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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/03/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 516/2022 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Cicirello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
contro
, nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Corrao, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato telematicamente , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 con , trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l' Controparte_1 Organizzazione_1
del Comune di Sant'Agata di Militello, atto n. 15, p. II, s. B, anno 2001 e che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale disposta con decreto di omologa n. 5467/20 emesso dal Tribunale di Patti depositato in data 26.5.2020, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
Lo stesso ha precisato che durante il matrimonio erano nati i figli il 10.7.2003 e il Per_1 Per_2
7.3.2005.
, costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio concordatario, ha contestato quanto dedotto dalla controparte ed ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre in favore della figlia minore, la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della prole a carico della controparte nella misura mensile di € 700,00 e il versamento dell'intero importo dell'assegno unico o, in subordine la quota del 50%, rinviando per il resto alle condizioni della separazione consensuale.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 16.4.2023, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti e considerato che non ricorrevano i presupposti per modificare le condizioni della separazione personale, ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con sentenza n. 733/23 depositata il 6.7.2023 è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa su ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, le parti asserivano di avere raggiunto un accordo sui profili riguardanti la prole e sulle questioni patrimoniali ed hanno, pertanto, manifestato la volontà di trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
Il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - per come indicate nell'accordo di cui alla scrittura privata del 9.1.2024 depositata il 15.1.2024 - non si pongono in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
516/2022 R.G. così provvede:
1) dispone che le condizioni del divorzio siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura privata sottoscritta in data 9.1.2024, depositata in data 15.1.2024;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 1.3.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 516/2022 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Cicirello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
contro
, nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Corrao, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato telematicamente , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 con , trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l' Controparte_1 Organizzazione_1
del Comune di Sant'Agata di Militello, atto n. 15, p. II, s. B, anno 2001 e che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale disposta con decreto di omologa n. 5467/20 emesso dal Tribunale di Patti depositato in data 26.5.2020, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate in ricorso.
Lo stesso ha precisato che durante il matrimonio erano nati i figli il 10.7.2003 e il Per_1 Per_2
7.3.2005.
, costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio concordatario, ha contestato quanto dedotto dalla controparte ed ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre in favore della figlia minore, la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della prole a carico della controparte nella misura mensile di € 700,00 e il versamento dell'intero importo dell'assegno unico o, in subordine la quota del 50%, rinviando per il resto alle condizioni della separazione consensuale.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 16.4.2023, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti e considerato che non ricorrevano i presupposti per modificare le condizioni della separazione personale, ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con sentenza n. 733/23 depositata il 6.7.2023 è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa su ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, le parti asserivano di avere raggiunto un accordo sui profili riguardanti la prole e sulle questioni patrimoniali ed hanno, pertanto, manifestato la volontà di trasformare il divorzio da giudiziale in consensuale.
Il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - per come indicate nell'accordo di cui alla scrittura privata del 9.1.2024 depositata il 15.1.2024 - non si pongono in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
516/2022 R.G. così provvede:
1) dispone che le condizioni del divorzio siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura privata sottoscritta in data 9.1.2024, depositata in data 15.1.2024;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 1.3.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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