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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16161 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30815 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 7.7.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi DI MATTEO e Amedeo LUCCITTI (con domicilio telematico), per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciana IACCARINO e Aulo COSSU (con domicilio telematico), per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.7.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di operare Parte_1
nel settore deduceva di aver avuto quale partnership più rilevante Parte_2
con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali già dal Controparte_2
2007, stipulando poi, in data 27.5.2025, un contratto di outsourcing a decorrere
1 dall'1.5.2015 al 31.7.2015, prorogato più volte, anche dopo le scadenze originarie, sino al 31.12.2019, per una durata complessiva di quattro anni e otto mesi senza soluzione di continuità; che più volte le attività erano proseguite anche a contratto scaduto, salva poi la sottoscrizione delle proroghe con efficacia retroattiva;
Con che, nei mesi di giugno e luglio 2019, preannunciava una riduzione di ore lavoro ed il mancato rinnovo del contratto per alcuni partner, comunicando invece, quanto a la prosecuzione della collaborazione con un aumento delle ore lavoro;
Parte_1
Con che, negli incontri avvenuti nel mese di settembre, comunicava formalmente il rinnovo del contratto con le modalità solite, chiedendo altresì all'attrice un aumento di impegno per compensare il mancato rinnovo di altri partner;
che, in data 21.10.2019, veniva altresì richiesta la predisposizione di un sito per acquisizione consensi su piattaforma online che avrebbe dovuto realizzare Parte_1
Cont che, inoltre, nel novembre, autorizzava il form on line “Telesales Tecnocall per acquisizione consensi” e comunicava: in data 11/11/2019 il Piano incentivazione
Novembre 2019, il 5/12/2019 il Piano incentivazione Dicembre 2019 e il 13/12/2019 la nuova Offerta commerciale NowTu+Dazn-Dicembre 2019, confermando, sempre per le vie brevi, l'impegno per l'anno successivo;
che, il 18.11.2019, perveniva comunicazione della controparte di scadenza Con contrattuale al 31.12.2019, sebbene gli operativi rassicurassero l'attrice in merito alla natura di atto dovuto senza implicazioni ai fini della successiva proroga;
Cont che, ciò nonostante, da gennaio a era precluso l'accesso ai sistemi e il Parte_1
Con 24 gennaio comunicava tardivamente l'interruzione dei rapporti commerciali;
Cont che la condotta di era contraria a correttezza e buona fede, evidenziando un chiaro abuso di posizione dominante fonte di danni economici per l'attrice; Con che, inoltre, aveva versato compensi inferiori a quelli pattuiti, richiesti con fattura 30/2020, mentre con fattura 179/2020 era stato richiesto il pagamento di tutti i contratti “inseriti” nei sistemi e non specificamente rifiutati.
2 Cont Deduceva quindi: 1) l'inadempimento contrattuale di;
2) l'abuso di dipendenza Con economica;
3) la responsabilità contrattuale di per violazione del canone di buona fede in executivis;
4) nonché la responsabilità precontrattuale.
Concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, nel merito:
1- Accertato il credito vantato da per le prestazioni rese in forza del Parte_1
contratto di outsourcing del 27/5/2015 (e successive modifiche e proroghe), condannare al pagamento in favore dell'attrice delle fatture n. 30/2020 CP_1
del 24/2/2020 per Euro 210.741,58 e n. 179/2020 del 14/8/2020 per Euro Con 857.322,79, inviate a e mai contestate, per totale complessivi Euro
1.068.064,37, oltre rivalutazione e interessi legali al saggio di mora ex d.lgs. n.
231/2002 fino al soddisfo effettivo;
2- Accertato l'abuso di dipendenza economica per interruzione arbitraria delle relazioni commerciali posto in essere dalla convenuta in pregiudizio di Parte_1
condannare al risarcimento del danno in favore della società attrice
[...] CP_1
nella misura di Euro 72.368,44, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danno emergente per spese ed investimenti sostenuti da finalizzati esclusivamente all'esecuzione in prosecuzione del contratto Parte_1
di outsourcing, nonchè dell'ulteriore somma pari ad Euro 1.620.000,00 - calcolata Con secondo il compenso medio mensile per l'anno 2018 versato da a Parte_1
moltiplicato per l'annualità - a titolo di lucro cessante, quale mancato compenso per
l'anno 2020, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2.1- In subordine rispetto alla domanda sub 2, accertata la responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede in executivis da parte della convenuta in pregiudizio di condannare al Parte_1 CP_1
risarcimento del danno in favore della società attrice nella misura di Euro 72.368,44, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di
3 danno emergente per spese ed investimenti sostenuti da finalizzati Parte_1
esclusivamente all'esecuzione in prosecuzione del contratto di outsourcing, nonchè dell'ulteriore somma pari ad Euro 1.620.000,00 - calcolata secondo il compenso Con medio mensile per l'anno 2018 versato da a moltiplicato per Parte_1
l'annualità - a titolo di lucro cessante, quale mancato compenso per l'anno 2020, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2.2- In ulteriore subordine rispetto alle domande sub 2 e 2.1, accertata la responsabilità precontrattuale per violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto da parte della convenuta in pregiudizio di condannare al risarcimento Parte_1 CP_1
del danno in favore della società attrice nella misura di Euro 72.368,44, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, per spese ed investimenti sostenuti da finalizzati esclusivamente all'esecuzione in prosecuzione del Parte_1
contratto di outsourcing, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Si costituiva deducendo: i) la nullità ex art. 164 4° comma c.p.c. Controparte_2
della domanda di pagamento di corrispettivi ulteriori;
ii) l'infondatezza di detta domanda, residuando un proprio debito di soli € 8.082,00 già offerti in pagamento;
iii) la temporaneità del contratto stipulato e delle successive proroghe, nonché la cessazione alla scadenza naturale in esso previsto;
iv) l'infondatezza delle Con responsabilità dedotte, non avendo formalizzato né garantito proroga alcuna e neanche richiesto investimenti ulteriori, effettuati dall'attrice in relazione ad impegni assunti con altri clienti;
v) l'insussistenza di alcun abuso di dipendenza economica, sia in ragione delle previsioni contrattuali sia in considerazione di ulteriori partner Cont commerciali dell'attrice alternativi a , tanto da aver avuto nel 2020 ricavi superiori al 2019; vi) l'infondatezza delle dedotte responsabilità, contrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede o, in subordine, precontrattuale;
vii) l'infondatezza oltre che nell'an anche nel quantum della domanda risarcitoria.
