
Quali interessati alla individuazione dell'attuale proprietario i ricorrenti avevano ricevuto il provvedimento emesso in data 16.2.2022 dal Giudice del Tribunale di Pavia che, accertato il decesso pagina 3 di 6 della sig.ra in data 28.5.1985 e preso dunque atto del decorso del decennio da tale data Persona_5 senza che la eredità della stessa fosse stata accettata, ne disponeva la devoluzione allo Stato “a far tempo dal 28.5.1995”.
Hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione a proprio favore della quota di
½ della proprietà dei beni originariamente di proprietà della sig.ra per intervenuta Persona_5 usucapione maturata per possesso uti dominus ininterrotto pacifico delle unità immobiliari oggetto di causa.
Demanio si è costituita depositando breve comparsa del seguente tenore: “Visto l'atto di CP_1 citazione avversario, fermo restando l'onere probatorio a carico dell'attore ex art. 2697 c.c., l'
[...]
si costituisce nel presente giudizio al solo fine di chiedere di essere tenuta indenne da CP_1 qualsivoglia spesa o onere, chiedendo sin d'ora la compensazione delle spese di lite. Ciò in considerazione del fatto che la pronuncia è richiesta nel solo interesse delle parti private che con la stessa regolarizzano la propria posizione.”.
In assenza di istruttoria, che sebbene in origine richiesta in ricorso, è stata poi rinunciata dalle parti ricorrenti che hanno chiesto, in prima udienza, di fissare senza indugio l'udienza per la discussione orale della causa, la controversia è pervenuta in decisione alla udienza dell.1.7.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies terzo comma cpc.
2. In via preliminare il Tribunale rileva la piena sussistenza della legittimazione passiva di CP_1 per la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione svolta dai ricorrenti.
[...]
Invero, stante il provvedimento del Tribunale di Pavia del 16.2.2022, con il quale l'eredità della sig.
è stata devoluta allo stato ( in apparente procedura volta alla curatela della eredità Persona_6 giacente per decorso del termine decennale dall'apertura della successione), ad oggi le unità immobiliari per cui è causa, in origine di proprietà per la quota di ½ della sig.ra sono Persona_5 state devolute allo Stato il quale ne ha acquisito formalmente la proprietà non avendo del resto possibilità alternativa che ricevere i detti beni, in assenza di eredi accettanti.
, nonostante le risultanze della visura catastale che non consentono di comprovare Controparte_1 il titolo di proprietà, appare quindi, sotto il profilo della legittimazione passiva, il soggetto avverso il quale correttamente è stata instaurato l'odierno procedimento.
Vale sottolineare che il contraddittorio appare essere completo ed in ogni caso non pregiudizievole delle ragioni di eventuali creditori iscritti (SEZ. 3 - , ORDINANZA N. 18185 DEL 26/06/2023).
3.Nel merito la domanda proposta dai ricorrenti è pienamente fondata.
pagina 4 di 6 All'esito dell'istruttoria (documentale) emerge infatti la prova certa del possesso uti dominus da parte dei ricorrenti e in precedenza del loro coniuge e padre, sig. , in via esclusiva, Parte_4 continuata, indisturbata e ininterrotta delle unità immobiliari descritte in ricorso a partire dal 26.1.1960.
I predetti infatti hanno posseduto quali proprietari la quota di ½ dei medesimi beni che risultano precisamente descritti nella perizia asseverata di parte redatta dall'arch. corredata di Persona_7 fotografie dello stato dei luoghi e di sommaria valutazione economica (I Locale più sottoscala al piano terra, un locale al piano primo;
con annesso un portico con relativo sedime al piano terra
Può dunque affermarsi che dal 1960, anno nel quale la proprietà della quota di ½ indivisa dei predetti beni è stata acquisita dal sig. e poi, in successione di quest'ultimo (deceduto in Parte_4 data 24.10.1996), dagli odierni ricorrenti suoi eredi si sia realizzata anche una situazione di esercizio senza interruzione e senza disturbo da parte di qualsiasi terzo il possesso uti dominus.
In infatti emerge documentalmente che ivi il sig. che ivi risiedeva ed utilizzava Parte_4
l'immobile come deposito di tabacco e gli odierni ricorrenti svolgendo di recente anche lavori di manutenzione degli immobili ( cfr docc. 12 e 13 fatture per lo smaltimento di materiali e di pulizia dell'immobile), abbiano continuato ad esercitare il possesso uti dominus collegato alla quota di ½ di proprietà sull'intero patrimonio immobiliare comprensiva della restante quota di proprietà della sig.ra
CP_2
I ricorrenti in quanto eredi beneficano del possesso esercitato dal de cuius ex art. ex art. 1146 c.c
Non risultano interruzioni o altri proprietari reclamanti ( come si evince dal provvedimento del giudice di Pavia).
Si deve pertanto accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della piena proprietà della quota del
50% di originaria proprietà della sig. da parte dei sig.ri Persona_5 Parte_1 [...]
e a partire - indicativamente - dal 1960. Parte_2 Parte_3
Si dà atto che la presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese si osserva quanto segue.
La necessità di introdurre il presente giudizio è dipeso dalla affermazione di in Controparte_1 ordine alla “natura privata” della controversia. Ora detta affermazione non può considerarsi del tutto ingiustificata in quanto, all'epoca dell'invito alla mediazione, le risultanze catastali esaminate dalla
Agenzia individuavano quale proprietaria la sig.ra l'accertamento in ordine alla Persona_5 assenza di eredi e di accettazione della eredità della suddetta è avvenuto solo con il provvedimento del
Giudice di Pavia del febbraio 2022.
pagina 5 di 6 Può dunque considerarsi giustificata l'affermazione della che, una volta introdotto il giudizio e CP_1 conosciuto il provvedimento del Giudice di Pavia che ha determinato la devoluzione dei beni allo stato, non ha frapposto opposizione all'accertamento, limitandosi ad allegare l'onere probatorio di parte ricorrenti.
Ne consegue che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà della quota di ½, originariamente di proprietà di e devolute allo Stato, delle unità immobiliari site in AN Persona_5
AB (PV), così descritte: piccola casa ed annesso portico, in AN AB, già Via
Umberto I, ora Via Marconi snc, piano T-1, già contraddistinto ai mappali 435-150/1-430-172/3
(soppressa per allineamento mappe), 795/3 foglio 8, particella 83, partita 109 del catasto fabbricati del Comune di AN AB. Attualmente: in Comune di AN AB
(F171) PV, Foglio 8, part. 150 sub 1, 430, 435, 795 sub 3, e Catasto Terreni Foglio 8, part. 150,
435, 438, 794, 795, cat. A/4, cl.1 cons. 3 vani, part. 795 sub 3 ;
- dichiara che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
- spese compensate.
Milano, 12 agosto 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 6 di 6