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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 22.9.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7388 dell'anno 2023 RG
TRA
in proprio e Avv. Parte_1 Controparte_1
BARBERIO A
E
dott. Controparte_2 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, gli opponenti in epigrafe indicati chiedevano nei confronti dell' intimato di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva n.29066 del 19.5.2023 CP_2 avente ad oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ivi in dettaglio indicate, con vittoria di spese. Si costituiva la parte intimata resistendo alla domanda. Istruita con produzioni documentali e prove orali, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
1. Rileva il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicchè sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa). In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione. Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella del provvedimento.
Pretendere che in tale breve lasso di tempo il contribuente debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragione della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, della ordinanza ingiuntiva introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore. E' ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib.
Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2.1.Tanto premesso, rileva il Giudicante che nella specie l'opposto non ha CP_2 adempiuto a detto onere.
2.2. Con l'ordinanza opposta venivano irrogate delle sanzioni amministrative sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro svoltosi tra la società opponente e Pt_3
nei termini nei termini ivi indicati in dettaglio, che risulterebbe comprovato dalle
[...] dichiarazioni rese ai funzionari dell' intimato. CP_2
2.3. Sul punto merita evidenziare che nelle controversie in materia previdenziale i verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso unicamente per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese;
tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, debbono essere confermate in giudizio dalle persone
2 che le hanno rese, mentre la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale può solo consentire al giudice, in concorso con altri elementi, di desumere da tali dichiarazioni elementi di prova (cfr. in termini ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2003, n. 19833). E' stato poi osservato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento;
ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2001, n. 3350).
3.1. Passando al caso che ne occupa, è agevole rilevare che l'istruttoria svolta, non ha confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa del dal 2 al 7 gennaio 2019 a nero alle dipendenze della Pt_3 società predetta.
3.2. Invero, i testi escussi , non hanno confermato lo Tes_1 Tes_2 Testimone_3 svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze della società opponente da parte del Pt_3
3.3. Non sono credibile è la dichiarazione del teste quale madre del che per Testimone_4 Pt_3 altro ha riferito dei fatti di causa per cognizione indiretta. Pa
3.4. A ciò si aggiunga che la stessa ha rinunziato all'udienza del 26.6.2025 all'escussione degli ulteriori testi e indicati in memoria chiedendo termine per il deposito di Tes_5 Testimone_6 note conclusive così non colmando le lacune istruttorie sopra riferite. In conclusione, le risultanze istruttorie, non hanno confermato, con ragionevole certezza, lo svolgimento ad opera del di Pt_3 attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società opponente.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere
3 decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018;
Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa sono poste a carico della parte opposta attesa la soccombenza in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza-ingiunzione gravata;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, che liquida in complessivi € 1100,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione in favore de procuratori anticipatari.
Bari, 22.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 22.9.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7388 dell'anno 2023 RG
TRA
in proprio e Avv. Parte_1 Controparte_1
BARBERIO A
E
dott. Controparte_2 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, gli opponenti in epigrafe indicati chiedevano nei confronti dell' intimato di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva n.29066 del 19.5.2023 CP_2 avente ad oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni ivi in dettaglio indicate, con vittoria di spese. Si costituiva la parte intimata resistendo alla domanda. Istruita con produzioni documentali e prove orali, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
1. Rileva il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicchè sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa). In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione. Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella del provvedimento.
Pretendere che in tale breve lasso di tempo il contribuente debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragione della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, della ordinanza ingiuntiva introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore. E' ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib.
Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2.1.Tanto premesso, rileva il Giudicante che nella specie l'opposto non ha CP_2 adempiuto a detto onere.
2.2. Con l'ordinanza opposta venivano irrogate delle sanzioni amministrative sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro svoltosi tra la società opponente e Pt_3
nei termini nei termini ivi indicati in dettaglio, che risulterebbe comprovato dalle
[...] dichiarazioni rese ai funzionari dell' intimato. CP_2
2.3. Sul punto merita evidenziare che nelle controversie in materia previdenziale i verbali di accertamento redatti da pubblici ufficiali hanno piena efficacia probatoria fino a querela di falso unicamente per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese;
tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, debbono essere confermate in giudizio dalle persone
2 che le hanno rese, mentre la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale può solo consentire al giudice, in concorso con altri elementi, di desumere da tali dichiarazioni elementi di prova (cfr. in termini ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2003, n. 19833). E' stato poi osservato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento;
ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2001, n. 3350).
3.1. Passando al caso che ne occupa, è agevole rilevare che l'istruttoria svolta, non ha confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa del dal 2 al 7 gennaio 2019 a nero alle dipendenze della Pt_3 società predetta.
3.2. Invero, i testi escussi , non hanno confermato lo Tes_1 Tes_2 Testimone_3 svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze della società opponente da parte del Pt_3
3.3. Non sono credibile è la dichiarazione del teste quale madre del che per Testimone_4 Pt_3 altro ha riferito dei fatti di causa per cognizione indiretta. Pa
3.4. A ciò si aggiunga che la stessa ha rinunziato all'udienza del 26.6.2025 all'escussione degli ulteriori testi e indicati in memoria chiedendo termine per il deposito di Tes_5 Testimone_6 note conclusive così non colmando le lacune istruttorie sopra riferite. In conclusione, le risultanze istruttorie, non hanno confermato, con ragionevole certezza, lo svolgimento ad opera del di Pt_3 attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società opponente.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere
3 decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018;
Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa sono poste a carico della parte opposta attesa la soccombenza in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza-ingiunzione gravata;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore degli opponenti, che liquida in complessivi € 1100,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione in favore de procuratori anticipatari.
Bari, 22.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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