4 Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente le domande svolte da Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nelle difese in atti.
Con vittoria di spese e onorari di lite.”
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 27.10.2025.
********
Dalla documentazione in atti e dalle reciproche deduzioni, emerge che tra le parti in causa è intervenuto un “contratto di servizi per la realizzazione di contatti con la clientela per sottoporre alla stessa i prodotti e i servizi offerti da e per CP_2
registrare le eventuali manifestazioni di interesse ai detti prodotti e servizi”, (doc. 1 attrice e 4 convenuta), sottoscritto per accettazione dall'attrice in data 1.6.2015, con efficacia dall'1.5.2015 al 31.7.2015 (art. 3).
Il contratto è stato poi più volte prorogato per periodi variabili, sino alla scadenza ultima del 31.12.2019.
Dalle previsioni contrattuali (con precisa indicazione del termine di efficacia, del possibile recesso per ciascuna parte in qualsiasi momento e con espressa esclusione che la prosecuzione potesse integrare proroga), nonché dalla periodicità delle proroghe, sempre intervenute, a copertura anche dei periodi rimasti scoperti, per periodi variabili di qualche mese salvo una per l'intero anno, emerge l'assoluta temporaneità del rapporto contrattuale ed anche la sua costante formalizzazione.
La documentazione in atti comprova, inoltre, come le interlocuzioni tra le parti abbiano riguardato sempre i periodi di vigenza del contratto (doc. da 6 a 16 allegati alla memoria 183 n. 2 dell'attrice), mentre nulla emerge a conferma di possibili trattative o quanto meno di paventate ulteriori proroghe per periodi successivi,
5 Cont avendo peraltro formalmente comunicato l'intento di non dare corso ad una ulteriore proroga in data 18.11.2019.
In merito, va rilevato come anche la sola deduzione dell'attrice risulti generica, laddove non venga neppure esattamente precisato per quale durata sarebbe stata prospettata l'ulteriore proroga, né se le persone che abbiano eventualmente dato tali Cont eventuali rassicurazioni avessero potere rappresentativo di , tale da poter assumere impegni per suo conto e in suo nome.
Peraltro, l'attrice neanche deduce una tale modalità operativa con riguardo alle precedenti proroghe, così da far presumere come attendibile le eventuali rassicurazioni date in merito alla detta proroga, a fronte invece di una espressa e Con formalizzata volontà di di non proseguire il rapporto contrattuale che l'attrice ammette ricevuta.
Tanto premesso, occorre esaminare nello specifico le doglianze e domande svolte da
Parte_1
Responsabilità derivante da abuso di dipendenza economica.
Deduce parte attrice l'abuso da parte di TIM di dipendenza economica e, segnatamente, l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali di cui all'art. 9, 2° comma, legge 192 del 1998.
“Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del
1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass. 27435 del 23.10.2024).
Più specificamente, la Cassazione, con pronuncia n.1184 del 21.1.2020, afferma
6 “In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula
l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.”
Nel caso odierno, non vi è prova alcuna che fosse priva di reali alternative Parte_1
Con economiche sul mercato, ed anzi, dalla documentazione prodotta da e, specificamente, dai bilanci di 2019, 2020 e 2021 (all. 16, 19 e 25), emerge Parte_1
Cont un'attività variegata svolta dall'attrice con plurimi partner oltre (tra cui EL e
Acea – v. bilancio 2019, pag. 13 doc. 16 convenuta) e comunque l'assenza di riduzioni di fatturato per il periodo successivo la cessazione del rapporto contrattuale Cont con . non contesta le richiamate risultanze dei propri bilanci e, in particolare, la Parte_1
sottoscrizione nel 2020 di nuovi contratti con altre società operanti nel settore energetico, dell'igiene ambientale e delle telecomunicazioni.
Significativo quanto scritto a pag. 3 della relazione sulla gestione 2020 (pag. 45 doc.
19 convenuta): “La strategia di aumento del volume d'affari si è sviluppata con
7 riguardo ai committenti già acquisiti, ai nuovi clienti e, soprattutto, alla partecipazione a gare d'appalto nazionali di cui ora si stanno raccogliendo i frutti”.
Poco rileva ai fini del presente giudizio che, in relazione ad uno dei detti contratti, si sia aperto un contenzioso amministrativo, quanto la circostanza indubbia della insussistenza dei presupposti per configurare una dipendenza economica rispetto a Cont
a fronte di rapporti contrattuali plurimi con altre società.
A ciò si aggiunga come, dall'andamento del rapporto suindicato, non emerga alcuna arbitraria interruzione del contratto, prorogato per periodi temporali sempre determinati di pochi mesi, cessato invece per sopraggiunta scadenza. Con La prospettata responsabilità di risulta quindi non provata.
