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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 223/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con l'avv. LORENZO PANELLI Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti ILARIO MAIO e ANTONELLA FRANCESCA PAOLA MICHELI
PARTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2022, con il quale l'intestato
Tribunale in data 23.02.2022 le ha ingiunto il pagamento in favore dell' della somma di € 18.321,38, CP_1 oltre interessi, rivalutazione e spese, a titolo di ripetizione dell'importo indebitamente percepito dal mese di
Luglio 2017 al mese di Ottobre 2020 in relazione al contributo Home Care Premium, richiesto ed ottenuto per l'anno 2017 e per l'anno 2019. Parte ricorrente ha eccepito, in rito, il difetto di competenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Roma, per la restituzione delle somme inerenti il bando HCP
2017, ed in favore del Tribunale di Firenze, per il bando HCP 2019; ha contestato, nel merito: 1) la pretesa Contr insussistenza dei requisiti individuati dal bando per la concessione del beneficio e la correttezza del contributo economico rispetto alla propria situazione personale e reddituale;
2) la necessità di una prova da parte dell' , quale attore in senso sostanziale, dell'esistenza di motivi idonei a giustificare la revoca del CP_1 beneficio, ivi incluso quello relativo ad un asserito errore di compilazione della domanda di partecipazione Contr al bando per l'anno 2017; 3) in ogni caso, l'impossibilità di un recupero retroattivo delle somme corrisposte, atteso che l'asserita illegittimità della prestazione non sarebbe dovuta a dolo della ricorrente, nonché assenza dei requisiti normativi per l'applicabilità dell'art. 2033 c.c..
Parte opponente ha, pertanto, chiesto: “-In via preliminare: accertare il difetto di competenza per territorio del
Tribunale di Pistoia per le ragioni sopra esposte, e per l'effetto dichiarare che la competenza per territorio appartiene al Contr Tribunale di Roma, per quanto riguarda il credito derivante dal bando 2017, ed al Tribunale di Firenze per quanto Contr riguarda il credito derivante dal bando 2019, e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo, in quanto nullo ab origine. - nel merito: annullare e revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 39/2022 emesso dal Giudice del Lavoro di Pistoia, per i motivi esposti in parte narrativa. Il tutto con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
Si è costituita in giudizio parte resistente, rilevando la infondatezza della proposta opposizione, deducendo che la ricorrente sarebbe stata collocata in graduatoria per l'erogazione dei contributi solo a seguito dell'indicazione di una errata percentuale di invalidità (individuata in invalidità “grave al 100%”, anziché in quella effettivamente riconosciuta “medio grave 67/99%”) e chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
ha, infine, così concluso: “
1- In via preliminare, ritenere e dichiarare la propria competenza territoriale con conseguente rigetto dell'eccezione avversaria;
2 - In ogni caso e nel merito, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 39/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro (RG n.
82/2022) del 23.02.2022, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge ed ogni accessorio, interessi cosi come dovuti e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
3- In subordine, ritenere e dichiarare il diritto dell'Istituto al recupero delle somme pretese, nella misura azionata con il D.I. opposto o in quella che comunque sarà ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in premessa e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento a favore dell'Istituto della somma di €
18.321,38 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi come dovuti e rivalutazione monetaria dal momento del dovuto sino al saldo, nonché spese successive occorrende. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, anche del presente giudizio”.
Con ordinanza del 17.11.2023 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo di prova testimoniale e viene decisa all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c.
***
1. In via pregiudiziale di rito va respinta, siccome infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata dalla parte opponente.
Invero, parte opposta ha esperito in via monitoria un'azione ex art. 2033 c.c. di recupero di un indebito assistenziale per la quale la competenza territoriale appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442 co.
2 e 413 co. 7 c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c. Si osserva, oltretutto, che le clausole derogatorie della competenza, contenute nelle previsioni dei bandi Contr richiamati dall'opponente, non prevedono il foro di Roma e Firenze come fori esclusivi, talché è da ritenere corretta l'incardinazione del presente giudizio nel tribunale del luogo di residenza dell'ingiunta.
2. Nel merito, occorre premettere le seguenti pacifiche circostanze in fatto.
L' ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, ha tra i propri scopi istituzionali l'erogazione di prestazioni CP_1 sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari;
Tra le modalità di intervento rientra il Programma Home Care Premium che consente, su domanda degli interessati titolari dei requisiti previsti dal relativo Bando pubblicato dall'Istituto e utilmente collocati nella graduatoria, l'erogazione di una prestazione assistenziale finalizzata a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari;
La graduatoria degli ammessi al beneficio, per quanto previsto dall'art. 8 del bando 2017 è redatta (è stata redatta) in ordine crescente dei valori, di cui all'art. 6 del medesimo bando, con titolo di precedenza ai beneficiari classificati in base all'art. 3, comma 6, come affetti da disabilità gravissima, poi gli affetti da disabilità grave, quindi i soggetti con disabilità media. “In caso di parità, sarà data (è stata data) precedenza al beneficiario di età anagrafica maggiore”.
L' riconosce, per quanto previsto dal bando (2017), solo a n. 30.000 beneficiari utilmente collocati CP_1 nella graduatoria di cui all'art. 8 un contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario, riferito al rapporto di lavoro con l'assistente familiare (prestazione prevalente) di cui all'art 9.
La sig.ra che possiede una percentuale d'invalidità medio- grave , a seguito di Parte_1 Num_1 domanda, è risultata vincitrice utilmente collocata in graduatoria sia per il Bando 2017 (n. 24831 – cfr. stralcio di graduatoria doc. 2 fasc. opposta) che per quello 2019 (n. 21793 cfr. stralcio di graduatoria doc. 3 fasc. opposta).
L' pertanto, ha concesso alla sig.ra il contributo Home Care Premium erogato dal CP_1 Parte_1 mese di luglio 2017 al mese di ottobre 2020, per l'importo complessivo sopra precisato di € 18.321,38 (di cui € 11.308,38 per HCP 2017 e € 7.013,00 per HCP 2019).
Con comunicazione inviata il 26.3.2021, l' deducendo la natura indebita del contributo HCP CP_1 concesso da luglio 2017 a ottobre 2020 “per errore relativo alla invalidità indicata nella domanda”, ha chiesto alla sig.ra la restituzione dell'importo complessivamente erogato (cfr. doc. 4 fasc. mon.). Parte_1
In particolare, a sostegno della domanda di ripetizione di indebito proposta in via monitoria, l CP_1 assume che la collocazione della beneficiaria in posizione utile in graduatoria, ai fini della concessione del contributo, è dipesa dalla sua erronea classificazione come invalida al 100%, non corrispondente a quella effettivamente posseduta (medio grave 67-99%). In particolare, l'opposta sostiene che, con la percentuale medio grave 67-99% d'invalidità posseduta, l'opponente non poteva essere collocata in posizione utile perché non sarebbe rientrata tra i primi 30.000 beneficiari;
Ciò premesso in fatto, merita anzitutto evidenziare che parte opposta non ha contestato la sussistenza, in Contr capo alla sig.ra dei requisiti previsti per la partecipazione al Bando ma ha affermato che Parte_1
l'utile collocazione in graduatoria, ai fini della concreta attribuzione del beneficio economico richiesto, è unicamente dovuta ad una errata indicazione di una percentuale di invalidità (100%) superiore rispetto a quella effettivamente posseduta (medio grave 67-99%) (cfr. comparsa di costituzione a pag.3 : “la Sig.ra a seguito di domanda, è risultata vincitrice utilmente collocata in graduatoria [..] in Parte_1 quanto erroneamente classificata invalida grave al 100%”).
Si osserva tuttavia che, a fronte della specifica contestazione da parte dell'opponente di siffatta allegazione, in ottemperanza ad ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'ente opposto ha prodotto in giudizio la Contr domanda di partecipazione dell'opponente al bando 2017, ove risulta correttamente indicata la percentuale di invalidità posseduta dalla beneficiaria (“67-99%” – cfr. doc. 2 pag. 3 dep. con nota del CP_ 7.12.2022), nonché nota informativa della Direzione Centrale ove si ammette che “il richiedente aveva autocertificato una gravità "media" all'atto della presentazione della domanda” (cfr. doc. 3 dep. con nota del
7.12.2022).
Sulla base delle esposte risultanze deve allora ritenersi che l'erogazione indebita della prestazione assistenziale non è affatto dipesa da una non veritiera dichiarazione contenuta nella domanda presentata dall'interessata, bensì è unicamente imputabile ad un errore dell'ente nella compilazione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio.
