Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 3723/2022 R.G.L. promosso da
, con l'avv. FOSCHEA CARLO Parte_1
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PICCA MARIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
[...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
RR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TRIGONA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CATTANEO DANIELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistenti - in amministrazione straordinaria, in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore
- convenuta contumace -
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3723/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. FOSCHEA CARLO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PICCA MARIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
[...]
[...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
RR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TRIGONA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CATTANEO DANIELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistenti - amministrazione straordinaria, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore
- convenuta contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/1/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
, qui dichiarata, in accoglimento del ricorso, accerta che Controparte_6
l'infortunio occorso al ricorrente in data 21.10.2016 è ascrivibile alla responsabilità della della Controparte_1 Controparte_2
e di RR S.P.A. e per l'effetto condanna le predette parti
[...]
resistenti, in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno differenziale rispetto alle prestazioni conseguite da parte dell , la somma CP_7
complessiva di € 229.785,71, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato dal dovuto al saldo effettivo.
Dichiara l'obbligo della ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI di tenere indenne e manlevare la
[...] della somma dovuta al ricorrente a titolo di danno Controparte_1
differenziale.
Condanna Controparte_1 Controparte_2
e RR S.P.A. in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FOSCHEA CARLO, antistatario.
Compensa le spese processuali in relazione al rapporto processuale la ZURICH
INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI.
Pone definitivamente a carico di Controparte_1
e RR S.P.A. le spese di C.T.U. Controparte_2
liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/04/2022 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
RR S.P.A. e Controparte_2 CP_3
deducendo:
“Il sig. ha svolto attività lavorativa quale dipendente della Parte_1 Controparte_1
sino al 31.12.2016 con la qualifica di sondatore (all. 13 Unilav). L'odierno ricorrente, in data
21/10/2016, subiva un gravissimo incidente sul lavoro mentre svolgeva la propria mansione lavorativa presso il cantiere sito in Palermo, Via Emerico Amari, nell'ambito della
“Progettazione esecutiva e realizzazione della prima fase funzionale della chiusura dell'Anello
Ferroviario di Palermo in sotterraneo nel tratto di linea tra la stazione di Palermo Notarbartolo
e la fermata e proseguimento fino a Politeama”; I predetti lavori erano stati Per_1
commissionati dalla appaltati alla e subappaltati alla CP_3 CP_1 [...]
con direzione deli lavori della Italferr S.p.A. Precisamente, alle ore 18,00 Controparte_9
circa, un dipendente sganciava il tubo della pompa di getto del cemento collegata alla perforatrice e al compressore, nonostante il tubo fosse ancora in pressione, che colpiva violentemente il lavoratore nella gamba sinistra. Il tubo della pompa di getto del cemento non era Parte_1 posto in sicurezza non essendo ancorato e veniva sganciato nonostante fosse in pressione, in palese violazione delle più elementari norme di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro. Inoltre, i lavoratori non avevano ricevuto adeguata informazione né tantomeno formazione e preparazione da parte del datore di lavoro e dalla Direzione dei Lavori sui rischi specifici cui erano esposti in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, i pericoli connessi e le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica adottate e da adottare nonchè sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate ed ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
A seguito del violento impatto il veniva soccorso da alcuni lavoratori i quali, anziché Pt_1
chiamare i soccorsi, caricavano il malcapitato sul cassone del camion e lo trasportavano presso il presidio Ospedaliero Civico G. di Cristina e Benfratelli di Palermo dove i sanitari gli diagnosticavano “frattura scomposta di gamba sinistra” e lo sottoponevano ad un delicato intervento chirurgico per la riduzione provvisoria della frattura. In data 15.11.2016 il sig. veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura, con placca, Pt_1
viti e fili di Kirschner e dimesso il 19.11.2016 con la diagnosi “Frattura del 3° distale di tibia e perone sinistro”. Nei mesi successivi il danneggiato eseguiva ulteriori esami e trattamenti dai quali si evidenziava la “presenza di ritardi di consolidazione della frattura” con grave difficoltà
a deambulare;
nel febbraio 2017 il ricorrente veniva ricoverato presso U.F. di Neurologia del
Santa Barbara Hospital di Gela e diagnosticato “sindrome da stress post-traumatica”;
(…) Per l'infortunio sul lavoro veniva istruita la pratica presso l competente e veniva CP_7
accertato un danno biologico del 18% e riconosciuta una rendita pari ad € 325,63 mensili.
Tuttavia, l'indennizzo riconosciuto dall' è inidoneo a coprire tutti i danni sofferti dal sig. CP_7
il quale ha il diritto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad un ulteriore risarcimento dei danni Pt_1
subiti, patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti del datore di lavoro per non aver ottemperato alle necessarie misure di sicurezza richieste dalla legge sul posto di lavoro,
Concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro del 21.10.2016 subito dal sig. si è verificato per responsabilità dei resistenti per le motivazioni Parte_1
meglio riportate nella narrativa del presente ricorso;
- conseguentemente condannare in solido i resistenti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 300.000,00 a titolo di danno differenziale o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo preliminarmente la chiamata in giudizi della ZURICH
ASSICURAZIONI ed eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Deduceva che “infortunio si è verificato allorchè il dipendente nell' accingersi Persona_2
a pulire le tubazioni per il getto di calcestruzzo inavvertitamente ed imprudentemente staccava un manicotto metallico della pompa che a causa dell' aria presente nella stessa sobbalzava e colpiva il ricorrente, il quale ultimo, si trovava, senza alcuna autorizzazione e/o disposizione di servizio, non solo in un' area del cantiere alla quale non era addetto, ossia l'area 4, infatti il che Pt_1
era stato distaccato dalla alla (cfr. Controparte_1 Controparte_1
comunicazione UNILAV del 12.8.2016) era addetto alla trivella SF100 impegnata nell' area
2 (cfr. relazione del 25.10.16), ma anche, nonostante le informazioni antinfortunistiche CP_3
ricevute, si trovava in una posizione ed ad una distanza – 5 mt. - dalla macchina operatrice non consigliata per la sicurezza;
tale sua imprudenza esclude la responsabilità in capo alla resistente e/o l'attenua grandemente;
a seguito di ciò il predetto dipendente veniva Persona_2
sottoposto a provvedimento disciplinare, allontanato dal cantiere e sottoposto ad una nuova formazione (cfr. provvedimento disciplinare del 25.10.16). Aggiungeva che “la
[...]
con atto del 7.10.2015 per notaio in Benevento, acquistava Controparte_1 Per_3
il ramo di azienda della tra le quali attività vi era appunto il contratto di Controparte_1
subappalto con la relativo al cantiere di Palermo (cfr. atto cessione di ramo d'azienda), CP_3
presso il quale è avvenuto l'incidente per cui è causa;
all'epoca del sinistro la CP_1 [...]
presso cui, come già detto, era distaccato il ricorrente era assicurata per le sue CP_1
attività lavorative ed in particolare per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con la CH Assicurazioni”.
Si costituiva in giudizio anche la Controparte_2
eccependo preliminarmente l'improseguibilità della domanda innanzi al Giudice ordinario, attesa l'ammissione della alla procedura di CP_3
amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003 in data 8 giugno 2017 nonché il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che i lavori commissionati da CP_8
sono stati appaltati alla , da questa, subappaltati alla CP_3 [...]
CP_1
Chiedeva, quindi,: “rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, rigettare la domanda formulata da chiunque nei confronti di e/o Italferr S.p.A.; in subordine, ridotta la domanda al danno rigorosamente CP_8
provato ed accertato, detratte le somme già corrisposte o a corrispondersi dall , tenuto CP_7
conto dell'eventuale concorso colposo del ricorrente, contenere la condanna della concludente nei limiti della quota di responsabilità eventualmente a sé ascrivibile, distinguendo le quote di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda”.
Deduceva che “La responsabilità dell'infortunio dunque occorso al lavoratore non è da imputare ai soggetti convenuti ma è da attribuire al comportamento imprudente del Sig.
