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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 7977/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.7977/2023 R.G. promossa da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Catania, via Guido Gozzano n. 47, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giovanni Strazzeri, (c.f. ), che le rappresenta e difende. C.F._3
Opponenti contro
(già ), p. iva. e c.f. , in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, appartenente al " ", soggetta Controparte_2 all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.P.A., e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. , Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a Persona_1
Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie 1T - (già , Controparte_3 CP_4
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Ravenna (RA), via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata, (c.f.
), e Marina Vandini, (c.f. , del Foro di Ravenna, le C.F._4 C.F._5 quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso il seguente numero di fax 0544/240180 e/o ai seguenti indirizzi e Email_1 Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 9.12.2024 che qui si intende richiamato ed il procedimento è stato posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11.4.2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento R.G. 4770/2023 e notificato in data 17.5.2023, con il quale è stato ingiunto a ed a di Parte_1 Parte_2 pagare, la somma di € 22.091,00, oltre gli interessi determinati nella domanda e le spese della procedura di ingiunzione, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t..
Ciò, in virtù contratto di fideiussione del 2.2.2011 stipulato dalle opponenti per l'adempimento delle obbligazione assunte dalla in relazione al contratto di finanziamento Parte_3 stipulato da quest'ultima con INTESA AO S.p.A..
pagina 1 di 8 Tale credito, a seguito cessione in blocco effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, è stato dapprima ceduto pro soluto il 25.6.2021 a e Controparte_5 poi, in data 10.6.2022, a (già ). Controparte_1 CP_1
La (poi , in data 11.12.2020, ha nominato Controparte_1 Controparte_1 procuratore (società che il 1.1.2021 ha mutato denominazione in CP_4 Controparte_3
), conferendole il ramo d'azienda riferito alle attività di servicing, gestione e recupero crediti.
[...]
Nell'atto di citazione gli opponenti, preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare, eccepivano la prescrizione del rapporto di finanziamento chirografario di cui in narrativa nell'opposto decreto, dal momento che lo stesso era stato contratto nell' anno 2011, e non vi erano stati validi atti interruttivi da parte della società opposta.
Rilevavano poi, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per il mancato assolvimento dell'obbligo di notifica della cessione al debitore ceduto, ex art. 1264 co 1 c.c.
Eccepivano, inoltre, la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che la documentazione versata in atti appariva insufficiente a provare il credito.
Difatti, era stata allegata la sola documentazione relativa al contratto di finanziamento e l'estratto conto di parte, non vidimato né prodotto in copia conforme.
Infine, rilevavano che nei contratti di finanziamento oggetto di controversia erano state calcolate spese e commissioni non concordate, penali per mancato o ritardato pagamento di rate, ulteriore penale su capitale residuo, inoltre, era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e a questi ed alle spese di insoluto erano stati applicati tassi diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 117 TUB.
Di poi, contestavano estratti conto di controparte, i quali evidenziavano che il tasso applicato nelle condizioni di contratto fosse superiore al tasso soglia del periodo.
Concludevano, pertanto, chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della proposta opposizione, • Preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio in quanto non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, così come modificato ed integrato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98); • Sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del debito e delle somme richieste da parte di • nel merito, revocare e/o annullare con qualunque formula il decreto Controparte_1 ingiuntivo N. 1875/2023 del 11/04/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania, R.G. 4770/2023 G.I.
Dott. Mariano Sciacca, e notificato in data 17/05/2023, per quanto dedotto ed eccepito nei superiori motivi di opposizione. Condannare (già , P.Iva Controparte_1 Controparte_1
(reg. imp. ), in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., in P.IVA_1 P.IVA_2 favore dell'opponente, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio. Ai fini istruttori, si chiede ordinarsi l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione originale allegata in ricorso, nonché copia dell'estratto conto contabili del rapporto oggetto dell'ingiunzione di pagamento, nonché l'eventuale documentazione attestante l'effettiva consistenza del debito asseritamente vantato nei confronti della IG.ra e della IG.ra . Con riserva Parte_1 Parte_2 di produrre documenti e articolare mezzi istruttori, anche all'esito delle difese avversarie, e chiedendo sin da ora CTU per la verifica dei saldi e dei tassi di interesse e di mora applicati ai contratti oggetto d'ingiunzione. Si contesta, fin d'ora, la documentazione ex adverso prodotta. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio parte opposta la quale, preliminarmente, precisava che l'esperimento del procedimento di mediazione rilevasse in seguito all'eventuale giudizio di opposizione e solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e, conseguentemente, richiedeva un termine per attivarlo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, posto che il rapporto in esame risaliva al 2011 (contratto di finanziamento e fideiussioni sottoscritte in data 2.02.2011), rilevavano di aver depositato, già in fase monitoria, validi atti interruttivi della prescrizione e, nello specifico: a) lettera di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento somme insolute, ricevute in data 14.7.2014 (doc. 14); b) diffida di pagamento della ricevuta in data 29.4.2022 (doc. 15). Controparte_5
Precisava che la prescrizione iniziasse a decorrere dal 2.2.2015, data di scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione non risultava essere ancora trascorso.
Sulla carenza di legittimazione attiva della società rilevava che, Controparte_1 secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. fosse idoneo a dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in favore del cessionario.
A dimostrazione dell'avvenuta cessione, oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5.10.2021 (doc. 9) e quello della G.U. 28.2.2022 (doc. 10), relativi alle due cessioni intervenute, precisava che nel giudizio monitorio era già stata prodotta copia del contratto di cessione del credito intervenuto tra
[...]
e (doc. 11), con relativa lista dei crediti Controparte_5 Controparte_1 ceduti.
Quanto alla contestazione relativa alla carenza di prova del credito, evidenziava di aver prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto (doc. 12), le fideiussioni a firma delle opponenti (doc. 13) nonché l'estratto conto ex art. 50 TUB con relativo piano di ammortamento del finanziamento (doc. 16), documentazione idonea a dimostrare il credito vantato nel suo esatto ammontare.
Infine, rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, al contratto di finanziamento non era stata applicata alcuna spesa, commissione o penale, se non concordata contrattualmente, come da documentazione prodotta e agli interessi passivi ed alle spese di insoluto non erano stati applicati tassi e/o capitalizzazioni non conformi alla normativa di legge in materia.
Quanto alle richieste istruttorie, si opponevano alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione originale allegata al ricorso, dal momento che la stessa era già stata integralmente depositata in copia in via telematica e non era contestata né per quanto riguarda il relativo contenuto né per le relative sottoscrizioni, infine, la richiesta di CTU doveva considerarsi funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, e, pertanto, andava rigettata.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” - In via preliminare: - dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non risulta essere sostenuta da prova scritta;
- rigettare l'eccezione di improcedibilità per il mancato tentativo di conciliazione, fissando allo scopo udienza entro la quale esperire il tentativo di mediazione in seguito alla decisione sull'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto infondata per i motivi esposti. - Nel merito: - rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11/04/2023 (R.G. n. 4770/2023), in quanto infondata in fatto ed in diritto, per come ampiamente esplicitato;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11/04/2023 (R.G. n. 4770/2023. - Sulle richieste istruttorie di parte aversa: - rigettare la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché la CTU contabile, non essendoci i presupposti di legge né la necessità processuale, come sopra argomentato. - In ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
pagina 3 di 8 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la data di udienza del 20.12.2023, indicata nell'atto di citazione, la quale veniva poi rinviata d'ufficio al 8.1.2024.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la società opposta chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione del fascicolo monitorio e l'ammissione di prova testimoniale.
Con ordinanza, relativa alla prima udienza del 8.1.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 8.4.2024.
Di poi, parte opposta produceva il verbale di mediazione del 13.2.2023, rilevando che la procedura si era conclusa negativamente, poiché le opponenti, regolarmente chiamate, non avevano aderito.
Successivamente, all'udienza del 8.4.2024, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori e la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 9.12.2024, con assegnazione di termini per deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, all'esito dell'udienza del 9.12.2024, la causa veniva posta in decisione.
*******************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opponenti siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, parte opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario/finanziario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 co 4 d.lgs n.28/2010).
Con ordinanza del 8.1.2024, è stato concesso un termine per esperire il tentativo di mediazione, il quale è stato attivato il 13.2.2024, pertanto l'eccezione non rileva.
-Nell'atto citazione le opponenti eccepiscono la prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di validi atti interruttivi, tuttavia, anche tale eccezione va rigettata.
Difatti, posto che sia il contratto di finanziamento che le fideiussioni sono state stipulati in data
2.2.2011 e che la prescrizione iniziava a decorrere dal 2.2.2015, scadenza dell'ultima rata del finanziamento (48 mesi), il termine decennale si concluderà il 2.2.2025.
Anzitutto si osserva come, trattandosi di un normale debito contrattuale, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., per il quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
Inoltre, tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede un termine quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”) la Cassazione ha evidenziato che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché
pagina 4 di 8 deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485201 - 01)).
Sul dies a quo della prescrizione, giurisprudenza consolidata ormai si attesta su quanto stabilito dalla Cassazione per la quale “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 (Rv. 619370 - 01), ma già in precedenza nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004 (Rv. 569940 - 01).
Nel finanziamento de quo, trattandosi di 48 rate mensili, la prescrizione del credito va collocata il
2.2.2025, e, pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 17.5.2023, è utile ad escludere la prescrizione dell'intero credito.
- La doglianza inerente all'inefficacia della cessione deve essere rigettata: va infatti evidenziato che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo.
La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004, 8387/1997, 10280/1990,
4077/1990).
Il debitore è dunque soggetto estraneo alla cessione del credito e, anche qualora non si riconoscesse valore di prova della notifica della cessione ai documenti prodotti, nel caso in esame è divenuto notificatario quantomeno con la notifica dell'ingiunzione; di conseguenza, non possono revocarsi in dubbio la sussistenza dell'obbligazione di pagamento nei confronti del creditore cessionario e la legittimazione attiva dell'odierna parte opposta.
Inoltre, si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità della medesima ai debitori.
Orbene, in tema di cessione in blocco l'art. 58 TUB stabilisce al 2° comma che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.”, e al 4° comma che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”.
Nel caso di specie, già la documentazione posta a corredo della fase monitoria appare sufficiente a provare la legittimazione ad agire della società opposta, nello specifico è stato prodotto:
pagina 5 di 8 - il contratto di cessione stipulato tra e con Controparte_6 Controparte_1
l'elenco dei crediti ceduti (doc.11), di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28.2.2022 (doc.10),
- nonché l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5.10.2021 (doc. 9) relativo alla precedente cessione intervenuta tra INTESA AO S.p.A e Controparte_7
sicché appaiono sufficientemente determinati quanto alla definizione delle caratteristiche fondamentali dei crediti ceduti, dimodoché appaia oltremodo plausibile la ricomprensione del credito oggetto del presente giudizio nel portafoglio ceduto, considerato anche il possesso dei titoli e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188/2017 aveva stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Inoltre, di recente la giurisprudenza ha precisato che la prova della propria legittimazione e della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei “documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 cc. (Trib. Modena sentenza 582/2022, Trib. Di Forlì 73/2021), proprio come avvenuto nel caso di specie.
-Parte opponente eccepisce altresì l'invalidità del D.I. per mancanza di prova del credito ingiunto, stante l'inidoneità ed incompletezza della documentazione posta a base del ricorso monitorio.