Tanto appurato in fatto, occorre vagliare la fondatezza dell'eccezione di irrepetibilità dell'indebito sollevata dalla difesa di parte opponente.
L'eccezione è fondata.
In tema di applicabilità alla materia assistenziale del principio dell'irripetibilità dell'indebito di cui alla L. n.
88 del 1989, art. 52, si osserva quanto segue.
Come noto, la procedura di recupero dell'indebito pensionistico è regolata della L. n. 88 del 1989, art. 52, come autenticamente interpretato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13. Della prima disposizione citata, il comma 2, prevede una sanatoria in favore del pensionato che abbia percepito somme non dovute, poiché
"... non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato". La L. n. 412 del 1991, art. 13, interpreta la predetta norma specificando che "Le disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento... che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato l'applicabilità della norma anche alla materia dell'indebito assistenziale nei confronti dell' in particolare, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del CP_1
30/06/2020 ha precisato che, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr. Cass.
28771/2018).
Orbene, nella specie in esame non vi è dubbio che la beneficiaria della prestazione versasse in una situazione di legittimo affidamento circa l'irripetibilità del trattamento economico assistenziale percepito in buona fede, non ricorrendo una ipotesi di radicale incompatibilità tra tale beneficio e le proprie esigenze assistenziali, posto che la beneficiaria – con invalidità medio grave al 67/99% - possedeva tutti i requisiti per partecipare al bando e legittimamente ambire al beneficio richiesto, né tantomeno di dolo dell'accipiens, posto che essa risulta aver correttamente compilato la domanda e che l'indebito è maturato in via esclusiva per un errore dell'ente nella compilazione della graduatoria.
Alla luce degli esposti principi in tema di indebito assistenziale, considerato che la prima richiesta di restituzione è del marzo 2021 (cfr. doc. 4 fasc. mon.), deve allora concludersi per l'irripetibilità dei contributi Home Care Premium erogati dal mese di luglio 2017 al mese di ottobre 2020, per l'importo complessivo sopra precisato di € 18.321,38.
L'opposizione deve, pertanto, essere integralmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2022 emesso dal Giudice del Lavoro di Pistoia,
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti
.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 18 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 223/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con l'avv. LORENZO PANELLI Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti ILARIO MAIO e ANTONELLA FRANCESCA PAOLA MICHELI
PARTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2022, con il quale l'intestato
Tribunale in data 23.02.2022 le ha ingiunto il pagamento in favore dell' della somma di € 18.321,38, CP_1 oltre interessi, rivalutazione e spese, a titolo di ripetizione dell'importo indebitamente percepito dal mese di
Luglio 2017 al mese di Ottobre 2020 in relazione al contributo Home Care Premium, richiesto ed ottenuto per l'anno 2017 e per l'anno 2019. Parte ricorrente ha eccepito, in rito, il difetto di competenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Roma, per la restituzione delle somme inerenti il bando HCP
2017, ed in favore del Tribunale di Firenze, per il bando HCP 2019; ha contestato, nel merito: 1) la pretesa Contr insussistenza dei requisiti individuati dal bando per la concessione del beneficio e la correttezza del contributo economico rispetto alla propria situazione personale e reddituale;
2) la necessità di una prova da parte dell' , quale attore in senso sostanziale, dell'esistenza di motivi idonei a giustificare la revoca del CP_1 beneficio, ivi incluso quello relativo ad un asserito errore di compilazione della domanda di partecipazione Contr al bando per l'anno 2017; 3) in ogni caso, l'impossibilità di un recupero retroattivo delle somme corrisposte, atteso che l'asserita illegittimità della prestazione non sarebbe dovuta a dolo della ricorrente, nonché assenza dei requisiti normativi per l'applicabilità dell'art. 2033 c.c..
Parte opponente ha, pertanto, chiesto: “-In via preliminare: accertare il difetto di competenza per territorio del
Tribunale di Pistoia per le ragioni sopra esposte, e per l'effetto dichiarare che la competenza per territorio appartiene al Contr Tribunale di Roma, per quanto riguarda il credito derivante dal bando 2017, ed al Tribunale di Firenze per quanto Contr riguarda il credito derivante dal bando 2019, e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo, in quanto nullo ab origine. - nel merito: annullare e revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 39/2022 emesso dal Giudice del Lavoro di Pistoia, per i motivi esposti in parte narrativa. Il tutto con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
Si è costituita in giudizio parte resistente, rilevando la infondatezza della proposta opposizione, deducendo che la ricorrente sarebbe stata collocata in graduatoria per l'erogazione dei contributi solo a seguito dell'indicazione di una errata percentuale di invalidità (individuata in invalidità “grave al 100%”, anziché in quella effettivamente riconosciuta “medio grave 67/99%”) e chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
ha, infine, così concluso: “
1- In via preliminare, ritenere e dichiarare la propria competenza territoriale con conseguente rigetto dell'eccezione avversaria;
2 - In ogni caso e nel merito, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 39/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro (RG n.
82/2022) del 23.02.2022, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge ed ogni accessorio, interessi cosi come dovuti e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
3- In subordine, ritenere e dichiarare il diritto dell'Istituto al recupero delle somme pretese, nella misura azionata con il D.I. opposto o in quella che comunque sarà ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in premessa e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento a favore dell'Istituto della somma di €
18.321,38 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi come dovuti e rivalutazione monetaria dal momento del dovuto sino al saldo, nonché spese successive occorrende. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, anche del presente giudizio”.
Con ordinanza del 17.11.2023 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo di prova testimoniale e viene decisa all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c.
***
1. In via pregiudiziale di rito va respinta, siccome infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, sollevata dalla parte opponente.
Invero, parte opposta ha esperito in via monitoria un'azione ex art. 2033 c.c. di recupero di un indebito assistenziale per la quale la competenza territoriale appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442 co.
2 e 413 co. 7 c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c. Si osserva, oltretutto, che le clausole derogatorie della competenza, contenute nelle previsioni dei bandi Contr richiamati dall'opponente, non prevedono il foro di Roma e Firenze come fori esclusivi, talché è da ritenere corretta l'incardinazione del presente giudizio nel tribunale del luogo di residenza dell'ingiunta.
2. Nel merito, occorre premettere le seguenti pacifiche circostanze in fatto.
L' ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, ha tra i propri scopi istituzionali l'erogazione di prestazioni CP_1 sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari;
Tra le modalità di intervento rientra il Programma Home Care Premium che consente, su domanda degli interessati titolari dei requisiti previsti dal relativo Bando pubblicato dall'Istituto e utilmente collocati nella graduatoria, l'erogazione di una prestazione assistenziale finalizzata a garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari;
La graduatoria degli ammessi al beneficio, per quanto previsto dall'art. 8 del bando 2017 è redatta (è stata redatta) in ordine crescente dei valori, di cui all'art. 6 del medesimo bando, con titolo di precedenza ai beneficiari classificati in base all'art. 3, comma 6, come affetti da disabilità gravissima, poi gli affetti da disabilità grave, quindi i soggetti con disabilità media. “In caso di parità, sarà data (è stata data) precedenza al beneficiario di età anagrafica maggiore”.
L' riconosce, per quanto previsto dal bando (2017), solo a n. 30.000 beneficiari utilmente collocati CP_1 nella graduatoria di cui all'art. 8 un contributo economico mensile erogato in favore del beneficiario, riferito al rapporto di lavoro con l'assistente familiare (prestazione prevalente) di cui all'art 9.
La sig.ra che possiede una percentuale d'invalidità medio- grave , a seguito di Parte_1 Num_1 domanda, è risultata vincitrice utilmente collocata in graduatoria sia per il Bando 2017 (n. 24831 – cfr. stralcio di graduatoria doc. 2 fasc. opposta) che per quello 2019 (n. 21793 cfr. stralcio di graduatoria doc. 3 fasc. opposta).
L' pertanto, ha concesso alla sig.ra il contributo Home Care Premium erogato dal CP_1 Parte_1 mese di luglio 2017 al mese di ottobre 2020, per l'importo complessivo sopra precisato di € 18.321,38 (di cui € 11.308,38 per HCP 2017 e € 7.013,00 per HCP 2019).
