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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11911/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11911 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(FEDERAZIONE RUSSA) l'11.04.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
SI Nappi e avv. Marco Nappi, con elezione di domicilio presso i difensori
(Pec: ) – Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.09.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la CP_1 loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 15.09.2020, che dall'unione era nato il figlio (Roma, Per_1
09.03.2021), e che nel tempo, essendo venuta meno l'unità familiare, la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione:
“CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto. 2)
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi. 3) La casa coniugale sita in Roma, Via Gesualdo
Machetti, 42, resta assegnata al marito con quanto ivi contenuto e la moglie, con il consenso del marito, se ne è già allontanata asportando i suoi beni ed effetti personali. 4) Il figlio minore, è affidato in via esclusiva al padre, il quale potrà assumere in via autonoma ogni decisione relativa al minore, comprese quelle di speciale importanza. 5) La madre quando potrà liberarsi dal lavoro che svolge all'estero e venire in Italia terrà con sé il figlio dal venerdì, dall'uscita di scuola, al lunedì successivo quando riaccompagnerà il figlio a scuola. 6) Durante le vacanze di Pasqua la madre avrà con sé il figlio. 7) Durante tutto il mese di agosto la madre avrà il figlio con sé. 8) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la madre avrà il figlio dal 24 dicembre al 31 dicembre ed il padre dal 1° gennaio al 6 gennaio. 9)
Ad anni alterni la madre trascorrerà con il figlio il giorno del compleanno del medesimo. 10) Il minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà con lo stesso e quello del compleanno della madre e la Festa della
Mamma con la stessa se sarà in Italia. 11) I genitori provvederanno equamente al mantenimento del figlio, mentre le spese straordinarie, come da Protocollo, saranno divise al 50% tra i genitori. L'Assegno unico sarà riscosso nella misura del 100% dal padre”. Il GD convocava le parti a chiarimenti all'udienza del
27.10.2025 al fine di accertare le ragioni della richiesta di affido esclusivo del figlio al padre. Le parti riferivano che la resistente era impiegata a Parigi per motivi di lavoro e che il ricorrente aveva concordato con l'azienda di appartenenza, nel caso di conclamata necessità di tempo per accudire il figlio minore, di ricevere un orario di lavoro agevolato. La resistente ha dichiarato di non avere la possibilità di programmare visite settimanali con il figlio per motivi di lavoro, che il rapporto tra le parti era buono e che le decisioni per il minore sarebbero comunque state condivise dai due genitori. Ebbene non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e del figlio minore in ragione dei chiarimenti forniti dalle parti. Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
11911/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 15.09.2020; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 00090, parte 1, serie 40);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 13.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11911 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(FEDERAZIONE RUSSA) l'11.04.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
SI Nappi e avv. Marco Nappi, con elezione di domicilio presso i difensori
(Pec: ) – Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.09.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la CP_1 loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 15.09.2020, che dall'unione era nato il figlio (Roma, Per_1
09.03.2021), e che nel tempo, essendo venuta meno l'unità familiare, la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione:
“CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto. 2)
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi. 3) La casa coniugale sita in Roma, Via Gesualdo
Machetti, 42, resta assegnata al marito con quanto ivi contenuto e la moglie, con il consenso del marito, se ne è già allontanata asportando i suoi beni ed effetti personali. 4) Il figlio minore, è affidato in via esclusiva al padre, il quale potrà assumere in via autonoma ogni decisione relativa al minore, comprese quelle di speciale importanza. 5) La madre quando potrà liberarsi dal lavoro che svolge all'estero e venire in Italia terrà con sé il figlio dal venerdì, dall'uscita di scuola, al lunedì successivo quando riaccompagnerà il figlio a scuola. 6) Durante le vacanze di Pasqua la madre avrà con sé il figlio. 7) Durante tutto il mese di agosto la madre avrà il figlio con sé. 8) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la madre avrà il figlio dal 24 dicembre al 31 dicembre ed il padre dal 1° gennaio al 6 gennaio. 9)
Ad anni alterni la madre trascorrerà con il figlio il giorno del compleanno del medesimo. 10) Il minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà con lo stesso e quello del compleanno della madre e la Festa della
Mamma con la stessa se sarà in Italia. 11) I genitori provvederanno equamente al mantenimento del figlio, mentre le spese straordinarie, come da Protocollo, saranno divise al 50% tra i genitori. L'Assegno unico sarà riscosso nella misura del 100% dal padre”. Il GD convocava le parti a chiarimenti all'udienza del
27.10.2025 al fine di accertare le ragioni della richiesta di affido esclusivo del figlio al padre. Le parti riferivano che la resistente era impiegata a Parigi per motivi di lavoro e che il ricorrente aveva concordato con l'azienda di appartenenza, nel caso di conclamata necessità di tempo per accudire il figlio minore, di ricevere un orario di lavoro agevolato. La resistente ha dichiarato di non avere la possibilità di programmare visite settimanali con il figlio per motivi di lavoro, che il rapporto tra le parti era buono e che le decisioni per il minore sarebbero comunque state condivise dai due genitori. Ebbene non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e del figlio minore in ragione dei chiarimenti forniti dalle parti. Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
11911/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 15.09.2020; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 00090, parte 1, serie 40);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 13.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi