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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 399/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai Magistrati:
Dott. IN ON – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. AL RI - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 399/2020 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.4.1955, ivi residente in [...], scala F n. 6;
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.1.1958, ivi residente in [...], scala F n. 6;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
3.7.1975, ivi residente in [...], scala H int. 5;
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4 il 15.7.1980, residente a [...]; tutti in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
Reggio Calabria, via Santa Caterina n. 8/D, presso lo studio dell'Avv. AN Saffioti,
C.F. ,(PEC: , che li C.F._5 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
CONTRO Controparte_3
(P.I. , già
[...] P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_4 legale in Reggio Calabria, via Provinciale Spirito Santo n. 24, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura interna dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Curatolo,
C.F.: , (PEC: e dall'Avv. C.F._6 Email_2
AN IU BI (CF: , C.F._7
giusta procura in atti;
Email_3
— APPELLATO —
E CONTRO
(C.F. ), già con sede Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6 in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Treviso n. 4, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Attinà, , (PEC: CodiceFiscale_8
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_4 atti;
— APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE —
Con l'intervento del P.G., come in atti.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 577/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 04.06.2020, resa nel procedimento n.
1063/2018 R.G. avente ad oggetto querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2004, gli odierni appellanti, nella qualità di eredi di deceduto il 6 giugno 2000 presso il Persona_1 [...]
convenivano in giudizio l' Controparte_3 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_4 derivanti dalla morte del loro congiunto, asseritamente cagionata da negligenza, imprudenza e imperizia del personale sanitario.
pag. 2/8 Con sentenza n. 793/2016, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento letale.
Avverso tale decisione, gli eredi proponevano appello (R.G. 499/2016 C.A.), Per_1 domandando contestualmente la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c., al fine di promuovere separato giudizio di querela di falso avverso la cartella clinica del de cuius.
Con provvedimento del 30.11.2017, la Corte d'appello autorizzava la proposizione della querela di falso e sospendeva il giudizio di appello in attesa della definizione del procedimento ex art. 221 c.p.c.
Con atto di citazione notificato l'8.3.2018, gli eredi instauravano dinanzi al Per_1
Tribunale di Reggio Calabria il giudizio di querela di falso (R.G. 1063/2018), deducendo:
1. Falsità materiale della cartella clinica, con riferimento alla pagina 4 (diario clinico del 4.6.2000) e al foglio 14 (scheda n. 20, elenco farmaci somministrati);
2. Falsità ideologica, per omessa trascrizione dei sintomi manifestati dal paziente nei giorni precedenti il decesso (tachipnea, tachicardia, agitazione psicomotoria, sudorazione algida, dispnea).
Si costituivano in giudizio (già ), citata in manleva Controparte_5 CP_6 dall' e il , contestando la Controparte_4 Controparte_3 fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'istruttoria documentale e dell'acquisizione della cartella clinica originale, il
Giudice Istruttore, con ordinanza del 25 giugno 2019, rigettava le richieste istruttorie formulate dagli attori, ritenendole generiche e inidonee a provare i profili di falsità dedotti.
Con sentenza n. 577/2020, pubblicata il 4 giugno 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale:
• accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la falsità materiale della cartella clinica limitatamente alla pagina 4 (rigo 8, indicazione della terapia medica del
4.6.2000) e al foglio 14 (scheda n. 20, elenco farmaci);
• Rigettava la domanda di dichiarazione di falsità ideologica, non ravvisando nella mancata trascrizione dei sintomi riferiti dai familiari un'omissione penalmente rilevante ex art. 479 c.p.; pag. 3/8 • Condannava in solido il e al Controparte_3 Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in complessivi €
6.050,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, gli eredi hanno proposto appello principale con atto Per_1 notificato il 13 luglio 2020, articolando quattro motivi di gravame, tutti volti ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la falsità ideologica e rigettato le richieste istruttorie.
Si sono costituiti in resistenza:
• Il , chiedendo il rigetto dell'appello e, in via Controparte_3 subordinata, la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la falsità materiale;
• la quale ha proposto appello incidentale, chiedendo la Controparte_5 compensazione delle spese di primo grado, in considerazione della propria posizione di terzietà rispetto ai fatti dedotti in giudizio.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i sintomi manifestati dal paziente (tachipnea, tachicardia, agitazione psicomotoria, sudorazione algida) non costituissero "fatti clinici rilevanti" ai sensi della giurisprudenza di legittimità, e che pertanto la loro omessa trascrizione non integrasse falsità ideologica.