Con comunicazione inviata il 26.3.2021, l' deducendo la natura indebita del contributo HCP CP_1 concesso da luglio 2017 a ottobre 2020 “per errore relativo alla invalidità indicata nella domanda”, ha chiesto alla sig.ra la restituzione dell'importo complessivamente erogato (cfr. doc. 4 fasc. mon.). Parte_1
In particolare, a sostegno della domanda di ripetizione di indebito proposta in via monitoria, l CP_1 assume che la collocazione della beneficiaria in posizione utile in graduatoria, ai fini della concessione del contributo, è dipesa dalla sua erronea classificazione come invalida al 100%, non corrispondente a quella effettivamente posseduta (medio grave 67-99%). In particolare, l'opposta sostiene che, con la percentuale medio grave 67-99% d'invalidità posseduta, l'opponente non poteva essere collocata in posizione utile perché non sarebbe rientrata tra i primi 30.000 beneficiari;
Ciò premesso in fatto, merita anzitutto evidenziare che parte opposta non ha contestato la sussistenza, in Contr capo alla sig.ra dei requisiti previsti per la partecipazione al Bando ma ha affermato che Parte_1
l'utile collocazione in graduatoria, ai fini della concreta attribuzione del beneficio economico richiesto, è unicamente dovuta ad una errata indicazione di una percentuale di invalidità (100%) superiore rispetto a quella effettivamente posseduta (medio grave 67-99%) (cfr. comparsa di costituzione a pag.3 : “la Sig.ra a seguito di domanda, è risultata vincitrice utilmente collocata in graduatoria [..] in Parte_1 quanto erroneamente classificata invalida grave al 100%”).
Si osserva tuttavia che, a fronte della specifica contestazione da parte dell'opponente di siffatta allegazione, in ottemperanza ad ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'ente opposto ha prodotto in giudizio la Contr domanda di partecipazione dell'opponente al bando 2017, ove risulta correttamente indicata la percentuale di invalidità posseduta dalla beneficiaria (“67-99%” – cfr. doc. 2 pag. 3 dep. con nota del CP_ 7.12.2022), nonché nota informativa della Direzione Centrale ove si ammette che “il richiedente aveva autocertificato una gravità "media" all'atto della presentazione della domanda” (cfr. doc. 3 dep. con nota del
7.12.2022).
Sulla base delle esposte risultanze deve allora ritenersi che l'erogazione indebita della prestazione assistenziale non è affatto dipesa da una non veritiera dichiarazione contenuta nella domanda presentata dall'interessata, bensì è unicamente imputabile ad un errore dell'ente nella compilazione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio.
Tanto appurato in fatto, occorre vagliare la fondatezza dell'eccezione di irrepetibilità dell'indebito sollevata dalla difesa di parte opponente.
L'eccezione è fondata.
In tema di applicabilità alla materia assistenziale del principio dell'irripetibilità dell'indebito di cui alla L. n.
88 del 1989, art. 52, si osserva quanto segue.
Come noto, la procedura di recupero dell'indebito pensionistico è regolata della L. n. 88 del 1989, art. 52, come autenticamente interpretato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13. Della prima disposizione citata, il comma 2, prevede una sanatoria in favore del pensionato che abbia percepito somme non dovute, poiché
"... non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato". La L. n. 412 del 1991, art. 13, interpreta la predetta norma specificando che "Le disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento... che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato l'applicabilità della norma anche alla materia dell'indebito assistenziale nei confronti dell' in particolare, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del CP_1
30/06/2020 ha precisato che, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr. Cass.
28771/2018).
Orbene, nella specie in esame non vi è dubbio che la beneficiaria della prestazione versasse in una situazione di legittimo affidamento circa l'irripetibilità del trattamento economico assistenziale percepito in buona fede, non ricorrendo una ipotesi di radicale incompatibilità tra tale beneficio e le proprie esigenze assistenziali, posto che la beneficiaria – con invalidità medio grave al 67/99% - possedeva tutti i requisiti per partecipare al bando e legittimamente ambire al beneficio richiesto, né tantomeno di dolo dell'accipiens, posto che essa risulta aver correttamente compilato la domanda e che l'indebito è maturato in via esclusiva per un errore dell'ente nella compilazione della graduatoria.
Alla luce degli esposti principi in tema di indebito assistenziale, considerato che la prima richiesta di restituzione è del marzo 2021 (cfr. doc. 4 fasc. mon.), deve allora concludersi per l'irripetibilità dei contributi Home Care Premium erogati dal mese di luglio 2017 al mese di ottobre 2020, per l'importo complessivo sopra precisato di € 18.321,38.
L'opposizione deve, pertanto, essere integralmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2022 emesso dal Giudice del Lavoro di Pistoia,
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti
.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 18 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo