Articolo 16 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 febbraio 1986
Art. 16. Determinazione delle piante organiche di ateneo 1. La dotazione organica del personale non docente dell'Universita' e degli istituti di istruzione universitaria e' determinata dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.
3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Universita' e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986