Gli appellanti sostengono che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato detti sintomi come "valutazioni soggettive" o "manifestazioni di scienza", disconoscendo la loro natura di eventi clinici obiettivamente riscontrabili, la cui mancata annotazione impedirebbe la corretta ricostruzione del quadro clinico e, conseguentemente, la formulazione della diagnosi di tromboembolia polmonare.
Il motivo è infondato e deve essere respinto, posto che i profili di falsità ideologica dedotti dagli attori e odierni appellanti esulano dall'oggetto dell'art. 2700 c.c., a mete del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle pag. 4/8 parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel caso che occupa, risulta di immediata evidenza che i profili di falsità ideologica dedotti dagli appellanti (mancata indicazione in cartella di dispnea, tachipnea, tachicardia, sudorazione algida, agitazione psicomotoria) non rientrano tra le circostanze coperte da fede privilegiata ai seni dell'art. 2700 c.c.
Peraltro, non risulta che detti “sintomi” siano stati effettivamente rilevati e dolosamente non indicati in cartella.
La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione distingue chiaramente tra: a) fatti clinici rilevanti, costituiti dalle attività compiute dal personale sanitario (esami diagnostici, interventi chirurgici, somministrazioni terapeutiche, rilevazioni parametriche), i quali godono di fede privilegiata ex art. 2699 c.c. e la cui omessa o infedele trascrizione integra falsità materiale o ideologica;
b) Valutazioni diagnostiche, opinioni cliniche e sintomi soggettivi, i quali non sono coperti da fede privilegiata e la cui omissione non assume rilevanza penale ai sensi dell'art. 479 c.p., salvo che non risultino oggettivamente documentati da esami strumentali o da annotazioni contestuali del personale sanitario.
Sul punto, la Corte di legittimità ha chiarito che "le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 ss. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse" (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27471/2017). Analogamente, il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022, Rv. 665724 - 01).
pag. 5/8 Peraltro, la mancata trascrizione dei sintomi riferiti dai familiari o da eventuali testimoni non potrebbe comunque avere rilievo in questa sede, atteso che si tratterebbe di percezioni di soggetti non qualificati ai fini dell'accertamento di segni clinico.
§
Posto quanto sopra, si procede all'esame degli ulteriori motivi di appello, qui trattati congiuntamente stante la reciproca connessione.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto che nel caso d specie non è emersa alcuna omissione, né avrebbe potuto emergere dalla prova testimoniale richiesta e non ammessa.
Col terzo motivo, lamentano il rigetto della richiesta di ammissione delle prove testimoniali da essi richieste in primo grado e ritenute dal giudice a quo generiche e inidonee a dimostrare i dedotti profili di falsità.
Con il quarto motivo, contestano la qualificazione dei capitoli di prova come "generici", sostenendo che essi fossero invece specifici e puntuali nell'indicare i sintomi osservati.
Tutti i suddetti motivi sono infondati e devono essere respinti, in primo luogo, per le assorbenti ragioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo. Peraltro, nel caso di specie, meritano di essere condivise anche le motivazioni del rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice, in quanto volte a dimostrare percezioni soggettive ("il paziente appariva agitato", "respirava con difficoltà") prive di connotazione tecnico- scientifica;
inidonee a superare il dato testuale della cartella clinica, la quale, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata limitatamente alle attività espletate dal personale sanitario;
e irrilevanti ai fini della dimostrazione del falso ideologico, atteso peraltro che i testimoni indicati (parenti e amici) non potevano conoscere, per proprie competenze professionali, il significato clinico dei sintomi osservati né la loro rilevanza ai fini diagnostici.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto
l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante" (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6793/2012).
pag. 6/8 Nel caso di specie, la prova testimoniale richiesta non era idonea a dimostrare che i sintomi osservati dai familiari costituissero "fatti clinici rilevanti" ai sensi della giurisprudenza, né che la loro omessa trascrizione integrasse falsità ideologica ex art. 479 c.p.
§
II. APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA Controparte_5
Con appello incidentale, censura la sentenza impugnata con Controparte_5 rifermento alla condanna, in solido con il , al Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore degli attori e ne chiede la compensazione in considerazione della propria posizione di terzietà rispetto ai fatti dedotti in giudizio. In particolare, l'appellante incidentale deduce di essere stata coinvolta nel giudizio esclusivamente in ragione della domanda di manleva formulata dall'
[...]