Responsabilità contrattuale per violazione del canone di buona fede
Analogamente non ha trovato riscontro la contestata violazione dei canoni di Cont correttezza e buona fede da parte di , per aver indotto a “confidare” Parte_1
nella prosecuzione del rapporto commerciale, con implementazione dell'organico e dei beni strumentali in vista di un aumento delle commesse, per poi interrompere repentinamente il contratto.
Come già evidenziato, non solo il contratto prevedeva la possibilità per ciascuna parte di recedere liberamente ma, in ogni caso, il rapporto contrattuale, formalizzato di volta in volta con proroghe assolutamente temporanee per la complessiva durata di meno di cinque anni, si è interrotto alla scadenza in esso prevista ed accettata dalle Con parti, con preavviso da parte di circa l'intento di non prorogarlo.
Non emerge quindi alcuna arbitrarietà né imprevedibilità e repentinità della Cont cessazione che integri la violazione da parte di dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Né peraltro è stata fornita la prova di effettive e affidabili rassicurazioni in merito alla prosecuzione del rapporto.
La domanda è quindi infondata anche sotto tale profilo.
Responsabilità precontrattuale
8 Cont In subordine, parte attrice paventa una responsabilità precontrattuale di , che assume aver ingenerato l'aspettativa di una ulteriore proroga (di durata non meglio precisata) senza poi tenervi fede.
La deduzione oltre che non provata appare generica, avendo l'attrice fatto riferimento Con ad una prospettata proroga da parte di referenti , di cui neanche viene provato il ruolo rappresentativo all'interno della società, senza allegare né provare l'avvio di effettive trattative in tal senso né i possibili termini dell'eventuale proroga in particolare con riguardo alla durata. Con L'attrice lamenta altresì una responsabilità di non solo per aver ingenerato l'aspettativa di una prosecuzione o proroga del rapporto ma per le modalità
“repentine” di cessazione.
Anche una tale deduzione non assurge a valida aspettativa giuridica, laddove le richiamate condizioni contrattuali, la temporaneità delle proroghe (di pochi mesi e, in un solo caso, di un anno) la durata complessiva del contratto (meno di cinque) e la previsione addirittura della possibilità di recesso per ciascuna parte in qualsivoglia momento con un preavviso di 60 giorni, escludono la previsione di particolari modalità o preavvisi temporali per la chiusura, tanto più che, nel caso specifico, il contratto è cessato non per recesso ma perché giunto alla sua naturale scadenza che le parti ben conoscevano Con In più , a fronte della scadenza di dicembre, ha comunque comunicato in data 18 novembre 2019 (all. 14) l'intento di non prorogare il contratto ulteriormente, così da mettere l'attrice nella condizione di sapere con assoluta certezza che il contratto non sarebbe stato ulteriormente prorogato.
Si ribadisce inoltre come, la deduzione in merito alla prospettata continuazione della collaborazione addirittura con un aumento delle ore di lavoro sia risultata del tutto generica, non avendo l'attrice chiarito nei propri atti e neanche nei capitoli di prova testi articolata, chi esattamente, quando e in quali termini abbia prospettato una tale evenienza, e neppure se le dette prospettazioni provenissero da persone munite di potere rappresentativo della società, in grado di vincolarla.
9 L'attrice neanche ha fornito la benché minima prova che gli investimenti che assume Cont effettuati fossero finalizzati alla prosecuzione del solo contratto con , laddove nelle relazioni ai bilanci emerge un'attività in crescita con riguardo ai plurimi rapporti contrattuali in essere.
Del resto, appare davvero improbabile che una società avviata e delle dimensioni che risultano dai bilanci, possa aver effettuato nuovi investimenti in relazione ad un contratto a termine, prorogato più volte ma pur sempre per periodi temporali limitati, in assenza di concreti effettivi ed inequivocabili accordi di rinnovo, eventualmente a lungo termine, affatto provati.
Ed allora, anche il dedotto profilo di responsabilità non ha trovato adeguato riscontro, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria svolta.
Richiesta ulteriori compensi per il 2019.
L'attrice, senza contestare le modalità di calcolo del compenso per gli anni tra il 2015
e il 2018 e neanche che i compensi in detti periodi siano stati calcolati in base alle previsioni contrattuali, richiede invece compensi aggiuntivi per il 2019.
In particolare, a seguito della chiusura del rapporto, ha emesso due fatture Parte_1
Con per compensi relativi a tutti i contratti inseriti, assumendo che non ne abbia motivato l'esclusione.
In base all'art. 10 del contratto e alle tabelle compensi all. 1 e 2, a spettava Parte_1
un compenso base (non oggetto di richiesta in questa sede) e un c.d. compenso di
Gara, ossia un corrispettivo in relazione a ciascun servizio/prodotto attivato/venduto
(cfr. allegato 2 al Contratto, pag. 23). Con
, nei propri scritti, ha specificamente indicato l'iter per la conclusione dei contratti e le modalità di controllo da parte dell'attrice dell'esito e dei compensi spettanti, nei termini che seguono:
“I contratti inseriti, per poter maturare il compenso, dovevano superare almeno due step: il primo, la “validazione”, ossia la correttezza formale della procedura di acquisizione;
il secondo, la concreta attivazione, sussistente alla data della verifica, cui non si giungeva, ovviamente, in caso di annullamento per le più svariate ragioni,
10 come, ad esempio, un ostacolo tecnico alla installazione di un impianto o di una linea (ad es. permesso negato da ente pubblico o privato), ovvero un ripensamento da parte dell'utente (ad esempio, perché il cliente non era più interessato). Con
metteva a disposizione di un'apposita piattaforma informatica, Parte_1
denominata Thin Client prima e DBSS/CCC poi, sulla quale l'attrice inseriva le proposte contrattuali raggiunte con l'utenza, controllava l'andamento delle medesime e, pertanto, era sempre e costantemente in grado di verificare quali di esse non fossero poi andate a buon fine e, dunque, potessero generare il diritto ad un compenso. aveva dunque la possibilità di conoscere costantemente lo stato e l'esito di Parte_1
ogni singolo ordine e, in particolare, la causale dell'eventuale KO/annullamento dell'ordine stesso, che non avrebbe dunque concorso alla determinazione del Con compenso pagato da , come è facilmente rilevabile dal manuale d'uso della piattaforma Thin Client, attraverso la quale aveva accesso al c.d. Order Parte_1
Tracking, con evidenza, inter alia¸ dello stato commerciale della pratica, dunque,
“inserita, scartata, annullata, evasa” e della “causale di scarto” (cfr. doc. 20, pagg.
64-672; le medesime informazioni – in particolare, lo stato commerciale della pratica - erano consultabili con l'accesso al successivo sistema DBSS/CCC, come rilevabile dall'esempio di interrogazione del Query Builder di DBSS/CCC – Ordini e dall'esempio di Order Tracking di DBSS/CCC, cfr. docc. 21 e 22) Con
inoltre ha prodotto, sub doc. 24 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il dettaglio, che è elaborazione dei dati estratti dai sistemi Thin
Client e DBSS/CCC, degli esiti delle proposte contrattuali inserite da nel Parte_1
2019 e non andate a buon fine. Oltre ai dati di sintesi distinti per ciascun mese, sono altresì riportate le causali di “ko” per ogni singolo servizio offerto (NIP, Rientri,
CHO- Change Order). I KO, come rilevabile dall'elenco, potevano avere molteplici causali, tra cui, esemplificativamente, cause tecniche di IT.
11 Con Inoltre, così come gli altri partner commerciali di , aveva un proprio Parte_1
referente, il c.d. “account”, che forniva periodici aggiornamenti sui risultati raggiunti e sul calcolo dei compensi”. di fatto non contesta che il compenso di Gara maturava con la effettiva Parte_1
attivazione da parte del cliente finale del servizio o prodotto acquistato, né le suindicate modalità operative e le forme di controllo di cui disponeva per seguire i contratti caricati, ritenendo tuttavia di aver diritto al compenso di gara per tutti i Cont contratti “inseriti” nel 2019, in quanto non avrebbe spiegato e provato le ragioni della mancata attivazione.
E tuttavia, tra le condizioni contrattuali non emerge alcuna clausola (neanche indicata dall'attrice) che preveda una tale inversione, laddove invece il meccanismo previsto Con in contratto e descritto da appare tale da consentire alla di verificare Parte_1
l'iter delle proposte caricate e di maturare il compenso per quelle andate a buon fine a prescindere dalle ragioni della mancata vendita o attivazione;
né peraltro era previsto Cont che dovesse in qualche modo rendere conto delle ragioni della mancata attivazione, tanto che alcuna contestazione o richiesta in tal senso risulta sollevata per il periodo precedente al 2019.
Proseguendo inoltre nell'esame delle condizioni contrattuali, emerge come l'art. 11.2 Cont prevedesse la comunicazione, da parte di a degli importi da fatturare Parte_1
mensilmente, con possibilità quindi per l'attrice di verificare di volta in volta i contratti conclusi e la corrispondenza dei compensi riconosciuti. Cont Il rispetto di detta periodicità anche per il 2019 e l'invio mensile, da parte di , degli avvisi di fattura (c.d. prefatture) con l'indicazione dell'importo dei compensi maturati, non è oggetto di contestazione alcuna, così da doversi desumere l'accettazione da parte di dei dati in esse riportati, corrispondenti Parte_1
evidentemente ai contratti andati a buon fine. Ulteriore circostanza affatto contestata ed anzi riconosciuta è che, sino alla fine del 2019 di vigenza del contratto, l'attrice Con abbia avuto accesso alle piattaforme , con conseguente possibilità per l'intera
12 annualità 2019, di verificare l'esito dei contratti e la corrispondenza dei compensi indicati nelle prefatture.
Ed allora, alla luce di quanto evidenziato, le deduzioni in merito alla spettanza di compensi ulteriori rispetto a quelli ricevuti, in ragione della stipula di un numero di Cont contratti superiori a quelli contabilizzati da è rimasta del tutto indimostrata oltre che generica.
Né peraltro può ritenersi spettare il compenso per tutti i contratti inseriti in Cont piattaforma a prescindere dall'effettivo buon esito o tenuta a provare le ragioni della mancata stipula, in quanto una tale conclusione sarebbe in contrasto con le previsioni contrattuali, tanto che pacificamente, per gli anni precedenti al 2019,
l'attrice non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso.
Anche la detta domanda risulta quindi infondata e da respingere, mentre non è Cont contestato che l'importo di cui pure si è riconosciuta debitrice, pari a € 8.082,00 Cont sia stato offerto da e, ad oggi, non ancora accettato.
Conclusioni
Le domande svolte da parte attrice, e vanno quindi integralmente respinte in quanto infondate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa (per complessivi € 2.760.000,00) e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge integralmente le domande svolte da Parte_1
• Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore di nella misura di € Controparte_2
38.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
13 Così deciso in Roma il 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Funzionaria addetta all'ufficio del processo dott.ssa Elisa De Grossi.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30815 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 7.7.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi DI MATTEO e Amedeo LUCCITTI (con domicilio telematico), per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciana IACCARINO e Aulo COSSU (con domicilio telematico), per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.7.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di operare Parte_1
nel settore deduceva di aver avuto quale partnership più rilevante Parte_2
con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali già dal Controparte_2
2007, stipulando poi, in data 27.5.2025, un contratto di outsourcing a decorrere
1 dall'1.5.2015 al 31.7.2015, prorogato più volte, anche dopo le scadenze originarie, sino al 31.12.2019, per una durata complessiva di quattro anni e otto mesi senza soluzione di continuità; che più volte le attività erano proseguite anche a contratto scaduto, salva poi la sottoscrizione delle proroghe con efficacia retroattiva;
Con che, nei mesi di giugno e luglio 2019, preannunciava una riduzione di ore lavoro ed il mancato rinnovo del contratto per alcuni partner, comunicando invece, quanto a la prosecuzione della collaborazione con un aumento delle ore lavoro;
Parte_1
Con che, negli incontri avvenuti nel mese di settembre, comunicava formalmente il rinnovo del contratto con le modalità solite, chiedendo altresì all'attrice un aumento di impegno per compensare il mancato rinnovo di altri partner;
che, in data 21.10.2019, veniva altresì richiesta la predisposizione di un sito per acquisizione consensi su piattaforma online che avrebbe dovuto realizzare Parte_1
Cont che, inoltre, nel novembre, autorizzava il form on line “Telesales Tecnocall per acquisizione consensi” e comunicava: in data 11/11/2019 il Piano incentivazione
Novembre 2019, il 5/12/2019 il Piano incentivazione Dicembre 2019 e il 13/12/2019 la nuova Offerta commerciale NowTu+Dazn-Dicembre 2019, confermando, sempre per le vie brevi, l'impegno per l'anno successivo;
che, il 18.11.2019, perveniva comunicazione della controparte di scadenza Con contrattuale al 31.12.2019, sebbene gli operativi rassicurassero l'attrice in merito alla natura di atto dovuto senza implicazioni ai fini della successiva proroga;
Cont che, ciò nonostante, da gennaio a era precluso l'accesso ai sistemi e il Parte_1
Con 24 gennaio comunicava tardivamente l'interruzione dei rapporti commerciali;
Cont che la condotta di era contraria a correttezza e buona fede, evidenziando un chiaro abuso di posizione dominante fonte di danni economici per l'attrice; Con che, inoltre, aveva versato compensi inferiori a quelli pattuiti, richiesti con fattura 30/2020, mentre con fattura 179/2020 era stato richiesto il pagamento di tutti i contratti “inseriti” nei sistemi e non specificamente rifiutati.
2 Cont Deduceva quindi: 1) l'inadempimento contrattuale di;
2) l'abuso di dipendenza Con economica;
3) la responsabilità contrattuale di per violazione del canone di buona fede in executivis;
4) nonché la responsabilità precontrattuale.
Concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, nel merito:
1- Accertato il credito vantato da per le prestazioni rese in forza del Parte_1
contratto di outsourcing del 27/5/2015 (e successive modifiche e proroghe), condannare al pagamento in favore dell'attrice delle fatture n. 30/2020 CP_1
del 24/2/2020 per Euro 210.741,58 e n. 179/2020 del 14/8/2020 per Euro Con 857.322,79, inviate a e mai contestate, per totale complessivi Euro
1.068.064,37, oltre rivalutazione e interessi legali al saggio di mora ex d.lgs. n.
231/2002 fino al soddisfo effettivo;
2- Accertato l'abuso di dipendenza economica per interruzione arbitraria delle relazioni commerciali posto in essere dalla convenuta in pregiudizio di Parte_1
condannare al risarcimento del danno in favore della società attrice
[...] CP_1
nella misura di Euro 72.368,44, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danno emergente per spese ed investimenti sostenuti da finalizzati esclusivamente all'esecuzione in prosecuzione del contratto Parte_1
di outsourcing, nonchè dell'ulteriore somma pari ad Euro 1.620.000,00 - calcolata Con secondo il compenso medio mensile per l'anno 2018 versato da a Parte_1
moltiplicato per l'annualità - a titolo di lucro cessante, quale mancato compenso per
l'anno 2020, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2.1- In subordine rispetto alla domanda sub 2, accertata la responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede in executivis da parte della convenuta in pregiudizio di condannare al Parte_1 CP_1
risarcimento del danno in favore della società attrice nella misura di Euro 72.368,44, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di
3 danno emergente per spese ed investimenti sostenuti da finalizzati Parte_1
esclusivamente all'esecuzione in prosecuzione del contratto di outsourcing, nonchè dell'ulteriore somma pari ad Euro 1.620.000,00 - calcolata secondo il compenso Con medio mensile per l'anno 2018 versato da a moltiplicato per Parte_1
l'annualità - a titolo di lucro cessante, quale mancato compenso per l'anno 2020, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2.2- In ulteriore subordine rispetto alle domande sub 2 e 2.1, accertata la responsabilità precontrattuale per violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto da parte della convenuta in pregiudizio di condannare al risarcimento Parte_1 CP_1
del danno in favore della società attrice nella misura di Euro 72.368,44, ovvero per la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, per spese ed investimenti sostenuti da finalizzati esclusivamente all'esecuzione in prosecuzione del Parte_1
contratto di outsourcing, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Si costituiva deducendo: i) la nullità ex art. 164 4° comma c.p.c. Controparte_2
della domanda di pagamento di corrispettivi ulteriori;
ii) l'infondatezza di detta domanda, residuando un proprio debito di soli € 8.082,00 già offerti in pagamento;
iii) la temporaneità del contratto stipulato e delle successive proroghe, nonché la cessazione alla scadenza naturale in esso previsto;
iv) l'infondatezza delle Con responsabilità dedotte, non avendo formalizzato né garantito proroga alcuna e neanche richiesto investimenti ulteriori, effettuati dall'attrice in relazione ad impegni assunti con altri clienti;
v) l'insussistenza di alcun abuso di dipendenza economica, sia in ragione delle previsioni contrattuali sia in considerazione di ulteriori partner Cont commerciali dell'attrice alternativi a , tanto da aver avuto nel 2020 ricavi superiori al 2019; vi) l'infondatezza delle dedotte responsabilità, contrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede o, in subordine, precontrattuale;
vii) l'infondatezza oltre che nell'an anche nel quantum della domanda risarcitoria.