A tal proposito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento e le fideiussioni prestate e Parte_1 Parte_2 ed ha allegato il mancato adempimento dalle opponenti, mentre queste ultime non sono
[...] riuscite a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
pagina 6 di 8 Quanto alla contestazione relativa alla carenza di prova del credito, la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto (doc. 12), le fideiussioni a firma delle opponenti (doc. 13) nonché l'estratto conto ex art. 50 TUB con relativo piano di ammortamento del finanziamento (doc. 16) e tale documentazione risulta essere idonea a dimostrare il credito da questa vantato.
-Quanto alle contestazioni relative all'applicazione di penali, spese non contrattualizzate, capitalizzazione trimestrale ed interessi oltre la soglia usura, queste appaiono generiche e, pertanto, prive di rilievo.
A tal proposito, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente non è stata accolta in quanto di carattere esplorativo.
Infatti, la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Parimenti, la richiesta di “ordinarsi l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione originale allegata in ricorso, nonché copia dell'estratto conto contabili del rapporto oggetto dell'ingiunzione di pagamento, nonché l'eventuale documentazione attestante l'effettiva consistenza del debito asseritamente vantato nei confronti della IG.ra e della IG.ra Parte_1
”, va ritenuta irrilevante, posto che la documentazione prodotta in copia non è Parte_2 stata contestata in modo specifico né la sottoscrizione è stata disconosciuta.
Difatti, la Cassazione ha specificato che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente
l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 12730 del
2016), con la precisazione che "una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia (...) è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale" (Cass. n. 24207 del 2021, Cass. n. 21054 del 2020 cit.; Cass. n. 7775 del 2014)”
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le opponenti devono infine essere condannate in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparse dinanzi al mediatore, malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di mediazione del 13.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11.4.2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento R.G. 4770/2023 e notificato in data 17.5.2023;
pagina 7 di 8 - Condanna le opponenti in solido tra loro alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 2.210,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna le opponenti in solido tra loro al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Catania, il 3 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.7977/2023 R.G. promossa da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Catania, via Guido Gozzano n. 47, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giovanni Strazzeri, (c.f. ), che le rappresenta e difende. C.F._3
Opponenti contro
(già ), p. iva. e c.f. , in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, appartenente al " ", soggetta Controparte_2 all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.P.A., e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. , Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a Persona_1
Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie 1T - (già , Controparte_3 CP_4
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Ravenna (RA), via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata, (c.f.
), e Marina Vandini, (c.f. , del Foro di Ravenna, le C.F._4 C.F._5 quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso il seguente numero di fax 0544/240180 e/o ai seguenti indirizzi e Email_1 Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 9.12.2024 che qui si intende richiamato ed il procedimento è stato posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11.4.2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento R.G. 4770/2023 e notificato in data 17.5.2023, con il quale è stato ingiunto a ed a di Parte_1 Parte_2 pagare, la somma di € 22.091,00, oltre gli interessi determinati nella domanda e le spese della procedura di ingiunzione, in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t..
Ciò, in virtù contratto di fideiussione del 2.2.2011 stipulato dalle opponenti per l'adempimento delle obbligazione assunte dalla in relazione al contratto di finanziamento Parte_3 stipulato da quest'ultima con INTESA AO S.p.A..
pagina 1 di 8 Tale credito, a seguito cessione in blocco effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, è stato dapprima ceduto pro soluto il 25.6.2021 a e Controparte_5 poi, in data 10.6.2022, a (già ). Controparte_1 CP_1
La (poi , in data 11.12.2020, ha nominato Controparte_1 Controparte_1 procuratore (società che il 1.1.2021 ha mutato denominazione in CP_4 Controparte_3
), conferendole il ramo d'azienda riferito alle attività di servicing, gestione e recupero crediti.
[...]
Nell'atto di citazione gli opponenti, preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità del giudizio per la mancata attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare, eccepivano la prescrizione del rapporto di finanziamento chirografario di cui in narrativa nell'opposto decreto, dal momento che lo stesso era stato contratto nell' anno 2011, e non vi erano stati validi atti interruttivi da parte della società opposta.