, e di non aver avuto alcun ruolo attivo nella redazione o nella gestione della CP_4 documentazione sanitaria.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La compensazione delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c. costituisce deroga al principio di soccombenza ed è ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione, ovvero nei casi di soccombenza reciproca o di concorso di colpa delle parti nella determinazione della lite, non ravvisabili nella fattispecie in esame. Al riguardo, è agevole rilevare che Controparte_5 ha assunto posizione difensiva attiva, contestando nel merito la fondatezza della
[...] querela di falso sia sotto il profilo materiale che ideologico, e svolgendo difese autonome rispetto a quelle dell' la Compagnia assicuratrice ha un Controparte_4 evidente interesse all'esito del giudizio, in funzioni dei possibili riverberi del medesimo sul giudizio principale, nel quale la stessa Compagnia è stata chiamata in manleva dall' convenuta. Controparte_4
Del resto, come evidenziato dal Giudice di prime cure, "non è dubbio che, ove l'azione di querela di falso dovesse risultare fondata, ciò si ripercuoterà direttamente nei rapporti interni tra la Compagnia odierna deducente e l , non Controparte_4 potendo il rapporto assicurativo coprire atti dolosi direttamente influenti nell'accertamento dell'evento" (cfr. comparsa di costituzione del Controparte_5
18.5.2018).
§ pag. 7/8 III. APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DAL ND DA
I REGGIO CALABRIA Controparte_7
L'Azienda ospedaliera appellata, con la comparsa di costituzione e risposta in appello, oltre a resistere all'impugnazione avversaria, ha anche proposto appello incidentale “di fatto”, chiedendo testualmente, al punto 3) delle conclusioni, di «Riformare parzialmente la sentenza n. 577/2020 nella parte in cui dichiara il falso materiale nella cartella clinica del sig. , senza tuttavia dedurre specifici motivi di Persona_1 impugnazione sul punto. Trattasi, pertanto, in parte qua, di appello incidentale di fatto inammissibile.
§
III. REGOLAMENTO DELLE SPESE
Visto l'art. 91 c.p.c., la reciproca soccombenza degli appellanti principali e degli appellati e appellanti incidentali giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza n.
577/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. RIGETTA l'appello principale proposto da Parte_1 Controparte_1
e Parte_2 Controparte_2
2. RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_5
3. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
4. COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AL RI IN ON
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 399/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai Magistrati:
Dott. IN ON – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. AL RI - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 399/2020 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.4.1955, ivi residente in [...], scala F n. 6;
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.1.1958, ivi residente in [...], scala F n. 6;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
3.7.1975, ivi residente in [...], scala H int. 5;
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4 il 15.7.1980, residente a [...]; tutti in proprio e nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
Reggio Calabria, via Santa Caterina n. 8/D, presso lo studio dell'Avv. AN Saffioti,
C.F. ,(PEC: , che li C.F._5 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
CONTRO Controparte_3
(P.I. , già
[...] P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_4 legale in Reggio Calabria, via Provinciale Spirito Santo n. 24, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura interna dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Curatolo,
C.F.: , (PEC: e dall'Avv. C.F._6 Email_2
AN IU BI (CF: , C.F._7
giusta procura in atti;
Email_3
— APPELLATO —
E CONTRO
(C.F. ), già con sede Controparte_5 P.IVA_2 Controparte_6 in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Treviso n. 4, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Attinà, , (PEC: CodiceFiscale_8
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_4 atti;
— APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE —
Con l'intervento del P.G., come in atti.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 577/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 04.06.2020, resa nel procedimento n.
1063/2018 R.G. avente ad oggetto querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2004, gli odierni appellanti, nella qualità di eredi di deceduto il 6 giugno 2000 presso il Persona_1 [...]
convenivano in giudizio l' Controparte_3 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_4 derivanti dalla morte del loro congiunto, asseritamente cagionata da negligenza, imprudenza e imperizia del personale sanitario.
pag. 2/8 Con sentenza n. 793/2016, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento letale.
Avverso tale decisione, gli eredi proponevano appello (R.G. 499/2016 C.A.), Per_1 domandando contestualmente la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c., al fine di promuovere separato giudizio di querela di falso avverso la cartella clinica del de cuius.
Con provvedimento del 30.11.2017, la Corte d'appello autorizzava la proposizione della querela di falso e sospendeva il giudizio di appello in attesa della definizione del procedimento ex art. 221 c.p.c.