4 Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente le domande svolte da Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nelle difese in atti.
Con vittoria di spese e onorari di lite.”
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 27.10.2025.
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Dalla documentazione in atti e dalle reciproche deduzioni, emerge che tra le parti in causa è intervenuto un “contratto di servizi per la realizzazione di contatti con la clientela per sottoporre alla stessa i prodotti e i servizi offerti da e per CP_2
registrare le eventuali manifestazioni di interesse ai detti prodotti e servizi”, (doc. 1 attrice e 4 convenuta), sottoscritto per accettazione dall'attrice in data 1.6.2015, con efficacia dall'1.5.2015 al 31.7.2015 (art. 3).
Il contratto è stato poi più volte prorogato per periodi variabili, sino alla scadenza ultima del 31.12.2019.
Dalle previsioni contrattuali (con precisa indicazione del termine di efficacia, del possibile recesso per ciascuna parte in qualsiasi momento e con espressa esclusione che la prosecuzione potesse integrare proroga), nonché dalla periodicità delle proroghe, sempre intervenute, a copertura anche dei periodi rimasti scoperti, per periodi variabili di qualche mese salvo una per l'intero anno, emerge l'assoluta temporaneità del rapporto contrattuale ed anche la sua costante formalizzazione.
La documentazione in atti comprova, inoltre, come le interlocuzioni tra le parti abbiano riguardato sempre i periodi di vigenza del contratto (doc. da 6 a 16 allegati alla memoria 183 n. 2 dell'attrice), mentre nulla emerge a conferma di possibili trattative o quanto meno di paventate ulteriori proroghe per periodi successivi,
5 Cont avendo peraltro formalmente comunicato l'intento di non dare corso ad una ulteriore proroga in data 18.11.2019.
In merito, va rilevato come anche la sola deduzione dell'attrice risulti generica, laddove non venga neppure esattamente precisato per quale durata sarebbe stata prospettata l'ulteriore proroga, né se le persone che abbiano eventualmente dato tali Cont eventuali rassicurazioni avessero potere rappresentativo di , tale da poter assumere impegni per suo conto e in suo nome.
Peraltro, l'attrice neanche deduce una tale modalità operativa con riguardo alle precedenti proroghe, così da far presumere come attendibile le eventuali rassicurazioni date in merito alla detta proroga, a fronte invece di una espressa e Con formalizzata volontà di di non proseguire il rapporto contrattuale che l'attrice ammette ricevuta.
Tanto premesso, occorre esaminare nello specifico le doglianze e domande svolte da
Parte_1
Responsabilità derivante da abuso di dipendenza economica.
Deduce parte attrice l'abuso da parte di TIM di dipendenza economica e, segnatamente, l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali di cui all'art. 9, 2° comma, legge 192 del 1998.
“Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del
1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (Cass. 27435 del 23.10.2024).
Più specificamente, la Cassazione, con pronuncia n.1184 del 21.1.2020, afferma
6 “In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula
l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.”
Nel caso odierno, non vi è prova alcuna che fosse priva di reali alternative Parte_1
Con economiche sul mercato, ed anzi, dalla documentazione prodotta da e, specificamente, dai bilanci di 2019, 2020 e 2021 (all. 16, 19 e 25), emerge Parte_1
Cont un'attività variegata svolta dall'attrice con plurimi partner oltre (tra cui EL e
Acea – v. bilancio 2019, pag. 13 doc. 16 convenuta) e comunque l'assenza di riduzioni di fatturato per il periodo successivo la cessazione del rapporto contrattuale Cont con . non contesta le richiamate risultanze dei propri bilanci e, in particolare, la Parte_1
sottoscrizione nel 2020 di nuovi contratti con altre società operanti nel settore energetico, dell'igiene ambientale e delle telecomunicazioni.
Significativo quanto scritto a pag. 3 della relazione sulla gestione 2020 (pag. 45 doc.
19 convenuta): “La strategia di aumento del volume d'affari si è sviluppata con
7 riguardo ai committenti già acquisiti, ai nuovi clienti e, soprattutto, alla partecipazione a gare d'appalto nazionali di cui ora si stanno raccogliendo i frutti”.
Poco rileva ai fini del presente giudizio che, in relazione ad uno dei detti contratti, si sia aperto un contenzioso amministrativo, quanto la circostanza indubbia della insussistenza dei presupposti per configurare una dipendenza economica rispetto a Cont
a fronte di rapporti contrattuali plurimi con altre società.
A ciò si aggiunga come, dall'andamento del rapporto suindicato, non emerga alcuna arbitraria interruzione del contratto, prorogato per periodi temporali sempre determinati di pochi mesi, cessato invece per sopraggiunta scadenza. Con La prospettata responsabilità di risulta quindi non provata.