Rilevavano poi, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per il mancato assolvimento dell'obbligo di notifica della cessione al debitore ceduto, ex art. 1264 co 1 c.c.
Eccepivano, inoltre, la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che la documentazione versata in atti appariva insufficiente a provare il credito.
Difatti, era stata allegata la sola documentazione relativa al contratto di finanziamento e l'estratto conto di parte, non vidimato né prodotto in copia conforme.
Infine, rilevavano che nei contratti di finanziamento oggetto di controversia erano state calcolate spese e commissioni non concordate, penali per mancato o ritardato pagamento di rate, ulteriore penale su capitale residuo, inoltre, era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e a questi ed alle spese di insoluto erano stati applicati tassi diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 117 TUB.
Di poi, contestavano estratti conto di controparte, i quali evidenziavano che il tasso applicato nelle condizioni di contratto fosse superiore al tasso soglia del periodo.
Concludevano, pertanto, chiedendo: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della proposta opposizione, • Preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio in quanto non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, così come modificato ed integrato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98); • Sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del debito e delle somme richieste da parte di • nel merito, revocare e/o annullare con qualunque formula il decreto Controparte_1 ingiuntivo N. 1875/2023 del 11/04/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania, R.G. 4770/2023 G.I.
Dott. Mariano Sciacca, e notificato in data 17/05/2023, per quanto dedotto ed eccepito nei superiori motivi di opposizione. Condannare (già , P.Iva Controparte_1 Controparte_1
(reg. imp. ), in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t., in P.IVA_1 P.IVA_2 favore dell'opponente, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio. Ai fini istruttori, si chiede ordinarsi l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione originale allegata in ricorso, nonché copia dell'estratto conto contabili del rapporto oggetto dell'ingiunzione di pagamento, nonché l'eventuale documentazione attestante l'effettiva consistenza del debito asseritamente vantato nei confronti della IG.ra e della IG.ra . Con riserva Parte_1 Parte_2 di produrre documenti e articolare mezzi istruttori, anche all'esito delle difese avversarie, e chiedendo sin da ora CTU per la verifica dei saldi e dei tassi di interesse e di mora applicati ai contratti oggetto d'ingiunzione. Si contesta, fin d'ora, la documentazione ex adverso prodotta. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio parte opposta la quale, preliminarmente, precisava che l'esperimento del procedimento di mediazione rilevasse in seguito all'eventuale giudizio di opposizione e solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e, conseguentemente, richiedeva un termine per attivarlo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, posto che il rapporto in esame risaliva al 2011 (contratto di finanziamento e fideiussioni sottoscritte in data 2.02.2011), rilevavano di aver depositato, già in fase monitoria, validi atti interruttivi della prescrizione e, nello specifico: a) lettera di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento somme insolute, ricevute in data 14.7.2014 (doc. 14); b) diffida di pagamento della ricevuta in data 29.4.2022 (doc. 15). Controparte_5
Precisava che la prescrizione iniziasse a decorrere dal 2.2.2015, data di scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione non risultava essere ancora trascorso.
Sulla carenza di legittimazione attiva della società rilevava che, Controparte_1 secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. fosse idoneo a dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in favore del cessionario.
A dimostrazione dell'avvenuta cessione, oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5.10.2021 (doc. 9) e quello della G.U. 28.2.2022 (doc. 10), relativi alle due cessioni intervenute, precisava che nel giudizio monitorio era già stata prodotta copia del contratto di cessione del credito intervenuto tra
[...]
e (doc. 11), con relativa lista dei crediti Controparte_5 Controparte_1 ceduti.
Quanto alla contestazione relativa alla carenza di prova del credito, evidenziava di aver prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto (doc. 12), le fideiussioni a firma delle opponenti (doc. 13) nonché l'estratto conto ex art. 50 TUB con relativo piano di ammortamento del finanziamento (doc. 16), documentazione idonea a dimostrare il credito vantato nel suo esatto ammontare.
Infine, rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, al contratto di finanziamento non era stata applicata alcuna spesa, commissione o penale, se non concordata contrattualmente, come da documentazione prodotta e agli interessi passivi ed alle spese di insoluto non erano stati applicati tassi e/o capitalizzazioni non conformi alla normativa di legge in materia.
Quanto alle richieste istruttorie, si opponevano alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione originale allegata al ricorso, dal momento che la stessa era già stata integralmente depositata in copia in via telematica e non era contestata né per quanto riguarda il relativo contenuto né per le relative sottoscrizioni, infine, la richiesta di CTU doveva considerarsi funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, e, pertanto, andava rigettata.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” - In via preliminare: - dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non risulta essere sostenuta da prova scritta;
- rigettare l'eccezione di improcedibilità per il mancato tentativo di conciliazione, fissando allo scopo udienza entro la quale esperire il tentativo di mediazione in seguito alla decisione sull'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
- rigettare l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto infondata per i motivi esposti. - Nel merito: - rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11/04/2023 (R.G. n. 4770/2023), in quanto infondata in fatto ed in diritto, per come ampiamente esplicitato;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11/04/2023 (R.G. n. 4770/2023. - Sulle richieste istruttorie di parte aversa: - rigettare la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché la CTU contabile, non essendoci i presupposti di legge né la necessità processuale, come sopra argomentato. - In ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
pagina 3 di 8 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la data di udienza del 20.12.2023, indicata nell'atto di citazione, la quale veniva poi rinviata d'ufficio al 8.1.2024.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la società opposta chiedeva, in via istruttoria, l'acquisizione del fascicolo monitorio e l'ammissione di prova testimoniale.
Con ordinanza, relativa alla prima udienza del 8.1.2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 8.4.2024.
Di poi, parte opposta produceva il verbale di mediazione del 13.2.2023, rilevando che la procedura si era conclusa negativamente, poiché le opponenti, regolarmente chiamate, non avevano aderito.
Successivamente, all'udienza del 8.4.2024, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori e la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 9.12.2024, con assegnazione di termini per deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, all'esito dell'udienza del 9.12.2024, la causa veniva posta in decisione.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dagli opponenti siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, parte opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario/finanziario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 co 4 d.lgs n.28/2010).
Con ordinanza del 8.1.2024, è stato concesso un termine per esperire il tentativo di mediazione, il quale è stato attivato il 13.2.2024, pertanto l'eccezione non rileva.
-Nell'atto citazione le opponenti eccepiscono la prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di validi atti interruttivi, tuttavia, anche tale eccezione va rigettata.
Difatti, posto che sia il contratto di finanziamento che le fideiussioni sono state stipulati in data
2.2.2011 e che la prescrizione iniziava a decorrere dal 2.2.2015, scadenza dell'ultima rata del finanziamento (48 mesi), il termine decennale si concluderà il 2.2.2025.
Anzitutto si osserva come, trattandosi di un normale debito contrattuale, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., per il quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
Inoltre, tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede un termine quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”) la Cassazione ha evidenziato che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché
pagina 4 di 8 deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485201 - 01)).
Sul dies a quo della prescrizione, giurisprudenza consolidata ormai si attesta su quanto stabilito dalla Cassazione per la quale “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 (Rv. 619370 - 01), ma già in precedenza nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004 (Rv. 569940 - 01).
Nel finanziamento de quo, trattandosi di 48 rate mensili, la prescrizione del credito va collocata il
2.2.2025, e, pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 17.5.2023, è utile ad escludere la prescrizione dell'intero credito.
- La doglianza inerente all'inefficacia della cessione deve essere rigettata: va infatti evidenziato che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo.
La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004, 8387/1997, 10280/1990,
4077/1990).