Con atto di citazione notificato l'8.3.2018, gli eredi instauravano dinanzi al Per_1
Tribunale di Reggio Calabria il giudizio di querela di falso (R.G. 1063/2018), deducendo:
1. Falsità materiale della cartella clinica, con riferimento alla pagina 4 (diario clinico del 4.6.2000) e al foglio 14 (scheda n. 20, elenco farmaci somministrati);
2. Falsità ideologica, per omessa trascrizione dei sintomi manifestati dal paziente nei giorni precedenti il decesso (tachipnea, tachicardia, agitazione psicomotoria, sudorazione algida, dispnea).
Si costituivano in giudizio (già ), citata in manleva Controparte_5 CP_6 dall' e il , contestando la Controparte_4 Controparte_3 fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'istruttoria documentale e dell'acquisizione della cartella clinica originale, il
Giudice Istruttore, con ordinanza del 25 giugno 2019, rigettava le richieste istruttorie formulate dagli attori, ritenendole generiche e inidonee a provare i profili di falsità dedotti.
Con sentenza n. 577/2020, pubblicata il 4 giugno 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale:
• accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la falsità materiale della cartella clinica limitatamente alla pagina 4 (rigo 8, indicazione della terapia medica del
4.6.2000) e al foglio 14 (scheda n. 20, elenco farmaci);
• Rigettava la domanda di dichiarazione di falsità ideologica, non ravvisando nella mancata trascrizione dei sintomi riferiti dai familiari un'omissione penalmente rilevante ex art. 479 c.p.; pag. 3/8 • Condannava in solido il e al Controparte_3 Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in complessivi €
6.050,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza, gli eredi hanno proposto appello principale con atto Per_1 notificato il 13 luglio 2020, articolando quattro motivi di gravame, tutti volti ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la falsità ideologica e rigettato le richieste istruttorie.
Si sono costituiti in resistenza:
• Il , chiedendo il rigetto dell'appello e, in via Controparte_3 subordinata, la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la falsità materiale;
• la quale ha proposto appello incidentale, chiedendo la Controparte_5 compensazione delle spese di primo grado, in considerazione della propria posizione di terzietà rispetto ai fatti dedotti in giudizio.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i sintomi manifestati dal paziente (tachipnea, tachicardia, agitazione psicomotoria, sudorazione algida) non costituissero "fatti clinici rilevanti" ai sensi della giurisprudenza di legittimità, e che pertanto la loro omessa trascrizione non integrasse falsità ideologica.
Gli appellanti sostengono che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato detti sintomi come "valutazioni soggettive" o "manifestazioni di scienza", disconoscendo la loro natura di eventi clinici obiettivamente riscontrabili, la cui mancata annotazione impedirebbe la corretta ricostruzione del quadro clinico e, conseguentemente, la formulazione della diagnosi di tromboembolia polmonare.
Il motivo è infondato e deve essere respinto, posto che i profili di falsità ideologica dedotti dagli attori e odierni appellanti esulano dall'oggetto dell'art. 2700 c.c., a mete del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle pag. 4/8 parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel caso che occupa, risulta di immediata evidenza che i profili di falsità ideologica dedotti dagli appellanti (mancata indicazione in cartella di dispnea, tachipnea, tachicardia, sudorazione algida, agitazione psicomotoria) non rientrano tra le circostanze coperte da fede privilegiata ai seni dell'art. 2700 c.c.
Peraltro, non risulta che detti “sintomi” siano stati effettivamente rilevati e dolosamente non indicati in cartella.
La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione distingue chiaramente tra: a) fatti clinici rilevanti, costituiti dalle attività compiute dal personale sanitario (esami diagnostici, interventi chirurgici, somministrazioni terapeutiche, rilevazioni parametriche), i quali godono di fede privilegiata ex art. 2699 c.c. e la cui omessa o infedele trascrizione integra falsità materiale o ideologica;
b) Valutazioni diagnostiche, opinioni cliniche e sintomi soggettivi, i quali non sono coperti da fede privilegiata e la cui omissione non assume rilevanza penale ai sensi dell'art. 479 c.p., salvo che non risultino oggettivamente documentati da esami strumentali o da annotazioni contestuali del personale sanitario.
Sul punto, la Corte di legittimità ha chiarito che "le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 ss. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse" (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27471/2017). Analogamente, il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022, Rv. 665724 - 01).
pag. 5/8 Peraltro, la mancata trascrizione dei sintomi riferiti dai familiari o da eventuali testimoni non potrebbe comunque avere rilievo in questa sede, atteso che si tratterebbe di percezioni di soggetti non qualificati ai fini dell'accertamento di segni clinico.
§
Posto quanto sopra, si procede all'esame degli ulteriori motivi di appello, qui trattati congiuntamente stante la reciproca connessione.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto che nel caso d specie non è emersa alcuna omissione, né avrebbe potuto emergere dalla prova testimoniale richiesta e non ammessa.
Col terzo motivo, lamentano il rigetto della richiesta di ammissione delle prove testimoniali da essi richieste in primo grado e ritenute dal giudice a quo generiche e inidonee a dimostrare i dedotti profili di falsità.
Con il quarto motivo, contestano la qualificazione dei capitoli di prova come "generici", sostenendo che essi fossero invece specifici e puntuali nell'indicare i sintomi osservati.
Tutti i suddetti motivi sono infondati e devono essere respinti, in primo luogo, per le assorbenti ragioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo. Peraltro, nel caso di specie, meritano di essere condivise anche le motivazioni del rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice, in quanto volte a dimostrare percezioni soggettive ("il paziente appariva agitato", "respirava con difficoltà") prive di connotazione tecnico- scientifica;
inidonee a superare il dato testuale della cartella clinica, la quale, in quanto atto pubblico, gode di fede privilegiata limitatamente alle attività espletate dal personale sanitario;
e irrilevanti ai fini della dimostrazione del falso ideologico, atteso peraltro che i testimoni indicati (parenti e amici) non potevano conoscere, per proprie competenze professionali, il significato clinico dei sintomi osservati né la loro rilevanza ai fini diagnostici.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che "in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto
l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante" (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6793/2012).
pag. 6/8 Nel caso di specie, la prova testimoniale richiesta non era idonea a dimostrare che i sintomi osservati dai familiari costituissero "fatti clinici rilevanti" ai sensi della giurisprudenza, né che la loro omessa trascrizione integrasse falsità ideologica ex art. 479 c.p.
§
II. APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA Controparte_5
Con appello incidentale, censura la sentenza impugnata con Controparte_5 rifermento alla condanna, in solido con il , al Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore degli attori e ne chiede la compensazione in considerazione della propria posizione di terzietà rispetto ai fatti dedotti in giudizio. In particolare, l'appellante incidentale deduce di essere stata coinvolta nel giudizio esclusivamente in ragione della domanda di manleva formulata dall'
[...]
, e di non aver avuto alcun ruolo attivo nella redazione o nella gestione della CP_4 documentazione sanitaria.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La compensazione delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c. costituisce deroga al principio di soccombenza ed è ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione, ovvero nei casi di soccombenza reciproca o di concorso di colpa delle parti nella determinazione della lite, non ravvisabili nella fattispecie in esame. Al riguardo, è agevole rilevare che Controparte_5 ha assunto posizione difensiva attiva, contestando nel merito la fondatezza della
[...] querela di falso sia sotto il profilo materiale che ideologico, e svolgendo difese autonome rispetto a quelle dell' la Compagnia assicuratrice ha un Controparte_4 evidente interesse all'esito del giudizio, in funzioni dei possibili riverberi del medesimo sul giudizio principale, nel quale la stessa Compagnia è stata chiamata in manleva dall' convenuta. Controparte_4
Del resto, come evidenziato dal Giudice di prime cure, "non è dubbio che, ove l'azione di querela di falso dovesse risultare fondata, ciò si ripercuoterà direttamente nei rapporti interni tra la Compagnia odierna deducente e l , non Controparte_4 potendo il rapporto assicurativo coprire atti dolosi direttamente influenti nell'accertamento dell'evento" (cfr. comparsa di costituzione del Controparte_5
18.5.2018).
§ pag. 7/8 III. APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DAL ND DA
I REGGIO CALABRIA Controparte_7
L'Azienda ospedaliera appellata, con la comparsa di costituzione e risposta in appello, oltre a resistere all'impugnazione avversaria, ha anche proposto appello incidentale “di fatto”, chiedendo testualmente, al punto 3) delle conclusioni, di «Riformare parzialmente la sentenza n. 577/2020 nella parte in cui dichiara il falso materiale nella cartella clinica del sig. , senza tuttavia dedurre specifici motivi di Persona_1 impugnazione sul punto. Trattasi, pertanto, in parte qua, di appello incidentale di fatto inammissibile.
§
III. REGOLAMENTO DELLE SPESE
Visto l'art. 91 c.p.c., la reciproca soccombenza degli appellanti principali e degli appellati e appellanti incidentali giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza n.
577/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. RIGETTA l'appello principale proposto da Parte_1 Controparte_1
e Parte_2 Controparte_2
2. RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_5
3. CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
4. COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AL RI IN ON
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