Responsabilità contrattuale per violazione del canone di buona fede
Analogamente non ha trovato riscontro la contestata violazione dei canoni di Cont correttezza e buona fede da parte di , per aver indotto a “confidare” Parte_1
nella prosecuzione del rapporto commerciale, con implementazione dell'organico e dei beni strumentali in vista di un aumento delle commesse, per poi interrompere repentinamente il contratto.
Come già evidenziato, non solo il contratto prevedeva la possibilità per ciascuna parte di recedere liberamente ma, in ogni caso, il rapporto contrattuale, formalizzato di volta in volta con proroghe assolutamente temporanee per la complessiva durata di meno di cinque anni, si è interrotto alla scadenza in esso prevista ed accettata dalle Con parti, con preavviso da parte di circa l'intento di non prorogarlo.
Non emerge quindi alcuna arbitrarietà né imprevedibilità e repentinità della Cont cessazione che integri la violazione da parte di dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Né peraltro è stata fornita la prova di effettive e affidabili rassicurazioni in merito alla prosecuzione del rapporto.
La domanda è quindi infondata anche sotto tale profilo.
Responsabilità precontrattuale
8 Cont In subordine, parte attrice paventa una responsabilità precontrattuale di , che assume aver ingenerato l'aspettativa di una ulteriore proroga (di durata non meglio precisata) senza poi tenervi fede.
La deduzione oltre che non provata appare generica, avendo l'attrice fatto riferimento Con ad una prospettata proroga da parte di referenti , di cui neanche viene provato il ruolo rappresentativo all'interno della società, senza allegare né provare l'avvio di effettive trattative in tal senso né i possibili termini dell'eventuale proroga in particolare con riguardo alla durata. Con L'attrice lamenta altresì una responsabilità di non solo per aver ingenerato l'aspettativa di una prosecuzione o proroga del rapporto ma per le modalità
“repentine” di cessazione.
Anche una tale deduzione non assurge a valida aspettativa giuridica, laddove le richiamate condizioni contrattuali, la temporaneità delle proroghe (di pochi mesi e, in un solo caso, di un anno) la durata complessiva del contratto (meno di cinque) e la previsione addirittura della possibilità di recesso per ciascuna parte in qualsivoglia momento con un preavviso di 60 giorni, escludono la previsione di particolari modalità o preavvisi temporali per la chiusura, tanto più che, nel caso specifico, il contratto è cessato non per recesso ma perché giunto alla sua naturale scadenza che le parti ben conoscevano Con In più , a fronte della scadenza di dicembre, ha comunque comunicato in data 18 novembre 2019 (all. 14) l'intento di non prorogare il contratto ulteriormente, così da mettere l'attrice nella condizione di sapere con assoluta certezza che il contratto non sarebbe stato ulteriormente prorogato.
Si ribadisce inoltre come, la deduzione in merito alla prospettata continuazione della collaborazione addirittura con un aumento delle ore di lavoro sia risultata del tutto generica, non avendo l'attrice chiarito nei propri atti e neanche nei capitoli di prova testi articolata, chi esattamente, quando e in quali termini abbia prospettato una tale evenienza, e neppure se le dette prospettazioni provenissero da persone munite di potere rappresentativo della società, in grado di vincolarla.
9 L'attrice neanche ha fornito la benché minima prova che gli investimenti che assume Cont effettuati fossero finalizzati alla prosecuzione del solo contratto con , laddove nelle relazioni ai bilanci emerge un'attività in crescita con riguardo ai plurimi rapporti contrattuali in essere.
Del resto, appare davvero improbabile che una società avviata e delle dimensioni che risultano dai bilanci, possa aver effettuato nuovi investimenti in relazione ad un contratto a termine, prorogato più volte ma pur sempre per periodi temporali limitati, in assenza di concreti effettivi ed inequivocabili accordi di rinnovo, eventualmente a lungo termine, affatto provati.
Ed allora, anche il dedotto profilo di responsabilità non ha trovato adeguato riscontro, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria svolta.
Richiesta ulteriori compensi per il 2019.
L'attrice, senza contestare le modalità di calcolo del compenso per gli anni tra il 2015
e il 2018 e neanche che i compensi in detti periodi siano stati calcolati in base alle previsioni contrattuali, richiede invece compensi aggiuntivi per il 2019.
In particolare, a seguito della chiusura del rapporto, ha emesso due fatture Parte_1
Con per compensi relativi a tutti i contratti inseriti, assumendo che non ne abbia motivato l'esclusione.