[...]
(altro dipendente della subappaltatrice che ha sganciato, senza il consenso Per_2 CP_1
del datore di lavoro e nonostante avesse ricevuto adeguata formazione preventiva in merito all'uso dei macchinari in questione, il tubo della pompa di getto del cemento, collegata alla perforatrice ed al compressore, nonostante il tubo stesso fosse ancora in fase di alta pressione .
L'RR S.p.A. costituendosi in giudizio – premesso che CP_10
affidava a Italferr l'incarico “per l'esecuzione delle attività negoziali, nonché delle prestazioni di verifica della progettazione esecutiva, delle attività propedeutiche all'inizio lavori e di Direzione lavori” del progetto “Chiusura anello ferroviario di Palermo – 1° stralcio funzionale
Notarbartolo – – Politeama” e che, nella gestione del contratto di appalto in Per_1
questione, i ruoli venivano così assegnati: Ente Committente: Comune di Palermo;
Ente Attuatore: che opera in nome e per conto del Controparte_11
Committente con le seguenti figure: Soggetto Attuatore (Stazione Appaltante):
Soggetto Tecnico (Responsabile del Procedimento e Direzione dei CP_10
Lavori): Italferr S.p.A.; Soggetto Appaltatore: Soggetto Sub CP_3
Appaltatore: eccepiva il proprio difetto di Controparte_12
legittimazione passiva, atteso che la è l'unica Controparte_1
titolare di una posizione di garanzia in relazione all'infortunio occorso (“E, difatti, appare evidente dalla narrativa degli eventi di cui supra come l'infortunio sia scaturito mentre il Sig. ed il di lui collega svolgevano l'attività propria della società datrice di lavoro, Pt_1
, e che sia stato cagionato da una condotta del tutto imprudente e contraria alla CP_1
normativa antinfortunistica posta in essere dal Sig. il quale sganciava il tubo Persona_2
della pompa di getto del cemento nonostante questo fosse ancora in fase di alta pressione.
La circostanza che l'infortunio sia occorso durante lo svolgimento di attività di esclusiva competenza della , datrice di lavoro della vittima e del di lui collega, quale società CP_1
specializzata e specificamente chiamata a svolgere quel tipo di attività rende del tutto inconfutabile il fatto che il rischio concretizzatosi fosse specifico della attività della , di talché CP_1
essa era l'unica, quale datrice di lavoro dell'infortunato, chiamata a governarlo quale unica titolare di una posizione di garanzia”.
Chiedeva, quindi, “preliminarmente: ritenere e dichiarare il difetto di qualsivoglia legittimazione passiva di Italferr S.p.A. nell'odierno giudizio, per i motivi di cui alla superiore narrativa, e conseguentemente ordinarne la estromissione dal presente giudizio;
nel merito, ritenere e dichiarare - in accoglimento delle superiori deduzioni ed eccezioni per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, ovvero per quelle altre, comunque risultanti e ritenute di legge e di giustizia
- la inammissibilità e la improponibilità del ricorso proposto dal Sig. e Parte_1
conseguentemente rigettarlo con qualsivoglia statuizione, in quanto privo di qualsivoglia fondamento, sia logico sia giuridico e, inoltre, perché sfornito di prova;
rigettare, comunque, tutte le avverse domande e richieste risarcitorie, in quanto assolutamente vaghe, generiche, sommarie, indeterminate e non riconducibili ai fatti per cui è causa;
ritenere e dichiarare l'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità, in capo Italferr S.p.A., in relazione al sinistro per cui è causa ed ai presunti ed asseriti danni, così come indicati e descritti ex adverso, e la totale estraneità della medesima Italferr S.p.A.; ritenere e dichiarare che tutte le doglianze e le problematiche lamentate da parte ricorrente ed azionate con l'odierno giudizio attengono esclusivamente all'attività della ed al rischio specifico in relazione al quale Controparte_1
la predetta rivestiva il ruolo di unica titolare di una posizione di garanzia;
- CP_1
ritenere e dichiarare responsabile unico ed esclusivo, in relazione alle domande risarcitorie formulate da parte ricorrente, il subappaltatore per le Controparte_1
motivazioni di cui alla superiore narrativa e/o al più l'Appaltatore Tecnis, per conto del quale la ha operato nel cantiere di cui trattasi;
in ipotesi di accoglimento Controparte_1 delle domande risarcitorie e/o indennitarie formulate da parte ricorrente, ritenere e dichiarare
Italferr S.p.A. esente da qualsivoglia responsabilità, ritenendo e dichiarando tenuti al risarcimento, il Subappaltatore e/o l'Appaltatore Controparte_1 CP_3
.
[...]
Non si costituiva invece in giudizio la , benché ritualmente citata, CP_3
sicché ne va dichiarata la contumacia.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la ZURICH INSURANCE
PUBLIC LIMITED COMPANY, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, deducendo: “Non sussiste alcun contraddittorio diretto tra CH e parti del giudizio diverse dall'assicurata, ancorché ciò non possa impedire a CH stessa di proporre argomentazioni di stretto merito, ad adiuvandum della posizione della stessa, senza che ne possa conseguire il sorgere di un rapporto processuale diretto con altre parti del giudizio. Nessuna condanna diretta dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato è neppure ipotizzabile in ambito extra RC auto, proprio perché si tratta di una polizza privata per il rischio della Responsabilità Civile.
Tale domanda non viene legittimata dalla norma contrattuale di cui all'art. 1917 c.c., che prevede una facoltà per il solo assicurato, esercitabile in fase di esecuzione eventuale della obbligazione di manleva, successiva alla pronuncia giudiziaria”.
(…) La polizza invocata dall'assicurata è la n. 862A2949 (doc. 3), denominata
[...]
, regolata dalle condizioni mod. P.2055 ed. 01/2015 (doc. 4), stipulata da Parte_2
con validità temporale dal 17.10.2016, con un massimale Controparte_1
base di € 2.000.000,00.= ed un submassimale per € 500.000,00.= per “prestatore di lavoro infortunato”, oltre ad una franchigia di € 2.500,00.= prestatore. Essa prevede una garanzia
RCT, per danni arrecati a terzi, ed una garanzia RCO, per gli infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro. Detta polizza non riguarda il sinistro in oggetto e non opera perché, in primo luogo, non era un dipendente o prestatore di lavoro della società assicurata, ma di Parte_1
società diversa dall'assicurata. La garanzia RCO (doc. 4, pag. 21 di Controparte_1
45), che attiene ai danni subiti dai prestatori di lavoro, prevede copertura per “danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo (Assicurato, ndr) si avvalga (…)”. come chiarito dallo stesso e confermato Pt_1
anche dall'assicurata, era, al tempo del sinistro, dipendente di società Controparte_1 diversa da non assicurata con CH. La polizza, nella Controparte_1
garanzia RCO, riguarda esclusivamente i dipendenti di Controparte_1
quale unica assicurata e beneficiaria di polizza. L'assicurata non era la datrice di lavoro di non potendo operare, per tale ragione, la garanzia RCO. Il rapporto di lavoro è sempre Pt_1
stato esclusivamente tra e esaurendosi nel dicembre 2016. Pt_1 Controparte_1
Rapporto di lavoro rispetto al quale la polizza azionata è estranea, la garanzia RCO potendo riguardare soltanto i dipendenti e prestatori di lavoro della società assicurata.
(…) “Vi è una seconda ragione di inoperatività della polizza, conseguente alla indicazione in polizza dell'attività svolta dall'assicurata, diversa da quella effettivamente svolta nella fattispecie, con conseguente aggravamento del rischio. Nel contratto, alla voce “attività assicurata”, si indica
“Costruzione di strade (senza ponti, viadotti e gallerie) anche in centri abitati il tutto senza uso di esplosivi – solo ufficio e magazzino/deposito”. Nella visura camerale di
[...]
tuttavia, si prevede la diversa e più rischiosa attività di “trivellazioni e Controparte_1
perforazioni” (doc. 6). Si tratta di attività diverse, il cui potenziale rischio è, allo stesso modo, certamente diverso. È emerso che, nel caso di specie, il sinistro è avvenuto nell'ambito di ingenti lavori di realizzazione di un tratto ferroviario sotterraneo. come dallo stesso riconosciuto, Pt_1
svolgeva l'incarico di sondatore, mentre l'assicurata specifica espressamente che lo stesso, nell'ambito dei lavori, era “addetto alla trivella SF100 impegnata nell'area 2”. Si verte, dunque, di una attività costruttiva sotterranea (che prevede, perciò, necessariamente, gallerie), svolta mediante trivellazioni e perforazioni, in linea con quanto indicato nella visura come attività svolta da ma certamente in contrasto con quanto indicato nel Controparte_1
contratto assicurativo. L'attività oggetto della garanzia, per espressa indicazione, è solo quella di costruzione”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “nel merito, in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande proposte verso l'assicurata non siano rigettate in toto, siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese anche a favore dell'esponente, e si dichiari, invece, responsabile per l'infortunio sul lavoro subito da Controparte_1 Pt_1
in data 21.10.2016, e la si condanni a risarcire il lavoratore, anche in solido con gli
[...]
ulteriori corresponsabili, accertare e dichiarare che la polizza n. 862A2949 invocata da non opera il sinistro in oggetto, e ciò: a) trattandosi di Controparte_1 infortunio subito da un lavoratore dipendente da un'altra società, non assicurata né beneficiaria di polizza ( , non potendo operare la relativa garanzia RCO;
b) per essersi Controparte_1
trattato di un evento di sinistro determinatosi nello svolgimento di una attività diversa da quella descritta in polizza ed oggetto del rischio dedotto in garanzia, ben più rischiosa e pericolosa, con conseguente aggravamento e modificazione del rischio stesso, rilevante ex art. 1898 c.c., rispetto a quello espressamente dichiarato ed indicato in polizza;
e, per l'effetto, per una o per entrambe dette ragioni, rigettare la domanda di manleva assicurativa di Controparte_1
avanzata verso CH, siccome infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese. in via di stretto subordine, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande proposte verso l'assicurata non siano rigettate in toto, siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese anche a favore dell'esponente, e si dichiari, invece,
[...]
responsabile per l'infortunio sul lavoro subito da in data Controparte_1 Parte_1
21.10.2016, e la si condanni a risarcire il lavoratore, anche in solido con gli ulteriori corresponsabili, ed ove si ritenesse operante la garanzia assicurativa invocata relativa alla polizza n. 862A2949, per il sinistro descritto, ritenendo che ne Controparte_1
abbia fornito la relativa prova, dichiarare CH Insurance P.L.C. tenuta a prestare, per la vicenda in oggetto, manleva ed indennizzo all'assicurata nei limiti del submassimale specifico per ogni singolo lavoratore infortunato di € 500.000,00.=, ovvero nei limiti del massimale base di
€ 2.000.000,00.=, dedotta la franchigia di polizza di € 2.500,00.= e, comunque, in relazione a ciò che si riterrà provato in altra sede e nei limiti di garanzia, dedotto quanto sia causalmente riconducibile ad altri soggetti coinvolti, per il solo danno non patrimoniale differenziale da lesione personale subito dal lavoratore, inteso come unicum, all'esito di CTU medico-legale, dedotto quanto attribuibile al lavoratore stesso ex art 1227 c.c., esclusa ogni personalizzazione, non provata e non liquidabile, dedotto per intero, a valle dello stimato, decurtato ex art. 1227 c.c. quanto versato a da , senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme Pt_1 CP_7
già indicate secondo criteri giurisprudenziali che le ritengono già tali, con esclusione del danno patrimoniale, non provato e contestato.
Spese compensate, attesa la richiamata clausola che non prevede copertura per spese dell'assicurata per legali non nominati dalla Compagnia o, in subordine, spese come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o, ancora, riservato il gravame specifico, proporzionate all'indennizzo ed alla sola domanda relativa all'infortunio sul lavoro. Esclusa ogni condanna diretta della Compagnia, in ogni caso, verso il danneggiato ad essa terzo”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU medico legale
(relazione e successiva relazione di chiarimenti).
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, all'udienza del 16.10.2023, il ricorrente, sentito ad interrogatorio formale, dichiarava “A.D.R.: Io il pomeriggio alle ore 17:30 circa del 21.10.2016 è vero che mi trovavo in una zona del cantiere diversa da quella in cui lavoravo normalmente, ma si trattava di spostamenti che ci venivano richiesti spesso all'interno del cantiere per compiere delle specifiche attività, trattandosi di cantiere che si trovava a circa 200 metri da quello in cui io svolgevo di norma le mie mansioni di manovratore. Quel giorno il mio capo cantiere, geom.
, della , mi aveva chiesto di andare, insieme a , Controparte_13 CP_1 Per_4
nell'altro vicino cantiere sempre della a caricare un pezzo sopra il Controparte_14
furgone, perché questo doveva essere trasportato a Napoli con la nave in partenza quella stessa sera alle 21:00. A.D.R.: Io stavo attraversando il cantiere per raggiungere il mio mezzo, con cui dovevo caricare il pezzo, quando mi è arrivato addosso il tubo di alta pressione in cui di solito passa il cemento per pompare, che in quel momento era pieno d'aria. A.D.R. di parte
RR: Mi pare che si trattasse di una pompa idraulica, era un pezzo meccanico, che il capo cantiere mi aveva detto di caricare e che io non ho visto, poichè l'incidente è avvenuto prima che io arrivassi al pezzo che dovevo prendere e alla macchina operatrice, condotta da al quale io avrei dovuto dare una mano, sia a caricare il pezzo che, poi, successivamente, con la perforatrice per fare altro lavoro, che pure mi era stato commissionato dal Capo cantiere”.
Venivano sentiti anche i testi , Testimone_1 [...]
, e che dichiaravano: Tes_2 Tes_3 Persona_2
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i Testimone_1
fatti perché lavoravo insieme al ricorrente, in qualità di dipendente della e nell'ottobre 2016 facevamo palificazioni per la CP_1 metropolitana, era un cantiere delle A.D.R.: Il ricorrente lavorava già da due o tre CP_11
anni per la facendo il manovratore di macchine di trivellazione (trivelle) per movimento CP_1
terra. A.D.R.: Il ricorrente subì un grave infortunio mentre lavorava nel pomeriggio del
21.10.2016 presso un cantiere della che si occupava come detto della CP_1
palificazione. A.D.R.: I lavori erano commissionati d d erano in appalto all li effettuava in subappalto l con la direzione CP_3 CP_1
dei lavori della Italferr. A.D.R.: Nel pomeriggio del 21.10.2016 il geom CP_13
disse a me e al ricorrente di andare nel cantiere sempre della di Via Emerico
[...] CP_1
Amari, che distava dal nostro che si trovava dentro il porto 300 metri circa, per prendere un pezzo che si doveva caricare sul furgone perché doveva partire con la nave diretta a Napoli che doveva partire quella sera. A.D.R.: Io e il ricorrente andammo quindi nel cantiere indicatoci con il furgone per caricare su di esso il pezzo – che era un pezzo della trivella che non ricordo ora quale fosse -, siamo scesi dal furgone e il ricorrente davanti a me passava dalla via Emerico Amari per andare a prendere il pezzo, quando all'improvviso abbiamo sentito uno scoppio, abbiamo visto un tubo volare via letteralmente e colpire il ricorrente. A.D.R.: Era un tubo per calcestruzzo, in gomma, con le estremità in ferro. A.D.R.: Solo dopo abbiamo saputo che il tubo era in pressione, perché non erano state scaricate le manichette di sicurezza, che servono per togliere l'aria da dentro la macchina. A.D.R.: Il tubo non era ancorato e, pertanto, per la pressione dell'aria è volato in mezzo al cantiere. A.D.R.: Il geometra non ci aveva detto di fare attenzione, in particolare ai tubi del cemento, anzi ci aveva chiesto di controllare quell'impianto dei tubi di cemento, che gli operai di quel cantiere dovevano pulire e con cui avevano avuto dei problemi: nulla ci era stato detto in particolare di un rischio specifico, né noi avevamo potuto constatare che problemi avesse quell'impianto, atteso che l'incidente è avvenuto prima che potessimo arrivare sul luogo in cui si trovava. Il geometra ci aveva detto di controllare quell'impianto dopo aver caricato il macchinario sul furgone. A.D.R.: Subito abbiamo chiamato l'ambulanza, ma, spaventati dalle terribili condizioni in cui era ridotto il ricorrente, lo abbiamo caricato sul furgone e lo hanno portato all'Ospedale, mi pare che sul furgone ci fossero e un Persona_2 altro di cui non ricordo il nome. A.D.R.: Non so cosa gli abbiano diagnosticato i sanitari né in quale ospedale il ricorrente venne portato. A.D.R.: So che poi gli hanno fatto un intervento o forse anche due, non so bene, per mettergli placche e viti perché aveva fratture scomposte alla tibia, perone e malleolo. A.D.R.: Io ho visto e sentito il ricorrente dopo l'incidente che lamentava e lamenta ancora forti dolori e problemi conseguenti agli esiti dell'incidente. Non so se assuma farmaci per i dolori. A.D.R.; Non so se il ricorrente abbia cambiato frequentazioni o abitudini extralavorative dopo l'incidente o a causa di esso, perché io lo vedevo solo sul lavoro. Per lo stesso motivo non so se svolgesse attività sportive prima dell'incidente, perché io nemmeno parlato di questo con lui, ma soltanto di lavoro. A.D.R. di RR: Vicino al luogo dell'incidente si trovavano altri dipendenti della ditt che stavano CP_1
lavorando, in particolar e un altro di cui non Persona_2 Tes_3
ricordo il nome”.
: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché al Testimone_2 CP_16
momento dell'incidente subito dal ricorrente io lavoravo come artigiano ceramista in Via Emerico
Amari n. 49, vicino al cantiere in cui vi fu quell'incidente, tra i tanti che lì ne sono successi. Io svolgevo anche l'attività di Presidente di un'associazione di commercianti e cittadini denominata Amari Cantieri, che si proponeva di difendere i diritti e l'incolumità dei cittadini da quanto potesse derivare dallo svolgimento dell'attività rivolta alla costruzione del primo tratto dell'anello ferroviario;
in particolare, costituimmo l'associazione dopo circa due anni dall'inizio dei lavori
– iniziati nel 2014 – e lo facemmo nell'estate del 2016 perché i lavori (iniziati in via Emerico
Amari a gennaio 2015) andavano a rilento.
A.D.R.: io mi occupavo di rendere pubblico attraverso i social network quanto accadeva nel cantiere di Via Amari, che era il cantiere 4. A.D.R.: Io mentre lavoravo nel tardo pomeriggio del 21.10.2016 ho sentito un forte boato, ho raggiunto il luogo in cui si vedeva la e ho Pt_3
iniziato a filmare un video in diretta, in cui si vedeva un macchinario, la trivella, che era in funzione e vicino un altro macchinario. Ricordo di avere visto degli operai che trasportavano qualcuno a braccia per collocarlo su un furgone bianco. Non vedevo invece nessuna ambulanza o altro mezzo di soccorso. Ricordo anche che uno degli operai, dopo aver aiutato a mettere quello che trasportavano nel furgone, si portava al posto di guida del furgone e partiva con esso dirigendosi verso l'uscita del cantiere. A.D.R.: Quando io smisi di filmare andai all'entrata del cantiere per cercare un responsabile e parlai con una persona che mi parve essere sopraggiunta in quel momento e che io conoscevo come responsabile del cantiere, che si era in precedenza Persona_5
qualificato come tale, che mi riferì che nessuno si era fatto male. A.D.R.: Ho saputo poi dagli organi di stampa delle condizioni sanitarie del ricorrente. A.D.R.: Dopo l'incidente non ho mai più visto il ricorrente – che non conoscevo se non di vista come gli altri operai che lavoravano lì – sinché non l'ho visto in occasione di questa causa. A.D.R. del ricorrente: Per quanto ne so il
[...]
doveva essere il responsabile della l'appaltatore”. Per_5 CP_3
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché lavoravo Tes_3
insieme al ricorrente, in qualità di dipendente della e nell'ottobre 2016 facevamo CP_1
palificazioni per la metropolitana, era un cantiere delle A.D.R.: Il ricorrente lavorava CP_11
già da due o tre anni per la facendo il manovratore di macchine di trivellazione CP_1
(trivelle). A.D.R.: Il ricorrente subì un grave infortunio mentre lavorava nel pomeriggio del
21.10.2016 presso un cantiere della che si occupava come detto della CP_1
palificazione. A.D.R.: I lavori erano commissionati da d erano in appalto alla li CP_3
effettuava in subappalto la non so se la Direzione lavori fosse fatta da altra CP_1
società. A.D.R.: Nel pomeriggio del 21.10.2016 io mi trovavo al cancello di ingresso del cantiere di Via Emerico Amari in cui lavoravo, a terra, perché ero andato a prendere un compressore che mi stavano portando da un altro cantiere. Ricordo che avevamo lasciato in funzione qualche macchinario, forse una trivella.
Eravamo andati a prendere il compressore perché il nostro si era rotto. A.D.R.: Ho sentito un rumore che sembrava una botta di cannone e sono corso nel cantiere perché avevo capito che era una cosa grave;
ho visto a terra il ricorrente e ho visto che il piede era tenuto attaccato alla gamba solo dalla pelle. A.D.R.: I n realtà, pur lavorando con una macchina in Pt_1
altra area del cantiere, che si trovava poco distante nella strada che attraversa il porto, davanti dove parcheggiano le navi da crociere, ma ci sostituivamo spesso e quindi spesso lavorava anche nella parte di cantiere di Via Emerico Amari. A.D.R.: Subito abbiamo chiamato l'ambulanza, ma, spaventati dalle terribili condizioni in cui era ridotto il ricorrente, che era molto agitato, lo abbiamo caricato sul furgone e lo abbiamo portato all'Ospedale, che non ricordo come si chiama;
il furgone mi pare che lo guidasse;
eravamo in altri due colleghi, uno di nome A.D.R.: Per_4 Persona_6
Ricordo certamente che era con me quando trasportavamo il corpo del ricorrente, mi pare Per_4
che poi guidò lui il furgone, ma non posso essere sicuro. non era con noi Persona_2
sul furgone, ricordo che i era shoccato perché per poco non venne Per_2 anche lui colpito dal tubo, quindi non ricordo se ci aiutò a trasportare il corpo o semplicemente rimase lì in cantiere. A.D.R.: Non so cosa gli abbiano diagnosticato i sanitari né in quale ospedale il ricorrente venne portato. Noi siamo andati subito via e sono arrivati in ospedale nostri superiori, ricordo , nostro capo cantiere. A.D.R.: Non ho più Controparte_13
avuto contatti con il ricorrente. A.D.R.: Non conoscevo prima il e non so se prima Pt_1
dell'incidente facesse sport. A.D.R.: Non so dire se abbia cambiato le sue abitudini dopo l'incidente, perché non lo frequentavo fuori dal lavoro. Dopo l'incidente siamo andati una volta a trovarlo, poco dopo l'incidente e poi non l'hp visto più. A.D.R.: Il ricorrente è stato colpito da un tubo ch aveva staccato dalla pompa e che era pieno Per_2
d'aria, nonostante che non avrebbe dovuto esserci. Si tratta di un tubo di gomma e con le estremità di ferro, che serve per pompare il cemento Per_2 che aveva staccato il tubo avrebbe dovuto togliere l'aria mediante una leva di sfiato. Lui mi ha riferito di averlo fatto e che il manometro indicava 0, sicché non avrebbe dovuto esserci dentro pressione di aria. A.D.R. del ricorrente: Il tubo era attaccato da un lato alla trivella e dall'altro il compressore, che si era rotto. E' scappato perché era in verità in pressione quando abbiamo tolto, o meglio i ha tolto la manichetta che univa Per_2
le due parti di tubo, perché dovevamo sostituire il compressore. Io ero al cancello quanto questo è successo e fu i che mi disse che lui aveva Per_2 tolto la manichetta dopo avere tolto l'aria, perché il manometro segnava 0.