Il debitore è dunque soggetto estraneo alla cessione del credito e, anche qualora non si riconoscesse valore di prova della notifica della cessione ai documenti prodotti, nel caso in esame è divenuto notificatario quantomeno con la notifica dell'ingiunzione; di conseguenza, non possono revocarsi in dubbio la sussistenza dell'obbligazione di pagamento nei confronti del creditore cessionario e la legittimazione attiva dell'odierna parte opposta.
Inoltre, si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità della medesima ai debitori.
Orbene, in tema di cessione in blocco l'art. 58 TUB stabilisce al 2° comma che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.”, e al 4° comma che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”.
Nel caso di specie, già la documentazione posta a corredo della fase monitoria appare sufficiente a provare la legittimazione ad agire della società opposta, nello specifico è stato prodotto:
pagina 5 di 8 - il contratto di cessione stipulato tra e con Controparte_6 Controparte_1
l'elenco dei crediti ceduti (doc.11), di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28.2.2022 (doc.10),
- nonché l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5.10.2021 (doc. 9) relativo alla precedente cessione intervenuta tra INTESA AO S.p.A e Controparte_7
sicché appaiono sufficientemente determinati quanto alla definizione delle caratteristiche fondamentali dei crediti ceduti, dimodoché appaia oltremodo plausibile la ricomprensione del credito oggetto del presente giudizio nel portafoglio ceduto, considerato anche il possesso dei titoli e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188/2017 aveva stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Inoltre, di recente la giurisprudenza ha precisato che la prova della propria legittimazione e della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei “documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 cc. (Trib. Modena sentenza 582/2022, Trib. Di Forlì 73/2021), proprio come avvenuto nel caso di specie.
-Parte opponente eccepisce altresì l'invalidità del D.I. per mancanza di prova del credito ingiunto, stante l'inidoneità ed incompletezza della documentazione posta a base del ricorso monitorio.
A tal proposito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento e le fideiussioni prestate e Parte_1 Parte_2 ed ha allegato il mancato adempimento dalle opponenti, mentre queste ultime non sono
[...] riuscite a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
pagina 6 di 8 Quanto alla contestazione relativa alla carenza di prova del credito, la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto (doc. 12), le fideiussioni a firma delle opponenti (doc. 13) nonché l'estratto conto ex art. 50 TUB con relativo piano di ammortamento del finanziamento (doc. 16) e tale documentazione risulta essere idonea a dimostrare il credito da questa vantato.
-Quanto alle contestazioni relative all'applicazione di penali, spese non contrattualizzate, capitalizzazione trimestrale ed interessi oltre la soglia usura, queste appaiono generiche e, pertanto, prive di rilievo.
A tal proposito, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente non è stata accolta in quanto di carattere esplorativo.
Infatti, la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Parimenti, la richiesta di “ordinarsi l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione originale allegata in ricorso, nonché copia dell'estratto conto contabili del rapporto oggetto dell'ingiunzione di pagamento, nonché l'eventuale documentazione attestante l'effettiva consistenza del debito asseritamente vantato nei confronti della IG.ra e della IG.ra Parte_1
”, va ritenuta irrilevante, posto che la documentazione prodotta in copia non è Parte_2 stata contestata in modo specifico né la sottoscrizione è stata disconosciuta.
Difatti, la Cassazione ha specificato che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente
l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 21054 del 2020; Cass. n. 12730 del
2016), con la precisazione che "una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia (...) è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale" (Cass. n. 24207 del 2021, Cass. n. 21054 del 2020 cit.; Cass. n. 7775 del 2014)”
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le opponenti devono infine essere condannate in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparse dinanzi al mediatore, malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di mediazione del 13.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1875/2023 del 11.4.2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania nel procedimento R.G. 4770/2023 e notificato in data 17.5.2023;
pagina 7 di 8 - Condanna le opponenti in solido tra loro alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 2.210,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna le opponenti in solido tra loro al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Catania, il 3 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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