In base all'art. 10 del contratto e alle tabelle compensi all. 1 e 2, a spettava Parte_1
un compenso base (non oggetto di richiesta in questa sede) e un c.d. compenso di
Gara, ossia un corrispettivo in relazione a ciascun servizio/prodotto attivato/venduto
(cfr. allegato 2 al Contratto, pag. 23). Con
, nei propri scritti, ha specificamente indicato l'iter per la conclusione dei contratti e le modalità di controllo da parte dell'attrice dell'esito e dei compensi spettanti, nei termini che seguono:
“I contratti inseriti, per poter maturare il compenso, dovevano superare almeno due step: il primo, la “validazione”, ossia la correttezza formale della procedura di acquisizione;
il secondo, la concreta attivazione, sussistente alla data della verifica, cui non si giungeva, ovviamente, in caso di annullamento per le più svariate ragioni,
10 come, ad esempio, un ostacolo tecnico alla installazione di un impianto o di una linea (ad es. permesso negato da ente pubblico o privato), ovvero un ripensamento da parte dell'utente (ad esempio, perché il cliente non era più interessato). Con
metteva a disposizione di un'apposita piattaforma informatica, Parte_1
denominata Thin Client prima e DBSS/CCC poi, sulla quale l'attrice inseriva le proposte contrattuali raggiunte con l'utenza, controllava l'andamento delle medesime e, pertanto, era sempre e costantemente in grado di verificare quali di esse non fossero poi andate a buon fine e, dunque, potessero generare il diritto ad un compenso. aveva dunque la possibilità di conoscere costantemente lo stato e l'esito di Parte_1
ogni singolo ordine e, in particolare, la causale dell'eventuale KO/annullamento dell'ordine stesso, che non avrebbe dunque concorso alla determinazione del Con compenso pagato da , come è facilmente rilevabile dal manuale d'uso della piattaforma Thin Client, attraverso la quale aveva accesso al c.d. Order Parte_1
Tracking, con evidenza, inter alia¸ dello stato commerciale della pratica, dunque,
“inserita, scartata, annullata, evasa” e della “causale di scarto” (cfr. doc. 20, pagg.
64-672; le medesime informazioni – in particolare, lo stato commerciale della pratica - erano consultabili con l'accesso al successivo sistema DBSS/CCC, come rilevabile dall'esempio di interrogazione del Query Builder di DBSS/CCC – Ordini e dall'esempio di Order Tracking di DBSS/CCC, cfr. docc. 21 e 22) Con
inoltre ha prodotto, sub doc. 24 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il dettaglio, che è elaborazione dei dati estratti dai sistemi Thin
Client e DBSS/CCC, degli esiti delle proposte contrattuali inserite da nel Parte_1
2019 e non andate a buon fine. Oltre ai dati di sintesi distinti per ciascun mese, sono altresì riportate le causali di “ko” per ogni singolo servizio offerto (NIP, Rientri,
CHO- Change Order). I KO, come rilevabile dall'elenco, potevano avere molteplici causali, tra cui, esemplificativamente, cause tecniche di IT.
11 Con Inoltre, così come gli altri partner commerciali di , aveva un proprio Parte_1
referente, il c.d. “account”, che forniva periodici aggiornamenti sui risultati raggiunti e sul calcolo dei compensi”. di fatto non contesta che il compenso di Gara maturava con la effettiva Parte_1
attivazione da parte del cliente finale del servizio o prodotto acquistato, né le suindicate modalità operative e le forme di controllo di cui disponeva per seguire i contratti caricati, ritenendo tuttavia di aver diritto al compenso di gara per tutti i Cont contratti “inseriti” nel 2019, in quanto non avrebbe spiegato e provato le ragioni della mancata attivazione.
E tuttavia, tra le condizioni contrattuali non emerge alcuna clausola (neanche indicata dall'attrice) che preveda una tale inversione, laddove invece il meccanismo previsto Con in contratto e descritto da appare tale da consentire alla di verificare Parte_1
l'iter delle proposte caricate e di maturare il compenso per quelle andate a buon fine a prescindere dalle ragioni della mancata vendita o attivazione;
né peraltro era previsto Cont che dovesse in qualche modo rendere conto delle ragioni della mancata attivazione, tanto che alcuna contestazione o richiesta in tal senso risulta sollevata per il periodo precedente al 2019.
Proseguendo inoltre nell'esame delle condizioni contrattuali, emerge come l'art. 11.2 Cont prevedesse la comunicazione, da parte di a degli importi da fatturare Parte_1
mensilmente, con possibilità quindi per l'attrice di verificare di volta in volta i contratti conclusi e la corrispondenza dei compensi riconosciuti. Cont Il rispetto di detta periodicità anche per il 2019 e l'invio mensile, da parte di , degli avvisi di fattura (c.d. prefatture) con l'indicazione dell'importo dei compensi maturati, non è oggetto di contestazione alcuna, così da doversi desumere l'accettazione da parte di dei dati in esse riportati, corrispondenti Parte_1
evidentemente ai contratti andati a buon fine. Ulteriore circostanza affatto contestata ed anzi riconosciuta è che, sino alla fine del 2019 di vigenza del contratto, l'attrice Con abbia avuto accesso alle piattaforme , con conseguente possibilità per l'intera
12 annualità 2019, di verificare l'esito dei contratti e la corrispondenza dei compensi indicati nelle prefatture.
Ed allora, alla luce di quanto evidenziato, le deduzioni in merito alla spettanza di compensi ulteriori rispetto a quelli ricevuti, in ragione della stipula di un numero di Cont contratti superiori a quelli contabilizzati da è rimasta del tutto indimostrata oltre che generica.
Né peraltro può ritenersi spettare il compenso per tutti i contratti inseriti in Cont piattaforma a prescindere dall'effettivo buon esito o tenuta a provare le ragioni della mancata stipula, in quanto una tale conclusione sarebbe in contrasto con le previsioni contrattuali, tanto che pacificamente, per gli anni precedenti al 2019,
l'attrice non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso.
Anche la detta domanda risulta quindi infondata e da respingere, mentre non è Cont contestato che l'importo di cui pure si è riconosciuta debitrice, pari a € 8.082,00 Cont sia stato offerto da e, ad oggi, non ancora accettato.
Conclusioni
Le domande svolte da parte attrice, e vanno quindi integralmente respinte in quanto infondate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa (per complessivi € 2.760.000,00) e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge integralmente le domande svolte da Parte_1
• Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore di nella misura di € Controparte_2
38.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
13 Così deciso in Roma il 18.11.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Funzionaria addetta all'ufficio del processo dott.ssa Elisa De Grossi.
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