A.D.R. di parte ricorrente: Il tubo deve rimanere libero perché noi lo utilizzavamo per scavi di oltre 20 metri, sicché non poteva essere ancorato nella parte centrale, ma doveva stare libero, arrotolato a terra. A.D.R.: Io posso dire che io dei rischi di lavorare con questo tubo lo sapevo da prima. Non so gli altri né so se avessero ricevuto istruzioni in quel momento o prima”. : “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché Persona_2
lavoravo insieme al ricorrente, in qualità di dipendente della e nell'ottobre 2016 CP_1
facevamo palificazioni per la metropolitana, era un cantiere delle A.D.R.: Il ricorrente CP_11
lavorava già da un po' per la facendo il manovratore di macchine di trivellazione CP_1
(trivelle). Io ho iniziato a lavorarvi nell'estate del 2016. A.D.R.: Il ricorrente subì un grave infortunio mentre lavorava nel pomeriggio del 21.10.2016 presso un cantiere della CP_1
che si occupava come detto della palificazione. A.D.R.: Io mi trovavo a lavorare nella
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parte del cantiere che si trova fuori dal porto nella strada dirimpetto allo stesso, mi pare Via
Emerico Amari, e stavo lavando la pompa, quella del cemento, che era collegata alla trivella per riempire il buco che quella faceva. Erano profondi circa 18 metri questi buchi fatti dalla trivella. A.D.R.: Io ricordo che per pulire la macchina ho staccato la manichetta che unisce due parti del tubo per pulirlo, dopo avere controllato che il manometro della pressione dell'aria era a zero e che invece il tubo, che era vuoto di cemento, è scappato per il cantiere e ha colpito il ricorrente, come avrebbe potuto colpire anche me. Il tubo sarà cinque o sei metri, che poi è attaccato ad altri tubi, che sono montati sulla trivella. Il tubo è fatto di gomma e nelle estremità di ferro, per poterli unire uno all'altro. A.D.R.:
Io e altri operai abbiamo trasportato il ricorrente al Pronto Soccorso dell'Ospedale civico anche se non guidavo io, eravamo tre o quattro operai che abbiamo trasportato il ricorrente, tra cui per nome ricordo solo Io sono stato sentito dalla Polizia in Ospedale, non so perché risulta verbalizzato che ho dimenticato di staccare la pressione dell'aria, io ho controllato e la pressione dell'aria era a zero nel manometro, solo per questo ho staccato, se no mi potevo fare male pure io. A.D.R.: Io ho firmato la dichiarazione dopo avere detto queste stesse cose agli agenti, ma senza rileggerle. Io ero molto spaventato perché il ricorrente si era fatto molto male e ricordo anzi che piangevo. i Io il primo giorno di CP_16
lavoro ero stato istruito dalla sull'uso del macchinario e CP_1
che si doveva controllare che non fosse in pressione prima di staccarlo.
A.D.R. di RR: Il ricorrente quando si è fatto male stava passando a piedi vicino alla pompa del cemento. A.D.R. del ricorrente: Mi era stato detto che il tubo era fermato a una catena sulla pompa e dall'altro lato c'era la manichetta che io ho aperto;
mi avevano detto quello che ho riferito cioè che non ci fosse aria nel tubo prima di staccare. i Per quanto io ne so i macchinari erano CP_16
funzionanti al momento dell'incidente, Non so quello che altri abbiano dichiarato, ma io sapevo che tutto era funzionante”.
Orbene, occorre premettere che gli articoli 2087 del codice civile e 32 Cost., prevedono rispettivamente che: “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” e “il riconoscimento della tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività”. Il legislatore, inoltre, con il D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), definisce, in modo compiuto e puntuale, gli obblighi del datore di lavoro.
Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra quello di vigilanza e controllo sul comportamento che il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività, nonché l'obbligo di disporre e pretendere che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è, infatti, titolare di una posizione di garanzia che gli impone, non solo di disporre le misure antinfortunistiche che si rendono concretamente necessarie rispetto alla specifica lavorazione, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte dei prestatori quale garante della loro incolumità fisica.
In altre parole, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure preventive e protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
L'unico caso in cui la responsabilità datoriale viene meno è quello del c.d. rischio elettivo, configurabile soltanto quando il prestatore ponga in essere un contegno abnorme, estraneo ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo a cui di fatto
è stato adibito e non si attenga agli ordini e alle specifiche direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere.
In ordine al riparto degli oneri di cui all'art. 2697 c.c., la giurisprudenza di legittimità afferma che, “nel caso di domanda di danni da infortunio sul lavoro, la ripartizione dell'onere probatorio segue lo schema dell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni. Dal principio di contrattualità deriva che il lavoratore, creditore dell'obbligo di sicurezza, non è tenuto a fornire la prova della colpa dell'imprenditore, ma deve comunque allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale, nonché indicare le regole di comportamento che si assumono violate (cd fattore di rischio a cui è stato esposto tenuto conto della mansione assegnatagli in concreto) e il nesso di causalità tra questi elementi. Al datore di lavoro spetta, invece, provare che sono state predisposte tutte le misure di sicurezza per prevenire ed evitare il danno che è, quindi, dipeso da una causa a lui imputabile (Cass. civ., sez. lav. n. 30977/2022)
Nella fattispecie in esame, non può affermarsi che il lavoratore abbia posto in essere un comportamento estraneo all'attività lavorativa svolta, ovvero che abbia creato condizioni di rischio abnormi.
Peraltro, il ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. Dalla dinamica del fatto risulta la nocività del luogo di lavoro, la sussistenza del danno e la condotta negligente del datore di lavoro, che ha omesso di fornire al ricorrente e ai lavoratori suoi colleghi che lavoravano nel cantiere la formazione specifica e necessaria per lo svolgimento di una tecnica lavorativa così rischiosa ed intrinsecamente pericolosa, non fornendo in ogni caso prova di avere effettuato la obbligatoria formazione dei medesimi (il ricorrente, che svolgeva mansioni di manovratore di macchine di trivella, aveva svolto un corso di formazione solo nel luglio 2014, mentre il – ritenuto responsabile del sinistro e disciplinarmente sanzionato Per_2
– non vi è prova che avesse ricevuto la necessaria formazione da parte del datore di lavoro prima del sinistro, tanto che la dichiarava alla CP_1 CP_3
che avrebbe provveduto alla formazione del medesimo e degli altri dipendenti a seguito del sinistro in oggetto),.
Ma vi è di più. L'infortunio è occorso non solo in conseguenza di un inadempimento del datore di lavoro/sub-appaltatore, bensì anche dell'inadempimento della R.F.I.
(società committente) e RR (a cui era stata affidata la direzione die lavori), per non aver adottato le cautele richieste esigibili ex ante ed idonee ad impedire i rischi connessi all'uso della pompa di getto del cemento, collegata alla perforatrice ed al compressore, anche, eventualmente, derivati dall'imprudenza del lavoratore.
Ed invero, la rischiosità delle lavorazioni e del cantiere era nota sin dall'origine sia alla committenza che alla direzione lavori, tanto da essere anche oggetto di reiterati e continui interventi sui social network da parte di un'associazione di cittadini abitanti nella zona del cantiere, mentre non è stata fornita alcuna prova da parte delle due predette società – committente e direttore dei lavori – di avere adottato in modo sempre tempestivo e continuativamente aggiornato i documenti relativi alla sicurezza sul lavoro nel cantiere in questione, ciò né prima né dopo il subappalto e tanto meno la cessione di ramo di azienda dalla Controparte_1
alla non fornendo prova di avere Controparte_12
correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni di coordinamento e sorveglianza.
La giurisprudenza di legittimità, con una recente pronuncia, ha ribadito che
“ferma restando la responsabilità dell'appaltatore, il committente è solidalmente responsabile, tranne laddove l'infortunio sia derivato dai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del lavoratore. Più precisamente, la responsabilità del committente – e ciò vale anche in caso di subappalto – trova il proprio fondamento sia nella scelta dell'impresa subappaltatrice, sia nel non aver controllato che l'appaltatore adotti le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto se tale omissione o l'inadeguatezza delle precauzioni possa essere percepita in maniera immediata e senza la necessità di svolgere particolari approfondimenti. Già in più occasioni la Corte di cassazione aveva rilevato che il principio del neminem laedere, che trova una delle sue massime espressioni nell'articolo 2087 del codice civile, impone al committente, in capo a cui resta la disponibilità dell'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, anche se questi divengono dipendenti dell'impresa appaltatrice” (Cass. civ., sez. lav. n. 375/2023). Ed ancora, sempre recentemente, in linea con precedenti pronunce, la
Cassazione ha precisato che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Cass. civ., sez III, ordinanza n. 9178 del 3 aprile 2023; Cassazione penale sez. IV,
29/04/2008, n. 22622: “è configurabile la corresponsabilità del committente se l'evento si collega casualmente anche alla sua colposa omissione, quando cioè abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose o qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritta sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini, non essendo sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza).
Nella fattispecie in esame la società committente non ha spiegato in alcun modo quali criteri avesse seguito per la scelta dell'impresa, non ha verificato l'adeguatezza della stessa rispetto all'attività da svolgere ed alle modalità di esecuzione.
Anche RR va ritenuta responsabile per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività svolta dall'impresa sub-appaltatrice, essendosi assunta la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto e il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, compresi il controllo e la definizione della Progettazione
Esecutiva e lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, senza dimostrare però di avere ottemperato ai compiti che la legge assegna al direttore dei lavori in tema di sicurezza nei cantieri.
La Suprema Corte, inoltre, molto di recente è nuovamente intervenuta in punto di responsabilità per infortuni dei lavoratori delle imprese in appalto e subappalto nei cantieri, con ordinanza n. 34583/2024 della Sezione Lavoro, con cui ha ribadito le affermazioni già sopra riportate della giurisprudenza di legittimità, osservando che “…il dovere di sicurezza con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto gravi in capo tanto al datore di lavoro quanto al committente, ed ha precisato, altrettanto correttamente, che la responsabilità del committente non conosca una applicazione automatica e che occorre verificare in concreto il suo apporto eziologico. …
22.- Quelle operate dalla Corte sono affermazioni che non sono contrarie all'ordinamento, né all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base alla stessa configurazione tradizionale della disciplina dell'appalto ex art. 1655 c.c. fondata sull'autonomia dell'appaltatore e che fino al d.lgs. 626/1994 non prevedeva nessuna specifica misura di sicurezza a carico del committente di un appalto, datore di lavoro o meno, nemmeno nel d.P.R.
n. 547/1955.
Rispetto all'assetto ordinamentale vigente esse vanno però completate con riferimento agli obblighi di natura comunitaria discendenti dalla Direttiva 89/197/CEE, da cui derivano una serie di obblighi autonomi in capo al committente ispirati al diverso criterio della sinergia ed al suo pieno coinvolgimento nell'apprestamento dell'apparato di prevenzione e dell'organizzazione della sicurezza, di cui il committente non si può più disinteressare (Cass. 24 giugno 2020, n.
12465).
(Sotto questo profilo si deve tenere conto)…anche della recente sentenza n.
2517/2023 con cui questa Corte si è pure pronunciata direttamente della materia ribadendo la piena conformità della disciplina del tu n. 81/2008 alla direttiva 89/197/CEE ed in particolare al suo art. 6, par. 4, il quale prevede che « quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti ».
23.- Tanto premesso, va invero osservato che la Corte di appello nella gravata pronuncia ha escluso la culpa in vigilando o in eligendo della committente ed inoltre la sua concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori;
senza però restringere in tali ambiti il perimetro degli obblighi gravanti sul medesimo committente il quale, invece, come già detto, proprio nel settore degli appalti e costruzioni edili, in base alla disciplina del tu n. 81/2008, risulta pienamente coinvolto nell'attuazione delle misure di sicurezza, mediante una serie di autonomi obblighi cristallizzati nel Titolo IV, Capo I (in relazione ai cantieri temporanei e mobili per lavori edili o di ingegneria civile) che fungono da parametri di valutazione della condotta del committente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l'esecuzione dell'opera….
28. Inoltre, in relazione agli adempimenti relativi alla programmazione e attuazione della sicurezza nel cantiere attraverso la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento occorreva avere poi riguardo ai suoi contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D.Lgs. n.
81/2008 ed al corretto cronoprogramma della sicurezza nel cantiere.
29.- Come si rileva dall'art. 91, comma 1, lett. a) il PSC è redatto «durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte», e quel “durante” presuppone la scansione fisiologica in cui progettazione e redazione del piano precedono la concreta esecuzione dell'avvio dei lavori (Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 43840).
30.- Che la redazione del Piano sicurezza e coordinamento – regolato dall'art. 100, comma
1, ed i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV - debba essere il primo tra gli adempimenti messi in atto dal committente e dal coordinatore per la sicurezza si desume anche dall'art.90 del Tu.
La norma prevede al primo comma che nelle fasi di progettazione dell'opera, il committente ed il coordinatore della sicurezza si attengono ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15; ed inoltre al secondo comma stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) (ovvero appunto il PSC ed il fascicolo della sicurezza).
31.- Secondo l'art.100 poi i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV, …
L'art. 100 prevede inoltre nei commi successivi che: “2. Il piano di sicurezza e coordinamento
è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori”.
32.- Come già detto, tra i principi e le misure generali di tutela da rispettare l'art.100 rinvia all'articolo 15 del tu dove e' stabilita la priorità delle misure collettive su quelle individuali;
…
33.- Il piano operativo della sicurezza (POS) è invece previsto all'articolo 89, lettera h;
si tratta del “documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV, ove si prevede tra l'altro che il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo
17 del presente decreto e che esso deve contenere tra l'altro la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro e “lett. g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere”.
34.- Non vi è dubbio pertanto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, …andasse redatto in fase di progettazione e che ad esso avrebbero dovuto poi fare riferimento i POS delle imprese esecutrici da considerare come piani complementari di dettaglio del PSC ( cfr. art.92 , comma
2).”.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione per il caso oggetto della citata ordinanza n. 34583/2024 (in cui si trattava di infortunio mortale di lavoratore caduto dall'alto), che possono tuttavia essere richiamati mutatis mutandis in relazione a tutti gli infortuni occorsi in cantieri edili in appalto: “Il committente (…) è venuto quindi meno al compito prioritario che il titolo IV del TU n. 81/2008 gli assegna nella catena della sicurezza: quello di programmare la prevenzione in fase di progettazione, prima della stessa richiesta di presentare l'offerta, in una fase antecedente alla stipulazione del contratto d'appalto, per ovvi motivi, che attengono anche al computo dei costi della sicurezza che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, al fine di evitare che si determini un ribasso dei livelli di sicurezza.
Da qui l'errore commesso nella sentenza per non aver rilevato come sia stato alterato il cronoprogramma della sicurezza nel cantiere previsto dalla legge con la redazione preventiva POS rispetto al PSC, intervenuto qui solo dopo il contratto di appalto e dopo il POS. Da qui anche l'ulteriore errore della sentenza secondo cui invece sarebbe stato indifferente per il committente il costo delle misure di sicurezza, dal momento che l'unico contratto di appalto stipulato per tutti i lavori non teneva conto delle opere di protezione collettiva.
Ma il contratto di appalto non poteva tener conto di quei particolari costi perché all'epoca – contravvenendo alla chiara sequenza stabilita dalla logica prevenzionale imposta dalla normativa
- non erano stati previsti e c'era solo un inidoneo POS, senza alcun PSC.
36.- E' evidente comunque che il PSC sia stato predisposto in ritardo e che il committente non potesse stipulare alcun contratto di appalto relativamente a questa parte dei lavori. Si consideri che senza PSC si sospende ex lege anche il permesso di costruire.
Non è sufficiente che il PSC sia di fatto intervenuto prima dell'inizio dei lavori, ma comunque dopo la stipula del contratto di appalto e dopo la redazione del POS. Mentre secondo l'impianto della legge non può accadere che venga redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento
(relativamente a lavori licenziati con un nuovo permesso di costruire), mentre il relativo POS rimanga quello precedente al PSC, e soprattutto sia difforme da esso nella sostanza.
37.- E' evidente invece che, una volta incaricato di procedere all'esecuzione di questi lavori,
l'appaltatore andava richiamato a conformarsi al PSC ed a redigere un nuovo POS, non essendo sufficiente la mera formalistica consegna del PSC a fronte di un POS che non era con esso conforme;
il che lungi dal riflettersi sulla posizione del committente come motivo per esentarla dalla responsabilità – secondo la conclusione a cui è approdata la gravata sentenza - evidenzia pure l'omessa verifica del POS da parte del committente e si pone quindi a fondamento della sua stessa responsabilità nella vicenda.
Il committente (…), senza PSC e senza assicurare che venisse rispetta la conformità del POS, non poteva neppure conferire l'incarico su questi lavori.
38.- Chiaro quindi che il committente (insieme al sub appaltante che ha subappaltato i lavori) sia venuto meno, per parte sua, al dovere di programmazione e di coordinamento che non si realizza solo con l'eventuale riunione in fase preliminare all'esecuzione dei lavori, ma si assicura in via prioritaria evitando di assegnare lavori in appalto senza prima redigere il PSC e garantendo il raccordo costante dei piani di sicurezza PSC e POS previsti dalla legge (artt. 89,
90, 91 e 100 d.lgs.81/2008) essendo necessario che ogni piano sia sempre e costantemente adeguato alle sopravvenienze ed alla situazione in atto. 39.- Il fatto che questa aderenza non sia stata realizzata non rappresenta nemmeno una questione nuova nella materia del contendere, essendo anzi un dato pacifico tra le parti ed all'interno della sentenza gravata (v. pag. 22, rigo 10, il POS “era stato redatto mesi prima del
PSC”.)….
40.- Esiste quindi piena evidenza delle violazioni di legge commesse dalla (…), posto che il
PSC venne predisposto dopo e senza che il POS abbia potuto tenerne conto al momento della redazione;
mentre la legge come già detto (art. 90, 91 e 92), richiede che il PSC venga effettuato prima del POS (in fase di progettazione) e sia con esso perfettamente armonizzato. Ed a tanto doveva attendere anzitutto il committente che ha assegnato i lavori e concluso il contratto di appalto.
41.- Se contrasto c'era tra PSC e POS (secondo quanto accertato oramai irrevocabilmente dal giudice di merito), anche alla luce dell'andamento dei lavori e del permesso di costruire che era stato necessario richiedere per la seconda parte dei lavori, esso dipendeva anche da questa sfasatura temporale;
ed è certo che alla luce di essa non bastava fissare solo la data dei lavori in via postuma ad una riunione di raccordo ( quest'ultima solo ipotetica e di cui non era stabilita neppure una data né il luogo), ma il contrasto andava eliminato alla radice chiedendo, all'atto della consegna del PSC, di rifare il POS o di aggiornare il precedente.
42.- Se c'è stata la necessità di una fase di lavorazione distinta da quella inizialmente programmata, la redazione del PSC andava comunque effettuata prima dell'affidamento di essa da parte del committente alla (…) e comunque andava assicurato dallo stesso committente che l'appaltatore aggiornasse il POS e garantisse piena rispondenza tra i due documenti prima dell'affidamento dei lavori.
43.- L'anticipazione della data di inizio lavori o il subappalto abusivo dei lavori non valgono pertanto ad escludere l'incidenza della violazione in discorso sul mancato rispetto dei tempi di redazione del PSC e del POS e sul loro mancato raccordo, che erano fatti noti alla committente e che si pongono a monte di ogni altra violazione commessa, non solo sul piano cronologico ma anche dal punto di vista funzionale (in relazione alla mancata verifica della coerenza tra i piani di sicurezza).”.
Osserva questa giudice che l'unico PSC che viene richiamato e neppure prodotto in atti sarebbe quello allegato alla Convenzione di appalto integrato stipulata nel 2009 fra e con la conseguenza che esso non avrebbe CP_3
certamente potuto tenere conto delle esigenze di sicurezza e coordinamento relative al subappalto solo successivamente dato alla resistente Controparte_1
e da questa poi ceduto alla con
[...] Controparte_12
conseguente violazione da parte della committente dei propri obblighi di legge.
Deve rilevarsi, del resto, che nessuno dei successivi contratti di subappalto è stato neppure prodotto in giudizio, al pari del POS e del PSC.
La RR, dal canto suo, quale direttore dei lavori, che avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza e coordinamento – di cui non è nota neppure l'esistenza dopo il subappalto – non ha dimostrato di avere svolto la dovuta attività di sorveglianza, producendo solo una nota successiva all'incidente oggetto di causa, con cui chiedeva all'appaltatore di redigere una CP_3
relazione del sinistro, fornendo informazioni in merito a formazione relativa all'attività in cui è incorso l'infortunio antecedente allo stesso, cause generanti l'infortunio e azioni correttive, dando così prova del fatto di non avere in precedenza neppure assunto informazioni in merito all'obbligatoria formazione dei lavoratori.
I resistenti hanno eccepito la propria assenza di responsabilità nella causazione del sinistro, in quanto questa doveva ritenersi ricadere esclusivamente sul lavoratore , che avrebbe omesso il controllo della pressione nel tubo che ha Per_2
colpito il ricorrente.
Siffatta ricostruzione, oltre a non escludere per come detto la responsabilità del datore di lavoro, del committente e del direttore dei lavori, non risulta confermata dalla compiuta istruzione, da cui è emerso che il ha posto in essere la Per_2
condotta di sicurezza che gli era stato richiesto di assumere, ovvero controllare il manometro del compressore prima di staccare il tubo, verificando che esso segnava 0 a indicare assenza di pressione, ma che detta condotta non poteva essere sufficiente a evitare il sinistro, a causa della rottura del compressore. La rottura del compressore è stata accertata mediante la testimonianza del teste
: “ero andato a prendere un compressore che mi stavano portando da un altro cantiere.
Ricordo che avevamo lasciato in funzione qualche macchinario, forse una trivella. Eravamo andati a prendere il compressore perché il nostro si era rotto….
A.D.R.: Il ricorrente è stato colpito da un tubo che aveva staccato dalla pompa e che era Per_2
pieno d'aria, nonostante che non avrebbe dovuto esserci. Si tratta di un tubo di gomma e con le estremità di ferro, che serve per pompare il cemento. che aveva staccato il tubo avrebbe Per_2
dovuto togliere l'aria mediante una leva di sfiato.
Lui mi ha riferito di averlo fatto e che il manometro indicava 0, sicché non avrebbe dovuto esserci dentro pressione di aria.
A.D.R. del ricorrente: Il tubo era attaccato da un lato alla trivella e dall'altro il compressore, che si era rotto. E' scappato perché era in verità in pressione quando abbiamo tolto, o meglio i ha tolto la manichetta che univa Per_2
le due parti di tubo, perché dovevamo sostituire il compressore.
Io ero al cancello quanto questo è successo e fu i che mi disse che Per_2 lui aveva tolto la manichetta dopo avere tolto l'aria, perché il manometro segnava 0.”; essa era proprio la ragione che aveva determinato il distacco del tubo che poi, rimasto in pressione, colpiva il ricorrente, ragione che tuttavia non era stata resa nota al , al quale era stato solo richiesto di staccare il tubo (teste Per_2
: “Mi era stato detto che il tubo era fermato a una catena sulla pompa e dall'altro lato Per_2
c'era la manichetta che io ho aperto;
mi avevano detto quello che ho riferito cioè che non ci fosse aria nel tubo prima di staccare.
i Per quanto io ne so i macchinari erano funzionanti al momento dell'incidente, CP_16
Non so quello che altri abbiano dichiarato, ma io sapevo che tutto era funzionante.”).
La rottura del compressore, tuttavia, comportava come conseguenza che non fosse certamente sufficiente ad accertare l'assenza di pressione nel tubo il controllo del manometro del compressore medesimo – unica manovra richiesta al Per_2
prima di staccare la manichetta -, perché verosimilmente anche il suo manometro era rotto, tanto da segnare pressione 0 pur in presenza di aria nel tubo, che ha determinato il sinistro.
Ne consegue, in virtù della vicenda così come ricostruita e dei principi di diritto innanzi richiamati, che sussiste la responsabilità solidale delle resistenti
Controparte_1 Controparte_2
e RR S.P.A. in relazione all'infortunio sul lavoro in
[...]
oggetto, e, quindi, per i danni riportati dal ricorrente a seguito dell'evento infortunistico, avendo esse violato gli obblighi di sicurezza su di esse rispettivamente incombenti, in relazione a un sinistro peraltro verificatosi non in ragione dell'errore umano di un dipendente – come da esse sostenuto e di cui comunque risponderebbero – bensì dalla rottura di un macchinario di cantiere per la cui sostituzione non avevano provveduto nel rispetto degli obblighi di sicurezza e coordinamento.
Procedendo, quindi, alla quantificazione del danno differenziale rivendicato dal ricorrente è bene rammentare che l' ha accertato un danno biologico del CP_7
18% e riconosciuto una rendita pari ad € 325,63 mensili e liquidato un importo complessivo capitalizzato di € 136.943,29.
All'esito dell'istruttoria testimoniale è stata disposta CTU medico legale per la valutazione dell'entità delle lesioni riportate dal ricorrente a seguito del sinistro per cui è causa.
Sulla base della documentazione in atti, il consulente tecnico nominato, ha concluso che al ricorrente - che a seguito dell'infortunio del 21.10.2016 ha riportato la frattura scomposta del terzo medio-distale di tibia e perone trattati con riduzione ed osteosintesi - residua oggi “una marcata rigidità articolare dei movimenti della caviglia di sinistra, permanenza dei mezzi di sintesi, cicatrici gamba e caviglia sinistra configuranti un pregiudizio estetico, dismetria in senso longitudinale di circa 3 cm a sinistra
(minus) nonché una lieve reattiva ansiosa post-traumatica”.
Il Ctu ha concluso che “Per i suddetti esiti, in risposta ai quesiti postimi ed in linea con gli attuali barèmes di valutazione del danno biologico (Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico- Società Italia di Medicina Legale e delle Assicurazioni;
Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente ultima Persona_7
edizione; ultima edizione), appare corretto riconoscere una percentuale di danno CP_17
biologico pari al 22% (ventidue percento)” e che “appare corretto riconoscere un periodo di ITA pari a giorni 35 (trentacinque), un periodo di ITP al 75% di giorni 30 (trenta), un periodo di
ITP al 50% di giorni 30 (trenta) ed un periodo di ITP al 25% di ulteriori giorni 40
(quaranta)”.
Non può condividersi la percentuale di danno biologico quantificata riduttivamente nel 22% dal CTU, perché essa non tiene in adeguato conto tutti i danni – fra cui quello estetico e di relazione - riportati dal lavoratore, anche soprattutto in relazione alla sua giovane età, di anni 35 all'epoca del sinistro. La richiesta di chiarimenti rivolta al CTU in tal senso da questa giudice non ha ottenuto alcuna soddifacente risposta, sicché, tenuto conto della quantificazione effettuata dal C.T.P. di parte ricorrente nella misura del 26% di danno biologico
(in osservazioni alla C.T.U.) appare congruo assegnare per il danno biologico una percentuale complessiva del 24%.
Applicando, quindi, i criteri previsti dalle Tabelle elaborate del Tribunale di
Milano, tenuto conto dell'età dell'infortunato, della percentuale del danno biologico riconosciuto, della tipologia di menomazione subita dal lavoratore destinata a condizionare in modo permanente la sua esistenza, il danno biologico deve essere quantificato in € 216.729,00, ivi compreso il danno morale con personalizzazione massima, in relazione come accennato alla lunghissima durata dei postumi dell'infortunio (si è potuto constatare che alle prime udienze il lavoratore non era ancora in grado di sedersi in aula ed era visibilmente molto sofferente) e del dolore da esso prodotto, oltre che dei verosimili pregiudizi alla vita di relazione di una persona molto giovane cagionati dall'impossibilità di muoversi.
Al danno biologico va, poi, aggiunto il danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa del ricorrente, riconosciuta dal C.T.U. nella misura del
30%, che va quantificata sulla scorta della retribuzione annua del medesimo in complessivi € 150.000,00. Il danno differenziale va, quindi, determinato sottraendo all'importo complessivo del danno biologico e di quello patrimoniale, pari a complessivi € 366.729,00, il danno liquidato per i titoli predetti dall , pari a € 136.943,29, sicché esso CP_7
ammonta a € 229.785,71.
Al risarcimento del medesimo – oltre accessori di legge - vanno quindi condannati come in parte dispositiva i resistenti Controparte_1
, e RR S.P.A., in solido fra loro.
[...] CP_10
Quanto alla posizione di ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED
COMPANY si osserva che la Polizza n. 862A2949 stipulata dalla
[...]
, con decorrenza 17.10.2016 ed in vigore alla data Controparte_1
dell'evento, indica come rischio assicurato proprio la realizzazione di strade;
la polizza de qua “si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza” e
“Fermo restando quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro, sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche: a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o Addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche che partecipano a lavori complementari all'attività assicurata di cui al paragrafo “Attività complementari”; b) gli Appaltatori, i Subappaltatori ed i loro
Prestatori di lavoro o Addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
c) gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici e legali e gli altri professionisti in genere
(anche se con funzione di sindaco o revisore dell' ed i loro Prestatori di lavoro o Parte_4
Addetti, salvo che si tratti di “lavoratori a progetto” dell' o che prestino la loro opera Parte_4
per conto dell' nell'ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”. Parte_4
Il ricorrente, al momento del sinistro, non stava svolgendo alcun tipo di attività che non fosse coperta dalla predetta polizza assicurativa, in ragione della cessione di ramo di azienda effettuata dal suo datore di lavoro alla ditta assicurata e del fatto che non si stava svolgendo da parte del lavoratore né dei suoi colleghi alcuna attività di scavo. Deve, quindi, essere condannata la predetta società assicuratrice a manlevare l'assicurata dalla condanna al Controparte_12
risarcimento oggi pronunciata a suo carico per il sinistro in oggetto subito dal lavoratore ricorrente, presso di essa distaccato.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti
[...]
, e RR S.P.A., a carico delle quali in Controparte_1 CP_10
solido vanno poste le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte come in parte dispositiva, mentre possono rimanere compensate fra le parti le spese del rapporto processuale instaurato con la ZURICH ASSICURAZIONI.
A carico delle resistenti CP_1 Controparte_1 [...]
e RR S.P.A. in solido vanno poste anche le spese di C.T.U. CP_10
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 10/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/01/2025.
La Giudice
Paola Marino